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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/08/2025, n. 6443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6443 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9201/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9201/2024 promossa da:
(c. f. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CARNEVALI UGO e dell'avv. MATTAVELLI FEDERICO, elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 2 20122 MILANO presso lo studio dei difensori
- parte attrice - nei confronti di
(c. f. ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. CAMOZZI FEDERICO, dell'avv. NESPOLI MASSIMO e dell'avv. CAMOSCI MARIACHIARA, elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 8
20122 MILANO presso lo studio dei difensori
- parte convenuta –
e la chiamata in causa della terza
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
PARACCIANI GIANLUCA, elettivamente domiciliata in VIA BOCCACCIO, 39 20123
MILANO presso lo studio del difensore
- parte terza chiamata -
Conclusioni di parte attrice
Voglia il Tribunale Ill.mo, accertati i fatti di causa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, e preso atto, tra l'altro, che è per legge estranea al merito della Controparte_2
pagina 1 di 21 presente controversia:
- respingere tutte le eccezioni processuali e di merito di siccome Controparte_2
inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
- condannare (per brevità Controparte_3 CP_4
a pagare alla l'ammontare dell'intero
[...] Parte_1
controvalore della gestione patrimoniale della defunta da liquidarsi secondo Persona_1
le risultanze di causa e comunque in misura non inferiore ad euro 535.473,67, come quantificato con l'atto di citazione secondo l'espressione numerica a tale data riconosciuta da oltre interessi, al tasso legale dall'1 gennaio 2024, ed al maggior Controparte_4 tasso moratorio, ai sensi dell'art. 1284 quarto comma cod. civ., dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio e sino all'effettivo saldo;
- in via subordinata ed in considerazione del comportamento tenuto dalla convenuta
[...]
el corso del giudizio ed in sede di richiesta di sequestro liberatorio, condannare CP_4
a trasferire all'erede unico tutti Controparte_4 Parte_1
i titoli, le quote di fondi d'investimento e quant'altro compreso nella gestione di portafogli n. 140994, linea 14099436, già intestati alla defunta sul conto titoli n. 5376957 Persona_2
e, per quanto concerne i denari, sul conto corrente bancario n. 43658965 intestati all'erede unico presso l'agenzia di Soresina (CR) di Credit Parte_1
Agricole Italia S.p.A., oppure (ii) con le modalità ritenute di giustizia;
- conseguentemente e sempre nell'ambito della domanda subordinata, condannare comunque al risarcimento dei danni da inadempimento mediante il pagamento Controparte_4 degli interessi, con decorso del tasso legale dall'1 gennaio 2024 sino alla notifica dell'atto di citazione e con decorso del maggior tasso moratorio, ai sensi dell'art. 1284 quarto comma cod. civ., dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio e sino all'effettivo saldo, sull'importo di € 535.473,67 pari al controvalore della gestione di portafogli n. 140994, linea
14099436 noto al momento della domanda;
- con vittoria di spese ed onorari di lite.
Conclusioni di parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie e le pronunce del caso, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare
In via preliminare
- Respingere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla terza chiamata.
In sede di merito pagina 2 di 21 - Respingere tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti di in Controparte_4
quanto inammissibili ed infondate.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
In sede istruttoria
- Si fa salva ogni istanza.
Conclusioni di parte terza chiamata
- in via preliminare, accertare e dichiarare la sopravvenuta carenza di legittimazione passiva, decorrente dal 17/9/2024, della terza chiamata e, per l'effetto, rigettare le istanze e domande di controparte, dichiarando l'inammissibilità e/o improcedibilità delle stesse;
- in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o nullità e/o inammissibilità della domanda giudiziale, così come avanzata e formulata dall'attrice, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare ogni domanda della stessa attrice;
- in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle pregresse domande, preliminari e principali, accertare e dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda di parte attrice, anche in ragione dell'eccezione riconvenzionale di cui in narrativa, e, per l'effetto, rigettare la predetta domanda;
- in via istruttoria, si richiede sin d'ora di ammettere prova per testi.
Sul punto, si richiede all'Ill.mo Giudice di voler ammettere l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, indicando quale teste il SI. già direttore della filiale Testimone_1
di Credit Agricole S.p.A. di Soresina ed attuale direttore della filiale di Credit Agricole S.p.A. di Crema:
1) vero che prestava consulenza finanziaria alla SI.ra , c.f. Persona_1
nata a Milano il [...], in [...] residente a [...]
Legori n. 1, per la gestione del patrimonio della stessa SI.ra ; Parte_1
2) vero che, sino al decesso della SI.ra (12/8/2022), era direttore della Persona_1
filiale di Credit Agricole S.p.A. di Soresina;
3) vero che la consulenza di cui al precedente capitolo 1) includeva i rapporti di conto corrente, depositi, titoli, fondi intestati alla de cuius, SI.ra ; Persona_1
4) vero che la SI.ra , in vita, le presentava il Notaio presso Persona_1 Controparte_2
la filiale di Credit Agricole S.p.A. di Soresina;
5) vero che, a seguito del decesso, in data 12/8/2022, della SI.ra , il Notaio Persona_1
prendeva contatti con lei;
Controparte_2
pagina 3 di 21 6) vero che il Notaio le comunicava la propria qualifica di esecutore Controparte_2
testamentario nominata dalla SI.ra ; Persona_1
7) vero che lo svincolo, disinvestimento e liquidazione dei titoli sussistenti presso
[...]
– di cui al doc. 4 fascicolo attrice, che si rammostra al teste - ed intestati alla CP_4
defunta SI.ra comportavano perdite patrimoniali;
Persona_1
8) vero che comunicava al Notaio i rischi economici e le perdite patrimoniali Controparte_2 dello svincolo e della liquidazione dei titoli sussistenti presso – di cui Controparte_4
al doc. 4 fascicolo attrice, che si rammostra al teste - ed intestati alla defunta SI.ra
[...]
; Per_1
9) vero che la conversione dalle valute estere alla valuta europea dei fondi sussistenti sui conti correnti intestati alla defunta SI.ra determinava le medesime perdite Persona_1
patrimoniali dello svincolo e della liquidazione dei titoli sussistenti presso CP_4
ed intestati alla defunta SI.ra ;
[...] Persona_1
10) vero che la conversione dalle valute estere alla valuta europea dei fondi sussistenti sui conti correnti intestati alla defunta SI.ra e lo svincolo, disinvestimento e Persona_1
liquidazione dei titoli sussistenti presso intestati alla defunta SI.ra Controparte_4
, richiedevano la medesima tempistica. Persona_1
A riprova ed ulteriore conferma della fondatezza dell'eccezione riconvenzionale della terza chiamata sub 2.5) della comparsa di costituzione e risposta, si richiede sin d'ora all'Ill.mo
Giudice di voler ammettere i seguenti capitoli di prova, indicando quale teste Testimone_2
residente in [...]:
11) vero che è coniugata dal 23/6/2018 con Controparte_5
12) vero che lei e avevate un rapporto di amicizia con la SI.ra Controparte_5 [...]
; Per_1
13) vero che la SI.ra , con il proprio testamento olografo del 26/9/2021 – Persona_1
di cui al doc. 2) fascicolo terza chiamata, che si rammostra al teste - disponeva un legato in denaro, a favore suo e di del valore di € 100.000,00 (centomila/00); Controparte_5
14) vero che la corrispondeva a suo favore l'importo Parte_1 di € 100.000,00 (centomila/00), di cui al legato del capitolo 13) che precede;
15) vero che la corrispondeva a favore di suo marito, Parte_1
l'importo di € 100.000,00 (centomila/00), di cui al precedente Controparte_5
capitolo 13).
pagina 4 di 21 Si richiede inoltre l'ammissione, ex art. 210 c.p.c., dell'ordine di esibizione, a carico di parte attrice, di tutta la documentazione (ivi incluse le disposizioni e contabili di eseguito e corretto pagamento) attinente alla compiuta esecuzione di tutti i legati testamentari, anche in denaro, come meglio riportati al punto 1.2) della parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
Si richiede il rigetto dell'ammissione dei testi eventualmente indicati da controparte e, in ogni caso, l'ammissione, anche a prova contraria, sui capitoli formulati ex adverso ed eventualmente ammessi dal Giudice;
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 28.2.2024 la Parte_1
ha convenuto in giudizio affinché venga
[...] Controparte_4 condannata al pagamento di € 535.473,67 a titolo di esatto adempimento agli obblighi derivanti da contratto di gestione patrimoniale identificato con il n. 140994 concluso dalla convenuta con , deceduta il 12.8.2022 e nella cui posizione Persona_1
contrattuale è succeduta la quale erede universale in forza di Parte_1
testamento ricevuto dalla notaia il 26.9.2021 e pubblicato il Controparte_2
12.9.2022, importo corrispondente al controvalore al 31.12.2023 della gestione patrimoniale del quale l'erede ha chiesto la liquidazione il 2.2.2024, oltre interessi di mora ritenuti dovuti al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. all'1.1.2024 ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
A fondamento delle domande proposte la Parte_1
, in particolare:
[...]
a. ha documentato di essere stata indicata quale erede universale di
[...]
con testamento ricevuto dalla notaia il Per_1 Controparte_2
26.9.2021 e pubblicato il 29.8.2022 con repertorio 13923-9621 (doc. 1) e di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario il 12.9.2022 con atto del notaio (doc.ti. 2, 3); Persona_3
b. ha documentato nell'ambito dell'eredità beneficiata è ricompresa anche una gestione patrimoniale identificata con il n. 140994, amministrata da doc. 4, n. 8); Controparte_4
pagina 5 di 21 c. ha documentato di aver chiesto ad la liquidazione Controparte_4
immediata della gestione patrimoniale con comunicazione di posta elettronica certificata del 2.2.2024 (doc. 7), diffidandola quindi al pagamento entro 10 giorni del controvalore di tale gestione al 31.12.2023, pari a € 535.743,67, con successiva comunicazione del 12.2.2024 (doc. 8);
d. ha documentato che la convenuta non ha pagato l'importo richiesto per non aver ricevuto istruzioni univoche dall'erede e dalla (sedicente) esecutrice testamentaria (doc. 6); Controparte_2
e. ha dedotto che tuttavia che nemmeno l'art. 707 c.c. giustifica l'inadempimento della convenuta, non essendo prescritta dalla legge o dal contratto di gestione patrimoniale che la liquidazione della gestione patrimoniale avvenga su richiesta congiunta dell'erede e dell'esecutore testamentario e non avendo nel caso di specie la (sedicente) esecutrice testamentaria mai chiesto alla convenuta di consegnarle la gestione patrimoniale o il suo controvalore, non avendo del resto nemmeno chiesto al
Tribunale di Cremona presso il quale è stata aperta la successione l'autorizzazione a ottenere nello specifico la consegna di tali beni al fine di adempiere al suo ufficio (cfr. doc. 5);
f. ha dedotto, inoltre, che la pretestuosità del rifiuto di adempiere della convenuta deriverebbe anche dall'avvenuta dimostrazione dell'esatto adempimento da parte dell'erede a tutti i legati testamentari validamente disposti dalla defunta (cfr. doc. 7); Persona_1
Co ha quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento del controvalore della gestione patrimoniale come risultante dall'ultimo estratto conto prima della data nella quale ne ha chiesto la liquidazione (31.12.2023) e così per €
535.473,67 (doc. 9), oltre ad interessi legali ritenuti da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dall'1.1.2024 e sino al saldo effettivo.
2. La convenuta tempestivamente costituitasi nel presente Controparte_4
giudizio, ha chiesto in via preliminare di autorizzare la chiamata in causa del notaio quale litisconsorte necessario nel suo ruolo di esecutrice del CP_2 testamento di ai sensi dell'art. 704 c.c.; ha chiesto poi, sempre Persona_1
in via preliminare, di ordinare il sequestro liberatorio della gestione patrimoniale n.
