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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/06/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 36/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 03/06/2025, promossa da:
, nata a [...], il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...], c.f. ; Controparte_1 C.F._2
nato a [...], il [...], c.f. ; Controparte_2 C.F._3
, nato a [...], il [...], c.f. ; CP_3 C.F._4
nato a [...], il [...], c.f. ; CP_4 C.F._5
, nata a [...], il [...], c.f. ; Controparte_5 C.F._6
nata a [...] il [...], c.f. ; CP_6 C.F._7
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_7
; C.F._8
nata a [...] il [...], c.f. ; CP_8 C.F._9
nata a [...], il [...], c.f. ; CP_9 C.F._10
nata a [...], [...], c.f. CP_10 C.F._11
, nata a [...], il [...], c.f. ; CP_11 C.F._12
nata a [...], il [...], c.f. Controparte_12
; C.F._13
nata a [...], il [...], c.f. Controparte_13 C.F._14
, nato a [...], il [...], c.f. ; Controparte_14 C.F._15
, nato a [...], il [...], c.f. Controparte_15 C.F._16
, nato a [...], il [...], c.f. ; CP_16 C.F._17
nato a [...] il [...], c.f. ; CP_17 C.F._18 nata a [...], il [...], c.f. ; CP_18 C.F._19
nata a [...], il [...], c.f. ; Controparte_19 C.F._20
, nata a [...], il [...], c.f. ; Controparte_20 C.F._21 nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_21 C.F._22
nata a [...] il [...], c.f. ; CP_22 C.F._23 nato a [...] il [...], c.f. ; CP_23 C.F._24
nata a [...], il [...], c.f. ; Controparte_24 C.F._25
, nato a [...], il [...], c.f. CP_25 C.F._26
nata a [...], il [...], c.f. ; CP_26 C.F._27
nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_27 C.F._28
, nato a [...], il [...], c.f. CP_28 C.F._29 nata a [...] il [...], c.f. ; CP_29 C.F._30
, nato a San Giovanni in [...], il [...], c.f. ; CP_30 C.F._31
nata a [...], il [...], c.f. CP_31 C.F._32
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_32 C.F._33
nato Crotone, il 18/07/1971, c.f. CP_33 C.F._34
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_34 C.F._35
nata a [...], il [...], c.f. ; Controparte_35 C.F._36
nato a [...], il [...], c.f. ; CP_36 C.F._37
, nato a san Giovanni in [...] il [...], c.f. ; Controparte_37 C.F._38
nata a [...], il [...], c.f. ; CP_38 C.F._39
, nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_39 C.F._40
nata a [...], il [...], c.f. ; CP_40 C.F._41
, nato a [...], il [...], c.f. ; Controparte_41 C.F._42
, nato a [...], il [...], c.f. CP_42 C.F._43
nata a [...], il [...], c.f. ; CP_43 C.F._44
, nato a [...], il [...], c.f. ; Controparte_44 C.F._45 nato a [...] l'[...], c.f. ; Controparte_45 C.F._46
nato a [...], il [...], c.f. Controparte_46 C.F._47
, nato Catanzaro, il 04/03/1982, c.f. Controparte_47 C.F._48
, nata a [...], il [...], c.f. ; Controparte_48 C.F._49
, nata a [...], il [...], c.f. ; Controparte_49 C.F._50 , nato a [...], il [...], c.f. ; CP_50 C.F._51
, nato a [...], il [...], c.f. Controparte_51 C.F._52
nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_52 C.F._53
nata a [...], il [...], c.f. ; CP_53 C.F._54
nata a [...], il [...], c.f. ; CP_54 C.F._55
, nata a [...], il [...], c.f. ; CP_55 C.F._56
, nato a [...], il [...], c.f. ; Controparte_56 C.F._57
nata a [...], il 10.101964, c.f. ; CP_57 C.F._58
nato a [...] il [...], c.f. CP_58 C.F._59 nata a [...] ilo 10.10.1974, c.f. ; Controparte_59 C.F._60
nata a [...], il [...], c.f. ; CP_60 C.F._61
, nata a [...] il [...], c.f. CP_61 C.F._62
, nato a [...], il [...], c.f. ; Controparte_62 C.F._63
nato a [...], il [...], c.f. ; CP_63 C.F._64
nato a [...], il [...], c.f. ; CP_64 C.F._65
nato a [...], il [...], c.f. ; CP_65 C.F._66
nata a [...], il [...], c.f. ; Controparte_66 C.F._67
nata a [...], il [...], c.f. ; CP_67 C.F._68
nato a [...] il [...], c.f. ; CP_68 C.F._69
nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_69 C.F._70
nata a San [...] in [...] il [...], c.f. ; CP_70 C.F._71
nata a [...] il [...], c.f. ; CP_71 C.F._72 tutti rappresentati e difesi, con mandato in atti, dall' avv. MINGRONE ELEONORA e dall'avv. Carmelo Cosentino
Ricorrenti
C O N T R O
, in persona del Controparte_72 commissario straordinario, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv.
