TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 14 aprile 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1818 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020 vertente tra
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23 agosto 1954, elettivamente domiciliata a San Benedetto del Tronto, in
Contrada San Giovanni Scafa snc – Complesso Immobiliare Forum, presso e nello studio dell'Avv. Peppino Capriotti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione.
- parte opponente -
e
(C.F. / P.IVA: , con sede legale a Venezia Controparte_1 P.IVA_1
Mestre, in via Terraglio, n. 63, in persona del suo Procuratore, dott.ssa giusta procura del 6 luglio 2018, a ministero del dott. CP_2 Per_1
, Notaio in Mestre (Rep. n. 39721 - Racc. n. 14050), elettivamente
[...]
domiciliata a Teramo, in via Fonte Regina, n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Giordano, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Marco Pesenti, la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 14 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio presentato avanti all'intestato Tribunale,
[...]
(d'ora in poi, per brevità, anche solo “ ”) ha chiesto ed CP_1
ottenuto il decreto ingiuntivo n. 419/2020, con il quale è stato ingiunto a ed a questa in qualità di coobbligata, Parte_2 Parte_1
di pagare, in solido fra loro, la somma di € 6.973,86, oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi ed accessori di legge.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo emesso in data 22 aprile 2020, pubblicato in data 18 maggio 2020 e notificato ad entrambi gli ingiunti in data 1 giugno 2020, ha spiegato opposizione mediante atto Parte_1
di citazione ritualmente notificato alla banca ingiungente, con il quale ha introdotto l'odierno procedimento, allegando di non aver mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento, né di essersi mai dichiarata coobbligata con Parte_2
In particolare, la sig.ra ha disconosciuto, ai sensi e per gli Pt_1 effetti dell'art. 214 c.p.c., tutte le sottoscrizioni presenti nel contratto di prestito personale n. 10797872 stipulato con OM (originaria creditrice) allegato al ricorso monitorio dall'odierna opposta e che quest'ultima afferma essere riferite alla sua persona ed ha altresì contestato la conformità all'originale del contratto ex adverso prodotto, poiché incompleto, rassegando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria deduzione, domanda ed istanza disattesa accogliere la presente opposizione ed in ell'espresso disconoscimento ex art. 214 c.p.c., della sottoscrizione presente nel contratto accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni esplicate nella presente opposizione, tanto in fatto quanto in diritto, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio di cui lo scrivente si dichiara sin d'ora antistata.”
Si è tempestivamente costituita in giudizio , chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nonché di termine per introdurre il procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. n.
2 28/2010, la reiezione dell'opposizione ex adverso spiegata siccome infondata in fatto ed in diritto.
Nello specifico, ha eccepito l'inammissibilità del disconoscimento avversario per genericità e comunque per infondatezza, dal momento che parte opponente: (a) non ha mai negato di aver dato spontanea esecuzione, ancorché parziale, al contratto oggetto di causa, come si evince dall'estratto conto depositato in sede monitoria le cui risultanze non sono state specificamente contestate (cfr. documento n. 9 fascicolo monitorio); (b) non ha negato di aver ricevuto la comunicazione di intervenuta cessione del credito e non ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla relativa cartolina di ricevimento;
(c) avrebbe dovuto manifestare la asserita estraneità alle obbligazioni per cui è causa non solo a seguito della diffida inviata da essa opposta, ma anche a seguito della ricezione, al medesimo indirizzo cui risulta regolarmente ricevuta la predetta diffida, del sollecito di pagamento inviato dalla originaria titolare del credito OM in data 19 settembre 2015 e della missiva con cui è stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine in data 15 novembre
2016 ma così non è stato (cfr. documento n. 3), elementi, questi, da cui è possibile dedurre non solo la contraddittorietà della tesi avversaria, ma anche che l'opponente ha atteso di ricevere la notifica del decreto ingiuntivo prima di disconoscere le sottoscrizioni apposte a suo nome solo con riferimento al contratto di finanziamento azionato.
