CA
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2730/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza sezione civile nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente est.
dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere
dott. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), in proprio e in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della società (C.F. CP_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. Vito Napoletano, presso il cui studio in Castellana P.IVA_1
Grotte, via Mater Domini n. 75, è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti
APPELLANTE
contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. Marco Petrucci presso il cui studio in Milano, Piazza della Repubblica n.
9, è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
(C.F. e iscrizione nel Registro Imprese di Roma n. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_3
Giuliano Monterisi, presso il cui studio in Bari alla via Paolo Lembo n. 27/A, è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
APPELLATE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.2780/2023, pubblicata il
4.4.2023, in materia di “somministrazione”
pagina 1 di 8 Conclusioni:
Per e : Parte_1 Controparte_4
“Voglia la Corte d'appello adita, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, XI Sezione Civile – GU dott.ssa Alessandra Terreri, pubblicata in data 04/03/2023, n. 2780/2023:
B) nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito in contenzioso;
C) per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2995/2020 D.I. reso dal Tribunale di Milano
– Giudice dott.ssa Idamaria Chieffo, pubblicato il giorno 08/02/2020, su istanza della società
Controparte_2
D) rigettare ogni altra domanda o eccezione ex adverso proposta;
E) condannare la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio e del compenso professionale del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, chiedono ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto:
1) «Nel corso delle operazioni effettuate il 23 agosto 2016, di verifica della fornitura di energia elettrica identificata con codice POD n. IT001E72003432, in Castellana Grotte (BA) alla via M. Latorre n. 64/D, è stato accertato se, a valle dell'esistente bypass, erano collegate una o più apparecchiature elettriche in uso alla » Controparte_1
2) «Può elencare e descrivere le eventuali apparecchiature elettriche collegate a valle del bypass precedentemente indicato?»
3) «Il muro su cui è stato rilevato il bypass era un muro perimetrale (confinante con la via pubblica) oppure era un muro interno?»
Si indicano quali testimoni:
- nato a [...] il [...], resi-ente in Matera (MT) al Testimone_1 viale Magna Grecia n. 2;
- , nato a [...] il [...], residente in [...]
Goretti n. 25;
- , nata a [...] il [...], residente in [...]
Domenico Campanella n. 8;
- nato a [...] il 1° maggio 1958, ivi residente a[...]
Chiancudd n. 15.”
Per Controparte_2
In via preliminare:
“- dichiarare inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. l'appello proposto da Controparte_4
e dal sig. per i motivi esposti nel presente atto;
Parte_2 Parte_1
- in ogni caso rilevare la tardività e conseguente inammissibilità dell'eccezione formulata solo in appello circa la qualificazione della fonte del credito oggetto di giudizio. Nel merito: rigettare l'impugnazione proposta da e Controparte_4 dal sig. avverso la sentenza n. 2780/2023 emessa dal Tribunale di Milano il Parte_1
04.04.2023 e pubblicata in pari data e, quindi, confermare integralmente la stessa.
Con il favore delle spese e dei compensi professionali dei due gradi di giudizio”.
Per : Controparte_3
“
1. in via pregiudiziale di rito, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig.
in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_1
per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, Controparte_4 Parte_2 confermare integralmente sentenza n. 2780/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 04.04.2023 (R.G. n. 14416/2020);
2. nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto ed ogni domanda ivi contenuta per la sua manifesta infondatezza, in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza di I grado;
pagina 2 di 8
3. sempre nel merito, condannare gli appellanti al pagamento integrale delle spese e competenze legali in favore di con gli accessori di legge.” Controparte_3
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 2995/2020 emesso in data 2.2.2020, il Tribunale di Milano ingiungeva a (in breve ) e a Controparte_4 CP_1 Parte_1
, in proprio e quale socio accomandatario della società, il pagamento dell'importo di €
[...]
22.509,55, oltre interessi moratori e spese, in favore di di cui alla fattura per i Controparte_2 consumi di energia elettrica dal maggio 2014 al maggio 2015 presuntivamente ricostruiti a seguito dell'accertamento eseguito da , in data 23.8.2016, della manomissione Controparte_3 del contatore intestato a parte opponente in relazione all'utenza PR5141428 – POD
IT001E72003432 sita in Castellana Grotte (BA), che evidenziava un'alterazione del gruppo di misura incidente sulla corretta quantificazione dei consumi a partire dall'1 ottobre 2012 sino al
22 agosto 2016, come evidenziato dalle curve di carico dei consumi fornite dal concessionario del servizio di distribuzione e, limitatamente all'intervallo di tempo cui era associato il contratto con , dall'1.4.2013 al 31.5.2015. CP_2
Avverso detto provvedimento gli ingiunti proponevano opposizione, eccependo l'intervenuta prescrizione ex art. 1, comma 4, della legge n. 205/2017 del credito (in seguito rinunciata) e contestando l'arbitraria ricostruzione dei consumi da parte del distributore locale. Affermavano di avere ricevuto la somministrazione di energia elettrica da altro fornitore, Eviva S.p.A., nei cui confronti pendeva un'azione di accertamento negativo innanzi al Tribunale di Bari n.
10499/2017 R.G., che vedeva coinvolta anche la società Controparte_3
Pertanto, parte opponente chiedeva al Tribunale di annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata, tenuto conto altresì del fatto che nel corso del periodo in contestazione, ed esattamente nell'ottobre 2014, era stato sostituito il contatore dell'energia elettrica.