BATTISTA VALERIA e dall'avv. Giulia Ferrante
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.1.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe deducevano di aver partecipato all'avviso di selezione interna indetto dall' con delibera n. 687 CP_73 del 29/08/2022 , relativo all'attribuzione della progressione economica orizzontale (fasce economiche al personale del Comparto dell' a tempo indeterminato anno CP_73
2021); che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 354 del 7/06/2023 erano state approvate le graduatorie di merito ed era stato precisato che la disponibilità del Fondo era pari ad € 362.488,11 per il 2021 e che “ in prima applicazione risultava beneficiario il 79,5401% del personale indicato nelle varie graduatorie”; che con deliberazione n. 563 del 28/09/2023 erano state approvate le graduatorie definitive, integrate con delibera n. 598 del 18/10/2023 e che, con successivo atto n. 605 del 19/10/2023, l' aveva unilateralmente Pt_2
Parte rideterminato la quota beneficiaria della nella (minore) percentuale del 50%, rispetto alla maggiore originariamente prevista del 79,5401%; che la rideterminazione della quota operata dall' deve ritenersi illegittima, costituendo un inadempimento contrattuale Pt_2 ai sensi dell'art. 1453 c.c. in quanto adottato in contrasto con i criteri selettivi enunciati nella deliberazione del Commissario Straordinario n. 354 del 7/06/2023 oltre che lesiva del diritto di difesa in quanto assunta successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva;
rappresentavano, inoltre, che le progressioni economiche orizzontali dei pubblici dipendenti rientrano tra le materie di esclusiva competenza della contrattazione collettiva, che può disciplinarle anche in deroga a quanto previsto dalla legge in base al combinato disposto degli artt. 2 e 40 del D.Lgs. 165 del 2001, 23 del D.Lgs. 150/2009, nel testo modificato dal D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017.
Tanto premesso, così concludevano “Voglia il Tribunale di Crotone – sezione lavoro, rigettata ogni contraria eccezione, deduzione, istanza e prova, previe le declaratorie di legge e del caso e previa disapplicazione o annullamento, se del caso, degli atti e provvedimenti anche attualmente non conosciuti (in particolare, se esistono, atti relativi alla mancata attribuzione dei fondi di finanziamento per la progressione orizzontale: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità, invalidità, nullità o come meglio delle operazioni di selezione per la progressione economica orizzontale, con declaratoria di illegittimità, invalidità, nullità o come meglio dei singoli atti, anche attualmente non conosciuti, di ripartizione delle risorse del fondo;
2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'inquadramento nella superiore posizione economica orizzontale come già stabilito con DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 354 Contr del 7/06/2023, con conseguente condanna dell' ad effettuare nuovamente la selezione per le progressioni economiche orizzontali in base alla deliberazione di cui sopra;
3) di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere la progressione economica orizzontale, nella misura massima possibile e secondo i criteri sanciti dall'art. 13 del contratto collettivo decentrato stipulato nel dicembre 2021,
e con decorrenza della progressione orizzontale dal 1 gennaio 2021 o da quando risulterà di legge o del caso;
4) dichiarare tenuta e condannare l' ad assegnare ai ricorrenti nella misura massima e in CP_73 applicazione del criterio di proporzionalità e in percentuale di cui all'art. 13 del contratto collettivo decentrato del dicembre 2021, la progressione economica orizzontale con decorrenza dal 1 gennaio 2021, o da quando risulterà di legge o del caso;
5) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al conseguimento delle differenze retributive riconducibili alla progressione economica orizzontale con decorrenza dal 1 gennaio 2021, o da quando risulterà di legge o del caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
6) dichiarare tenuta e condannare l' a corrispondere a ciascun ricorrente le CP_73 differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, con decorrenza dal 1 gennaio 2021 o da quando risulterà di legge o del caso. 7) Con vittoria delle spese di giudizio, oltre IVA, CPA da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
nel costituirsi ritualmente in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso Controparte_74 in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
**
Il ricorso è infondato.
L'art. 52, comma 1 bis, del d.lgs 165/2001, prevede che, nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione “le progressioni all'interno della stessa area avvengano secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito”, non risultando possibili progressioni automatiche del personale in base alle mansioni svolte.