Inoltre ha aggiunto che, se davvero la sig.ra non avesse Pt_1
sottoscritto il contratto di finanziamento oggetto di causa, non si comprende come essa società opposta possa essere in possesso di documenti strettamente personali della medesima, quali la fotocopia della carta di identità e della tessera sanitaria, oltre alla circostanza che alla sig.ra
è stata altresì comunicata l'accettazione del finanziamento, che è Pt_1
stata dalla medesima debitamente sottoscritta in qualità di coobbligata (cfr. documento n. 6); quanto al disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità all'originale del contratto finanziamento depositato in sede monitoria “poiché incompleto”, ne ha denunciato, oltre che la genericità, anche la inammissibilità, in quanto l'opponente avrebbe dovuto indicare
3 in maniera espressa i singoli profili di difformità rispetto all'originale della documentazione versata in atti.
Il precedente titolare del procedimento, assegnato all'odierna opposta termine di giorni quindici per l'instaurazione del procedimento di mediazione ed acquisito il relativo verbale negativo, all'udienza cartolare del 23 novembre 2021 si è riservato sull'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dall'opposta e, a scioglimento della predetta riserva, ha emesso provvedimento del 10 marzo 2022, pubblicato in data 28 marzo 2022, con il quale, “considerato che: l'unica difesa di parte opponente è costituita dal disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento in qualità di coobbligata;
il disconoscimento operato dalla parte opponente contrasta con la circostanza che ben tre anni prima circa della notifica del decreto ingiuntivo la ha ricevuto lettera raccomandata di diffida al pagamento;
nell'ambito di Pt_1
una valutazione sommaria, caratteristica di questa fase processuale, salvo migliori approfondimenti istruttori in corso di causa, l'inerzia per ben tre anni della Pt_1
a fronte di una richiesta di pagamento di una somma deve essere valutata come contrastante con la volontà di disconoscere la riferibilità del contratto a sé”, ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c..
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, mediante
C.T.U. grafologica, ammessa dal subentrato giudice istruttore all'udienza del 30 novembre 2022 con nomina dell'Ausiliario dott.ssa Persona_2
alla quale è stato chiesto di accertare “la riferibilità di tutte le
[...]
sottoscrizioni a firma apparente di sul contratto oggetto di Parte_1 causa, nonché in calce all'allegato 6 della comparsa di costituzione della opposta
”.
Depositato l'elaborato peritale definitivo in data 4 settembre 2023, all'udienza del 15 novembre 2023, l'allora giudice istruttore ha fissato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
l'udienza del 2 ottobre 2024, che è stata in un primo momento differita dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del fascicolo in data 26 gennaio 2024, all'udienza del 17 febbraio 2026 e successivamente anticipata
4 all'udienza odierna (14 aprile 2025), con concessione di termine sino a cinque giorni prima per l'eventuale deposito di note conclusive.
Quindi, alla odierna udienza, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. (stante la legittimità dello svolgimento dell'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta - Cass.,
Sez. III, sentenza n. 37137 del 19 dicembre 2022 - Rv. 666275 – 01), lette le note conclusionali nonché le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, la causa, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come di seguito.
L'opposizione spiegata dalla sig.ra merita di trovare Pt_1
accoglimento, con conseguente revoca del decreto monitorio per le ragioni che ci si accinge esporre.
Preliminarmente, è tuttavia doveroso ricordare che, come è noto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., è l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione (essendo parte opposta), a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su
5 cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte;
in altri termini, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore (che riveste la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto con ricorso l'emissione del decreto ingiuntivo) l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e sul debitore quello di dimostrare gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Chiarita quindi la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ed applicatala al caso per cui è processo, parte opponente ha eccepito un fatto impeditivo del diritto avversario, e cioè la mancata stipula del contratto di finanziamento oggetto di causa, disconoscendo espressamente tutte le firme riferite alla sua persona presenti sul medesimo, nonché quella risultante in calce al documento n.
6 prodotto dall'opposta in sede di comparsa di costituzione, e cioè
l'accettazione, da parte dell'originaria creditrice OM, della richiesta di finanziamento del sig. che appunto reca, oltre alla Parte_2
firma di quest'ultimo, anche quella della odierna opponente alla voce
“firma del coobbligato”.
