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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/10/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 550/2020
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI GG AL
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 550/2020 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Albanese (c.f.
), elettivamente domiciliata in Palmi (RC) alla via C.F._2
Toselli, 14
appellante
e
(c.f. , nata il [...] in [...], CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Raimondo Paparatti (c.f.
), elettivamente domiciliata in Rosarno (RC) alla via C.F._4
Nobile, 2
appellata
e
1 Corte d'Appello
(c.f. ), nato il [...] in [...], CP_2 C.F._5 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Collia (c.f. ), C.F._6
elettivamente domiciliato in Rosarno (RC) alla via Mattia Preti, 7
appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 29.10.2020, ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 144/2020, pubblicata il 14.2.2020, con cui il Tribunale di Palmi -
a definizione del giudizio iscritto al n. 169/2018 R.G. - ha così statuito: «1)
Dichiara inammissibili le domande svolte nei confronti di 2) Accoglie la CP_2 domanda di rivendica proposta nei confronti di e per l'effetto condanna la CP_1 stessa a rilasciare il fondo sito in Rosarno, località Monciari, iscritto al N.C.T. di quel
Comune al fg. 37, part. 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 e 494, libero da persone e cose;
3) Rigetta nel resto la domanda;
4) Compensa le spese di lite».
Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibili le proprie domande di rilascio e di risarcimento da abusiva occupazione degli immobili in sua proprietà, spiegate nei confronti di
, siccome coperte da giudicato esterno. CP_2
Con il secondo motivo, l'appellante censura il rigetto, per difetto di prova, della domanda di risarcimento del danno da illegittima occupazione dei beni, proposta nei confronti di . CP_1
2 Corte d'Appello
- Difese degli appellati
Il 24.5.2021 e il 26.5.2021 si sono costituiti, rispettivamente, CP_1
e , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex CP_2
artt. 342 e 348-bis c.p.c., siccome generico e manifestamente infondato.
Gli appellati chiedono il rigetto nel merito del gravame poiché infondato.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. Gli appellati eccepiscono, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, siccome generico, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
2. L'eccezione è infondata, in quanto l'appello individua, in modo chiaro e specifico, i motivi di doglianza, affiancando ad una parte volitiva una parte argomentativa confutante e contrastante le ragioni del primo giudice, in conformità a quanto sostenuto dalle SS.UU. della S.C. con ordinanza n.
8845/2017.
Il contenuto dell'atto introduttivo deve, pertanto, ritenersi conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
2.- Sulla domanda di rilascio
1. L'appellante critica la declaratoria d'inammissibilità, per violazione dell'art. 2909 c.c., delle domande di rilascio e di risarcimento del danno da illegittima occupazione dei propri immobili (quest'ultima limitatamente ai danni maturati dopo la sentenza n. 572/2005), proposta nei confronti di . CP_2
2. Il motivo è infondato.
L'appellante agisce nei confronti dei fratelli e per il rilascio CP_2 CP_1
ed il risarcimento del danno da illegittima occupazione del fondo agricolo, costituito da più appezzamenti, ubicato in località “Monciari” di Rosarno, catastalmente identificato alla partita n. 12060, foglio di mappa n. 37, particelle dalla n. 486 alla n. 494.
3 Corte d'Appello
L'appellante deduce di essere l'esclusivo proprietario degli immobili, per averli acquistati da terzi con atto di compravendita del 22.12.1998, trascritto il
29.12.1998.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibili le domande proposte nei confronti di
, poiché già decise, con efficacia di giudicato, nel procedimento CP_2
n. 143/2000 dinanzi al Tribunale di Palmi, definito con sentenza n. 572/2005.
3. La sentenza n. 572/2005 ha rigettato la domanda di nullità del contratto di compravendita del 22.12.1998, proposta dagli attori e CP_2 [...]
nei confronti di e del proprio dante causa, pertanto Parte_2 Parte_1 accertando la proprietà dei terreni in capo all'odierno appellante.
Il provvedimento - dopo avere, in motivazione, ritenuto di dover accogliere la domanda riconvenzionale di di condanna degli attori al rilascio Parte_1
dei beni occupati e di rigettare la domanda riconvenzionale del convenuto di risarcimento da illegittima occupazione degli immobili - ha disposto il rigetto di ogni domanda di . Parte_1
La sentenza - pronunciata in contraddittorio tra i germani ed - CP_2 Pt_1
non è stata impugnata. La circostanza risulta pacifica.
