Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/04/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2020/2024, in materia di adozione di maggiorenne, promosso da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Marco Parte_2 C.F._2
Alampi
- attore -
contro
(C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._3
22.10.1977, con l'Avv. Marco Alampi
- convenuto -
Intervento del Pubblico Ministero in data 30.9.2024.
Conclusioni dei ricorrenti: “il Tribunale suintestato, riunito in Camera di Consiglio, assunta ogni opportuna informazione e sentito il Pubblico Ministero, Voglia dichiarare l'adozione della SI. ra
1
04/09/1951, CF , con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di C.F._2
Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 19.9.2024, i SI.ri e hanno Parte_1 Parte_2
rappresentato: che sono coniugi;
che intendono adottare la SI.ra Controparte_1
, “nipote della ricorrente ”; che, “nel 1991, all'età di 14
[...] Parte_2
anni, la nipote/adottanda ha lasciato la casa dei genitori a Catania e si è trasferita a vivere con loro ad Alessandria”; che “lo scopo era poterle dare la possibilità di studiare e nel corso degli anni ha conseguito la maturità di Liceo Linguistico, il Diploma universitario CP_1
come Interprete e Traduttrice e infine la Laurea in Lingue e Letterature Straniere presso l'Università I.U.L.M di Milano”; che “gli zii non solo l'hanno aiutata economicamente a proseguire gli studi ma l'hanno anche supportata, appoggiata e cresciuta come una figlia, non avendo avuto loro figli biologici”; che “l'adottanda è sempre stata nello stato di famiglia dei ricorrenti fino al suo matrimonio avvenuto nel luglio 2008 e negli anni gli zii le hanno donato anche due proprietà immobiliari”; che “i ricorrenti hanno compiuto rispettivamente anni 78 e 73, superano di oltre diciotto anni quelli dell'adottanda”; che “i genitori dell'adottanda hanno manifestato il proprio assenso all'adozione” e che “per tale adozione ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento”.
2. Nel verbale dell'udienza del 26.11.2024, si legge: “il Giudice informa la SI.ra
[...]
riguardo alla possibilità di farsi assistere da un difensore e Controparte_1 all'esistenza del patrocinio a spese dello Stato. La SI.ra Controparte_1 conferisce procura in udienza all'Avv. Marco Alampi;
procura che è inserita in originale nel fascicolo cartaceo. Il SI. dichiara: “con mia moglie, siamo sposati dal Parte_1
23.8.1973. Non abbiamo avuto figli, non abbiamo adottato nessun altro figlio. Presto il consenso e voglio adottare, quale figlia, la SI.ra . Ho 78 anni. Controparte_1
Ho solo la cittadinanza italiana. L'adottanda è mia nipote nel senso che mia moglie è la sorella di suo padre, infatti hanno lo stesso cognome. Quando è venuta da noi, a 14 anni, è stata per anni nel nostro stato di famiglia” […]. La SI.ra dichiara: Parte_2
“confermo quanto riferito da mio marito, facendolo mio. Aggiungo che ho 73 anni. Presto il consenso e voglio adottare, quale figlia, la SI.ra . Ho solo la Controparte_1
2 cittadinanza italiana” […]. La SI.ra dichiara: “ho 47 anni. Controparte_1
Presto il consenso e voglio essere adottata, quale figlia, dai SI.ri e Parte_1 [...]
. Sono stata sposata, ma sono divorziata. I miei genitori hanno prestato il Parte_2
consenso per procura. Ho un figlio, di 9 anni, che si chiama , nato ad [...]
Alessandria, il 4.4.2015. È nato nell'ambito della relazione sfociata nel divorzio depositato in atti, che ha riconosciuto la responsabilità genitoriale condivisa a me e al padre. Ho solo la cittadinanza italiana. Non mi sono mai risposata, sono di stato libero” […]. La SI.ra
[...]
dichiara: “sono , nata ad [...], il [...]. I genitori Parte_4 Parte_4
della SI.ra si chiamano e Controparte_1 Persona_1 Per_2
Mi hanno conferito la procura in data 29.10.2024 autenticata dal Notaio
[...] Per_3
in atti, per manifestare, come qui ora manifesto, il loro piano consenso a che la
[...]
loro figlia, SI.ra , sia adottata, quale figlia, dai SI.ri Controparte_1 Pt_1
e , qui presenti” […]. L'Avv. Marco Alampi rappresenta di aver
[...] Parte_2 depositato la sentenza di divorzio dell'adottanda. Il Giudice rileva che si tratta solo di un estratto. L'Avv. Marco Alampi chiede termine. A domanda del Giudice, l'Avv. Marco Alampi rappresenta di non aver notificato a nessuno il ricorso, dal momento che tutti i soggetti che, per legge, devono prestare il consenso all'adozione sono qui presenti, personalmente o per procura. Rappresenta di non aver chiesto alcuna prova costituenda. Rappresenta di aver depositato tutti i certificati di stato civile, a comprova dei rapporti rilevanti per legge. Il
Giudice solleva la questione dell'esistenza della figlia dell'adottanda, nonché dell'eventuale necessità di nominare un curatore speciale. L'Avv. Marco Alampi rappresenta che la legge e la giurisprudenza non prevedono nulla quanto ai figli dell'adottando, i quali riceveranno solo effetti positivi dall'adozione del genitore. Il Giudice evidenzia al difensore l'opportunità depositare una breve memoria sul punto, ricognitiva della giurisprudenza ritenuta rilevante
[…]”.
3. All'udienza del 18.3.2025, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di aver depositato la documentazione mancante e ha domandato la rimessione della causa in decisione, chiedendo che “l'adottanda assuma il cognome del marito degli adottanti, anteponendolo al proprio, in modo da assumere il seguente nome: “ OR ”. Ribadisce come Controparte_1 CP_1 la SI.ra gli abbia rilasciato procura in udienza”. Controparte_1
4. Il Collegio, alla luce dell'istruttoria, ritiene che siano state adempiute tutte le condizioni di legge e che l'adozione convenga all'adottando. Nulla deve essere disposto sulle spese di lite, in difetto di un resistente sostanziale e considerata la natura del giudizio.
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P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dispone ai sensi dell'art. 313 c.c. farsi luogo all'adozione della SI.ra Controparte_1
(C.F. ), nata a [...], il [...] da parte dei coniugi,
[...] C.F._3
SI.ri (C.F. ), nato ad [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...], il [...]; Parte_2 C.F._2
- dispone ai sensi dell'art. 299 c.c. che la SI.ra (C.F. Controparte_1
), nata a [...], il [...], assuma il cognome del marito C.F._3
adottante, (C.F. ), nato ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 anteponendolo al proprio, “in modo da assumere il seguente nome: “ Parte_5
””.
[...]
- nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, l'1 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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