140994, deducendo di non aver dato corso alla liquidazione della gestione pagina 6 di 21 patrimoniale solo in ragione del diniego alla richiesta di nulla osta alla liquidazione della gestione ricevuto il 5.2.2024 da parte dell'esecutrice testamentaria, motivato da quest'ultima dalla mancata dimostrazione da parte dell'erede dell'adempimento a tutti i legati previsti nei diversi testamenti redatti da , ritenuta Persona_1 indispensabile ai fini dell'integrale riconsegna all'erede dei beni ereditari ai sensi dell'art. 707, comma 2, c.c.; ha dedotto infine, nel merito, l'inammissibilità ed infondatezza delle domande di parte attrice sia in ragione del fatto che la liquidazione della gestione patrimoniale non sarebbe possibile in assenza di autorizzazione dell'esecutrice testamentaria, quale soggetto titolare del potere di ottenere il possesso dei beni ereditari, sia in ragione del fatto che non essendo stata validamente disposta la liquidazione dei beni ereditari al 31.12.2023, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 48, comma 3, d.lgs. 346/1990, il bene della vita preteso da parte attrice è allo stato insussistente.
3. A fondamento delle domande e difese proposte n particolare: Controparte_4
a. ha evidenziato come emerga dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice (doc. 5)
i. che ha lasciato 4 testamenti con i quali ha Persona_1
istituito sua erede universale la Parte_1
, ha disposto vari legati dell'importo complessivo di €
[...]
800.000,00 e ha indicato la notaia come la Controparte_2
persona che si sarebbe dovuta occupare della gestione patrimoniale dei suoi beni dopo la sua morte e altresì
ii. che la ha Parte_1
contestato sia la validità di alcuni legati, siccome ritenuti indeterminati, sia che l'attribuzione alla notaia del CP_2
potere di gestione del patrimonio ereditario equivalesse a nominarla esecutrice testamentaria, contestazioni ritenute tuttavia inammissibili dal Tribunale di Cremona presso cui è stata aperta la successione, che ha autorizzato l'esecutrice testamentaria a vendere le somme in valuta estera depositate su due conti corrente intestati alla defunta al fine di adempiere ai legati testamentari ai sensi dell'art. 704, comma 3, c.c.;
b. ha documentato che il Tribunale di Cremona, inoltre, il 9.12.2023 ha prorogato di un anno il termine di esercizio del possesso dei beni ereditari da pagina 7 di 21 parte dell'esecutrice testamentaria ai sensi dell'art. 703, CP_2
comma 3, c.c. (doc. 4);
c. ha confermato di aver ricevuto dalla Parte_1
richiesta di immediata liquidazione della gestione patrimoniale
[...]
n. 140994, reiterata con diffida ad adempiere del 12.2.2024 e di aver comunicato all'erede, a riscontro di tali richieste, di ritenere necessario a fini cautelativi prima di disporre la vendita dei titoli oggetto della gestione patrimoniale di ottenere istruzioni univoche in tal senso anche dall'esecutrice testamentaria;
d. ha documentato che con comunicazione di posta elettronica certificata del
5.3.2024 l'esecutrice testamentaria ha comunicato all'intermediario che la
FONDAZIONE erede non l'aveva informata di aver chiesto la vendita dei titoli oggetto della gestione patrimoniale e di non aver ricevuto nemmeno formale comunicazione dalla dell'avvenuto adempimento a Parte_1
tutti i legati previsti nel testamento e in particolare di quello in denaro disposto in favore di e ” la cui validità è stata contestata dall'erede, CP_5 Tes_2
rappresentando la propria disponibilità a prestare il nulla osta alla liquidazione della gestione patrimoniale richiesto dall'intermediario una volta ricevuto conferma da parte della dell'adempimento a tale onere Parte_1
ereditario (doc. 2);
e. ha documentato di aver quindi rappresentato all'erede e all'esecutrice testamentaria l'intenzione di mettere a disposizione dell'avente diritto il controvalore della gestione, al fine di escludere nel rischio sia di subire gli effetti della mora che di eseguire un pagamento in favore di soggetto diverso dal titolare del relativo diritto;
f. ha eccepito, in rito, che era necessario nel presente giudizio integrare il contraddittorio nei confronti dell'esecutrice testamentaria ai sensi dell'art. 704 c.p.c., deducendo altresì che la domanda di consegna dei beni ereditari vedrebbe quale unica legittimata passiva ai sensi dell'art. 707 c.c. proprio l'esecutrice testamentaria, chiedendo l'integrazione del contraddittorio con quest'ultima ai sensi dell'art. 102 c.p.c.;
g. ha eccepito infine che la domanda di condanna al pagamento del controvalore della gestione patrimoniale al 31.12.2023 sia inammissibile e infondata, non pagina 8 di 21 avendo l'intermediario ricevuto entro tale termine alcuna richiesta di liquidazione della gestione patrimoniale e non avendo ricevuto nemmeno successivamente istruzioni univoche al fine di disporre dei beni ereditario e non avendo l'erede nemmeno documentato di aver presentato la dichiarazione di successione ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 346/1990 contenente l'indicazione della gestione patrimoniale della quale viene preteso il pagamento del controvalore, fatto condizionante la liquidazione della gestione;
h. ha chiesto inoltre di disporre il sequestro liberatorio della gestione patrimoniale n. 140994.
4. Con decreto del 2.5.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'esecutrice testamentaria ritenuta litisconsorte Controparte_2 necessaria nel presente giudizio ai sensi dell'art. 704 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. II, ord.
28.2.2020 n. 5520; Cass. Sez. L., sent. 4663 del 18.8.1982; Cass. Sez. I, sent. 1044 del 16.3.1977).
5. La parte terza chiamata tempestivamente costituitasi nel Controparte_2
presente giudizio, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano
a conoscere la presente controversia in favore del Tribunale di Cremona, ritenuto esclusivamente competente quale luogo di apertura della successione ai sensi dell'art. 22, comma 1, n. 4 c.p.c., essendo stata convenuta in giudizio l'esecutrice testamentaria. La parte chiamata ha inoltre eccepito l'improcedibilità della domanda di parte attrice per non aver l'attrice convocato l'esecutrice testamentaria nell'ambito del procedimento di mediazione promosso in relazione alle domande compiute nel presente giudizio.
La parte chiamata ha poi sostenuto, nel merito, che le domande di parte attrice sono inammissibili e infondate, ritenendo legittimo il comportamento di CP_4
che non ha liquidato la gestione patrimoniale all'erede in difetto di assenso
[...] dell'esecutrice testamentaria, negato sia in ragione della mancata richiesta della consegna di tali beni alla stessa esecutrice che ne aveva ex lege il possesso, ai sensi dell'art. 707, comma 1, c.c., sia in ragione del fatto che l'erede non ha dimostrato di aver adempiuto a tutti i legati come previsto dall'art. 707, comma 2, c.c.
La parte chiamata ha inoltre confermato che il potere a lei attribuito di ottenere il possesso dei beni ereditari sarebbe in ogni caso cessato in corso di causa a far data pagina 9 di 21 dal 16.9.2024 per decorso del termine massimo di durata previsto dall'art. 703, comma 3, c.c., dichiarando di non opporsi alla disposizione di sequestro liberatorio sulla gestione patrimoniale in essere presso e proponendo, Controparte_4
inoltre, “eccezione riconvenzionale di inadempimento” nei confronti di parte attrice ai sensi dell'art. 707, comma 2, c.c. in forza della quale ha chiesto di rigettare nel merito le domande proposte dalla Parte_1
6. All'esito delle due udienze di trattazione svolte il 24.10 ed il 6.11.2024 al fine di dare corso a tentativo di conciliazione della controversia cautelare e di merito, le parti hanno chiesto di decidere il ricorso per sequestro liberatorio proposto in corso di causa e, altresì, di dare corso al giudizio.
7. Con ordinanza del 6.11.2024 è stata rigettata la richiesta di disporre sequestro liberatorio proposta da in ragione del fatto che la convenuta ha Controparte_7
offerto una prestazione (ossia consegna del patrimonio detenuto sul conto tecnico n.
950006921) diversa a quella che costituiva l'oggetto delle domande di parte attrice
(condanna al pagamento del controvalore di tale patrimonio), ritenendo quindi non rispettati i requisiti prescritti dall'art. 287 c.p.c. per l'adozione della misura cautelare richiesta e riservando al merito la quantificazione delle spese dovute anche per la fase cautelare svolta in corso di causa.
8. Con la medesima ordinanza è stato disposto rinvio dell'udienza al fine di consentire alle parti di dare ulteriore corso a procedimento di mediazione sia in ragione della mancata partecipazione alla mediazione proposta prima dell'introduzione del giudizio su istanza di parte attrice dalla parte terza chiamata, ritenuta litisconsorte necessaria, sia ritenendo opportuno dare ulteriore corso a mediazione delegata in ragione delle difese in concreto proposte dalle parti e dell'allegato andamento della gestione patrimoniale costituente il titolo delle domande proposte da
[...]
nel presente giudizio. Parte_1
9. Né il procedimento di mediazione (cfr. doc. 14 att.), né i successivi tentativi giudiziali di conciliazione della controversia compiuti ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. alle udienze del 12.3.2025 e del 30.4.2025 hanno avuto esito positivo.
All'udienza del 12.3.2025 in particolare la difesa di parte attrice ha dichiarato di modificare la domanda proposta in via principale in conseguenza dell'aumento del controvalore dei titoli depositati nella gestione patrimoniale costituente il titolo delle domande proposte nel presente giudizio, chiedendo quindi in principalità di pagina 10 di 21 condannare “a trasferire alla l'intero patrimonio a Controparte_4 Parte_1
lei spettante, oltre al risarcimento dei danni da ritardato adempimento”. La difesa di ha immediatamente eccepito l'inammissibilità della domanda Controparte_4
proposta siccome nuova e generica e ha contestato la fondatezza della domanda.
10. Ritenuta superflua l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalla notaia siccome relativa a fatti apparentemente estranei all'oggetto del CP_2
presente giudizio (ossia le ragioni per le quali non ha preteso la CP_2
liquidazione della gestione al fine di eseguire direttamente le disposizioni testamentarie e non ha dato corso alla conversione dei conti in valuta autorizzata dal
Tribunale di Cremona e ai documenti prodotti), all'udienza del 30.4.2025 sono stati assegnati alle parti termini per il deposito degli scritti conclusivi e il 9.7.2025 la causa
è stata trattenuta in decisione.
11. Con le conclusioni articolate ai fini della decisione della controversia, parte attrice ha effettivamente diversamente articolato le domande sulle quali ha chiesto l'assunzione della presente decisione rispetto a quella originariamente proposte con l'atto di citazione.
Oltre a chiedere di rigettare le eccezioni processuali e di merito proposte da a chiesto di condannare la convenuta al CP_2 Controparte_4 pagamento dell'ammontare dell'intero controvalore della gestione patrimoniale, chiedendo di quantificare tale importo alla luce delle risultanze acquisite agli atti e comunque in misura non inferiore a € 535.473,67 oppure, in via subordinata, di condannare a trasferire all'erede i titoli e le quote di fondi Controparte_4
comprese nella gestione patrimoniale n. 140994 sul proprio conto titoli e la liquidità per € 35.348,26 presente nella gestione sul suo conto corrente bancario, condannando altresì al risarcimento dei danni provocati dal suo Controparte_4
inadempimento in misura pari agli interessi legali maturati dall'1.1.2024 oppure dal
16.9.2024 (data di scadenza del termine di possesso dei beni ereditari da parte dell'esecutrice testamentaria ai sensi dell'art. 703, comma 2, c.c.) e sino al saldo effettivo, da calcolare ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della notificazione della citazione sul controvalore della gestione patrimoniale alla data di richiesta della sua liquidazione.
12. Nell'ambito delle conclusioni precisate ai fini della decisione anche CP_2 ha modificato le proprie difese rinunciando all'eccezione di incompetenza per pagina 11 di 21 territorio e di improcedibilità della domanda e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la propria sopravvenuta carenza di legittimazione passiva a far data del
17.9.2024 per scadenza del termine massimo di possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 703, comma 3, c.c. e ha chiesto inoltre, nel merito, di dichiarare inammissibili e infondate le domande di parte attrice anche in ragione dell'eccezione riconvenzionale di inadempimento proposta.
13. Con i suoi scritti conclusivi a eccepito l'inammissibilità delle Controparte_4
domande contenute nelle conclusioni precisate da parte attrice ai fini della decisione, ritenendole nuove siccome aventi ad oggetto un bene della vita diverso da quello oggetto dell'originaria domanda di condanna con riguardo alla richiesta di condanna al pagamento del controvalore della gestione patrimoniale alla data della sentenza e non al 31.12.2023 nonché siccome la pretesa di ottenere il pagamento degli interessi sul controvalore della gestione patrimoniale al 31.12.2023 al saldo effettivo a titolo di risarcimento dei danni costituirebbe una domanda nuova in quanto non originariamente proposta.
14. Ai fini della decisione e con riguardo alla chiamata in causa dell'esecutrice testamentaria e all'eccezione di sopravvenuta carenza di CP_2 legittimazione passiva per l'avvenuta scadenza in corso di causa del termine previsto dall'art. 703, comma 3, c.c. deve rilevarsi quanto segue.
La stessa FONDAZIONE attrice ha documentato che la notaia Controparte_2 ha accettato e eseguito l'incarico di esecutrice testamentaria in relazione all'eredità di , nell'ambito della quale è ricompresa la gestione patrimoniale Persona_1
oggetto della presente controversia (cfr. doc. 5 att.).
È emerso poi in corso di causa che con testamento olografo del 26.9.2021 delle ore
11 ha disposto, tra l'altro, che si occupasse Persona_1 Controparte_2
della gestione patrimoniale di tutti i suoi beni “dopo di lei” (doc. 2 chiam.) e tale disposizione è stata interpretata da come nomina ad esecutrice CP_2
testamentaria, ufficio accettato il 16.9.2022 avanti al Tribunale di Cremona dove è stata aperta la successione a seguito del decesso di (doc. 3 chiam.). Parte_1
Risulta inoltre documentato che il Tribunale di Cremona e la Corte d'Appello di
Brescia hanno autorizzato nell'esercizio dell'ufficio di esecutrice CP_2
testamentaria, a disporre di alcuni specifici conti in valuta estera intestati alla defunta al fine di dare esecuzione ai legati disposti nell'ambito del testamento (doc.ti 4 e 5
pagina 12 di 21 chiam., 5 att.) e inoltre, per effetto di decreto del Tribunale di Cremona del 9.12.2023
(doc. 6 chiam.), il termine di “possesso” dei beni da parte dell'esecutrice testamentaria è stato prorogato sino al 16.9.2024 (cf.r doc.ti 3 e 6 chiam).
La funzione dell'esecutore testamentario, descritta dall'art. 703 c.c., è quella di curare l'esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto e per realizzare tale scopo la legge attribuisce ordinariamente all'esecutore testamentario il potere di amministrare i beni ereditari come un buon padre di famiglia, compiendo tutti gli atti di gestione ordinaria di tali beni. La gestione straordinaria dei beni ereditari, e quindi il compimento di eventuali atti dispositivi degli stessi, non può essere autonomamente compiuta dall'esecutore testamentario, ma può essere realizzata ove necessaria per dare esecuzione alle disposizioni di ultima volontà del defunto solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria e sentiti gli eredi, che rimangono quindi gli unici titolari del diritto di disporre dei beni ereditari anche nel caso di nomina da parte del defunto di uno o più esecutori testamentari. Al fine di adempiere al suo ufficio, all'esecutore è quindi attribuito dalla legge il potere di pretendere il “possesso” dei beni ereditari per un periodo di un anno dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico, prorogabile di un altro anno dall'autorità giudiziaria per motivi di evidente necessità.
Al fine di assicurare che l'esecutore testamentario possa effettivamente adempiere al suo ufficio e possa quindi avere contezza delle vicende relative alla massa ereditaria e curare l'esatta esecuzione del testamento, durante il periodo di amministrazione della massa da parte dell'esecutore testamentario l'art. 704 c.c. prevede - tra l'altro - che tutte le “azioni relative all'eredità” debbano essere proposte anche nei confronti dell'esecutore, che è quindi da ritenere legittimato passivo e litisconsorte necessario in relazione a tutte le azioni relative a diritti e obblighi ricadenti nel patrimonio ereditario (cfr. Cass. civ., Sez. II, 28.2.2020, n. 5520, C.d.A. Lecce, Sez. I 29.3.2021,
n. 368).
Per tale motivo, avendo la convenuta rappresentato in sede di Controparte_4 costituzione nel presente giudizio un potenziale conflitto nell'esercizio del
“possesso” sui beni ereditari tra l'erede unica istituita e l'esecutrice testamentaria e comportando le domande di parte attrice l'esercizio di un diritto dispositivo dei beni ereditari al quale l'esecutrice avrebbe astrattamente potuto opporsi qualora pregiudizievole rispetto alla gestione dell'eredità, è stata autorizzata la chiamata in pagina 13 di 21 causa dell'esecutrice testamentaria ai sensi dell'art. 102 c.p.c. Controparte_2
e dell'art. 704 c.c.
La (peculiare) legittimazione passiva dell'esecutrice testamentaria, rilevante ai sensi dell'art. 81 c.p.c., era certamente sussistente alla data di proposizione della domanda che costituisce il momento nel quale deve essere valutata la sussistenza di tale condizione dell'azione e pertanto si ritiene che la stessa permanga per l'intero corso del presente giudizio, nonostante la sopravvenuta scadenza del termine massimo di
“possesso” dei beni ereditari previsto dall'art. 703, comma 3, c.c., dovendo essere valutata la legittimazione ad agire o resistere in giudizio alla data di proposizione della domanda e non successivamente.
Di conseguenza l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (sopravvenuta) di da quest'ultima proposta deve essere rigettata siccome Controparte_2
infondata.
15. Rinunciate dalla terza chiamata le eccezioni di incompetenza per territorio e di improcedibilità della domanda originariamente proposte, con riguardo al merito della presente controversia si ritiene che la domanda principale proposta da nei confronti di Parte_1 CP_4
come precisata nell'ambito delle conclusioni rassegnate ai fini della decisione
[...]
del presente giudizio sia ammissibile e fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
16. Con le conclusioni precisate ai fini della decisione Parte_1 [...]
ha chiesto in via principale di condannare Parte_1 [...]
sempre a titolo di esatto adempimento agli obblighi derivanti dal contratto CP_4
di gestione patrimoniale, al pagamento del controvalore della gestione, chiedendo che l'importo della condanna venga quantificato in misura corrispondente al valore attuale della gestione, siccome maggiore rispetto a quello che al controvalore complessivo dei titoli e della liquidità ivi in deposito come quantificati nella corrispondenza dall'intermediario immediatamente prima della richiesta dei vendita dei titoli, oppure a quello rilevato in quel momento siccome corrispondente a quello nel quale la convenuta non ha adempiuto all'obbligo su di lei gravante di disporre la vendita dei titoli depositati e restituire la liquidità in giacenza sul conto.
pagina 14 di 21 Sia che hanno eccepito Controparte_4 CP_2
l'inammissibilità di tale domanda ritenendola nuova rispetto a quella originariamente proposta. L'eccezione deve, tuttavia, essere rigettata siccome infondata.
Nell'ultimo decennio la giurisprudenza di legittimità ha ampiamente modificato la tradizionale esegesi delle norme processuali relative alle modificazioni e precisazioni delle domande consentite nel corso del giudizio e ciò al fine di dare attuazione, soprattutto, al principio di rilevanza costituzionale di economicità processuale ricavabile dall'art. 111, comma 2, Cost.
Se quindi tradizionalmente qualsiasi modificazione dell'oggetto della domanda o del titolo sul quale la stessa è fondata era equiparata all'introduzione di domanda nuova, consentita solo qualora la stessa fosse frutto delle domande o eccezioni della controparte entro il termine massimo di scadenza dell'udienza di trattazione secondo la disciplina processuale previgente rispetto a quella attualmente applicabile e oggi sino al termine previsto dall'art. 171-ter n. 1 c.p.c., con la Cassazione a Sezioni Unite del 15.6.2015, n 12310 la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che una domanda può essere ritenuta nuova non ogni volta in cui la parte modifica l'oggetto della domanda o il titolo sul quale è fondata ma solo qualora la domanda successivamente introdotta sia espressione di una diversa vicenda sostanziale rispetto a quella originariamente dedotta in giudizio e comporti l'aggiunta alla domanda precedentemente proposta di questa nuova domanda diversa e ulteriore.
La Cassazione ha poi progressivamente ampliato il novero delle modificazioni delle domande consentite sino alla scadenza del termine per il deposito della prima memoria istruttoria (ossia nel rito previgente quella prevista dall'art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c. e nel rito attuale dall'art. 171-ter n. 1) ricomprendendovi anche le domande fondate sulla medesima vicenda sostanziale già dedotta in giudizio, ossia i medesimi fatti, ancorché proposte in aggiunta rispetto alla domanda originaria e a condizione che risultino connesse a quest'ultima per incompatibilità, nel senso che tra le due domande proposte (quella originaria e modificata) deve essere giuridicamente possibile all'esito del giudizio accoglierne solo una, in via alternativa
(cfr. Cass. Sez. Unite 13 settembre 2018, n. 22404; Cass. Civ., Sez. III, n. 19.2.2025,
n. 4410).
Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non comporta la novità o modificazione ma semplicemente una precisazione della domanda originaria, come pagina 15 di 21 tale consentita sino al momento nel quale vengono formulate le conclusioni sulle quali viene chiesto di trattenere la causa in decisione, la modificazione quantitativa della domanda di condanna originariamente richiesta ancorché determinata dall'emersione in corso di causa di nuovi elementi di fatto che giustificano l'incremento della misura della condanna richiesta, purché questi ultimi siano causalmente collegati a quelli generatori della responsabilità sin dall'inizio dedotta in giudizio. In materia di condanna al risarcimento dei danni, in particolare, secondo la
Cassazione “non costituisce domanda nuova, e deve ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non esclusivamente come modificazione della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa che si manifestano solo nel corso del giudizio”, con l'ulteriore precisazione che in relazione a tali danni “devono ritenersi ammissibili, oltre alle corrispondenti allegazioni fattuali, anche le relative prove, pur se offerte o prodotte dopo la scadenza dei termini
[per le preclusioni assertive e istruttorie] (…) specie nel caso (…) in cui tanto il danno
(…) quanto il documento che lo dimostra (...) sono venuti in essere successivamente alle relative preclusioni. D'altra parte, nel giudizio di risarcimento del danno è consentito all'attore chiedere per la prima volta in appello il risarcimento degli ulteriori danni provocati dal medesimo illecito, manifestatisi solo in corso di causa
(Cass. 945 del 2013)” (così testualmente, Cass. Sez. II, 24.1.2019, n. 2038).