4. L'appellante deduce l'inidoneità della sentenza n. 572/2005 a costituire cosa giudicata in ordine alla domanda di condanna di al rilascio CP_2 degli immobili. Sulla domanda, deduce l'appellante, non è intervenuta alcuna statuizione giudiziale.
4.1. La doglianza non è condivisibile.
Il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 572/2005, ha disposto il rigetto di ogni domanda proposta, in via riconvenzionale, dal convenuto nel Parte_1
giudizio portante il n. 143/2000.
Il convenuto , nel definito procedimento, ha chiesto di ordinare Parte_1 agli attori l'immediato rilascio, ex art. 948 c.c., dei propri terreni, acquistati con l'atto di vendita del 22.12.1998, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
La domanda di rilascio dei terreni, dall'odierno appellante proposta nei confronti del fratello è stata oggetto di esplicita statuizione nel giudizio CP_2
n. 143/2000, come si evince dalla motivazione della sentenza, nella parte in
4 Corte d'Appello
cui, dopo avere rilevato «nessun dubbio pertanto circa la validità ed efficacia dell'atto pubblico di compravendita per notaio del 22/11/1998, con il quale Persona_1
(nella qualità di rappresentante legale) ha alienato a il fondo Controparte_3 Parte_1 sito in località Monciari del Comune di Rosarno, del quale pertanto il convenuto deve Pt_1 essere dichiarato proprietario>>, conclude: <e, pertanto, va accolta la domanda riconvenzionale di condanna degli attori al rilascio di quanto dai medesimi occupato» (pag.
7 della sentenza n. 572/2005).
Il Tribunale, dunque, dopo aver accertato la proprietà del fondo in capo al convenuto, ha ritenuto di accogliere la consequenziale domanda di rilascio dell'immobile occupato dagli attori.
Tale determinazione è a tal punto chiara da non lasciare alcun dubbio sull'intendimento del giudice.
Ulteriore conferma dell'intenzione del giudicante di accogliere la domanda di rilascio, si trae dalla parte della motivazione relativa alla regolamentazione delle spese di lite, in cui si osserva che «il convenuto ha visto accolta la sola Pt_1 domanda di rilascio del terreno» (pag. 10 della richiamata sentenza).
Non altrettanto chiaro e inequivoco è il dispositivo della sentenza.
Nel dispositivo non è espressamente e precisamente affermato il rigetto della domanda di rilascio proposta da . Parte_1
Nel dispositivo, dopo avere rigettato la domanda di nullità proposta dagli attori ed accolto la domanda di restituzione proposta dagli attori nei confronti di
, nel capo 3) rigetta “ogni altra domanda proposta dagli attori e dal Parte_1
convenuto ”. Parte_1
Rigettando “ogni altra domanda”, il dispositivo allude a domande ulteriori rispetto ad una precedente domanda. Per quanto riguarda il convenuto , Parte_1
la domanda ulteriore è quella di risarcimento del danno e la domanda precedente è la domanda di rilascio.
Dunque è ragionevole ritenere che il capo 3) del dispositivo faccia riferimento alla domanda di risarcimento del danno proposta da e non anche Parte_1
alla domanda di rilascio.
Sulla domanda di rilascio manca un'espressa statuizione nel dispositivo e tale omissione appare riconducibile a mera dimenticanza.
5 Corte d'Appello
Il che rende possibile operare una valutazione di prevalenza della motivazione
– chiara e inequivoca – sul dispositivo, non chiaro sul rigetto della domanda di rilascio.
Di conseguenza il contrasto tra motivazione e dispositivo non può essere ritenuto insanabile e pertanto non determina la nullità della sentenza, poiché non incide sull'idoneità del provvedimento (considerato nella totalità delle sue componenti testuali) a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione (ex multis, Cass. n. 37079/2022; Cass.
n. 26074/2018; Cass. n. 5939/2018; Cass. n. 22433/2017).
Dunque l'omessa menzione in dispositivo dell'accoglimento della domanda di rilascio proposta da costituisce un errore materiale, determinato Parte_1
da mera dimenticanza, percepibile ictu oculi e senza necessità di indagini ricostruttive del pensiero del giudice, il cui contenuto (chiaramente riportato nella motivazione) non lascia spazio a dubbi interpretativi.