2. Si costituiva in giudizio la quale, premesso di essere una società rivenditrice di CP_2 energia elettrica (“trader”) e, quindi, di avere emesso la fattura sulla base dei dati di consumo ricostruiti e forniti dalla distributrice, chiedeva, per un verso, di essere autorizzata a chiamare in causa tale società in quanto responsabile dell'attività di rilevazione dell'energia elettrica di cui ai prospetti di ricostruzione forniti e, per altro verso, di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Nel merito, in via principale, eccepiva la correttezza del proprio operato, avendo fatturato i consumi in conformità alla normativa vigente in materia, recependo i dati forniti da e, conseguentemente, “allineando” i consumi fatturati al cliente finale Controparte_3
a quelli comunicati dal Distributore. Chiedeva quindi di rigettare l'opposizione e, in via subordinata, in caso di accertata erroneità nella ricostruzione dei consumi, di “dichiarare E-
Distribuzione S.p.A. tenuta a rettificare e/o stornare l'eventuale maggior consumo misurato/ricostruito per come accertato in corso di causa e, per l'effetto, tenuta a rimborsare, in tutto o in parte, a quanto da quest'ultima versatole per il trasporto Controparte_2 dell'energia fornita all'opponente, che si quantifica in € 14.232,95= o in quella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, o ritenuta di giustizia, e tenuta a garantire e manlevare per tutte le eventuali somme che la stessa fosse condannata a Controparte_2 corrispondere a qualsiasi titolo all'attrice opponente.”
pagina 3 di 8 3. Autorizzata la chiamata di , quest'ultima si costituiva eccependo il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva e chiedeva pertanto di essere estromessa dal giudizio;
nel merito, rivendicava la corretta ricostruzione dei consumi (così come riscontrata all'esito della
CTU disposta in altro giudizio relativo a diverso fornitore) in quanto effettuata sulla scorta di un criterio oggettivo e non presuntivo, nonché in linea con il prelievo dell'utenza registrato successivamente alla regolarizzazione dello strumento di misura.
4. Il primo giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, autorizzate le parti al deposito delle memorie istruttorie, ammetteva la sola prova per testi articolata dalla terza chiamata procedendo all'escussione testimoniale dell'ing. ES
, dipendente di , che aveva effettuato la ricostruzione dei prelievi a
[...] Controparte_3 seguito dell'accertamento del 22.8.2016. All'esito, così decideva:
“RIGETTA l'opposizione,
- CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n° 2995/2020, emesso dal Tribunale di Milano, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
- CONDANNA gli attori opponenti a pagare in favore della convenuta opposta le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 3.500,00= per compensi professionali, oltre contr. forf. 15%, IVA e CPA di legge,
- CONDANNA gli attori opponenti a pagare in favore della terza chiamata le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 3.500,00= per compensi professionali, oltre contr. forf. 15%, IVA e CPA di legge.”
Con la pronuncia impugnata, il Tribunale accertava:
• l'intervenuto riscontro delle circostanze dedotte da a mezzo del verbale di verifica CP_2 in data 23.8.2016 sottoscritto dai dipendenti di (identificati con i numeri di Controparte_3 matricola A255552 e A254667) presso il punto di prelievo con POD IT001E72003432 riconducibile a da cui era emerso un prelievo fraudolento: “…si fa riscontrare al CP_1 sig. un by pass del misuratore. Il by pass avveniva tramite 4 conduttori Parte_1 unipolari di colore nero da 16 mmq rame. L'allaccio diretto si riscontrava all'interno del locale dietro una cassetta di derivazione, coperto da intonaco e schiuma poliuretanica. In queste condizioni era possibile prelevare energia senza che la stessa fosse misurata. Si allegano foto” (doc. 2 di e doc. 3 e 4 di fasc. primo grado); CP_2 Controparte_3
• la manomissione del gruppo di misura installato presso l'utenza dell'opponente come da verifica effettuata il 23.8.2016 alla presenza del sig. , qualificatosi come Parte_1 legale rappresentante della società con riscontrata alterazione della misurazione;
CP_1
• la corretta individuazione del periodo di inizio e di fine dell'alterazione del contatore (periodo 1/10/2012-22/08/2016), che il teste escusso ing. , tecnico di E- Testimone_2 distribuzione, aveva puntualmente confermato a mezzo dell'analisi dei consumi storici;
• l'avvenuta ricostruzione dei consumi (non specificamente contestata) secondo il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile” determinata dalla sezione del cavo alimentante la fornitura del cliente;
• la correttezza del criterio di calcolo in rettifica dei consumi, non adeguatamente contestato da parte opponente, che non proponeva alcuna attendibile alternativa né forniva una spiegazione in merito alla abnorme flessione dei consumi registrata dall'01/10/2012 al
22/08/2016.
pagina 4 di 8 5. Avverso detta sentenza , in proprio e in qualità di rappresentante legale Parte_1 della società ha interposto appello con atto di citazione tempestivamente notificato, CP_1 chiedendone la riforma sulla base di due motivi di censura.