Senonché, prima di esaminare le risultanze cui è pervenuta la C.T.U. grafologica espletata in corso di causa, preme al Tribunale sottolineare che l'esame del documento n. 9 allegato al fascicolo monitorio, dal quale parte opposta pretende di inferire la avvenuta esecuzione, sia pur parziale, ad opera della sig.ra del finanziamento oggetto di causa, smentisce a Pt_1 ben vedere il predetto assunto, trattandosi infatti di estratto conto riferito alla persona del sig. e non all'odierna opponente;
Parte_2
inoltre, il mancato immediato riscontro ad opera della sig.ra dopo Pt_1
la ricezione del sollecito di pagamento inviato dalla originaria titolare del credito OM in data 19 settembre 2015 e della missiva del 15 novembre
2016 contenente la decadenza dal beneficio del termine, non dimostra, ex se considerato, alcun riconoscimento del debito, né testimonia, per ciò solo,
l'avvenuta stipula del finanziamento, così come la circostanza secondo cui
6 l'odierna opposta sia in possesso di fotocopie del documento di identità e della tessera sanitaria dell'opponente.
Del resto, quanto appena asserito non contrasta neppure con la decisione assunta dal precedente titolare del procedimento, mediante il provvedimento del 10 marzo 2022, pubblicato in data 28 marzo 2022, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, decisione che infatti si inserisce comunque “nell'ambito di una valutazione sommaria, caratteristica di questa fase processuale, salvo migliori approfondimenti istruttori in corso di causa”, che sono stati infatti successivamente disposti dal subentrato giudice istruttore, il quale ha condivisibilmente ammesso
C.T.U. grafologica, volta a far accertare “la riferibilità di tutte le sottoscrizioni
a firma apparente di “ ” sul contratto oggetto di causa, nonché in Parte_1 calce all'allegato 6 della comparsa di costituzione della opposta ”.
Ciò chiarito e passando così alla disamina dell'elaborato peritale, che risulta esaustivamente motivato ed immune da vizi di carattere logico e metodologico, l'Ausiliario, che ha provveduto a farsi rilasciare, sotto dettatura, saggio grafico di comparazione della sig.ra nella Pt_1
premessa ha rappresentato l'intervenuto accordo delle parti in ordine all'accertamento avente ad oggetto la copia del documento n. 6 allegato alla comparsa, siccome non reperito in originale.
Pertanto, l'oggetto dell'indagine grafica è rappresentato da n. 8 sottoscrizioni apposte in calce all'originale del contratto di finanziamento del 17 aprile 2012 e da n. 1 sottoscrizione apposta in calce alla lettera di accettazione del finanziamento OM del 24 aprile 2012.
Ciò premesso, anzitutto il C.T.U. ha evidenziato come in tutte le sottoscrizioni oggetto di verifica sono emerse numerose e diffuse rispondenze, e di tipo formale e di tipo grafo-dinamiche/strutturali, che consentono di affermare che, nella loro redazione materiale, sia sicuramente intervenuta una unica e medesima individualità grafica.
Quanto poi alla concreta riferibilità alla sig.ra delle Pt_1 sottoscrizioni presenti sul contratto di finanziamento oggetto di causa - in quanto “Nessun accertamento, all'opposto, è stato possibile eseguire sul documento datato “24 aprile 2012” in quanto disponibile in fotocopia.” -,
7 l'Ausiliario ha concluso nel senso che “il confronto analitico e sistematico posto in essere tra il complesso delle verificande e tutti gli autografi acquisiti della
[...]
al di là di un'evidente affinità di tipo puramente formale, Pt_1
oggettivamente esistente, ha evidenziato disomografie piuttosto diffuse e sistematiche e relative ad ogni singolo aspetto grafico, nessuno escluso, le quali permettono di esprimere un sicuro e motivato giudizio di apocrificità delle sottoscrizioni in verifica, quali vanno necessariamente ricondotte ad un buon procedimento di tipo imitativo, eseguito ovviamente con cognizione di causa da chi conosceva o aveva a disposizione modelli sicuramente autografi cui fare riferimento.” (cfr. relazione peritale in atti).
Ora, rispetto alla bozza della relazione trasmessa alle parti contenente la predetta conclusione di apocrificità, il C.T. di parte opposta ha coltivato alcune critiche, che sono state tutte oggetto di puntuali ed esaustive controdeduzioni ad opera dell'Ausiliario, il quale ha anzitutto sottolineato come le osservazioni del C.T.P. invero “si basano sulla semplice
“osservazione” di documentazione scansionata inviata dalla sottoscritta, in quanto lo stesso ha preferito svolgere partecipare all'inizio delle operazioni peritali in modalità on line piuttosto che in presenza.”, come emergente “dalle stesse note depositate, dove gli ingrandimenti prodotti risultano estrapolati dalla relazione inviata dalla sottoscritta (n.d.r.: C.T.U.)” (cfr. relazione peritale in atti).
In risposta poi alla critica mossa dal C.T.P. secondo cui la bozza della relazione peritale non avrebbe tenuto conto del fatto che le “affinità formali” riscontrate tra autografi e verificande possano essere il frutto, invece che di imitazione pedissequa, di un eventuale procedimento artificioso di tipo auto-dissimulativo posto in essere dalla stessa sig.ra il C.T.U. ha invero rilevato come la dissimulazione – tecnica Pt_1
mediante la quale l'autore, in maniera cosciente e volontaria, tenta di mascherare i tratti grafici salienti della propria scrittura, i c.d. “connotati”
o “idiotismi, al fine di non farsi riconoscere – comporta che “rimangano pressoché invariati elementi grafici quali: la continuità, la direzione del tracciato, la presenza del rilievo o dello spostamento della pressione, i rapporti proporzionali ed i piccoli segni, tutti elementi che, dagli esami effettuati, sono risultati oggettivamente difformi.” (cfr. relazione peritale in atti).
8 Successivamente, il C.T.U. ha – esaustivamente - controdedotto alle ulteriori osservazioni critiche mosse dal C.T. di IFIS (cfr. in particolare da p. 51 a p. 53 della relazione peritale in atti), e, pertanto, ha ritenuto di poter confermare “in toto le conclusioni raggiunte in prima istanza, essendo le osservazioni prodotte non avvalorate da alcun riscontro oggettivo e formulate in assenza di opportuni accertamenti effettuati sui documenti in originale, per cui monche nel loro requisito essenziale.”. (cfr. relazione peritale in atti).
Ebbene, alla luce delle emergenze della esaustiva, chiara e precisa indagine grafologica effettuata in corso di causa, da cui, sulla base di quanto precedentemente osservato, non v'è motivo di discostarsi, deve concludersi che le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento posto alla base della pretesa azionata dall'odierna parte opposta non siano invero riconducibili alla odierna opponente, sulla quale, pertanto, in assenza di sottoscrizione del negozio, non può esser sorta alcuna obbligazione di pagamento, dovendo per l'effetto trovare accoglimento l'opposizione dalla medesima spiegata, con conseguente revoca, nei confronti della stessa, del decreto ingiuntivo n. 419/2020.
Infine, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. mod. come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi – fatta eccezione per quella istruttoria – in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche involte, dell'attività difensiva in concreto espletata e del modulo decisionale adottato, che esonera infatti le difese dalla redazione e dal deposito del duplice scritto difensivo ex art. 190 c.p.c. nella versione ratione temporis vigente.
Allo stesso modo, anche le spese di C.T.U., liquidate come da decreto del 19 settembre 2023, seguono il criterio della soccombenza e sono quindi definitivamente poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1818/2020 e vertente tra le parti in epigrafe, così decide:
9 1. in accoglimento dell'opposizione spiegata da Parte_1
REVOCA, nei confronti di parte opponente, il decreto ingiuntivo n.
419/2020 emesso dal Tribunale di Teramo in data 22 aprile 2020 e pubblicato in data 18 maggio 2020;
2. CONDANNA in persona del rappresentante legale Controparte_1
p.t., alla rifusione delle spese di lite favore di parte opponente, da distrarsi in favore del relativo procuratore, Avv. Peppino Capriotti, dichiaratosi antistatario, che sono liquidate nell'importo di € 3.380,00, oltre € 145,50 a titolo di esborsi (C.U. e marca da bollo), nonché oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi;
3. PONE le spese di C.T.U., liquidate come da decreto del 19 settembre
2023, definitivamente a carico di parte opposta.