4.2. La valutazione circa la prevalenza della motivazione sul dispositivo, siccome affetto da mero errore materiale, non è preclusa dal provvedimento del 14.7.2017, con cui il giudice del precedente procedimento, ritenendo insanabile il contrasto tra motivazione e giudicato, ha rigettato l'istanza di di correzione dell'errore materiale riscontrato nella sentenza n. Parte_1
572/2005.
Ha infatti posto in chiaro la giurisprudenza che «l'ordinanza con cui è stata rigettata
l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutilizzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto» (Cass. n.
10814/2025; Cass. n. 26047/2020).
Pertanto questa Corte non è vincolata dal predetto provvedimento.
4.3. Inoltre, il predetto provvedimento di rigetto dell'istanza di correzione non impedisce la riproposizione dell'istanza di correzione, poiché privo di natura decisoria e «non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione» (Cass. n. 17836/2023; Cass., n. 5733/2019).
6 Corte d'Appello
4.4. Da ciò consegue che la (non impugnata) sentenza n. 572/2005 è valida ed efficace, e come tale idonea a formare cosa giudicata in ordine all'accoglimento della domanda di rilascio, proposta da nei Parte_1
confronti del fratello CP_2
Deve ritenersi pertanto formato il giudicato sull'accoglimento della domanda di rilascio proposta da nei confronti di . Parte_1 CP_2
L'esistenza di un precedente giudicato determina l'inammissibilità, per violazione del ne bis in idem, della domanda di rilascio dichiarato inammissibile con la sentenza impugnata in questa sede.
Pertanto l'appello va rigettato, ancorché per motivazione diversa da quella enunciata nella sentenza impugnata.
3.- Sul risarcimento del danno
1. L'appellante censura il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo, proposta nei confronti di
, per difetto di allegazione e prova del pregiudizio. CP_1
2. Il motivo è infondato.
L'appellante ha allegato che, pur essendo stato accertato il suo diritto di proprietà, non è potuto entrare in possesso dei terreni acquistati in quanto materialmente detenuti da e , fratelli dell'attore. CP_1 CP_2
3. Secondo quanto posto in chiaro dalle Sezioni Unite della S.C., «In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza» (Cass. Sez. Un. n. 33645/2022).
Secondo le Sezioni Unite il danno da occupazione abusiva non può ritenersi sussistente in re ipsa. La circostanza che il pregiudizio possa essere dimostrato sulla base di presunzioni semplici, non esonera il danneggiato dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. n. 27126/2021;
7 Corte d'Appello
Cass. n. 26331/2021; Cass. n. 14268/2021; Cass. n. 7280/2021; Cass. n.
11203/2019; Cass. n. 13071/2018).
Nel caso di specie l'allegazione circa la concreta possibilità di godimento perduta da parte dell'attore odierno appellante è generica e non sufficientemente circostanziata. L'attore omette di indicare le concrete caratteristiche dei terreni e le concrete possibilità di godimento e il conseguente reddito potenzialmente ricavabile.
Il danneggiato allega anche l'esistenza di pregiudizio correlato all'arbitraria modifica dello stato dei luoghi da parte degli occupanti. Anche tale allegazione
è generica e comunque sprovvista di prova.
La mancanza di idonea allegazione preclude la determinazione equitativa del danno.
La liquidazione equitativa presuppone, oltre l'esistenza ontologica del danno, la prova delle ragioni che ne hanno impedito o reso difficoltosa la quantificazione (Cass. n. 8941/2022).
Il danneggiato adduce in proposito la difficoltà di quantificare con esattezza il danno, non potendo conoscere lo stato dei luoghi, posto che i terreni sono occupati dagli appellati.
L'appellante non prova però di avere chiesto inutilmente ai possessori – o al giudice – di accedere ai terreni per il tempo necessario per verificare le possibili utilizzazioni dei fondi.
Pertanto l'appello sulla domanda risarcitoria va rigettato, essendo inidonea l'allegazione sul danno risarcibile.
4.- Spese processuali
Considerata la peculiarità della questione di rito (con riconoscimento di un giudicato favorevole all'odierno appellante), sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese processuali del secondo grado.
5.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, poiché il presente giudizio
è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica
8 Corte d'Appello
dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2
e di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
[...] CP_1
deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali del secondo grado;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Reggio Calabria, 7.10.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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n. 550/2020
C O R T E D
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A P P E L L O
DI GG AL
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 550/2020 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Albanese (c.f.