L'art. 23 del d.lgs. 150/2009, rubricato “Progressioni economiche”, stabilisce inoltre che: “Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ... sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”. L'attribuzione della PEO ad “una quota limitata di dipendenti”, secondo i dettami del richiamato art. 23 del D.lgs. n. 150/2009, è stata recepita da tutti i Contratti Collettivi
Nazionali succedutisi nel tempo.
Per quanto di interesse, l'art. 19 co. 4 lett. b) del CCNL 2019/2022 del Comparto Sanità
(cfr. all. fascicolo parte ricorrente), ha previsto che “L'attribuzione dei “differenziali economici di professionalità”, che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma
1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori e avviene mediante procedura selettiva, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:
….b) la quota di risorse da destinare ai “differenziali economici di professionalità” attribuibili nell'anno viene definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), comma 5 lett. a), nel limite delle risorse di cui al comma 5 previste per la copertura finanziaria degli stessi, tenendo conto, equitativamente, delle percentuali di addensamento del personale nelle aree e nei ruoli. …”
Ciò posto, se il legislatore con l'art. 23 del d.lgs. 150/2009, in riferimento all'attribuzione delle PEO, con formula volutamente generica e approssimativa, ha fatto riferimento ad
“una quota limitata di dipendenti” delegando alla contrattazione collettiva e, quindi, integrativa la sua determinazione, nel caso di specie è pacifico che né in sede di contrattazione collettiva
( cfr. art. 19 cit) né in sede di contrattazione integrativa ( in assenza di prova in tal senso) siffatta quota è stata individuata.
Conseguentemente, in assenza di specifiche indicazioni, al fine di valutare la legittimità dell'operato posto in essere dall'amministrazione, non resta che guardare alla disciplina generale.
Ebbene, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 15/2019 (cfr. all. fascicolo parte resistente), relativa al Conto annuale 2018, in sede di controllo esterno sui contratti integrativi decentrati ha stabilito che per “quota limitata” di dipendenti cui attribuire con modalità selettiva le PEO, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 150/2009, debba intendersi una quota non superiore al 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura.
Detta interpretazione ha trovato conferma nel parere reso il 4.07.2019 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, organo istituzionalmente competente per l'interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico. Contro Pertanto, l'indicazione fornita dal avallata dal parere del Dipartimento della Funzione
Pubblica, di individuare la “quota limitata” di cui all'art. 23 del d.lgs. 150/2009 in misura non superiore al 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura, in assenza di specificazioni da parte della contrattazione collettiva e integrativa, nel caso di specie, è
l'unica idonea ad orientare l'operato dell'amministrazione, che non può porsi in contrasto con essa senza violare il principio di legalità e di buon andamento.
Né alcun legittimo affidamento può sussistere da parte dei candidati rispetto alla (originaria)
“quota limitata” pari al 79,5401% indicata nella deliberazione del Commissario Straordinario
n. 354 del 7/06/2023.
Invero , con la predetta deliberazione non solo veniva precisato che si trattava di valutazione operata “in prima applicazione”- quindi passibile di essere modificata-, ma soprattutto veniva espressamente previsto che “ I candidati potranno chiedere il riesame o la rettifica della propria posizione entro 15 giorni successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie”.
Ebbene, è pacifico che nessuno degli odierni ricorrenti chiedeva il riesame o la rettifica della Cont propria posizione;
la circostanza che l' di solo dopo la pubblicazione della CP_73 graduatoria definitiva, con atto n. 605 del 19/10/2023, procedeva a rideterminare la “quota limitata dei dipendenti” nella (minore) percentuale del 50%, pertanto, non può ritenersi ex se lesiva della posizione degli odierni ricorrenti in quanto li stessi, laddove avessero riscontrato un errore di calcolo nel proprio punteggio, avrebbero potuto chiedere un riesame della propria posizione, a prescindere dalla posizione ( all'epoca) occupata in graduatoria.
Peraltro, nemmeno con il presente giudizio i ricorrenti lamentano un'errata attribuzione del punteggio sicchè non si comprende in cosa consista il pregiudizio lamentato.
Tanto premesso, la determinazione della quota disponibile operata dall in Controparte_76 misura pari al 50% deve ritenersi legittima in quanto conforme al disposto dell'art. 52, comma 1 bis del d.lgs 165/2001,dell'art. 23 del d.lgs. 150/2009 nonché della circolare
15/2019 del MEF come interpretata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in assenza di diverse determinazioni da parte della contrattazione collettiva e integrativa.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite restano compensate in ragione della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 36/2024, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite
Crotone, 03/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei