Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2500/2022
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Successivamente, all'udienza del 3.4.2025 tenuta dal Giudice Lucia Sebastiani sono presenti l'avv. Gangarossa in sostituzione dell'avv. Zambella e l'avv. Rivosecchi,i quali precisano le conclusioni come nelle rispettive note conclusive
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio, ad ore 17.00, dato atto che i procuratori delle parti si sono nel frattempo allontanati, pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita in cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DELLA SPEZIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, all'udienza del
3.4.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
1
– Ricognizione di debito e promossa
D A
, residente in [...] Parte_1 avv. ZAMBELLA PIER PAOLO e avv. PONARI DESLARZES RAFFAELLA
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
, residente in [...]di Bolano (SP) Controparte_1
c.f. C.F._1 avv. RIVOSECCHI MIRCO -PARTE CONVENUTA – sulle
C O N C L U S I O N I
Precisate all'udienza del 3.4.2025 dalle parti:
PER PARTE ATTRICE (memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.)
“Chiede che il Tribunale adito voglia accertare e dichiarare che la SI.ra Controparte_1
(CF residente in [...]. Ceparana (SP) alla Via Cisa n.
[...] C.F._1
24, è debitrice nei confronti della SI.ra in virtù di quanto esposto in atto di Parte_1 citazione, qui da intendersi ritrascritto, e per quanto sopra specificato.
Per l'effetto, in considerazione dell'eccepito ingiustificato arricchimento, voglia condannare la SI.ra al pagamento in favore della SI.ra delle Controparte_1 Parte_1 seguenti somme:
a) quanto ad € 5.678,52 quale quota parte del 50% per la progettazione e realizzazione delle opere nelle parti comuni ed € 1.948,50 per la progettazione e realizzazione delle opere serventi la proprietà o nella diversa somma che verrà determinata, a Controparte_1 titolo di compartecipazione alle spese per la realizzazione del nuovo impianto fognario e delle acque bianche, che hanno interessato l'immobile descritto in narrativa, così come accertato nella C.T.U. disposta nell'ambito del procedimento civile R.G. n. 776/2020;
b) quanto alle somme liquidate al CTU nella fase di ATP, voglia condannare la SI.ra
a pagare alla SI.ra la somma di € 98,50 a titolo di Controparte_1 Parte_1
2 rimborso spese ed € 2.288,53 oltre accessori di legge a titolo di compensi professionali riconosciuti al Geom. Persona_1
c) quanto al risarcimento danni derivante dalle infiltrazioni provenienti dalla esclusiva proprietà della SI.ra , voglia condannare quest'ultima a pagare in Controparte_1 favore della SI.ra la ulteriore somma di € 230,00 oltre iva, questa da Parte_1 calcolarsi sull'importo totale indicato in perizia (€ 2.730,00).
Il tutto oltre competenze professionali, accessori di Legge per il presente procedimento e il procedimento di ATP, considerato che l'auspicata conciliazione non ha sortito gli effetti proposti.”
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia Tribunale rigettare le domande avversarie attesane l'infondatezza in fatto ed in diritto, anche in considerazione della carenza di legittimazione attiva dell'attrice ove le opere di ripristino delle infiltrazioni non siano state eseguite precedentemente alla data del rogito di vendita dell'immobile di via Cisa 22 – Ceparana di Bolano
Con vittoria delle spese e delle competenze di causa”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, proprietaria per rogito notarile del 30.6.2017 di un appartamento posto al Parte_1 piano terra di un fabbricato bifamiliare (sito alla Via Cisa n. 22 in Ceparana di Bolano), ha chiesto la condanna di proprietaria dell'appartamento posto al primo Controparte_1 piano dello stesso fabbricato, al pagamento pro quota degli esborsi sostenuti per i lavori di realizzazione della rete fognaria che hanno interessato i rispettivi appartamenti.