Si è regolarmente costituita in giudizio , chiedendo, nelle conclusioni finali, in via CP_2 preliminare dichiararsi l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello per infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità Controparte_3 dell'appello ai sensi degli artt. 348-bis e ne ha chiesto, nel merito, il rigetto. Così instaurato il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 13.2.2024, la causa è stata rinviata all'udienza del 3.12.2024 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e, sciolta la riserva assunta in udienza, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta dall'appellante.
All'udienza del 3.12.2024, viste le note depositate dalle parti, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione ed è stata discussa nella camera di consiglio tenutasi in data 9.12.2024.
6. L'eccezione svolta dalla difesa di e di ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. CP_2 Controparte_3 in merito alla invocata inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo (c.d. “ordinanza filtro”), deve intendersi superata, poiché implicitamente disattesa con l'adozione della presente decisione, resa necessaria dalla considerazione dell'oggetto della causa e delle questioni dibattute in fatto e in diritto, ritenute meritevoli di disamina nel merito.
7.1 Passando all'esame dei motivi di censura, con il primo motivo d'appello, rubricato
“Sull'ammontare del credito vantato da e sulla ricostruzione effettuata da e- CP_2 distribuzione. Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e art. 116
c.p.c..”, l'appellante impugna la sentenza per avere il primo giudice ritenuto provato l'an e il quantum della pretesa creditoria.
In particolare, l'appellante contesta la decisione nella parte in cui il primo giudice ha qualificato la domanda di come "domanda contrattuale di adempimento" […] quale corrispettivo CP_2 della fornitura di energia elettrica, salvo poi individuare la causa della pretesa creditoria nel ricalcolo del dovuto per la fornitura all'esito dell'accertamento di prelievo fraudolento da parte dell'utente; ne consegue, per l'appellante, che la qualificazione data dal primo giudice alla domanda creditoria non può essere il fatto costitutivo di un'obbligazione contrattuale, ma solo di un'obbligazione extracontrattuale da fatto illecito, “con sostanziali differenze sul regime degli oneri probatori delle parti”.
Sostiene pertanto che non avrebbe fornito idonea prova sull'ammontare del danno, CP_2 così come da insegnamento della Suprema Corte (C. Cass n. 13605/2019), (ipotesi C - la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del "quantum" in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per
pagina 5 di 8 stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente).
A tal proposito, l'appellante contesta il prospetto elaborato da , che ha effettuato Controparte_3 la ricostruzione dei consumi effettivi durante il periodo di prelievo fraudolento, eccependo che non sono mai stati allegati i parametri delle ore di utilizzo stimate e della “portata termica del cavo”, “indispensabili per calcolare (anzi, stimare) l'energia elettrica prelevata (anzi, quella prelevabile)” e denuncia l'assenza di prova sulla quantità di energia elettrica (espressa in kwh), asseritamente prelevata in frode. Contesta altresì la valenza probatoria della fattura azionata da
, basata su un prospetto elaborato unilateralmente dal medesimo soggetto che dovrebbe CP_2 beneficiare (in massima parte) del risarcimento danni (il distributore ) e che, Controparte_3 anziché restituire dati uguali per ogni giorno e per tutto il periodo oggetto di ricostruzione, mostra dati sempre diversi per ciascun mese e fascia oraria la cui dubbia ricostruzione non sarebbe stata chiarita neppure dal teste escusso ing. . ES
Al solo fine di eccepire la tempestività delle proprie contestazioni avverso i consumi stimati, parte appellante deduce l'erronea applicazione al caso di specie della Delibera AEEG n. 200/99
Titolo IV «Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura» e ciò in quanto, come stabilito dall'art. 9, la disciplina sulla ricostruzione dei consumi deve applicarsi esclusivamente ai casi di errore di funzionamento del gruppo di misura e non invece a tutte le ipotesi di prelievo fraudolento di energia elettrica. Contesta in ogni caso la sussistenza di un termine di decadenza a favore dell'esercente; eccepisce la mancanza in atti della prova della comunicazione della ricostruzione al cliente, cioè la data di decorrenza del termine per la contestazione e deduce la pendenza di un procedimento promosso con azione di accertamento negativo nei confronti di davanti al Tribunale di Bari (n. 10499/2017 R.G.), Controparte_3 relativo “all'intero periodo di interesse del presente giudizio, cioè maggio 2014 – maggio 2015”.
7.2 Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Sulla sussistenza del credito in contenzioso.
Violazione e falsa applicazione dell'artt. 2697 e 2699 c.c.” l'appellante contesta la validità del verbale di verifica del 23 agosto 2016, censurando la statuizione del giudice che ha attribuito fede privilegiata allo stesso, asserendo che in ogni caso tale verbale non riporta i nomi degli incaricati di pubblico servizio che lo avrebbero redatto “ma solo degli anonimi numeri di matricola”.
8. L'appello è infondato e va pertanto respinto.
È pacifico che tra e sia intercorso un rapporto di somministrazione e che, in CP_1 CP_2 particolare, l'annualità maggio 2014 – maggio 2015 è stata oggetto di ricostruzione dei consumi da parte di a seguito di accertamento della manomissione del contatore intestato Controparte_3 all'appellante, come da verbale redatto dai tecnici incaricati.
, peraltro, in quanto impresa concessionaria del servizio pubblico di Controparte_3 distribuzione dell'energia elettrica, svolge un incarico di pubblico servizio con poteri di certificazione o quanto meno di attestazione dei consumi di energia (Cass. ord. n. 15651/2024).
Tali considerazioni valgono a smentire le contestazioni mosse dall'appellante sulla validità e portata probatoria del verbale.
Sul punto si osserva altresì che l'appellante non ha mai impugnato il predetto verbale, non ha fornito alcuna giustificazione alternativa in merito alle vicende accertate né ha prodotto una pagina 6 di 8 propria ricostruzione dei consumi con la quale dimostrare l'erroneità dei dati acquisiti, limitandosi ad affermare apoditticamente che i conguagli erano stati conteggiati erroneamente, senza offrirsi di provare l'errata fatturazione, ma limitandosi a una generica contestazione dei criteri di ricostruzione utilizzati.
D'altro canto, la correttezza della ricostruzione operata è stata confermata dalle risultanze della
CTU disposta in altro giudizio avviato dalla stessa nei confronti di altra società CP_1 fornitrice e di (R.G. n. 10499/2017), avente ad oggetto identica verifica per Controparte_3 prelievo abusivo di energia elettrica. Il tecnico incaricato ha confermato la regolarità dell'attività espletata dalla società distributrice, odierna appellata, e la correttezza dei conteggi di ricostruzione dei consumi effettivi imputabili a parte appellante.
Sul punto si osserva che, in base al principio generale di economia processuale, le prove formatesi in altro procedimento giudiziario possono legittimamente fare ingresso in altro processo attraverso lo strumento della produzione documentale. Da ciò consegue che il giudice non è nemmeno tenuto a disporre una nuova consulenza, ben potendo egli legittimamente maturare il proprio convincimento anche sulla sola base delle acquisizioni probatorie intervenute in altro processo, se ritenute, come nella specie, sufficienti e decisive (cfr. Cass. n.
5440/2010).
A supporto di tale affermazione, si ritiene condivisibile in questa sede quanto affermato dalla
Suprema Corte secondo la quale "In tema di prove, il giudice di merito può utilizzare, in assenza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse ed anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva. Tale principio vale anche per una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili, a prescindere dal passaggio o meno in giudicato della sentenza resa nel diverso giudizio" (Cass. n. 12508/2016).
Ciò posto, occorre rilevare che - a fronte delle produzioni documentali effettuate da E - distribuzione comprovanti l'avvenuto accertamento della manomissione del contatore e della corretta ricostruzione dei consumi, l'appellante non ha fornito alcuna evidenza di segno contrario, per cui deve ritenersi accertata la correttezza dei consumi nonché dei corrispettivi indicati nella fattura n° V01190922652 del 03.05.2019, azionata dal . CP_2
Tanto basta per rigettare anche l'ulteriore osservazione con cui l'appellante lamenta che i valori rilevati avrebbero dovuto rimanere costanti per tutto il periodo oggetto di ricostruzione, considerato che “i consumi giornalieri vengono calcolati con il prodotto tra la potenza tecnicamente prelevabile e le ore di utilizzo stimate”, laddove invece nella tabella dell'energia prelevata prodotta in atti “non vi sono mai mesi con dati uguali, in nessuna delle tre fasce orarie considerate”.
A smentire tale affermazione soccorre quanto affermato, conformemente ai criteri di stima e di ricostruzione dei dati di misura dell'energia elettrica, al punto 5.6 del doc.1 prodotto da E- distribuzione con la memoria ex art. 182 c.p.c. n. 2, ove si legge testualmente che “la potenza
'tecnicamente prelevabile' è la potenza prelevabile dalla rete in regime continuativo in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione. La ricostruzione viene effettuata utilizzando le ore di utilizzo stimate per kW di potenza 'tecnicamente prelevabile'. Per prelievi irregolari con allaccio diretto alla rete o bypass del misuratore, si tiene conto della portata termica della sezione del cavo rilevato in sede di verifica. I consumi giornalieri vengono calcolati con il prodotto tra la potenza tecnicamente prelevabile e le ore di utilizzo stimate.”
pagina 7 di 8 Va da sé che i valori di ciascun mese non possono certo essere costanti in quanto, pur applicando lo stesso criterio, si deve tener conto dei valori rilevati per ciascun mese durante il periodo della manomissione.
Parimenti infondati si palesano, come già evidenziato, i rilievi prospettati dagli appellanti in ordine al valore probatorio del verbale di verifica n. 296/2016 del 23.08.2016, che è stato regolarmente sottoscritto dai verificatori di , correttamente identificati dal loro Controparte_3 numero di matricola, il quale indica in maniera inequivocabile i dati anagrafici dei dipendenti che si erano occupati delle operazioni di verifica del punto di fornitura.
9. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di Pt_1
in proprio e in qualità di legale rappresentante della società
[...] Controparte_4 [...]
a rifondere alle controparti le spese di lite che si liquidano come da dispositivo, Parte_2 in base al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a
€ 26.000,00) e applicati i parametri medi (quanto alla fase di studio, introduttiva e decisionale)
e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 in proprio e in qualità di legale rappresentante della
[...] Controparte_4
contro e contro avverso la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_2 Controparte_3 di Milano n. 2780/2023 pubblicata in data 4.3.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento, in favore delle controparti, delle spese del grado che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi € 4.888,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, €
1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 9 dicembre 2024.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza sezione civile nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente est.
dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere
dott. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), in proprio e in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della società (C.F. CP_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. Vito Napoletano, presso il cui studio in Castellana P.IVA_1
Grotte, via Mater Domini n. 75, è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti
APPELLANTE
contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. Marco Petrucci presso il cui studio in Milano, Piazza della Repubblica n.
9, è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
(C.F. e iscrizione nel Registro Imprese di Roma n. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_3
Giuliano Monterisi, presso il cui studio in Bari alla via Paolo Lembo n. 27/A, è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
APPELLATE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.2780/2023, pubblicata il
4.4.2023, in materia di “somministrazione”
pagina 1 di 8 Conclusioni:
Per e : Parte_1 Controparte_4
“Voglia la Corte d'appello adita, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, XI Sezione Civile – GU dott.ssa Alessandra Terreri, pubblicata in data 04/03/2023, n. 2780/2023:
B) nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito in contenzioso;
C) per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2995/2020 D.I. reso dal Tribunale di Milano
– Giudice dott.ssa Idamaria Chieffo, pubblicato il giorno 08/02/2020, su istanza della società
Controparte_2
D) rigettare ogni altra domanda o eccezione ex adverso proposta;
E) condannare la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio e del compenso professionale del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, chiedono ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto:
1) «Nel corso delle operazioni effettuate il 23 agosto 2016, di verifica della fornitura di energia elettrica identificata con codice POD n. IT001E72003432, in Castellana Grotte (BA) alla via M. Latorre n. 64/D, è stato accertato se, a valle dell'esistente bypass, erano collegate una o più apparecchiature elettriche in uso alla » Controparte_1
2) «Può elencare e descrivere le eventuali apparecchiature elettriche collegate a valle del bypass precedentemente indicato?»
3) «Il muro su cui è stato rilevato il bypass era un muro perimetrale (confinante con la via pubblica) oppure era un muro interno?»
Si indicano quali testimoni:
- nato a [...] il [...], resi-ente in Matera (MT) al Testimone_1 viale Magna Grecia n. 2;
- , nato a [...] il [...], residente in [...]
Goretti n. 25;
- , nata a [...] il [...], residente in [...]
Domenico Campanella n. 8;
- nato a [...] il 1° maggio 1958, ivi residente a[...]
Chiancudd n. 15.”
Per Controparte_2
In via preliminare:
“- dichiarare inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. l'appello proposto da Controparte_4
e dal sig. per i motivi esposti nel presente atto;
Parte_2 Parte_1
- in ogni caso rilevare la tardività e conseguente inammissibilità dell'eccezione formulata solo in appello circa la qualificazione della fonte del credito oggetto di giudizio. Nel merito: rigettare l'impugnazione proposta da e Controparte_4 dal sig. avverso la sentenza n. 2780/2023 emessa dal Tribunale di Milano il Parte_1
04.04.2023 e pubblicata in pari data e, quindi, confermare integralmente la stessa.
Con il favore delle spese e dei compensi professionali dei due gradi di giudizio”.
Per : Controparte_3
“
1. in via pregiudiziale di rito, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig.
in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_1
per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, Controparte_4 Parte_2 confermare integralmente sentenza n. 2780/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 04.04.2023 (R.G. n. 14416/2020);
2. nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto ed ogni domanda ivi contenuta per la sua manifesta infondatezza, in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza di I grado;
pagina 2 di 8
3. sempre nel merito, condannare gli appellanti al pagamento integrale delle spese e competenze legali in favore di con gli accessori di legge.” Controparte_3
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 2995/2020 emesso in data 2.2.2020, il Tribunale di Milano ingiungeva a (in breve ) e a Controparte_4 CP_1 Parte_1
, in proprio e quale socio accomandatario della società, il pagamento dell'importo di €
[...]
22.509,55, oltre interessi moratori e spese, in favore di di cui alla fattura per i Controparte_2 consumi di energia elettrica dal maggio 2014 al maggio 2015 presuntivamente ricostruiti a seguito dell'accertamento eseguito da , in data 23.8.2016, della manomissione Controparte_3 del contatore intestato a parte opponente in relazione all'utenza PR5141428 – POD
IT001E72003432 sita in Castellana Grotte (BA), che evidenziava un'alterazione del gruppo di misura incidente sulla corretta quantificazione dei consumi a partire dall'1 ottobre 2012 sino al
22 agosto 2016, come evidenziato dalle curve di carico dei consumi fornite dal concessionario del servizio di distribuzione e, limitatamente all'intervallo di tempo cui era associato il contratto con , dall'1.4.2013 al 31.5.2015. CP_2
Avverso detto provvedimento gli ingiunti proponevano opposizione, eccependo l'intervenuta prescrizione ex art. 1, comma 4, della legge n. 205/2017 del credito (in seguito rinunciata) e contestando l'arbitraria ricostruzione dei consumi da parte del distributore locale. Affermavano di avere ricevuto la somministrazione di energia elettrica da altro fornitore, Eviva S.p.A., nei cui confronti pendeva un'azione di accertamento negativo innanzi al Tribunale di Bari n.
10499/2017 R.G., che vedeva coinvolta anche la società Controparte_3
Pertanto, parte opponente chiedeva al Tribunale di annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata, tenuto conto altresì del fatto che nel corso del periodo in contestazione, ed esattamente nell'ottobre 2014, era stato sostituito il contatore dell'energia elettrica.
2. Si costituiva in giudizio la quale, premesso di essere una società rivenditrice di CP_2 energia elettrica (“trader”) e, quindi, di avere emesso la fattura sulla base dei dati di consumo ricostruiti e forniti dalla distributrice, chiedeva, per un verso, di essere autorizzata a chiamare in causa tale società in quanto responsabile dell'attività di rilevazione dell'energia elettrica di cui ai prospetti di ricostruzione forniti e, per altro verso, di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Nel merito, in via principale, eccepiva la correttezza del proprio operato, avendo fatturato i consumi in conformità alla normativa vigente in materia, recependo i dati forniti da e, conseguentemente, “allineando” i consumi fatturati al cliente finale Controparte_3
a quelli comunicati dal Distributore. Chiedeva quindi di rigettare l'opposizione e, in via subordinata, in caso di accertata erroneità nella ricostruzione dei consumi, di “dichiarare E-
Distribuzione S.p.A. tenuta a rettificare e/o stornare l'eventuale maggior consumo misurato/ricostruito per come accertato in corso di causa e, per l'effetto, tenuta a rimborsare, in tutto o in parte, a quanto da quest'ultima versatole per il trasporto Controparte_2 dell'energia fornita all'opponente, che si quantifica in € 14.232,95= o in quella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, o ritenuta di giustizia, e tenuta a garantire e manlevare per tutte le eventuali somme che la stessa fosse condannata a Controparte_2 corrispondere a qualsiasi titolo all'attrice opponente.”
pagina 3 di 8 3. Autorizzata la chiamata di , quest'ultima si costituiva eccependo il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva e chiedeva pertanto di essere estromessa dal giudizio;
nel merito, rivendicava la corretta ricostruzione dei consumi (così come riscontrata all'esito della
CTU disposta in altro giudizio relativo a diverso fornitore) in quanto effettuata sulla scorta di un criterio oggettivo e non presuntivo, nonché in linea con il prelievo dell'utenza registrato successivamente alla regolarizzazione dello strumento di misura.
4. Il primo giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, autorizzate le parti al deposito delle memorie istruttorie, ammetteva la sola prova per testi articolata dalla terza chiamata procedendo all'escussione testimoniale dell'ing. ES
, dipendente di , che aveva effettuato la ricostruzione dei prelievi a
[...] Controparte_3 seguito dell'accertamento del 22.8.2016. All'esito, così decideva:
“RIGETTA l'opposizione,
- CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n° 2995/2020, emesso dal Tribunale di Milano, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
- CONDANNA gli attori opponenti a pagare in favore della convenuta opposta le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 3.500,00= per compensi professionali, oltre contr. forf. 15%, IVA e CPA di legge,
- CONDANNA gli attori opponenti a pagare in favore della terza chiamata le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 3.500,00= per compensi professionali, oltre contr. forf. 15%, IVA e CPA di legge.”
Con la pronuncia impugnata, il Tribunale accertava:
• l'intervenuto riscontro delle circostanze dedotte da a mezzo del verbale di verifica CP_2 in data 23.8.2016 sottoscritto dai dipendenti di (identificati con i numeri di Controparte_3 matricola A255552 e A254667) presso il punto di prelievo con POD IT001E72003432 riconducibile a da cui era emerso un prelievo fraudolento: “…si fa riscontrare al CP_1 sig. un by pass del misuratore. Il by pass avveniva tramite 4 conduttori Parte_1 unipolari di colore nero da 16 mmq rame. L'allaccio diretto si riscontrava all'interno del locale dietro una cassetta di derivazione, coperto da intonaco e schiuma poliuretanica. In queste condizioni era possibile prelevare energia senza che la stessa fosse misurata. Si allegano foto” (doc. 2 di e doc. 3 e 4 di fasc. primo grado); CP_2 Controparte_3
• la manomissione del gruppo di misura installato presso l'utenza dell'opponente come da verifica effettuata il 23.8.2016 alla presenza del sig. , qualificatosi come Parte_1 legale rappresentante della società con riscontrata alterazione della misurazione;
CP_1
• la corretta individuazione del periodo di inizio e di fine dell'alterazione del contatore (periodo 1/10/2012-22/08/2016), che il teste escusso ing. , tecnico di E- Testimone_2 distribuzione, aveva puntualmente confermato a mezzo dell'analisi dei consumi storici;
• l'avvenuta ricostruzione dei consumi (non specificamente contestata) secondo il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile” determinata dalla sezione del cavo alimentante la fornitura del cliente;
• la correttezza del criterio di calcolo in rettifica dei consumi, non adeguatamente contestato da parte opponente, che non proponeva alcuna attendibile alternativa né forniva una spiegazione in merito alla abnorme flessione dei consumi registrata dall'01/10/2012 al
22/08/2016.
pagina 4 di 8 5. Avverso detta sentenza , in proprio e in qualità di rappresentante legale Parte_1 della società ha interposto appello con atto di citazione tempestivamente notificato, CP_1 chiedendone la riforma sulla base di due motivi di censura.