), elettivamente domiciliata in Palmi (RC) alla via C.F._2
Toselli, 14
appellante
e
(c.f. , nata il [...] in [...], CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Raimondo Paparatti (c.f.
), elettivamente domiciliata in Rosarno (RC) alla via C.F._4
Nobile, 2
appellata
e
1 Corte d'Appello
(c.f. ), nato il [...] in [...], CP_2 C.F._5 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Collia (c.f. ), C.F._6
elettivamente domiciliato in Rosarno (RC) alla via Mattia Preti, 7
appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 29.10.2020, ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 144/2020, pubblicata il 14.2.2020, con cui il Tribunale di Palmi -
a definizione del giudizio iscritto al n. 169/2018 R.G. - ha così statuito: «1)
Dichiara inammissibili le domande svolte nei confronti di 2) Accoglie la CP_2 domanda di rivendica proposta nei confronti di e per l'effetto condanna la CP_1 stessa a rilasciare il fondo sito in Rosarno, località Monciari, iscritto al N.C.T. di quel
Comune al fg. 37, part. 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 e 494, libero da persone e cose;
3) Rigetta nel resto la domanda;
4) Compensa le spese di lite».
Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibili le proprie domande di rilascio e di risarcimento da abusiva occupazione degli immobili in sua proprietà, spiegate nei confronti di
, siccome coperte da giudicato esterno. CP_2
Con il secondo motivo, l'appellante censura il rigetto, per difetto di prova, della domanda di risarcimento del danno da illegittima occupazione dei beni, proposta nei confronti di . CP_1
2 Corte d'Appello
- Difese degli appellati
Il 24.5.2021 e il 26.5.2021 si sono costituiti, rispettivamente, CP_1
e , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex CP_2
artt. 342 e 348-bis c.p.c., siccome generico e manifestamente infondato.
Gli appellati chiedono il rigetto nel merito del gravame poiché infondato.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. Gli appellati eccepiscono, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, siccome generico, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
2. L'eccezione è infondata, in quanto l'appello individua, in modo chiaro e specifico, i motivi di doglianza, affiancando ad una parte volitiva una parte argomentativa confutante e contrastante le ragioni del primo giudice, in conformità a quanto sostenuto dalle SS.UU. della S.C. con ordinanza n.
8845/2017.
Il contenuto dell'atto introduttivo deve, pertanto, ritenersi conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
2.- Sulla domanda di rilascio
1. L'appellante critica la declaratoria d'inammissibilità, per violazione dell'art. 2909 c.c., delle domande di rilascio e di risarcimento del danno da illegittima occupazione dei propri immobili (quest'ultima limitatamente ai danni maturati dopo la sentenza n. 572/2005), proposta nei confronti di . CP_2
2. Il motivo è infondato.
L'appellante agisce nei confronti dei fratelli e per il rilascio CP_2 CP_1
ed il risarcimento del danno da illegittima occupazione del fondo agricolo, costituito da più appezzamenti, ubicato in località “Monciari” di Rosarno, catastalmente identificato alla partita n. 12060, foglio di mappa n. 37, particelle dalla n. 486 alla n. 494.
3 Corte d'Appello
L'appellante deduce di essere l'esclusivo proprietario degli immobili, per averli acquistati da terzi con atto di compravendita del 22.12.1998, trascritto il
29.12.1998.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibili le domande proposte nei confronti di
, poiché già decise, con efficacia di giudicato, nel procedimento CP_2
n. 143/2000 dinanzi al Tribunale di Palmi, definito con sentenza n. 572/2005.
3. La sentenza n. 572/2005 ha rigettato la domanda di nullità del contratto di compravendita del 22.12.1998, proposta dagli attori e CP_2 [...]
nei confronti di e del proprio dante causa, pertanto Parte_2 Parte_1 accertando la proprietà dei terreni in capo all'odierno appellante.
Il provvedimento - dopo avere, in motivazione, ritenuto di dover accogliere la domanda riconvenzionale di di condanna degli attori al rilascio Parte_1
dei beni occupati e di rigettare la domanda riconvenzionale del convenuto di risarcimento da illegittima occupazione degli immobili - ha disposto il rigetto di ogni domanda di . Parte_1
La sentenza - pronunciata in contraddittorio tra i germani ed - CP_2 Pt_1
non è stata impugnata. La circostanza risulta pacifica.
4. L'appellante deduce l'inidoneità della sentenza n. 572/2005 a costituire cosa giudicata in ordine alla domanda di condanna di al rilascio CP_2 degli immobili. Sulla domanda, deduce l'appellante, non è intervenuta alcuna statuizione giudiziale.
4.1. La doglianza non è condivisibile.
Il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 572/2005, ha disposto il rigetto di ogni domanda proposta, in via riconvenzionale, dal convenuto nel Parte_1
giudizio portante il n. 143/2000.
Il convenuto , nel definito procedimento, ha chiesto di ordinare Parte_1 agli attori l'immediato rilascio, ex art. 948 c.c., dei propri terreni, acquistati con l'atto di vendita del 22.12.1998, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
La domanda di rilascio dei terreni, dall'odierno appellante proposta nei confronti del fratello è stata oggetto di esplicita statuizione nel giudizio CP_2
n. 143/2000, come si evince dalla motivazione della sentenza, nella parte in
4 Corte d'Appello
cui, dopo avere rilevato «nessun dubbio pertanto circa la validità ed efficacia dell'atto pubblico di compravendita per notaio del 22/11/1998, con il quale Persona_1
(nella qualità di rappresentante legale) ha alienato a il fondo Controparte_3 Parte_1 sito in località Monciari del Comune di Rosarno, del quale pertanto il convenuto deve Pt_1 essere dichiarato proprietario>>, conclude: <e, pertanto, va accolta la domanda riconvenzionale di condanna degli attori al rilascio di quanto dai medesimi occupato» (pag.
7 della sentenza n. 572/2005).
Il Tribunale, dunque, dopo aver accertato la proprietà del fondo in capo al convenuto, ha ritenuto di accogliere la consequenziale domanda di rilascio dell'immobile occupato dagli attori.
Tale determinazione è a tal punto chiara da non lasciare alcun dubbio sull'intendimento del giudice.
Ulteriore conferma dell'intenzione del giudicante di accogliere la domanda di rilascio, si trae dalla parte della motivazione relativa alla regolamentazione delle spese di lite, in cui si osserva che «il convenuto ha visto accolta la sola Pt_1 domanda di rilascio del terreno» (pag. 10 della richiamata sentenza).
Non altrettanto chiaro e inequivoco è il dispositivo della sentenza.
Nel dispositivo non è espressamente e precisamente affermato il rigetto della domanda di rilascio proposta da . Parte_1
Nel dispositivo, dopo avere rigettato la domanda di nullità proposta dagli attori ed accolto la domanda di restituzione proposta dagli attori nei confronti di
, nel capo 3) rigetta “ogni altra domanda proposta dagli attori e dal Parte_1
convenuto ”. Parte_1
Rigettando “ogni altra domanda”, il dispositivo allude a domande ulteriori rispetto ad una precedente domanda. Per quanto riguarda il convenuto , Parte_1
la domanda ulteriore è quella di risarcimento del danno e la domanda precedente è la domanda di rilascio.
Dunque è ragionevole ritenere che il capo 3) del dispositivo faccia riferimento alla domanda di risarcimento del danno proposta da e non anche Parte_1
alla domanda di rilascio.
Sulla domanda di rilascio manca un'espressa statuizione nel dispositivo e tale omissione appare riconducibile a mera dimenticanza.
5 Corte d'Appello
Il che rende possibile operare una valutazione di prevalenza della motivazione
– chiara e inequivoca – sul dispositivo, non chiaro sul rigetto della domanda di rilascio.
Di conseguenza il contrasto tra motivazione e dispositivo non può essere ritenuto insanabile e pertanto non determina la nullità della sentenza, poiché non incide sull'idoneità del provvedimento (considerato nella totalità delle sue componenti testuali) a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione (ex multis, Cass. n. 37079/2022; Cass.
n. 26074/2018; Cass. n. 5939/2018; Cass. n. 22433/2017).
Dunque l'omessa menzione in dispositivo dell'accoglimento della domanda di rilascio proposta da costituisce un errore materiale, determinato Parte_1
da mera dimenticanza, percepibile ictu oculi e senza necessità di indagini ricostruttive del pensiero del giudice, il cui contenuto (chiaramente riportato nella motivazione) non lascia spazio a dubbi interpretativi.