A tal fine la ha allegato che con scrittura privata sottoscritta in data 15.9.2017 Pt_1 entrambe le proprietarie avevano convenuto di realizzare la rete di fognatura a servizio del fabbricato, all'epoca mancante, e che per effetto di detto accordo la avrebbe Pt_1 anticipato interamente gli oneri e i costi dell'impianto, così come contabilizzati nella perizia del geom. AR;
che la aveva poi promosso procedimento ex art. 696 bis c.p.c., Pt_1
3 all'esito del quale il CTU nominato, geom. ha accertato che le infiltrazioni presenti Per_1 nella proprietà erano riconducibili all'immobile di proprietà stimando i Pt_1 CP_1 costi necessari per il ripristino dei danni in € 2.730,00 oltre iva, corrisposti dalla convenuta limitatamente al minor importo di € 2500,00.
L'attrice ha quindi chiesto la condanna della l pagamento delle seguenti somme: CP_1
-€ 5.678,52 quale quota parte del 50% per la progettazione e realizzazione delle opere nelle parti comuni;
-€ 1.948,50 per la progettazione e realizzazione delle opere serventi la proprietà della convenuta;
-€ 98,50 a titolo di rimborso spese e ad € 2.288,53 oltre accessori di legge a titolo di compensi professionali riconosciuti al CTU nel procedimento di ATP;
-€ 230,00 oltre iva (da calcolarsi sull'importo totale indicato in perizia ossia € 2.730,00) per il risarcimento danni derivante dalle infiltrazioni provenienti dalla esclusiva proprietà della convenuta,
- le spese del procedimento di ATP e del presente procedimento.
Si è costituita in giudizio contestando quanto allegato e dedotto da Controparte_1 controparte, ed in particolare rilevando che, come accertato dal CTU, i danni subiti dall'attrice sono riconducibili in minima parte alle infiltrazioni provenienti dal servizio igienico dell'immobile di sua proprietà e in parte maggiore alle infiltrazioni provenienti dal locale cucina dell'immobile di proprietà della stessa attrice;
che con la scrittura del 15.9.2015 si era limitata ad autorizzare la all'esecuzione di una serie di opere sull'edificio Pt_1 bifamiliare da effettuarsi a spese e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, tra queste il rifacimento della rete fognaria e della rete acque chiare relativa alla porzione immobiliare dell'attrice con il conseguente allaccio alla dorsale dell'impianto fognario del CP_2 allaccio che già esisteva;
che con successiva scrittura datata 07/11/2017 aveva autorizzato la ad eseguire un ampliamento di un locale pertinenziale ad uso cantina ripostiglio, Pt_1 espressamente rinunciando a sollevare “qualunque eccezione” conseguente anche al mancato rispetto delle distanze tra l'erigendo fabbricato e le vedute di sua proprietà e che tale accordo transattivo aveva giustificato l'esclusivo accollo di ogni conseguente spesa in capo alla . Pt_1
4 La convenuta, dichiarandosi disponibile ad effettuare il versamento immediato del saldo di
€ 2730,00, pari ad € 230,00 oltre al pagamento dell'Iva se effettivamente pagata, tenuto anche conto che la non è più proprietaria dell'appartamento oggetto di causa, ha Pt_1 eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attrice ove le opere di ripristino delle infiltrazioni non fossero state eseguite precedentemente alla data del rogito di vendita dell'immobile di via Cisa 22.
La a quindi dedotto che nella fattispecie sussisterebbe un condominio minimo e CP_1 che pertanto da un lato l'attrice avrebbe dovuto convocare un'assemblea per effettuare i lavori, dall'altro ai sensi dell'art. 1143 c.c., il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'assemblea non ha diritto al rimborso con la sola eccezione dell'urgenza e nel caso di specie questo requisito è inesistente posto che la rete fognaria era comunque esistente e regolarmente funzionante.