Così deciso, ex art. 281 sexies c.p.c., in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 14 aprile 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 14 aprile 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1818 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020 vertente tra
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23 agosto 1954, elettivamente domiciliata a San Benedetto del Tronto, in
Contrada San Giovanni Scafa snc – Complesso Immobiliare Forum, presso e nello studio dell'Avv. Peppino Capriotti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione.
- parte opponente -
e
(C.F. / P.IVA: , con sede legale a Venezia Controparte_1 P.IVA_1
Mestre, in via Terraglio, n. 63, in persona del suo Procuratore, dott.ssa giusta procura del 6 luglio 2018, a ministero del dott. CP_2 Per_1
, Notaio in Mestre (Rep. n. 39721 - Racc. n. 14050), elettivamente
[...]
domiciliata a Teramo, in via Fonte Regina, n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Giordano, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Marco Pesenti, la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 14 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio presentato avanti all'intestato Tribunale,
[...]
(d'ora in poi, per brevità, anche solo “ ”) ha chiesto ed CP_1
ottenuto il decreto ingiuntivo n. 419/2020, con il quale è stato ingiunto a ed a questa in qualità di coobbligata, Parte_2 Parte_1
di pagare, in solido fra loro, la somma di € 6.973,86, oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi ed accessori di legge.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo emesso in data 22 aprile 2020, pubblicato in data 18 maggio 2020 e notificato ad entrambi gli ingiunti in data 1 giugno 2020, ha spiegato opposizione mediante atto Parte_1
di citazione ritualmente notificato alla banca ingiungente, con il quale ha introdotto l'odierno procedimento, allegando di non aver mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento, né di essersi mai dichiarata coobbligata con Parte_2
In particolare, la sig.ra ha disconosciuto, ai sensi e per gli Pt_1 effetti dell'art. 214 c.p.c., tutte le sottoscrizioni presenti nel contratto di prestito personale n. 10797872 stipulato con OM (originaria creditrice) allegato al ricorso monitorio dall'odierna opposta e che quest'ultima afferma essere riferite alla sua persona ed ha altresì contestato la conformità all'originale del contratto ex adverso prodotto, poiché incompleto, rassegando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria deduzione, domanda ed istanza disattesa accogliere la presente opposizione ed in ell'espresso disconoscimento ex art. 214 c.p.c., della sottoscrizione presente nel contratto accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni esplicate nella presente opposizione, tanto in fatto quanto in diritto, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio di cui lo scrivente si dichiara sin d'ora antistata.”
Si è tempestivamente costituita in giudizio , chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nonché di termine per introdurre il procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. n.
2 28/2010, la reiezione dell'opposizione ex adverso spiegata siccome infondata in fatto ed in diritto.
Nello specifico, ha eccepito l'inammissibilità del disconoscimento avversario per genericità e comunque per infondatezza, dal momento che parte opponente: (a) non ha mai negato di aver dato spontanea esecuzione, ancorché parziale, al contratto oggetto di causa, come si evince dall'estratto conto depositato in sede monitoria le cui risultanze non sono state specificamente contestate (cfr. documento n. 9 fascicolo monitorio); (b) non ha negato di aver ricevuto la comunicazione di intervenuta cessione del credito e non ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla relativa cartolina di ricevimento;
(c) avrebbe dovuto manifestare la asserita estraneità alle obbligazioni per cui è causa non solo a seguito della diffida inviata da essa opposta, ma anche a seguito della ricezione, al medesimo indirizzo cui risulta regolarmente ricevuta la predetta diffida, del sollecito di pagamento inviato dalla originaria titolare del credito OM in data 19 settembre 2015 e della missiva con cui è stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine in data 15 novembre
2016 ma così non è stato (cfr. documento n. 3), elementi, questi, da cui è possibile dedurre non solo la contraddittorietà della tesi avversaria, ma anche che l'opponente ha atteso di ricevere la notifica del decreto ingiuntivo prima di disconoscere le sottoscrizioni apposte a suo nome solo con riferimento al contratto di finanziamento azionato.