Applicando quindi questi principi al caso oggetto del presente giudizio, il fatto che parte attrice abbia chiesto con la citazione di condannare la convenuta CP_4
al pagamento del controvalore del denaro e dei titoli inclusi nella gestione
[...]
patrimoniale intestata alla defunta in misura pari a quella Persona_1 quantificata nell'ultima comunicazione ricevuta dall'intermediario prima della richiesta di vendita di titoli e pagamento del saldo del relativo conto a titolo di esatto adempimento agli obblighi derivanti dal contratto di gestione patrimoniale e abbia poi chiesto con le conclusioni precisate ai fini della decisione di quantificare l'importo dovuto per il medesimo titolo all'eventuale maggiore controvalore attuale della gestione, non determina l'introduzione di una nuova domanda e nemmeno la pagina 16 di 21 modificazione della stessa ma una precisazione consentita alle parti sino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Di conseguenza l'eccezione di inammissibilità per novità della domanda principale precisata da parte attrice con le conclusioni articolate ai sensi dell'art. 189, n. 1, c.p.c. deve essere rigettata siccome infondata.
Nel merito quindi, è pacifico e documentato nel presente giudizio che
è l'unica erede di Parte_1 [...]
(doc. 1 att.) e ha accettato l'eredità con beneficio di inventario (doc. 3 Per_1
att.), nel cui ambito è ricompresa la gestione di portafogli n. 140994 n. 14099436 intestato alla defunta e gestito da doc. 4). CP_4
L'attrice ha inoltre documentato che per effetto del decesso dell'investitrice,
a interrotto l'attività di gestione del portafogli e depositato la Controparte_4
liquidità e titoli già oggetto della gestione su un conto tecnico, rappresentando che il controvalore di tali beni alla data del 31.12.2023 era di € 535.473,67 (doc. 9).
L'attrice ha poi documentato di aver chiesto il 2.2.2024 ad di Controparte_4
vendere immediatamente i titoli già oggetto della gestione patrimoniale e di consegnarle quindi il corrispettivo ottenuto della vendita dei titoli, unitamente alla liquidità della defunta da lei detenuta sul conto tecnico (doc. 7), diffidando la convenuta ad adempiere a quanto richiesto entro il termine di 10 giorni con successiva comunicazione del 12.2.2024 (doc. 8).
L'attrice ha quindi provato documentalmente di essere titolare del diritto di ottenere il pagamento del saldo attivo del conto titoli e liquidità in deposito presso la convenuta quale erede di (doc. 1, 3, 4 e 9), ha provato che Persona_1 [...]
aveva stipulato un contratto di gestione patrimoniale con Per_1 CP_4
e che i titoli e la liquidità a esso inerenti sono stati posti in deposito su conto
[...] tecnico da seguito del decesso dell'investitrice (doc. 9), così Controparte_4
documentando i titoli posti a fondamento della sua domanda.
L'attrice quindi ha allegato l'inadempimento di ll'obbligo di dare corso CP_4
alla vendita dei titoli e alla consegna del prezzo ottenuto unitamente alla liquidità in deposito sul conto in attuazione degli obblighi derivanti da tali contratti.
Tenuto quindi conto dei criteri di ripartizione dell'onere della prova nelle azioni da responsabilità contrattuale definiti dall'art. 1218 c.c. come interpretato dalla giurisprudenza di merito e legittimità sin dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni
pagina 17 di 21 Unite 13533/2001, grava quindi sulla convenuta l'onere di dimostrare che l'inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti sia giustificato o altrimenti a lei non imputabile.
La convenuta ha dedotto di non essere tenuta al Controparte_4
pagamento di quanto richiesto da parte attrice, in primo luogo, per effetto della controversia sorta tra l'erede attrice e l'esecutrice testamentaria in ordine liquidazione della gestione patrimoniale quale bene ricompreso nell'eredità della quale è unica titolare la e che, tuttavia, al momento della richiesta del pagamento Parte_1
era amministrata dall'esecutrice testamentaria.
A dimostrazione della fondatezza dell'eccezione proposta (in conseguenza della quale ha dedotto che la domanda svolta in via principale da parte attrice è sia inammissibile che infondata), la convenuta a documentato di Controparte_4
aver chiesto all'esecutrice testamentaria, a seguito della richiesta di liquidazione dei titoli oggetto della gestione ricevuta dall'erede, di manifestare assenso al compimento di tale atto di disposizione dei beni ereditari avendo l'esecutrice testamentaria ex lege
“possesso” dei beni ereditari ai sensi dell'art. 703 c.c. La convenuta ha documentato quindi che on ha prestato il nulla osta richiesto in ragione del fatto CP_2 che l'erede non avrebbe rivolto direttamente a lei la richiesta di consegnare i beni oggetto dell'eredità e non le avrebbe in ogni caso dimostrato di aver adempiuto a tutti gli oneri dei quali l'eredità è gravata, ritenendo quindi di dover negare il nulla osta richiesto ai sensi dell'art. 707 c.c. (doc.ti 2 e 3).
La pretesa di di subordinare la liquidazione della gestione Controparte_4 patrimoniale alla prestazione di nulla osta da parte dell'esecutrice testamentaria, benché mossa da comprensibili esigenze cautelative, è, tuttavia, ingiustificata in diritto.
Come già evidenziato, infatti, benchè l'art. 703 c.c. attribuisca ordinariamente all'esecutore testamentario il potere di amministrare la massa ereditaria, l'unico soggetto titolare del diritto di disporre dei beni ereditari è l'erede.
L'esecutore testamentario nell'amministrazione dell'eredità non può, infatti, disporre in autonomia dei beni ereditari, essendogli consentito di alienare tali beni solo nel caso in cui sia necessario ai fini dell'esecuzione dell'ufficio e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria che può essere data solo dopo aver sentito gli eredi. Inoltre, ai sensi dell'art. 707 c.c. l'esecutore testamentario ha il dovere di consegnare pagina 18 di 21 immediatamente all'erede i beni dell'eredità da lui detenuti se gli stessi non sono necessari al fine di eseguire il suo ufficio e anche nel caso in cui gli stessi siano necessari, non può opporre tale rifiuto se l'erede dimostra o offre idonea garanzia di aver adempiuto ai legati o agli altri oneri ereditari.
Nel caso oggetto del presente giudizio tuttavia, risulta documentato che il diniego di nulla osta alla liquidazione della gestione patrimoniale espresso dall'esecutrice testamentaria con la comunicazione prodotta al doc. 2 di parte convenuta è stato del tutto ingiustificato, non avendo l'esecutrice nemmeno allegato che i beni già oggetto della gestione patrimoniale fossero indispensabili per l'esercizio del suo ufficio e risultando, del resto, tale fatto smentito in questo giudizio dal fatto che l'esecutrice testamentaria aveva già chiesto e ottenuto dall'autorità giudiziaria autorizzazione alla vendita di altri cespiti patrimoniali al fine di dare integrale esecuzione agli oneri gravanti sull'eredità da lei amministrata (cfr. doc.ti 4 e 5 chiam.), fatto dal quale deve desumersi altresì l'infondatezza dell'eccezione riconvenzionale proposta ai sensi dell'art. 707, comma 2, c.c. da (fatto che costituisce ragione più liquida Per_1
del rigetto di tale eccezione).
Il mancato nulla osta da parte dell'esecutrice testamentaria è quindi da ritenere manifestamente illegittimo e non può quindi giustificare l'inadempimento della convenuta all'obbligo di disporre la liquidazione dei titoli da lei detenuti e di consegnarne il controvalore, unitamente alla liquidità in deposito, all'erede.
Del resto, inoltre, nel corso del presente giudizio, essendo pacificamente venuto meno dal 17.9.2024 il potere dell'esecutrice testamentaria di prendere possesso dei beni ereditari per effetto del decorso del termine massimo previsto dall'art. 703, comma
3, c.c. (cfr. doc.ti 3 e 6 chiam.), è venuta meno in radice qualsiasi controversia in ordine al dovere di consegnare all'erede i beni ereditari e al “possesso” degli stessi.
La mancata vendita dei titoli detenuti dalla convenuta in nome e per conto della defunta e il mancato pagamento del prezzo ottenuto dalla loro vendita, Parte_1
oltre alla mancata consegna del denaro detenuto sul conto tecnico intestato agli eredi della defunta non è certamente più in alcun modo giustificabile dal dissenso espresso dall'esecutrice testamentaria.
La convenuta ha anche dedotto di non essere tenuta al pagamento di quanto richiesto da parte attrice, in secondo luogo, perché l'attrice non le ha consegnato la dichiarazione di successione necessaria perché i detentori di beni che appartenevano pagina 19 di 21 al defunto possano consegnare i beni detenuti agli eredi ai sensi dell'art. 48, comma
3, del d.lgs. 346/1990, fatto dal quale la convenuta ha dedotto l'inammissibilità o infondatezza della domanda di parte attrice.
Parte attrice ha tuttavia documentato in corso di causa di aver compiuto la dichiarazione di successione sin dal 2022, così superando e dimostrando l'infondatezza, nel merito, dell'eccezione proposta da (doc.ti Controparte_4
11 e 12 att.).
La convenuta non ha quindi fornito la prova del fatto che il suo inadempimento sia giustificato o a lei altrimenti non imputabile.
Di conseguenza la domanda di condanna di parte attrice al pagamento del controvalore della gestione patrimoniale intestata a deve essere Persona_1
ritenuta fondata e meritevole di accoglimento.
Essendo tuttavia tale controvalore all'attualità non provato siccome soggetto a continue variazione e risultando documentato che, nel corso del presente giudizio, lo stesso ha superato quello rappresentato dall'intermediario convenuto al momento della richiesta di liquidazione dei titoli ricevuta il 2.2.2024 (cfr. doc. 9 e doc.ti 20 e
21 att.), la convenuta deve essere condannata, all'esito del presente giudizio, al pagamento del controvalore attuale del patrimonio oggetto del mandato di gestione patrimoniale n. 140994 intestato a (ora conto tecnico in regime Persona_1
ordinario n. 950006921), così come risultante alla data di pubblicazione della presente sentenza, in misura tuttavia non inferiore a quello di € 535.473,67 che tale patrimonio aveva, secondo la dichiarazione confessoria prodotta al doc. 9 di parte attrice, nel momento immediatamente precedente a quello in cui gli eredi ne hanno chiesto la liquidazione, ingiustificatamente non disposta dalla convenuta, maggiorato degli interessi di mora da calcolare ai sensi dell'art. 1224 c.c. dal 12.2.2024 al
28.2.2024 al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dall'1.3.2024 a oggi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.. Sull'importo così determinato saranno quindi dovuti successivamente dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo effettivo interessi di mora da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
17. L'accoglimento della domanda principale proposta da parte attrice comporta l'assorbimento di ogni questione relativa alle domande proposta dall'attrice nelle conclusioni precisate in via subordinata.
pagina 20 di 21 18. Si ritiene che la complessità delle questioni giuridiche sottese alla decisione del presente giudizio, oltre al comportamento processuale serbato dalle parti, giustifichino l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c. anche avuto riguardo alle spese relative alla fase cautelare
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda principale precisata da
[...]
