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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
ON IO, RE
BERARDI IO MARIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2623/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso contenziosotributario.bilancio@pec.regione.calabria.it contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4809/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 2 e pubblicata il 27/06/2025 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200011758312000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2143/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420200011758312000 relativa a tasse automobilistiche per l'annualità 2015. Eccepiva la prescrizione. Si è costituito il concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando la mancanza di legittimazione passiva. Con ordinanza veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
Regione Calabria, la quale nel costituirsi ha contestato punto per i motivi di ricorso. Entrambi hanno concluso per il rigetto del ricorso. Con sentenza n.4809/2025 depositata in data 27.06.2025 la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria- giudice monocratico accoglieva il ricorso, con spese compensate sul presupposto dell'omessa produzione di prova sull'interruzione della prescrizione. La regione
Calabria ritenendo errata la sentenza ha proposto tempestivo appello deducendo la nullità della sentenza in quanto nessun obbligo è imposto alla regione di conservare la prova della notifica. Ha concluso per la riforma della sentenza. Ha resistito la contribuente che ha contestato i motivi di appello in quanto inammissibili e comunque infondati. Ha concluso per il rigetto. Con condanna alle spese. Ha prodotto memoria il concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione a favore della regione Calabria. Ha insistito per la conferma della sentenza e comunque di essere tenuta indenne da eventuale condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati dalla Regione Calabria, la Corte osserva.
L'appello è infondato, pertanto va rigettato.
La motivazione è chiara, logica e sufficiente a giustificare la decisione presa. Essa è stata adottata in base alle risultanze probatorie emerse dal fascicolo processuale, dove sono stati indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del giudice di primo grado. Sia la regione Calabria che il concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno fornito la prova documentale dell'interruzione della prescrizione. La doglianza contenuta nell'atto di appello si appalesa infondata, oltre che temeraria, atteso che l'onere di provare la fondatezza della pretesa fiscale spetta all'ente impositore, attraverso la dimostrazione del titolo legittimante la pretesa impositiva, mentre al contribuente spetta l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa, come è nel caso di specie. Anzi, le recenti riforme normative (art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/92) hanno rafforzato questo obbligo per l'ente impositore, che non può basarsi solo su presunzioni, ma deve fornire prove concrete che nel caso in esame non sono state fornite. Pertanto, l'appello va rigettato. Le spese di lite vanno liquidate per la fase di appello, in mancanza di gravame.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute dal contribuente in appello, che si liquidano in euro 350,00 per onorari, oltre oneri ed accessori come per legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
ON IO, RE
BERARDI IO MARIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2623/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso contenziosotributario.bilancio@pec.regione.calabria.it contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4809/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 2 e pubblicata il 27/06/2025 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200011758312000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2143/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420200011758312000 relativa a tasse automobilistiche per l'annualità 2015. Eccepiva la prescrizione. Si è costituito il concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando la mancanza di legittimazione passiva. Con ordinanza veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
Regione Calabria, la quale nel costituirsi ha contestato punto per i motivi di ricorso. Entrambi hanno concluso per il rigetto del ricorso. Con sentenza n.4809/2025 depositata in data 27.06.2025 la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria- giudice monocratico accoglieva il ricorso, con spese compensate sul presupposto dell'omessa produzione di prova sull'interruzione della prescrizione. La regione
Calabria ritenendo errata la sentenza ha proposto tempestivo appello deducendo la nullità della sentenza in quanto nessun obbligo è imposto alla regione di conservare la prova della notifica. Ha concluso per la riforma della sentenza. Ha resistito la contribuente che ha contestato i motivi di appello in quanto inammissibili e comunque infondati. Ha concluso per il rigetto. Con condanna alle spese. Ha prodotto memoria il concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione a favore della regione Calabria. Ha insistito per la conferma della sentenza e comunque di essere tenuta indenne da eventuale condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati dalla Regione Calabria, la Corte osserva.
L'appello è infondato, pertanto va rigettato.
La motivazione è chiara, logica e sufficiente a giustificare la decisione presa. Essa è stata adottata in base alle risultanze probatorie emerse dal fascicolo processuale, dove sono stati indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del giudice di primo grado. Sia la regione Calabria che il concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno fornito la prova documentale dell'interruzione della prescrizione. La doglianza contenuta nell'atto di appello si appalesa infondata, oltre che temeraria, atteso che l'onere di provare la fondatezza della pretesa fiscale spetta all'ente impositore, attraverso la dimostrazione del titolo legittimante la pretesa impositiva, mentre al contribuente spetta l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa, come è nel caso di specie. Anzi, le recenti riforme normative (art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/92) hanno rafforzato questo obbligo per l'ente impositore, che non può basarsi solo su presunzioni, ma deve fornire prove concrete che nel caso in esame non sono state fornite. Pertanto, l'appello va rigettato. Le spese di lite vanno liquidate per la fase di appello, in mancanza di gravame.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute dal contribuente in appello, che si liquidano in euro 350,00 per onorari, oltre oneri ed accessori come per legge.