Inoltre ha aggiunto che, se davvero la sig.ra non avesse Pt_1
sottoscritto il contratto di finanziamento oggetto di causa, non si comprende come essa società opposta possa essere in possesso di documenti strettamente personali della medesima, quali la fotocopia della carta di identità e della tessera sanitaria, oltre alla circostanza che alla sig.ra
è stata altresì comunicata l'accettazione del finanziamento, che è Pt_1
stata dalla medesima debitamente sottoscritta in qualità di coobbligata (cfr. documento n. 6); quanto al disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità all'originale del contratto finanziamento depositato in sede monitoria “poiché incompleto”, ne ha denunciato, oltre che la genericità, anche la inammissibilità, in quanto l'opponente avrebbe dovuto indicare
3 in maniera espressa i singoli profili di difformità rispetto all'originale della documentazione versata in atti.
Il precedente titolare del procedimento, assegnato all'odierna opposta termine di giorni quindici per l'instaurazione del procedimento di mediazione ed acquisito il relativo verbale negativo, all'udienza cartolare del 23 novembre 2021 si è riservato sull'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dall'opposta e, a scioglimento della predetta riserva, ha emesso provvedimento del 10 marzo 2022, pubblicato in data 28 marzo 2022, con il quale, “considerato che: l'unica difesa di parte opponente è costituita dal disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento in qualità di coobbligata;
il disconoscimento operato dalla parte opponente contrasta con la circostanza che ben tre anni prima circa della notifica del decreto ingiuntivo la ha ricevuto lettera raccomandata di diffida al pagamento;
nell'ambito di Pt_1
una valutazione sommaria, caratteristica di questa fase processuale, salvo migliori approfondimenti istruttori in corso di causa, l'inerzia per ben tre anni della Pt_1
a fronte di una richiesta di pagamento di una somma deve essere valutata come contrastante con la volontà di disconoscere la riferibilità del contratto a sé”, ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c..
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, mediante
C.T.U. grafologica, ammessa dal subentrato giudice istruttore all'udienza del 30 novembre 2022 con nomina dell'Ausiliario dott.ssa Persona_2
alla quale è stato chiesto di accertare “la riferibilità di tutte le
[...]
sottoscrizioni a firma apparente di sul contratto oggetto di Parte_1 causa, nonché in calce all'allegato 6 della comparsa di costituzione della opposta
”.
Depositato l'elaborato peritale definitivo in data 4 settembre 2023, all'udienza del 15 novembre 2023, l'allora giudice istruttore ha fissato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
l'udienza del 2 ottobre 2024, che è stata in un primo momento differita dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del fascicolo in data 26 gennaio 2024, all'udienza del 17 febbraio 2026 e successivamente anticipata
4 all'udienza odierna (14 aprile 2025), con concessione di termine sino a cinque giorni prima per l'eventuale deposito di note conclusive.
Quindi, alla odierna udienza, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. (stante la legittimità dello svolgimento dell'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta - Cass.,
Sez. III, sentenza n. 37137 del 19 dicembre 2022 - Rv. 666275 – 01), lette le note conclusionali nonché le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, la causa, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come di seguito.
L'opposizione spiegata dalla sig.ra merita di trovare Pt_1
accoglimento, con conseguente revoca del decreto monitorio per le ragioni che ci si accinge esporre.
Preliminarmente, è tuttavia doveroso ricordare che, come è noto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., è l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione (essendo parte opposta), a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su
5 cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte;
in altri termini, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore (che riveste la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto con ricorso l'emissione del decreto ingiuntivo) l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e sul debitore quello di dimostrare gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Chiarita quindi la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ed applicatala al caso per cui è processo, parte opponente ha eccepito un fatto impeditivo del diritto avversario, e cioè la mancata stipula del contratto di finanziamento oggetto di causa, disconoscendo espressamente tutte le firme riferite alla sua persona presenti sul medesimo, nonché quella risultante in calce al documento n.
6 prodotto dall'opposta in sede di comparsa di costituzione, e cioè
l'accettazione, da parte dell'originaria creditrice OM, della richiesta di finanziamento del sig. che appunto reca, oltre alla Parte_2
firma di quest'ultimo, anche quella della odierna opponente alla voce
“firma del coobbligato”.