Si è regolarmente costituita in giudizio , chiedendo, nelle conclusioni finali, in via CP_2 preliminare dichiararsi l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello per infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità Controparte_3 dell'appello ai sensi degli artt. 348-bis e ne ha chiesto, nel merito, il rigetto. Così instaurato il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 13.2.2024, la causa è stata rinviata all'udienza del 3.12.2024 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e, sciolta la riserva assunta in udienza, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta dall'appellante.
All'udienza del 3.12.2024, viste le note depositate dalle parti, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione ed è stata discussa nella camera di consiglio tenutasi in data 9.12.2024.
6. L'eccezione svolta dalla difesa di e di ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. CP_2 Controparte_3 in merito alla invocata inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo (c.d. “ordinanza filtro”), deve intendersi superata, poiché implicitamente disattesa con l'adozione della presente decisione, resa necessaria dalla considerazione dell'oggetto della causa e delle questioni dibattute in fatto e in diritto, ritenute meritevoli di disamina nel merito.
7.1 Passando all'esame dei motivi di censura, con il primo motivo d'appello, rubricato
“Sull'ammontare del credito vantato da e sulla ricostruzione effettuata da e- CP_2 distribuzione. Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e art. 116
c.p.c..”, l'appellante impugna la sentenza per avere il primo giudice ritenuto provato l'an e il quantum della pretesa creditoria.
In particolare, l'appellante contesta la decisione nella parte in cui il primo giudice ha qualificato la domanda di come "domanda contrattuale di adempimento" […] quale corrispettivo CP_2 della fornitura di energia elettrica, salvo poi individuare la causa della pretesa creditoria nel ricalcolo del dovuto per la fornitura all'esito dell'accertamento di prelievo fraudolento da parte dell'utente; ne consegue, per l'appellante, che la qualificazione data dal primo giudice alla domanda creditoria non può essere il fatto costitutivo di un'obbligazione contrattuale, ma solo di un'obbligazione extracontrattuale da fatto illecito, “con sostanziali differenze sul regime degli oneri probatori delle parti”.
Sostiene pertanto che non avrebbe fornito idonea prova sull'ammontare del danno, CP_2 così come da insegnamento della Suprema Corte (C. Cass n. 13605/2019), (ipotesi C - la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del "quantum" in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per
pagina 5 di 8 stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente).
A tal proposito, l'appellante contesta il prospetto elaborato da , che ha effettuato Controparte_3 la ricostruzione dei consumi effettivi durante il periodo di prelievo fraudolento, eccependo che non sono mai stati allegati i parametri delle ore di utilizzo stimate e della “portata termica del cavo”, “indispensabili per calcolare (anzi, stimare) l'energia elettrica prelevata (anzi, quella prelevabile)” e denuncia l'assenza di prova sulla quantità di energia elettrica (espressa in kwh), asseritamente prelevata in frode. Contesta altresì la valenza probatoria della fattura azionata da
, basata su un prospetto elaborato unilateralmente dal medesimo soggetto che dovrebbe CP_2 beneficiare (in massima parte) del risarcimento danni (il distributore ) e che, Controparte_3 anziché restituire dati uguali per ogni giorno e per tutto il periodo oggetto di ricostruzione, mostra dati sempre diversi per ciascun mese e fascia oraria la cui dubbia ricostruzione non sarebbe stata chiarita neppure dal teste escusso ing. . ES
Al solo fine di eccepire la tempestività delle proprie contestazioni avverso i consumi stimati, parte appellante deduce l'erronea applicazione al caso di specie della Delibera AEEG n. 200/99
Titolo IV «Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura» e ciò in quanto, come stabilito dall'art. 9, la disciplina sulla ricostruzione dei consumi deve applicarsi esclusivamente ai casi di errore di funzionamento del gruppo di misura e non invece a tutte le ipotesi di prelievo fraudolento di energia elettrica. Contesta in ogni caso la sussistenza di un termine di decadenza a favore dell'esercente; eccepisce la mancanza in atti della prova della comunicazione della ricostruzione al cliente, cioè la data di decorrenza del termine per la contestazione e deduce la pendenza di un procedimento promosso con azione di accertamento negativo nei confronti di davanti al Tribunale di Bari (n. 10499/2017 R.G.), Controparte_3 relativo “all'intero periodo di interesse del presente giudizio, cioè maggio 2014 – maggio 2015”.
7.2 Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Sulla sussistenza del credito in contenzioso.
Violazione e falsa applicazione dell'artt. 2697 e 2699 c.c.” l'appellante contesta la validità del verbale di verifica del 23 agosto 2016, censurando la statuizione del giudice che ha attribuito fede privilegiata allo stesso, asserendo che in ogni caso tale verbale non riporta i nomi degli incaricati di pubblico servizio che lo avrebbero redatto “ma solo degli anonimi numeri di matricola”.
8. L'appello è infondato e va pertanto respinto.
È pacifico che tra e sia intercorso un rapporto di somministrazione e che, in CP_1 CP_2 particolare, l'annualità maggio 2014 – maggio 2015 è stata oggetto di ricostruzione dei consumi da parte di a seguito di accertamento della manomissione del contatore intestato Controparte_3 all'appellante, come da verbale redatto dai tecnici incaricati.
, peraltro, in quanto impresa concessionaria del servizio pubblico di Controparte_3 distribuzione dell'energia elettrica, svolge un incarico di pubblico servizio con poteri di certificazione o quanto meno di attestazione dei consumi di energia (Cass. ord. n. 15651/2024).