, condanna al pagamento in Parte_1 Controparte_4
favore di del controvalore Parte_1
del patrimonio oggetto del mandato di gestione patrimoniale n. 140994 intestato a (ora conto tecnico in regime ordinario n. 950006921) così Persona_1
come risultante alla data di pubblicazione della presente sentenza, in misura tuttavia non inferiore a € 535.473,67 oltre interessi di mora da calcolare ai sensi dell'art. 1224 c.c. dal 12.2.2024 al 28.2.2024 al saggio di cui all'art. 1284, comma
1, c.c. dall'1.3.2024 a oggi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e sull'importo così determinato dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo effettivo interessi di mora da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.;
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Milano, 6 agosto 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9201/2024 promossa da:
(c. f. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CARNEVALI UGO e dell'avv. MATTAVELLI FEDERICO, elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 2 20122 MILANO presso lo studio dei difensori
- parte attrice - nei confronti di
(c. f. ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. CAMOZZI FEDERICO, dell'avv. NESPOLI MASSIMO e dell'avv. CAMOSCI MARIACHIARA, elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 8
20122 MILANO presso lo studio dei difensori
- parte convenuta –
e la chiamata in causa della terza
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
PARACCIANI GIANLUCA, elettivamente domiciliata in VIA BOCCACCIO, 39 20123
MILANO presso lo studio del difensore
- parte terza chiamata -
Conclusioni di parte attrice
Voglia il Tribunale Ill.mo, accertati i fatti di causa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, e preso atto, tra l'altro, che è per legge estranea al merito della Controparte_2
pagina 1 di 21 presente controversia:
- respingere tutte le eccezioni processuali e di merito di siccome Controparte_2
inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
- condannare (per brevità Controparte_3 CP_4
a pagare alla l'ammontare dell'intero
[...] Parte_1
controvalore della gestione patrimoniale della defunta da liquidarsi secondo Persona_1
le risultanze di causa e comunque in misura non inferiore ad euro 535.473,67, come quantificato con l'atto di citazione secondo l'espressione numerica a tale data riconosciuta da oltre interessi, al tasso legale dall'1 gennaio 2024, ed al maggior Controparte_4 tasso moratorio, ai sensi dell'art. 1284 quarto comma cod. civ., dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio e sino all'effettivo saldo;
- in via subordinata ed in considerazione del comportamento tenuto dalla convenuta
[...]
el corso del giudizio ed in sede di richiesta di sequestro liberatorio, condannare CP_4
a trasferire all'erede unico tutti Controparte_4 Parte_1
i titoli, le quote di fondi d'investimento e quant'altro compreso nella gestione di portafogli n. 140994, linea 14099436, già intestati alla defunta sul conto titoli n. 5376957 Persona_2
e, per quanto concerne i denari, sul conto corrente bancario n. 43658965 intestati all'erede unico presso l'agenzia di Soresina (CR) di Credit Parte_1
Agricole Italia S.p.A., oppure (ii) con le modalità ritenute di giustizia;
- conseguentemente e sempre nell'ambito della domanda subordinata, condannare comunque al risarcimento dei danni da inadempimento mediante il pagamento Controparte_4 degli interessi, con decorso del tasso legale dall'1 gennaio 2024 sino alla notifica dell'atto di citazione e con decorso del maggior tasso moratorio, ai sensi dell'art. 1284 quarto comma cod. civ., dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio e sino all'effettivo saldo, sull'importo di € 535.473,67 pari al controvalore della gestione di portafogli n. 140994, linea
14099436 noto al momento della domanda;
- con vittoria di spese ed onorari di lite.
Conclusioni di parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie e le pronunce del caso, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare
In via preliminare
- Respingere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla terza chiamata.
In sede di merito pagina 2 di 21 - Respingere tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti di in Controparte_4
quanto inammissibili ed infondate.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
In sede istruttoria
- Si fa salva ogni istanza.
Conclusioni di parte terza chiamata
- in via preliminare, accertare e dichiarare la sopravvenuta carenza di legittimazione passiva, decorrente dal 17/9/2024, della terza chiamata e, per l'effetto, rigettare le istanze e domande di controparte, dichiarando l'inammissibilità e/o improcedibilità delle stesse;
- in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o nullità e/o inammissibilità della domanda giudiziale, così come avanzata e formulata dall'attrice, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare ogni domanda della stessa attrice;
- in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle pregresse domande, preliminari e principali, accertare e dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda di parte attrice, anche in ragione dell'eccezione riconvenzionale di cui in narrativa, e, per l'effetto, rigettare la predetta domanda;
- in via istruttoria, si richiede sin d'ora di ammettere prova per testi.
Sul punto, si richiede all'Ill.mo Giudice di voler ammettere l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, indicando quale teste il SI. già direttore della filiale Testimone_1
di Credit Agricole S.p.A. di Soresina ed attuale direttore della filiale di Credit Agricole S.p.A. di Crema:
1) vero che prestava consulenza finanziaria alla SI.ra , c.f. Persona_1
nata a Milano il [...], in [...] residente a [...]
Legori n. 1, per la gestione del patrimonio della stessa SI.ra ; Parte_1
2) vero che, sino al decesso della SI.ra (12/8/2022), era direttore della Persona_1
filiale di Credit Agricole S.p.A. di Soresina;
3) vero che la consulenza di cui al precedente capitolo 1) includeva i rapporti di conto corrente, depositi, titoli, fondi intestati alla de cuius, SI.ra ; Persona_1
4) vero che la SI.ra , in vita, le presentava il Notaio presso Persona_1 Controparte_2
la filiale di Credit Agricole S.p.A. di Soresina;
5) vero che, a seguito del decesso, in data 12/8/2022, della SI.ra , il Notaio Persona_1
prendeva contatti con lei;
Controparte_2
pagina 3 di 21 6) vero che il Notaio le comunicava la propria qualifica di esecutore Controparte_2
testamentario nominata dalla SI.ra ; Persona_1
7) vero che lo svincolo, disinvestimento e liquidazione dei titoli sussistenti presso
[...]
– di cui al doc. 4 fascicolo attrice, che si rammostra al teste - ed intestati alla CP_4
defunta SI.ra comportavano perdite patrimoniali;
Persona_1
8) vero che comunicava al Notaio i rischi economici e le perdite patrimoniali Controparte_2 dello svincolo e della liquidazione dei titoli sussistenti presso – di cui Controparte_4
al doc. 4 fascicolo attrice, che si rammostra al teste - ed intestati alla defunta SI.ra
[...]
; Per_1
9) vero che la conversione dalle valute estere alla valuta europea dei fondi sussistenti sui conti correnti intestati alla defunta SI.ra determinava le medesime perdite Persona_1
patrimoniali dello svincolo e della liquidazione dei titoli sussistenti presso CP_4
ed intestati alla defunta SI.ra ;
[...] Persona_1
10) vero che la conversione dalle valute estere alla valuta europea dei fondi sussistenti sui conti correnti intestati alla defunta SI.ra e lo svincolo, disinvestimento e Persona_1
liquidazione dei titoli sussistenti presso intestati alla defunta SI.ra Controparte_4
, richiedevano la medesima tempistica. Persona_1
A riprova ed ulteriore conferma della fondatezza dell'eccezione riconvenzionale della terza chiamata sub 2.5) della comparsa di costituzione e risposta, si richiede sin d'ora all'Ill.mo
Giudice di voler ammettere i seguenti capitoli di prova, indicando quale teste Testimone_2
residente in [...]:
11) vero che è coniugata dal 23/6/2018 con Controparte_5
12) vero che lei e avevate un rapporto di amicizia con la SI.ra Controparte_5 [...]
; Per_1
13) vero che la SI.ra , con il proprio testamento olografo del 26/9/2021 – Persona_1
di cui al doc. 2) fascicolo terza chiamata, che si rammostra al teste - disponeva un legato in denaro, a favore suo e di del valore di € 100.000,00 (centomila/00); Controparte_5
14) vero che la corrispondeva a suo favore l'importo Parte_1 di € 100.000,00 (centomila/00), di cui al legato del capitolo 13) che precede;
15) vero che la corrispondeva a favore di suo marito, Parte_1
l'importo di € 100.000,00 (centomila/00), di cui al precedente Controparte_5
capitolo 13).
pagina 4 di 21 Si richiede inoltre l'ammissione, ex art. 210 c.p.c., dell'ordine di esibizione, a carico di parte attrice, di tutta la documentazione (ivi incluse le disposizioni e contabili di eseguito e corretto pagamento) attinente alla compiuta esecuzione di tutti i legati testamentari, anche in denaro, come meglio riportati al punto 1.2) della parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
Si richiede il rigetto dell'ammissione dei testi eventualmente indicati da controparte e, in ogni caso, l'ammissione, anche a prova contraria, sui capitoli formulati ex adverso ed eventualmente ammessi dal Giudice;
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 28.2.2024 la Parte_1
ha convenuto in giudizio affinché venga
[...] Controparte_4 condannata al pagamento di € 535.473,67 a titolo di esatto adempimento agli obblighi derivanti da contratto di gestione patrimoniale identificato con il n. 140994 concluso dalla convenuta con , deceduta il 12.8.2022 e nella cui posizione Persona_1
contrattuale è succeduta la quale erede universale in forza di Parte_1
testamento ricevuto dalla notaia il 26.9.2021 e pubblicato il Controparte_2
12.9.2022, importo corrispondente al controvalore al 31.12.2023 della gestione patrimoniale del quale l'erede ha chiesto la liquidazione il 2.2.2024, oltre interessi di mora ritenuti dovuti al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. all'1.1.2024 ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
A fondamento delle domande proposte la Parte_1
, in particolare:
[...]
a. ha documentato di essere stata indicata quale erede universale di
[...]
con testamento ricevuto dalla notaia il Per_1 Controparte_2
26.9.2021 e pubblicato il 29.8.2022 con repertorio 13923-9621 (doc. 1) e di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario il 12.9.2022 con atto del notaio (doc.ti. 2, 3); Persona_3
b. ha documentato nell'ambito dell'eredità beneficiata è ricompresa anche una gestione patrimoniale identificata con il n. 140994, amministrata da doc. 4, n. 8); Controparte_4
pagina 5 di 21 c. ha documentato di aver chiesto ad la liquidazione Controparte_4
immediata della gestione patrimoniale con comunicazione di posta elettronica certificata del 2.2.2024 (doc. 7), diffidandola quindi al pagamento entro 10 giorni del controvalore di tale gestione al 31.12.2023, pari a € 535.743,67, con successiva comunicazione del 12.2.2024 (doc. 8);
d. ha documentato che la convenuta non ha pagato l'importo richiesto per non aver ricevuto istruzioni univoche dall'erede e dalla (sedicente) esecutrice testamentaria (doc. 6); Controparte_2
e. ha dedotto che tuttavia che nemmeno l'art. 707 c.c. giustifica l'inadempimento della convenuta, non essendo prescritta dalla legge o dal contratto di gestione patrimoniale che la liquidazione della gestione patrimoniale avvenga su richiesta congiunta dell'erede e dell'esecutore testamentario e non avendo nel caso di specie la (sedicente) esecutrice testamentaria mai chiesto alla convenuta di consegnarle la gestione patrimoniale o il suo controvalore, non avendo del resto nemmeno chiesto al
Tribunale di Cremona presso il quale è stata aperta la successione l'autorizzazione a ottenere nello specifico la consegna di tali beni al fine di adempiere al suo ufficio (cfr. doc. 5);
f. ha dedotto, inoltre, che la pretestuosità del rifiuto di adempiere della convenuta deriverebbe anche dall'avvenuta dimostrazione dell'esatto adempimento da parte dell'erede a tutti i legati testamentari validamente disposti dalla defunta (cfr. doc. 7); Persona_1
Co ha quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento del controvalore della gestione patrimoniale come risultante dall'ultimo estratto conto prima della data nella quale ne ha chiesto la liquidazione (31.12.2023) e così per €
535.473,67 (doc. 9), oltre ad interessi legali ritenuti da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dall'1.1.2024 e sino al saldo effettivo.
2. La convenuta tempestivamente costituitasi nel presente Controparte_4
giudizio, ha chiesto in via preliminare di autorizzare la chiamata in causa del notaio quale litisconsorte necessario nel suo ruolo di esecutrice del CP_2 testamento di ai sensi dell'art. 704 c.c.; ha chiesto poi, sempre Persona_1
in via preliminare, di ordinare il sequestro liberatorio della gestione patrimoniale n.