Senonché, prima di esaminare le risultanze cui è pervenuta la C.T.U. grafologica espletata in corso di causa, preme al Tribunale sottolineare che l'esame del documento n. 9 allegato al fascicolo monitorio, dal quale parte opposta pretende di inferire la avvenuta esecuzione, sia pur parziale, ad opera della sig.ra del finanziamento oggetto di causa, smentisce a Pt_1 ben vedere il predetto assunto, trattandosi infatti di estratto conto riferito alla persona del sig. e non all'odierna opponente;
Parte_2
inoltre, il mancato immediato riscontro ad opera della sig.ra dopo Pt_1
la ricezione del sollecito di pagamento inviato dalla originaria titolare del credito OM in data 19 settembre 2015 e della missiva del 15 novembre
2016 contenente la decadenza dal beneficio del termine, non dimostra, ex se considerato, alcun riconoscimento del debito, né testimonia, per ciò solo,
l'avvenuta stipula del finanziamento, così come la circostanza secondo cui
6 l'odierna opposta sia in possesso di fotocopie del documento di identità e della tessera sanitaria dell'opponente.
Del resto, quanto appena asserito non contrasta neppure con la decisione assunta dal precedente titolare del procedimento, mediante il provvedimento del 10 marzo 2022, pubblicato in data 28 marzo 2022, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, decisione che infatti si inserisce comunque “nell'ambito di una valutazione sommaria, caratteristica di questa fase processuale, salvo migliori approfondimenti istruttori in corso di causa”, che sono stati infatti successivamente disposti dal subentrato giudice istruttore, il quale ha condivisibilmente ammesso
C.T.U. grafologica, volta a far accertare “la riferibilità di tutte le sottoscrizioni
a firma apparente di “ ” sul contratto oggetto di causa, nonché in Parte_1 calce all'allegato 6 della comparsa di costituzione della opposta ”.
Ciò chiarito e passando così alla disamina dell'elaborato peritale, che risulta esaustivamente motivato ed immune da vizi di carattere logico e metodologico, l'Ausiliario, che ha provveduto a farsi rilasciare, sotto dettatura, saggio grafico di comparazione della sig.ra nella Pt_1
premessa ha rappresentato l'intervenuto accordo delle parti in ordine all'accertamento avente ad oggetto la copia del documento n. 6 allegato alla comparsa, siccome non reperito in originale.
Pertanto, l'oggetto dell'indagine grafica è rappresentato da n. 8 sottoscrizioni apposte in calce all'originale del contratto di finanziamento del 17 aprile 2012 e da n. 1 sottoscrizione apposta in calce alla lettera di accettazione del finanziamento OM del 24 aprile 2012.
Ciò premesso, anzitutto il C.T.U. ha evidenziato come in tutte le sottoscrizioni oggetto di verifica sono emerse numerose e diffuse rispondenze, e di tipo formale e di tipo grafo-dinamiche/strutturali, che consentono di affermare che, nella loro redazione materiale, sia sicuramente intervenuta una unica e medesima individualità grafica.
Quanto poi alla concreta riferibilità alla sig.ra delle Pt_1 sottoscrizioni presenti sul contratto di finanziamento oggetto di causa - in quanto “Nessun accertamento, all'opposto, è stato possibile eseguire sul documento datato “24 aprile 2012” in quanto disponibile in fotocopia.” -,
7 l'Ausiliario ha concluso nel senso che “il confronto analitico e sistematico posto in essere tra il complesso delle verificande e tutti gli autografi acquisiti della
[...]
al di là di un'evidente affinità di tipo puramente formale, Pt_1
oggettivamente esistente, ha evidenziato disomografie piuttosto diffuse e sistematiche e relative ad ogni singolo aspetto grafico, nessuno escluso, le quali permettono di esprimere un sicuro e motivato giudizio di apocrificità delle sottoscrizioni in verifica, quali vanno necessariamente ricondotte ad un buon procedimento di tipo imitativo, eseguito ovviamente con cognizione di causa da chi conosceva o aveva a disposizione modelli sicuramente autografi cui fare riferimento.” (cfr. relazione peritale in atti).