Non ultimo, la convenuta ha rilevato che il CTU, in sede di ATP, ha accertato che entrambi gli immobili risultavano già allacciati alla fognatura pubblica, ed ha dichiarato di aver appreso che prima di tale intervento già esisteva un impianto fognario, così da ulteriormente e definitivamente disattendere l'assunto avversario sulla eventuale urgente necessità di dette opere.
All'esito dell'istruttoria la causa giunge ora in decisione.
In primo luogo, l'attrice non ha dato prova delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dei lavori oggetto di causa, non depositando alcuna documentazione giustificativa, ma basando le proprie richieste unicamente sul computo metrico redatto dal proprio tecnico di fiducia geom. AR: la domanda di rimborso pro quota va pertanto per ciò stesso rigettata.
In ogni caso, la non ha provato che i lavori abbiano interessato fin dal loro inizio (e Pt_1 che dunque siano stati oggetto di previo accordo ancorchè informale) anche la porzione immobiliare di proprietà della convenuta, e i testi escussi hanno fornito diverse motivazioni della necessità di intervenire sulle parti comuni o di proprietà esclusiva CP_1
Il tecnico incaricato dalla per la progettazione dei lavori di ristrutturazione della Pt_1 porzione immobiliare di sua proprietà, geom. ha dichiarato in sede testimoniale CP_3 che il piano di sopra, ovvero l'appartamento della convenuta era già collegato alla pubblica
5 fognatura, come gli era stato riferito anche dalla e come dallo stesso constatato CP_1 personalmente, mentre il piano di sotto, che fino ad allora adibito a deposito, è stato collegato durante i lavori di ristrutturazione per renderlo abitabile.
Vero è che il teste ha riferito di un collegamento fognario fatiscente (“per CP_3 collegamento fatiscente intendo la parte esterna all'immobile che si trovava lungo il perimetro del fabbricato per poi andare ad allacciarsi alla pubblica fognatura e che serviva unicamente l'appartamento al primo piano”).
Viceversa, il geom. CTU nominato nell'atp avente ad oggetto le infiltrazioni Per_1 verificatesi nella porzione immobiliare dell'attrice, ha dichiarato che entrambe le parti gli avevano riferito della preesistenza di un impianto fognario e che la aveva rifatto la Pt_1 sua parte di impianto per separare le acque bianche da quelle nere.
Il geom. AR ha invece riferito che “Con i lavori sono stati regimentati tutti gli scarichi, anche quelli della cucina e del bagno della proprietà e tutte le acque bianche e CP_1 nere dell'immobile”: al riguardo tuttavia il tecnico comunale, ha riferito che Testimone_1 non vi erano ordini comunali di separare acque bianche dalle acque nere.
Il teste , titolare della ditta esecutrice dei lavori e cognato dell'attrice, ha fornito una Tes_2 versione dei fatti ancora diversa, ovvero ha riferito che la tubazione del primo piano attraversava l'appartamento (cioè il deposito) sottostante e che per tale motivo era stata fatta una linea nuova della fognatura (“abbiamo portato il tubo all'esterno tramite le pareti tra il primo e il secondo piano ed abbiamo fatto una linea fognaria sul marciapiede che ritengo fosse di mia cognata”).
Il teste ha poi da un lato riferito che si è trattato di lavori di miglioria, dall'altro che Tes_2
l'esigenza di modificare la conduttura della era sorta durante i lavori perché era CP_1 sorto “un problema gravissimo per infestazione di blatte, per la risoluzione del quale avrebbe dovuto essere contattata l'ASL”, precisando ancora di non sapere se la CP_1 fosse stata avvisata di tale esigenza e che i lavori sono stati fatti senza necessità di entrare nella proprietà CP_1
Alla luce del quadro probatorio acquisito deve quindi ritenersi verosimile che la CP_1 con la scrittura in data 15.9.2017 abbia autorizzato la , per la parte relativa Pt_1 all'impianto fognario, ad effettuare lavori di esclusivo interesse di quest'ultima;
6 quand'anche possa ritenersi altrettanto verosimile, proprio facendo riferimento alle dichiarazioni dei testi indicati dalla stessa attrice, che l'esigenza di intervenire su parti comuni o di proprietà esclusiva della ia sorto durante l'esecuzione dei lavori (per CP_1 fatiscenza della parte esterna dell'impianto già esistente, ovvero per rimuovere tubazioni dell'impianto fognario della convenuta passanti all'interno della proprietà della Pt_1 ovvero ancora per un sopravvenuto problema di infestazione di blatte), tuttavia non vi è prova che la che pure abita al piano superiore dell'immobile oggetto di causa, CP_1 sia stata messa a conoscenza di tale esigenza insorta nel corso dei lavori.