140994, deducendo di non aver dato corso alla liquidazione della gestione pagina 6 di 21 patrimoniale solo in ragione del diniego alla richiesta di nulla osta alla liquidazione della gestione ricevuto il 5.2.2024 da parte dell'esecutrice testamentaria, motivato da quest'ultima dalla mancata dimostrazione da parte dell'erede dell'adempimento a tutti i legati previsti nei diversi testamenti redatti da , ritenuta Persona_1 indispensabile ai fini dell'integrale riconsegna all'erede dei beni ereditari ai sensi dell'art. 707, comma 2, c.c.; ha dedotto infine, nel merito, l'inammissibilità ed infondatezza delle domande di parte attrice sia in ragione del fatto che la liquidazione della gestione patrimoniale non sarebbe possibile in assenza di autorizzazione dell'esecutrice testamentaria, quale soggetto titolare del potere di ottenere il possesso dei beni ereditari, sia in ragione del fatto che non essendo stata validamente disposta la liquidazione dei beni ereditari al 31.12.2023, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 48, comma 3, d.lgs. 346/1990, il bene della vita preteso da parte attrice è allo stato insussistente.
3. A fondamento delle domande e difese proposte n particolare: Controparte_4
a. ha evidenziato come emerga dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice (doc. 5)
i. che ha lasciato 4 testamenti con i quali ha Persona_1
istituito sua erede universale la Parte_1
, ha disposto vari legati dell'importo complessivo di €
[...]
800.000,00 e ha indicato la notaia come la Controparte_2
persona che si sarebbe dovuta occupare della gestione patrimoniale dei suoi beni dopo la sua morte e altresì
ii. che la ha Parte_1
contestato sia la validità di alcuni legati, siccome ritenuti indeterminati, sia che l'attribuzione alla notaia del CP_2
potere di gestione del patrimonio ereditario equivalesse a nominarla esecutrice testamentaria, contestazioni ritenute tuttavia inammissibili dal Tribunale di Cremona presso cui è stata aperta la successione, che ha autorizzato l'esecutrice testamentaria a vendere le somme in valuta estera depositate su due conti corrente intestati alla defunta al fine di adempiere ai legati testamentari ai sensi dell'art. 704, comma 3, c.c.;
b. ha documentato che il Tribunale di Cremona, inoltre, il 9.12.2023 ha prorogato di un anno il termine di esercizio del possesso dei beni ereditari da pagina 7 di 21 parte dell'esecutrice testamentaria ai sensi dell'art. 703, CP_2
comma 3, c.c. (doc. 4);
c. ha confermato di aver ricevuto dalla Parte_1
richiesta di immediata liquidazione della gestione patrimoniale
[...]
n. 140994, reiterata con diffida ad adempiere del 12.2.2024 e di aver comunicato all'erede, a riscontro di tali richieste, di ritenere necessario a fini cautelativi prima di disporre la vendita dei titoli oggetto della gestione patrimoniale di ottenere istruzioni univoche in tal senso anche dall'esecutrice testamentaria;
d. ha documentato che con comunicazione di posta elettronica certificata del
5.3.2024 l'esecutrice testamentaria ha comunicato all'intermediario che la
FONDAZIONE erede non l'aveva informata di aver chiesto la vendita dei titoli oggetto della gestione patrimoniale e di non aver ricevuto nemmeno formale comunicazione dalla dell'avvenuto adempimento a Parte_1
tutti i legati previsti nel testamento e in particolare di quello in denaro disposto in favore di e ” la cui validità è stata contestata dall'erede, CP_5 Tes_2
rappresentando la propria disponibilità a prestare il nulla osta alla liquidazione della gestione patrimoniale richiesto dall'intermediario una volta ricevuto conferma da parte della dell'adempimento a tale onere Parte_1
ereditario (doc. 2);
e. ha documentato di aver quindi rappresentato all'erede e all'esecutrice testamentaria l'intenzione di mettere a disposizione dell'avente diritto il controvalore della gestione, al fine di escludere nel rischio sia di subire gli effetti della mora che di eseguire un pagamento in favore di soggetto diverso dal titolare del relativo diritto;
f. ha eccepito, in rito, che era necessario nel presente giudizio integrare il contraddittorio nei confronti dell'esecutrice testamentaria ai sensi dell'art. 704 c.p.c., deducendo altresì che la domanda di consegna dei beni ereditari vedrebbe quale unica legittimata passiva ai sensi dell'art. 707 c.c. proprio l'esecutrice testamentaria, chiedendo l'integrazione del contraddittorio con quest'ultima ai sensi dell'art. 102 c.p.c.;
g. ha eccepito infine che la domanda di condanna al pagamento del controvalore della gestione patrimoniale al 31.12.2023 sia inammissibile e infondata, non pagina 8 di 21 avendo l'intermediario ricevuto entro tale termine alcuna richiesta di liquidazione della gestione patrimoniale e non avendo ricevuto nemmeno successivamente istruzioni univoche al fine di disporre dei beni ereditario e non avendo l'erede nemmeno documentato di aver presentato la dichiarazione di successione ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 346/1990 contenente l'indicazione della gestione patrimoniale della quale viene preteso il pagamento del controvalore, fatto condizionante la liquidazione della gestione;
h. ha chiesto inoltre di disporre il sequestro liberatorio della gestione patrimoniale n. 140994.
4. Con decreto del 2.5.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'esecutrice testamentaria ritenuta litisconsorte Controparte_2 necessaria nel presente giudizio ai sensi dell'art. 704 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. II, ord.
28.2.2020 n. 5520; Cass. Sez. L., sent. 4663 del 18.8.1982; Cass. Sez. I, sent. 1044 del 16.3.1977).
5. La parte terza chiamata tempestivamente costituitasi nel Controparte_2
presente giudizio, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano
a conoscere la presente controversia in favore del Tribunale di Cremona, ritenuto esclusivamente competente quale luogo di apertura della successione ai sensi dell'art. 22, comma 1, n. 4 c.p.c., essendo stata convenuta in giudizio l'esecutrice testamentaria. La parte chiamata ha inoltre eccepito l'improcedibilità della domanda di parte attrice per non aver l'attrice convocato l'esecutrice testamentaria nell'ambito del procedimento di mediazione promosso in relazione alle domande compiute nel presente giudizio.
La parte chiamata ha poi sostenuto, nel merito, che le domande di parte attrice sono inammissibili e infondate, ritenendo legittimo il comportamento di CP_4
che non ha liquidato la gestione patrimoniale all'erede in difetto di assenso
[...] dell'esecutrice testamentaria, negato sia in ragione della mancata richiesta della consegna di tali beni alla stessa esecutrice che ne aveva ex lege il possesso, ai sensi dell'art. 707, comma 1, c.c., sia in ragione del fatto che l'erede non ha dimostrato di aver adempiuto a tutti i legati come previsto dall'art. 707, comma 2, c.c.
La parte chiamata ha inoltre confermato che il potere a lei attribuito di ottenere il possesso dei beni ereditari sarebbe in ogni caso cessato in corso di causa a far data pagina 9 di 21 dal 16.9.2024 per decorso del termine massimo di durata previsto dall'art. 703, comma 3, c.c., dichiarando di non opporsi alla disposizione di sequestro liberatorio sulla gestione patrimoniale in essere presso e proponendo, Controparte_4
inoltre, “eccezione riconvenzionale di inadempimento” nei confronti di parte attrice ai sensi dell'art. 707, comma 2, c.c. in forza della quale ha chiesto di rigettare nel merito le domande proposte dalla Parte_1
6. All'esito delle due udienze di trattazione svolte il 24.10 ed il 6.11.2024 al fine di dare corso a tentativo di conciliazione della controversia cautelare e di merito, le parti hanno chiesto di decidere il ricorso per sequestro liberatorio proposto in corso di causa e, altresì, di dare corso al giudizio.
7. Con ordinanza del 6.11.2024 è stata rigettata la richiesta di disporre sequestro liberatorio proposta da in ragione del fatto che la convenuta ha Controparte_7
offerto una prestazione (ossia consegna del patrimonio detenuto sul conto tecnico n.
950006921) diversa a quella che costituiva l'oggetto delle domande di parte attrice
(condanna al pagamento del controvalore di tale patrimonio), ritenendo quindi non rispettati i requisiti prescritti dall'art. 287 c.p.c. per l'adozione della misura cautelare richiesta e riservando al merito la quantificazione delle spese dovute anche per la fase cautelare svolta in corso di causa.
8. Con la medesima ordinanza è stato disposto rinvio dell'udienza al fine di consentire alle parti di dare ulteriore corso a procedimento di mediazione sia in ragione della mancata partecipazione alla mediazione proposta prima dell'introduzione del giudizio su istanza di parte attrice dalla parte terza chiamata, ritenuta litisconsorte necessaria, sia ritenendo opportuno dare ulteriore corso a mediazione delegata in ragione delle difese in concreto proposte dalle parti e dell'allegato andamento della gestione patrimoniale costituente il titolo delle domande proposte da
[...]
nel presente giudizio. Parte_1
9. Né il procedimento di mediazione (cfr. doc. 14 att.), né i successivi tentativi giudiziali di conciliazione della controversia compiuti ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. alle udienze del 12.3.2025 e del 30.4.2025 hanno avuto esito positivo.
All'udienza del 12.3.2025 in particolare la difesa di parte attrice ha dichiarato di modificare la domanda proposta in via principale in conseguenza dell'aumento del controvalore dei titoli depositati nella gestione patrimoniale costituente il titolo delle domande proposte nel presente giudizio, chiedendo quindi in principalità di pagina 10 di 21 condannare “a trasferire alla l'intero patrimonio a Controparte_4 Parte_1
lei spettante, oltre al risarcimento dei danni da ritardato adempimento”. La difesa di ha immediatamente eccepito l'inammissibilità della domanda Controparte_4
proposta siccome nuova e generica e ha contestato la fondatezza della domanda.
10. Ritenuta superflua l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalla notaia siccome relativa a fatti apparentemente estranei all'oggetto del CP_2
presente giudizio (ossia le ragioni per le quali non ha preteso la CP_2
liquidazione della gestione al fine di eseguire direttamente le disposizioni testamentarie e non ha dato corso alla conversione dei conti in valuta autorizzata dal
Tribunale di Cremona e ai documenti prodotti), all'udienza del 30.4.2025 sono stati assegnati alle parti termini per il deposito degli scritti conclusivi e il 9.7.2025 la causa
è stata trattenuta in decisione.
11. Con le conclusioni articolate ai fini della decisione della controversia, parte attrice ha effettivamente diversamente articolato le domande sulle quali ha chiesto l'assunzione della presente decisione rispetto a quella originariamente proposte con l'atto di citazione.
Oltre a chiedere di rigettare le eccezioni processuali e di merito proposte da a chiesto di condannare la convenuta al CP_2 Controparte_4 pagamento dell'ammontare dell'intero controvalore della gestione patrimoniale, chiedendo di quantificare tale importo alla luce delle risultanze acquisite agli atti e comunque in misura non inferiore a € 535.473,67 oppure, in via subordinata, di condannare a trasferire all'erede i titoli e le quote di fondi Controparte_4
comprese nella gestione patrimoniale n. 140994 sul proprio conto titoli e la liquidità per € 35.348,26 presente nella gestione sul suo conto corrente bancario, condannando altresì al risarcimento dei danni provocati dal suo Controparte_4
inadempimento in misura pari agli interessi legali maturati dall'1.1.2024 oppure dal
16.9.2024 (data di scadenza del termine di possesso dei beni ereditari da parte dell'esecutrice testamentaria ai sensi dell'art. 703, comma 2, c.c.) e sino al saldo effettivo, da calcolare ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della notificazione della citazione sul controvalore della gestione patrimoniale alla data di richiesta della sua liquidazione.