Ora, rispetto alla bozza della relazione trasmessa alle parti contenente la predetta conclusione di apocrificità, il C.T. di parte opposta ha coltivato alcune critiche, che sono state tutte oggetto di puntuali ed esaustive controdeduzioni ad opera dell'Ausiliario, il quale ha anzitutto sottolineato come le osservazioni del C.T.P. invero “si basano sulla semplice
“osservazione” di documentazione scansionata inviata dalla sottoscritta, in quanto lo stesso ha preferito svolgere partecipare all'inizio delle operazioni peritali in modalità on line piuttosto che in presenza.”, come emergente “dalle stesse note depositate, dove gli ingrandimenti prodotti risultano estrapolati dalla relazione inviata dalla sottoscritta (n.d.r.: C.T.U.)” (cfr. relazione peritale in atti).
In risposta poi alla critica mossa dal C.T.P. secondo cui la bozza della relazione peritale non avrebbe tenuto conto del fatto che le “affinità formali” riscontrate tra autografi e verificande possano essere il frutto, invece che di imitazione pedissequa, di un eventuale procedimento artificioso di tipo auto-dissimulativo posto in essere dalla stessa sig.ra il C.T.U. ha invero rilevato come la dissimulazione – tecnica Pt_1
mediante la quale l'autore, in maniera cosciente e volontaria, tenta di mascherare i tratti grafici salienti della propria scrittura, i c.d. “connotati”
o “idiotismi, al fine di non farsi riconoscere – comporta che “rimangano pressoché invariati elementi grafici quali: la continuità, la direzione del tracciato, la presenza del rilievo o dello spostamento della pressione, i rapporti proporzionali ed i piccoli segni, tutti elementi che, dagli esami effettuati, sono risultati oggettivamente difformi.” (cfr. relazione peritale in atti).
8 Successivamente, il C.T.U. ha – esaustivamente - controdedotto alle ulteriori osservazioni critiche mosse dal C.T. di IFIS (cfr. in particolare da p. 51 a p. 53 della relazione peritale in atti), e, pertanto, ha ritenuto di poter confermare “in toto le conclusioni raggiunte in prima istanza, essendo le osservazioni prodotte non avvalorate da alcun riscontro oggettivo e formulate in assenza di opportuni accertamenti effettuati sui documenti in originale, per cui monche nel loro requisito essenziale.”. (cfr. relazione peritale in atti).
Ebbene, alla luce delle emergenze della esaustiva, chiara e precisa indagine grafologica effettuata in corso di causa, da cui, sulla base di quanto precedentemente osservato, non v'è motivo di discostarsi, deve concludersi che le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento posto alla base della pretesa azionata dall'odierna parte opposta non siano invero riconducibili alla odierna opponente, sulla quale, pertanto, in assenza di sottoscrizione del negozio, non può esser sorta alcuna obbligazione di pagamento, dovendo per l'effetto trovare accoglimento l'opposizione dalla medesima spiegata, con conseguente revoca, nei confronti della stessa, del decreto ingiuntivo n. 419/2020.
Infine, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. mod. come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi – fatta eccezione per quella istruttoria – in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche involte, dell'attività difensiva in concreto espletata e del modulo decisionale adottato, che esonera infatti le difese dalla redazione e dal deposito del duplice scritto difensivo ex art. 190 c.p.c. nella versione ratione temporis vigente.
Allo stesso modo, anche le spese di C.T.U., liquidate come da decreto del 19 settembre 2023, seguono il criterio della soccombenza e sono quindi definitivamente poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1818/2020 e vertente tra le parti in epigrafe, così decide:
9 1. in accoglimento dell'opposizione spiegata da Parte_1
REVOCA, nei confronti di parte opponente, il decreto ingiuntivo n.
419/2020 emesso dal Tribunale di Teramo in data 22 aprile 2020 e pubblicato in data 18 maggio 2020;
2. CONDANNA in persona del rappresentante legale Controparte_1
p.t., alla rifusione delle spese di lite favore di parte opponente, da distrarsi in favore del relativo procuratore, Avv. Peppino Capriotti, dichiaratosi antistatario, che sono liquidate nell'importo di € 3.380,00, oltre € 145,50 a titolo di esborsi (C.U. e marca da bollo), nonché oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi;
3. PONE le spese di C.T.U., liquidate come da decreto del 19 settembre
2023, definitivamente a carico di parte opposta.
Così deciso, ex art. 281 sexies c.p.c., in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 14 aprile 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
10