Riassuntivamente dunque, l'attrice non ha provato l'esistenza di un accordo preventivo non solo sull'esecuzione di lavori anche nell'interesse della convenuta, ma anche sulla ripartizione delle spese oggetto della richiesta di rimborso pro quota;
non ha provato la necessità dei lavori al fine di adeguare l'impianto dell'intero immobile alla normativa vigente;
non ha provato l'urgenza di provvedere, insorta nel corso dei lavori e tale da non poterne mettere a conoscenza la (del minimo costituito dalle due unità CP_4 CP_5 abitative che compongono il medesimo edificio) ed acquisirne il consenso;
non ha provato le spese effettivamente sostenute (limitandosi a richiamare il computo metrico redatto dal proprio tecnico di fiducia).
Le domande sul punto vanno pertanto rigettate.
L'attrice ha richiesto altresì il saldo delle somme quantificate dal CTU dell'atp geom. Per_1
a titolo di risarcimento dei danni dovuti dalla convenuta per le infiltrazioni verificatesi nella porzione immobiliare di proprietà , pari ad € 230,00 oltre Iva. Pt_1
La convenuta va quindi condannata al pagamento della somma di € 230,00 (ma non anche la rivalutazione monetaria, non oggetto di domanda) oltre interessi nella misura di legge dal deposito della CTU nell'atp (che ha quantificato il danno all'attualità del momento) al saldo effettivo.
Non è dovuta ulteriore somma a titolo di Iva in quanto non ne è stato provato il pagamento da parte dell'attrice.
Le spese dell'ATP e del presente giudizio di merito possono essere compensate per età tenuto conto, per quanto attiene all'ATP, del fatto che le infiltrazioni sono risultate in parte
7 imputabili alla stessa ricorrente, odierna attrice, e, per quanto attiene al presente giudizio, del rigetto delle domande principali di parte attrice.
La restante parte delle spese sostenute da quest'ultima deve essere posta a carico della convenuta, comunque soccombente in ATP (sia pure non integralmente) ed in relazione ad alcuna delle domande proposte, tenuto anche conto del principio di necessarietà della lite,
e va liquidata come in dispositivo alla stregua delle tabelle 2 e 11 D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente espletata, che consente la riduzione dei compensi per le singole fasi al disotto dei valori medi tabellari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 2500/2022, così provvede
RIGETTA la domanda attorea di condanna della convenuta al rimborso pro quota delle spese sostenute per i lavori di realizzazione/rifacimento dell'impianto fognario oggetto di causa;
DICHIARA tenuta e AN parte convenuta al pagamento a favore dell'attrice della somma di € 230,00, oltre interessi legali dal giorno del deposito dell'ATP al pagamento effettivo a titolo di saldo della somma quantificata a titolo risarcitorio dal CTU geom. Per_1 per le riscontrate infiltrazioni;
DICHIARA compensate per metà tra le parti le spese di ATP e del presente giudizio;
AN parte convenuta al pagamento della restante metà delle spese processuali sostenute dalla attrice liquidate:
a) Quanto all'ATP in € 49,00 per spese, € 1144,26 per spese di CTU ed € 800,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge;
b) Quanto al presente giudizio in € 132,00 per spese ed € 1300,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso alla Spezia all'udienza del 3.4.2025
Il Giudice
Lucia Sebastiani
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