12. Nell'ambito delle conclusioni precisate ai fini della decisione anche CP_2 ha modificato le proprie difese rinunciando all'eccezione di incompetenza per pagina 11 di 21 territorio e di improcedibilità della domanda e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la propria sopravvenuta carenza di legittimazione passiva a far data del
17.9.2024 per scadenza del termine massimo di possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 703, comma 3, c.c. e ha chiesto inoltre, nel merito, di dichiarare inammissibili e infondate le domande di parte attrice anche in ragione dell'eccezione riconvenzionale di inadempimento proposta.
13. Con i suoi scritti conclusivi a eccepito l'inammissibilità delle Controparte_4
domande contenute nelle conclusioni precisate da parte attrice ai fini della decisione, ritenendole nuove siccome aventi ad oggetto un bene della vita diverso da quello oggetto dell'originaria domanda di condanna con riguardo alla richiesta di condanna al pagamento del controvalore della gestione patrimoniale alla data della sentenza e non al 31.12.2023 nonché siccome la pretesa di ottenere il pagamento degli interessi sul controvalore della gestione patrimoniale al 31.12.2023 al saldo effettivo a titolo di risarcimento dei danni costituirebbe una domanda nuova in quanto non originariamente proposta.
14. Ai fini della decisione e con riguardo alla chiamata in causa dell'esecutrice testamentaria e all'eccezione di sopravvenuta carenza di CP_2 legittimazione passiva per l'avvenuta scadenza in corso di causa del termine previsto dall'art. 703, comma 3, c.c. deve rilevarsi quanto segue.
La stessa FONDAZIONE attrice ha documentato che la notaia Controparte_2 ha accettato e eseguito l'incarico di esecutrice testamentaria in relazione all'eredità di , nell'ambito della quale è ricompresa la gestione patrimoniale Persona_1
oggetto della presente controversia (cfr. doc. 5 att.).
È emerso poi in corso di causa che con testamento olografo del 26.9.2021 delle ore
11 ha disposto, tra l'altro, che si occupasse Persona_1 Controparte_2
della gestione patrimoniale di tutti i suoi beni “dopo di lei” (doc. 2 chiam.) e tale disposizione è stata interpretata da come nomina ad esecutrice CP_2
testamentaria, ufficio accettato il 16.9.2022 avanti al Tribunale di Cremona dove è stata aperta la successione a seguito del decesso di (doc. 3 chiam.). Parte_1
Risulta inoltre documentato che il Tribunale di Cremona e la Corte d'Appello di
Brescia hanno autorizzato nell'esercizio dell'ufficio di esecutrice CP_2
testamentaria, a disporre di alcuni specifici conti in valuta estera intestati alla defunta al fine di dare esecuzione ai legati disposti nell'ambito del testamento (doc.ti 4 e 5
pagina 12 di 21 chiam., 5 att.) e inoltre, per effetto di decreto del Tribunale di Cremona del 9.12.2023
(doc. 6 chiam.), il termine di “possesso” dei beni da parte dell'esecutrice testamentaria è stato prorogato sino al 16.9.2024 (cf.r doc.ti 3 e 6 chiam).
La funzione dell'esecutore testamentario, descritta dall'art. 703 c.c., è quella di curare l'esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto e per realizzare tale scopo la legge attribuisce ordinariamente all'esecutore testamentario il potere di amministrare i beni ereditari come un buon padre di famiglia, compiendo tutti gli atti di gestione ordinaria di tali beni. La gestione straordinaria dei beni ereditari, e quindi il compimento di eventuali atti dispositivi degli stessi, non può essere autonomamente compiuta dall'esecutore testamentario, ma può essere realizzata ove necessaria per dare esecuzione alle disposizioni di ultima volontà del defunto solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria e sentiti gli eredi, che rimangono quindi gli unici titolari del diritto di disporre dei beni ereditari anche nel caso di nomina da parte del defunto di uno o più esecutori testamentari. Al fine di adempiere al suo ufficio, all'esecutore è quindi attribuito dalla legge il potere di pretendere il “possesso” dei beni ereditari per un periodo di un anno dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico, prorogabile di un altro anno dall'autorità giudiziaria per motivi di evidente necessità.
Al fine di assicurare che l'esecutore testamentario possa effettivamente adempiere al suo ufficio e possa quindi avere contezza delle vicende relative alla massa ereditaria e curare l'esatta esecuzione del testamento, durante il periodo di amministrazione della massa da parte dell'esecutore testamentario l'art. 704 c.c. prevede - tra l'altro - che tutte le “azioni relative all'eredità” debbano essere proposte anche nei confronti dell'esecutore, che è quindi da ritenere legittimato passivo e litisconsorte necessario in relazione a tutte le azioni relative a diritti e obblighi ricadenti nel patrimonio ereditario (cfr. Cass. civ., Sez. II, 28.2.2020, n. 5520, C.d.A. Lecce, Sez. I 29.3.2021,
n. 368).
Per tale motivo, avendo la convenuta rappresentato in sede di Controparte_4 costituzione nel presente giudizio un potenziale conflitto nell'esercizio del
“possesso” sui beni ereditari tra l'erede unica istituita e l'esecutrice testamentaria e comportando le domande di parte attrice l'esercizio di un diritto dispositivo dei beni ereditari al quale l'esecutrice avrebbe astrattamente potuto opporsi qualora pregiudizievole rispetto alla gestione dell'eredità, è stata autorizzata la chiamata in pagina 13 di 21 causa dell'esecutrice testamentaria ai sensi dell'art. 102 c.p.c. Controparte_2
e dell'art. 704 c.c.
La (peculiare) legittimazione passiva dell'esecutrice testamentaria, rilevante ai sensi dell'art. 81 c.p.c., era certamente sussistente alla data di proposizione della domanda che costituisce il momento nel quale deve essere valutata la sussistenza di tale condizione dell'azione e pertanto si ritiene che la stessa permanga per l'intero corso del presente giudizio, nonostante la sopravvenuta scadenza del termine massimo di
“possesso” dei beni ereditari previsto dall'art. 703, comma 3, c.c., dovendo essere valutata la legittimazione ad agire o resistere in giudizio alla data di proposizione della domanda e non successivamente.
Di conseguenza l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (sopravvenuta) di da quest'ultima proposta deve essere rigettata siccome Controparte_2
infondata.
15. Rinunciate dalla terza chiamata le eccezioni di incompetenza per territorio e di improcedibilità della domanda originariamente proposte, con riguardo al merito della presente controversia si ritiene che la domanda principale proposta da nei confronti di Parte_1 CP_4
come precisata nell'ambito delle conclusioni rassegnate ai fini della decisione
[...]
del presente giudizio sia ammissibile e fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
16. Con le conclusioni precisate ai fini della decisione Parte_1 [...]
ha chiesto in via principale di condannare Parte_1 [...]
sempre a titolo di esatto adempimento agli obblighi derivanti dal contratto CP_4
di gestione patrimoniale, al pagamento del controvalore della gestione, chiedendo che l'importo della condanna venga quantificato in misura corrispondente al valore attuale della gestione, siccome maggiore rispetto a quello che al controvalore complessivo dei titoli e della liquidità ivi in deposito come quantificati nella corrispondenza dall'intermediario immediatamente prima della richiesta dei vendita dei titoli, oppure a quello rilevato in quel momento siccome corrispondente a quello nel quale la convenuta non ha adempiuto all'obbligo su di lei gravante di disporre la vendita dei titoli depositati e restituire la liquidità in giacenza sul conto.
pagina 14 di 21 Sia che hanno eccepito Controparte_4 CP_2
l'inammissibilità di tale domanda ritenendola nuova rispetto a quella originariamente proposta. L'eccezione deve, tuttavia, essere rigettata siccome infondata.
Nell'ultimo decennio la giurisprudenza di legittimità ha ampiamente modificato la tradizionale esegesi delle norme processuali relative alle modificazioni e precisazioni delle domande consentite nel corso del giudizio e ciò al fine di dare attuazione, soprattutto, al principio di rilevanza costituzionale di economicità processuale ricavabile dall'art. 111, comma 2, Cost.
Se quindi tradizionalmente qualsiasi modificazione dell'oggetto della domanda o del titolo sul quale la stessa è fondata era equiparata all'introduzione di domanda nuova, consentita solo qualora la stessa fosse frutto delle domande o eccezioni della controparte entro il termine massimo di scadenza dell'udienza di trattazione secondo la disciplina processuale previgente rispetto a quella attualmente applicabile e oggi sino al termine previsto dall'art. 171-ter n. 1 c.p.c., con la Cassazione a Sezioni Unite del 15.6.2015, n 12310 la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che una domanda può essere ritenuta nuova non ogni volta in cui la parte modifica l'oggetto della domanda o il titolo sul quale è fondata ma solo qualora la domanda successivamente introdotta sia espressione di una diversa vicenda sostanziale rispetto a quella originariamente dedotta in giudizio e comporti l'aggiunta alla domanda precedentemente proposta di questa nuova domanda diversa e ulteriore.
La Cassazione ha poi progressivamente ampliato il novero delle modificazioni delle domande consentite sino alla scadenza del termine per il deposito della prima memoria istruttoria (ossia nel rito previgente quella prevista dall'art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c. e nel rito attuale dall'art. 171-ter n. 1) ricomprendendovi anche le domande fondate sulla medesima vicenda sostanziale già dedotta in giudizio, ossia i medesimi fatti, ancorché proposte in aggiunta rispetto alla domanda originaria e a condizione che risultino connesse a quest'ultima per incompatibilità, nel senso che tra le due domande proposte (quella originaria e modificata) deve essere giuridicamente possibile all'esito del giudizio accoglierne solo una, in via alternativa
(cfr. Cass. Sez. Unite 13 settembre 2018, n. 22404; Cass. Civ., Sez. III, n. 19.2.2025,
n. 4410).
Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non comporta la novità o modificazione ma semplicemente una precisazione della domanda originaria, come pagina 15 di 21 tale consentita sino al momento nel quale vengono formulate le conclusioni sulle quali viene chiesto di trattenere la causa in decisione, la modificazione quantitativa della domanda di condanna originariamente richiesta ancorché determinata dall'emersione in corso di causa di nuovi elementi di fatto che giustificano l'incremento della misura della condanna richiesta, purché questi ultimi siano causalmente collegati a quelli generatori della responsabilità sin dall'inizio dedotta in giudizio. In materia di condanna al risarcimento dei danni, in particolare, secondo la
Cassazione “non costituisce domanda nuova, e deve ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non esclusivamente come modificazione della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa che si manifestano solo nel corso del giudizio”, con l'ulteriore precisazione che in relazione a tali danni “devono ritenersi ammissibili, oltre alle corrispondenti allegazioni fattuali, anche le relative prove, pur se offerte o prodotte dopo la scadenza dei termini
[per le preclusioni assertive e istruttorie] (…) specie nel caso (…) in cui tanto il danno
(…) quanto il documento che lo dimostra (...) sono venuti in essere successivamente alle relative preclusioni. D'altra parte, nel giudizio di risarcimento del danno è consentito all'attore chiedere per la prima volta in appello il risarcimento degli ulteriori danni provocati dal medesimo illecito, manifestatisi solo in corso di causa
(Cass. 945 del 2013)” (così testualmente, Cass. Sez. II, 24.1.2019, n. 2038).