Tali considerazioni valgono a smentire le contestazioni mosse dall'appellante sulla validità e portata probatoria del verbale.
Sul punto si osserva altresì che l'appellante non ha mai impugnato il predetto verbale, non ha fornito alcuna giustificazione alternativa in merito alle vicende accertate né ha prodotto una pagina 6 di 8 propria ricostruzione dei consumi con la quale dimostrare l'erroneità dei dati acquisiti, limitandosi ad affermare apoditticamente che i conguagli erano stati conteggiati erroneamente, senza offrirsi di provare l'errata fatturazione, ma limitandosi a una generica contestazione dei criteri di ricostruzione utilizzati.
D'altro canto, la correttezza della ricostruzione operata è stata confermata dalle risultanze della
CTU disposta in altro giudizio avviato dalla stessa nei confronti di altra società CP_1 fornitrice e di (R.G. n. 10499/2017), avente ad oggetto identica verifica per Controparte_3 prelievo abusivo di energia elettrica. Il tecnico incaricato ha confermato la regolarità dell'attività espletata dalla società distributrice, odierna appellata, e la correttezza dei conteggi di ricostruzione dei consumi effettivi imputabili a parte appellante.
Sul punto si osserva che, in base al principio generale di economia processuale, le prove formatesi in altro procedimento giudiziario possono legittimamente fare ingresso in altro processo attraverso lo strumento della produzione documentale. Da ciò consegue che il giudice non è nemmeno tenuto a disporre una nuova consulenza, ben potendo egli legittimamente maturare il proprio convincimento anche sulla sola base delle acquisizioni probatorie intervenute in altro processo, se ritenute, come nella specie, sufficienti e decisive (cfr. Cass. n.
5440/2010).
A supporto di tale affermazione, si ritiene condivisibile in questa sede quanto affermato dalla
Suprema Corte secondo la quale "In tema di prove, il giudice di merito può utilizzare, in assenza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse ed anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva. Tale principio vale anche per una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili, a prescindere dal passaggio o meno in giudicato della sentenza resa nel diverso giudizio" (Cass. n. 12508/2016).
Ciò posto, occorre rilevare che - a fronte delle produzioni documentali effettuate da E - distribuzione comprovanti l'avvenuto accertamento della manomissione del contatore e della corretta ricostruzione dei consumi, l'appellante non ha fornito alcuna evidenza di segno contrario, per cui deve ritenersi accertata la correttezza dei consumi nonché dei corrispettivi indicati nella fattura n° V01190922652 del 03.05.2019, azionata dal . CP_2
Tanto basta per rigettare anche l'ulteriore osservazione con cui l'appellante lamenta che i valori rilevati avrebbero dovuto rimanere costanti per tutto il periodo oggetto di ricostruzione, considerato che “i consumi giornalieri vengono calcolati con il prodotto tra la potenza tecnicamente prelevabile e le ore di utilizzo stimate”, laddove invece nella tabella dell'energia prelevata prodotta in atti “non vi sono mai mesi con dati uguali, in nessuna delle tre fasce orarie considerate”.
A smentire tale affermazione soccorre quanto affermato, conformemente ai criteri di stima e di ricostruzione dei dati di misura dell'energia elettrica, al punto 5.6 del doc.1 prodotto da E- distribuzione con la memoria ex art. 182 c.p.c. n. 2, ove si legge testualmente che “la potenza
'tecnicamente prelevabile' è la potenza prelevabile dalla rete in regime continuativo in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione. La ricostruzione viene effettuata utilizzando le ore di utilizzo stimate per kW di potenza 'tecnicamente prelevabile'. Per prelievi irregolari con allaccio diretto alla rete o bypass del misuratore, si tiene conto della portata termica della sezione del cavo rilevato in sede di verifica. I consumi giornalieri vengono calcolati con il prodotto tra la potenza tecnicamente prelevabile e le ore di utilizzo stimate.”
pagina 7 di 8 Va da sé che i valori di ciascun mese non possono certo essere costanti in quanto, pur applicando lo stesso criterio, si deve tener conto dei valori rilevati per ciascun mese durante il periodo della manomissione.
Parimenti infondati si palesano, come già evidenziato, i rilievi prospettati dagli appellanti in ordine al valore probatorio del verbale di verifica n. 296/2016 del 23.08.2016, che è stato regolarmente sottoscritto dai verificatori di , correttamente identificati dal loro Controparte_3 numero di matricola, il quale indica in maniera inequivocabile i dati anagrafici dei dipendenti che si erano occupati delle operazioni di verifica del punto di fornitura.
9. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di Pt_1
in proprio e in qualità di legale rappresentante della società
[...] Controparte_4 [...]
a rifondere alle controparti le spese di lite che si liquidano come da dispositivo, Parte_2 in base al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a
€ 26.000,00) e applicati i parametri medi (quanto alla fase di studio, introduttiva e decisionale)
e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 in proprio e in qualità di legale rappresentante della
[...] Controparte_4
contro e contro avverso la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_2 Controparte_3 di Milano n. 2780/2023 pubblicata in data 4.3.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento, in favore delle controparti, delle spese del grado che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi € 4.888,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, €
1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 9 dicembre 2024.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 8 di 8