4.2. La valutazione circa la prevalenza della motivazione sul dispositivo, siccome affetto da mero errore materiale, non è preclusa dal provvedimento del 14.7.2017, con cui il giudice del precedente procedimento, ritenendo insanabile il contrasto tra motivazione e giudicato, ha rigettato l'istanza di di correzione dell'errore materiale riscontrato nella sentenza n. Parte_1
572/2005.
Ha infatti posto in chiaro la giurisprudenza che «l'ordinanza con cui è stata rigettata
l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutilizzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto» (Cass. n.
10814/2025; Cass. n. 26047/2020).
Pertanto questa Corte non è vincolata dal predetto provvedimento.
4.3. Inoltre, il predetto provvedimento di rigetto dell'istanza di correzione non impedisce la riproposizione dell'istanza di correzione, poiché privo di natura decisoria e «non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione» (Cass. n. 17836/2023; Cass., n. 5733/2019).
6 Corte d'Appello
4.4. Da ciò consegue che la (non impugnata) sentenza n. 572/2005 è valida ed efficace, e come tale idonea a formare cosa giudicata in ordine all'accoglimento della domanda di rilascio, proposta da nei Parte_1
confronti del fratello CP_2
Deve ritenersi pertanto formato il giudicato sull'accoglimento della domanda di rilascio proposta da nei confronti di . Parte_1 CP_2
L'esistenza di un precedente giudicato determina l'inammissibilità, per violazione del ne bis in idem, della domanda di rilascio dichiarato inammissibile con la sentenza impugnata in questa sede.
Pertanto l'appello va rigettato, ancorché per motivazione diversa da quella enunciata nella sentenza impugnata.
3.- Sul risarcimento del danno
1. L'appellante censura il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo, proposta nei confronti di
, per difetto di allegazione e prova del pregiudizio. CP_1
2. Il motivo è infondato.
L'appellante ha allegato che, pur essendo stato accertato il suo diritto di proprietà, non è potuto entrare in possesso dei terreni acquistati in quanto materialmente detenuti da e , fratelli dell'attore. CP_1 CP_2
3. Secondo quanto posto in chiaro dalle Sezioni Unite della S.C., «In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza» (Cass. Sez. Un. n. 33645/2022).
Secondo le Sezioni Unite il danno da occupazione abusiva non può ritenersi sussistente in re ipsa. La circostanza che il pregiudizio possa essere dimostrato sulla base di presunzioni semplici, non esonera il danneggiato dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. n. 27126/2021;
7 Corte d'Appello
Cass. n. 26331/2021; Cass. n. 14268/2021; Cass. n. 7280/2021; Cass. n.
11203/2019; Cass. n. 13071/2018).
Nel caso di specie l'allegazione circa la concreta possibilità di godimento perduta da parte dell'attore odierno appellante è generica e non sufficientemente circostanziata. L'attore omette di indicare le concrete caratteristiche dei terreni e le concrete possibilità di godimento e il conseguente reddito potenzialmente ricavabile.
Il danneggiato allega anche l'esistenza di pregiudizio correlato all'arbitraria modifica dello stato dei luoghi da parte degli occupanti. Anche tale allegazione
è generica e comunque sprovvista di prova.
La mancanza di idonea allegazione preclude la determinazione equitativa del danno.
La liquidazione equitativa presuppone, oltre l'esistenza ontologica del danno, la prova delle ragioni che ne hanno impedito o reso difficoltosa la quantificazione (Cass. n. 8941/2022).
Il danneggiato adduce in proposito la difficoltà di quantificare con esattezza il danno, non potendo conoscere lo stato dei luoghi, posto che i terreni sono occupati dagli appellati.
L'appellante non prova però di avere chiesto inutilmente ai possessori – o al giudice – di accedere ai terreni per il tempo necessario per verificare le possibili utilizzazioni dei fondi.
Pertanto l'appello sulla domanda risarcitoria va rigettato, essendo inidonea l'allegazione sul danno risarcibile.
4.- Spese processuali
Considerata la peculiarità della questione di rito (con riconoscimento di un giudicato favorevole all'odierno appellante), sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese processuali del secondo grado.
5.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, poiché il presente giudizio
è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica
8 Corte d'Appello
dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2
e di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
[...] CP_1
deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali del secondo grado;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Reggio Calabria, 7.10.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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