Applicando quindi questi principi al caso oggetto del presente giudizio, il fatto che parte attrice abbia chiesto con la citazione di condannare la convenuta CP_4
al pagamento del controvalore del denaro e dei titoli inclusi nella gestione
[...]
patrimoniale intestata alla defunta in misura pari a quella Persona_1 quantificata nell'ultima comunicazione ricevuta dall'intermediario prima della richiesta di vendita di titoli e pagamento del saldo del relativo conto a titolo di esatto adempimento agli obblighi derivanti dal contratto di gestione patrimoniale e abbia poi chiesto con le conclusioni precisate ai fini della decisione di quantificare l'importo dovuto per il medesimo titolo all'eventuale maggiore controvalore attuale della gestione, non determina l'introduzione di una nuova domanda e nemmeno la pagina 16 di 21 modificazione della stessa ma una precisazione consentita alle parti sino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Di conseguenza l'eccezione di inammissibilità per novità della domanda principale precisata da parte attrice con le conclusioni articolate ai sensi dell'art. 189, n. 1, c.p.c. deve essere rigettata siccome infondata.
Nel merito quindi, è pacifico e documentato nel presente giudizio che
è l'unica erede di Parte_1 [...]
(doc. 1 att.) e ha accettato l'eredità con beneficio di inventario (doc. 3 Per_1
att.), nel cui ambito è ricompresa la gestione di portafogli n. 140994 n. 14099436 intestato alla defunta e gestito da doc. 4). CP_4
L'attrice ha inoltre documentato che per effetto del decesso dell'investitrice,
a interrotto l'attività di gestione del portafogli e depositato la Controparte_4
liquidità e titoli già oggetto della gestione su un conto tecnico, rappresentando che il controvalore di tali beni alla data del 31.12.2023 era di € 535.473,67 (doc. 9).
L'attrice ha poi documentato di aver chiesto il 2.2.2024 ad di Controparte_4
vendere immediatamente i titoli già oggetto della gestione patrimoniale e di consegnarle quindi il corrispettivo ottenuto della vendita dei titoli, unitamente alla liquidità della defunta da lei detenuta sul conto tecnico (doc. 7), diffidando la convenuta ad adempiere a quanto richiesto entro il termine di 10 giorni con successiva comunicazione del 12.2.2024 (doc. 8).
L'attrice ha quindi provato documentalmente di essere titolare del diritto di ottenere il pagamento del saldo attivo del conto titoli e liquidità in deposito presso la convenuta quale erede di (doc. 1, 3, 4 e 9), ha provato che Persona_1 [...]
aveva stipulato un contratto di gestione patrimoniale con Per_1 CP_4
e che i titoli e la liquidità a esso inerenti sono stati posti in deposito su conto
[...] tecnico da seguito del decesso dell'investitrice (doc. 9), così Controparte_4
documentando i titoli posti a fondamento della sua domanda.
L'attrice quindi ha allegato l'inadempimento di ll'obbligo di dare corso CP_4
alla vendita dei titoli e alla consegna del prezzo ottenuto unitamente alla liquidità in deposito sul conto in attuazione degli obblighi derivanti da tali contratti.
Tenuto quindi conto dei criteri di ripartizione dell'onere della prova nelle azioni da responsabilità contrattuale definiti dall'art. 1218 c.c. come interpretato dalla giurisprudenza di merito e legittimità sin dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni
pagina 17 di 21 Unite 13533/2001, grava quindi sulla convenuta l'onere di dimostrare che l'inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti sia giustificato o altrimenti a lei non imputabile.
La convenuta ha dedotto di non essere tenuta al Controparte_4
pagamento di quanto richiesto da parte attrice, in primo luogo, per effetto della controversia sorta tra l'erede attrice e l'esecutrice testamentaria in ordine liquidazione della gestione patrimoniale quale bene ricompreso nell'eredità della quale è unica titolare la e che, tuttavia, al momento della richiesta del pagamento Parte_1
era amministrata dall'esecutrice testamentaria.
A dimostrazione della fondatezza dell'eccezione proposta (in conseguenza della quale ha dedotto che la domanda svolta in via principale da parte attrice è sia inammissibile che infondata), la convenuta a documentato di Controparte_4
aver chiesto all'esecutrice testamentaria, a seguito della richiesta di liquidazione dei titoli oggetto della gestione ricevuta dall'erede, di manifestare assenso al compimento di tale atto di disposizione dei beni ereditari avendo l'esecutrice testamentaria ex lege
“possesso” dei beni ereditari ai sensi dell'art. 703 c.c. La convenuta ha documentato quindi che on ha prestato il nulla osta richiesto in ragione del fatto CP_2 che l'erede non avrebbe rivolto direttamente a lei la richiesta di consegnare i beni oggetto dell'eredità e non le avrebbe in ogni caso dimostrato di aver adempiuto a tutti gli oneri dei quali l'eredità è gravata, ritenendo quindi di dover negare il nulla osta richiesto ai sensi dell'art. 707 c.c. (doc.ti 2 e 3).
La pretesa di di subordinare la liquidazione della gestione Controparte_4 patrimoniale alla prestazione di nulla osta da parte dell'esecutrice testamentaria, benché mossa da comprensibili esigenze cautelative, è, tuttavia, ingiustificata in diritto.
Come già evidenziato, infatti, benchè l'art. 703 c.c. attribuisca ordinariamente all'esecutore testamentario il potere di amministrare la massa ereditaria, l'unico soggetto titolare del diritto di disporre dei beni ereditari è l'erede.
L'esecutore testamentario nell'amministrazione dell'eredità non può, infatti, disporre in autonomia dei beni ereditari, essendogli consentito di alienare tali beni solo nel caso in cui sia necessario ai fini dell'esecuzione dell'ufficio e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria che può essere data solo dopo aver sentito gli eredi. Inoltre, ai sensi dell'art. 707 c.c. l'esecutore testamentario ha il dovere di consegnare pagina 18 di 21 immediatamente all'erede i beni dell'eredità da lui detenuti se gli stessi non sono necessari al fine di eseguire il suo ufficio e anche nel caso in cui gli stessi siano necessari, non può opporre tale rifiuto se l'erede dimostra o offre idonea garanzia di aver adempiuto ai legati o agli altri oneri ereditari.
Nel caso oggetto del presente giudizio tuttavia, risulta documentato che il diniego di nulla osta alla liquidazione della gestione patrimoniale espresso dall'esecutrice testamentaria con la comunicazione prodotta al doc. 2 di parte convenuta è stato del tutto ingiustificato, non avendo l'esecutrice nemmeno allegato che i beni già oggetto della gestione patrimoniale fossero indispensabili per l'esercizio del suo ufficio e risultando, del resto, tale fatto smentito in questo giudizio dal fatto che l'esecutrice testamentaria aveva già chiesto e ottenuto dall'autorità giudiziaria autorizzazione alla vendita di altri cespiti patrimoniali al fine di dare integrale esecuzione agli oneri gravanti sull'eredità da lei amministrata (cfr. doc.ti 4 e 5 chiam.), fatto dal quale deve desumersi altresì l'infondatezza dell'eccezione riconvenzionale proposta ai sensi dell'art. 707, comma 2, c.c. da (fatto che costituisce ragione più liquida Per_1
del rigetto di tale eccezione).
Il mancato nulla osta da parte dell'esecutrice testamentaria è quindi da ritenere manifestamente illegittimo e non può quindi giustificare l'inadempimento della convenuta all'obbligo di disporre la liquidazione dei titoli da lei detenuti e di consegnarne il controvalore, unitamente alla liquidità in deposito, all'erede.
Del resto, inoltre, nel corso del presente giudizio, essendo pacificamente venuto meno dal 17.9.2024 il potere dell'esecutrice testamentaria di prendere possesso dei beni ereditari per effetto del decorso del termine massimo previsto dall'art. 703, comma
3, c.c. (cfr. doc.ti 3 e 6 chiam.), è venuta meno in radice qualsiasi controversia in ordine al dovere di consegnare all'erede i beni ereditari e al “possesso” degli stessi.
La mancata vendita dei titoli detenuti dalla convenuta in nome e per conto della defunta e il mancato pagamento del prezzo ottenuto dalla loro vendita, Parte_1
oltre alla mancata consegna del denaro detenuto sul conto tecnico intestato agli eredi della defunta non è certamente più in alcun modo giustificabile dal dissenso espresso dall'esecutrice testamentaria.
La convenuta ha anche dedotto di non essere tenuta al pagamento di quanto richiesto da parte attrice, in secondo luogo, perché l'attrice non le ha consegnato la dichiarazione di successione necessaria perché i detentori di beni che appartenevano pagina 19 di 21 al defunto possano consegnare i beni detenuti agli eredi ai sensi dell'art. 48, comma
3, del d.lgs. 346/1990, fatto dal quale la convenuta ha dedotto l'inammissibilità o infondatezza della domanda di parte attrice.
Parte attrice ha tuttavia documentato in corso di causa di aver compiuto la dichiarazione di successione sin dal 2022, così superando e dimostrando l'infondatezza, nel merito, dell'eccezione proposta da (doc.ti Controparte_4
11 e 12 att.).
La convenuta non ha quindi fornito la prova del fatto che il suo inadempimento sia giustificato o a lei altrimenti non imputabile.
Di conseguenza la domanda di condanna di parte attrice al pagamento del controvalore della gestione patrimoniale intestata a deve essere Persona_1
ritenuta fondata e meritevole di accoglimento.
Essendo tuttavia tale controvalore all'attualità non provato siccome soggetto a continue variazione e risultando documentato che, nel corso del presente giudizio, lo stesso ha superato quello rappresentato dall'intermediario convenuto al momento della richiesta di liquidazione dei titoli ricevuta il 2.2.2024 (cfr. doc. 9 e doc.ti 20 e
21 att.), la convenuta deve essere condannata, all'esito del presente giudizio, al pagamento del controvalore attuale del patrimonio oggetto del mandato di gestione patrimoniale n. 140994 intestato a (ora conto tecnico in regime Persona_1
ordinario n. 950006921), così come risultante alla data di pubblicazione della presente sentenza, in misura tuttavia non inferiore a quello di € 535.473,67 che tale patrimonio aveva, secondo la dichiarazione confessoria prodotta al doc. 9 di parte attrice, nel momento immediatamente precedente a quello in cui gli eredi ne hanno chiesto la liquidazione, ingiustificatamente non disposta dalla convenuta, maggiorato degli interessi di mora da calcolare ai sensi dell'art. 1224 c.c. dal 12.2.2024 al
28.2.2024 al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dall'1.3.2024 a oggi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.. Sull'importo così determinato saranno quindi dovuti successivamente dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo effettivo interessi di mora da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
17. L'accoglimento della domanda principale proposta da parte attrice comporta l'assorbimento di ogni questione relativa alle domande proposta dall'attrice nelle conclusioni precisate in via subordinata.
pagina 20 di 21 18. Si ritiene che la complessità delle questioni giuridiche sottese alla decisione del presente giudizio, oltre al comportamento processuale serbato dalle parti, giustifichino l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c. anche avuto riguardo alle spese relative alla fase cautelare
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda principale precisata da
[...]
, condanna al pagamento in Parte_1 Controparte_4
favore di del controvalore Parte_1
del patrimonio oggetto del mandato di gestione patrimoniale n. 140994 intestato a (ora conto tecnico in regime ordinario n. 950006921) così Persona_1
come risultante alla data di pubblicazione della presente sentenza, in misura tuttavia non inferiore a € 535.473,67 oltre interessi di mora da calcolare ai sensi dell'art. 1224 c.c. dal 12.2.2024 al 28.2.2024 al saggio di cui all'art. 1284, comma
1, c.c. dall'1.3.2024 a oggi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e sull'importo così determinato dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo effettivo interessi di mora da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.;
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Milano, 6 agosto 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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