Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 ottobre 1961 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 aprile 1968 |
Giurisprudenza • 139
- 1. Trib. Latina, sentenza 15/12/2025, n. 2143Provvedimento: N. R.G. 3147/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA II Sezione CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. IA AB, giudice monocratico, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 3147/2024 T R A Parte_1 (Cod. Fisc. C.F._1 ), nato a [...] il 17.08.1983 e residente in [...] in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della Controparte_1 con sede in Veroli (FR) Via I Lucii n. 32 (Cod. Fisc. e P.Iva P.IVA_1 ), entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Emanuela Cascianelli (cod. fisc. C.F._2 pec Email_1 ed CP_2 (cod. fisc. CodiceFiscale_3 pec Email_2 ), entrambi …Leggi di più...
- indennità di malattia·
- sanzioni amministrative·
- violazione norme lavoro·
- opposizione a ordinanza ingiuntiva·
- assegni familiari·
- principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
- comunicazione obbligatoria trasformazione apprendistato·
- art. 4 bis D.Lgs. 181/2000·
- art. 1 D.L. 663/1979·
- art. 39 D.L. 112/2008
Versioni del testo
- Art. 1.
Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , sono cosi' modificati:
"Il limite di eta' di 14 anni di cui al precedente comma e' elevato a 18 anni qualora i figli, salvo quanto e' previsto dall'articolo 10, siano a carico dei genitori e non svolgano attivita' comunque retribuita.
Gli assegni sono corrisposti fino al 21° anno qualora il figlio a carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequenti l'Universita'". - Art. 2.
All'articolo 5 del testo unico predetto e' aggiunto il seguente comma:
"In mancanza di convivenza, la prova della vivenza a carico puo' essere fornita anche con atto notorio". - Art. 3.
L'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico predetto e' cosi' modificato:
"Restano salve le disposizioni stabilite per le singole categorie".