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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Notaro Presidente
Dott. Fabio Magistro Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4248 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
20.06.2024, vertente
Tra
( ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in San Cipriano d'Aversa (CE), Via Venezia, n. 2/a, presso lo studio dell'Avv. Margherita Capasso che la assiste e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello;
- Appellante -
Contro
( ), in persona del legale rapp.te p.- Controparte_1 P.IVA_1
t., elettivamente domiciliata in Napoli, Via Carducci, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Giorgia Galli che la assiste e difende in virtù di separata procura prodotta in atti;
- Appellata -
Nonché Contro
; Controparte_2
- Appellato contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A) Con atto di citazione notificato in data 13.01.2015 Parte_1
evocava in giudizio avanti il Tribunale di Napoli Nord Controparte_2
nonché in persona del legale rapp.te p.-t., per Controparte_3
sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni dalla stessa patiti a seguito del sinistro avvenuto il giorno 24.02.2012, alle ore 18,30 circa.
Deduceva la istante che mentre si trovava, quale pedone, ferma sul marciapiede in corrispondenza del portone della propria abitazione in
San Cipriano d'Aversa (CE), alla Via Roma n. 216, veniva investita dalla vettura Chevrolet AT targata DX182KK che, ripartendo dalla sosta a retromarcia, si immetteva nell'area antistante il portone al fine di invertire la marcia e, senza avvedersi della sua presenza, la attingeva da tergo determinandone la caduta sul lato destro.
A seguito dell'evento dannoso la veniva trasportata presso il P.S. Pt_1
dell'Ospedale di Aversa dove i sanitari diagnosticavano a suo carico la frattura scomposta della testa omerale destra, con prognosi di gg. 35 e, successivamente ricoverata presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di
Benevento, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di protesi.
Le descritte lesioni avevano determinato postumi invalidanti quantificati dal consulente medico di parte in un danno biologico pari al del 25% del totale, una ITT di gg. 70 al 75% e una ITP di gg. 120 al 50%.
L'istante chiedeva che venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente della AT nella determinazione del sinistro con conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti danni patiti nella misura di €. 120.510,00.
2 Il convenuto rimaneva contumace, mentre si costituiva Controparte_2
in atti l'ente assicurativo per contestare gli elementi a fondamento dell'avversa pretesa, di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Nel corso dell'istruttoria venivano raccolte le dichiarazioni testimoniali di parte attrice che confermavano l'accaduto, nonché di
[...]
, figlia del convenuto titolare della vettura e firmataria del Tes_1
modulo di constatazione amichevole di incidente, la cui testimonianza veniva nell'immediatezza dichiarata nulla in quanto soggetto ritenuto incapace ex art. 246 per essere risultata conducente del veicolo al momento del sinistro.
Espletata la C.T.U. medico-legale sulla persona della istante, la causa veniva trattenuta in decisione e regolata con la sentenza n. 1592/2018 resa in data 04-05.06.2018, con la quale il Tribunale adito rigettava la domanda e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore di oltre ad ordinare alla cancelleria la Controparte_4
trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni in merito alla sussistenza degli estremi di reato di cui all'art. 372 c.p. a carico dei testimoni indicati dalla istante.
Il giudice di prime cure riteneva intrinsecamente inattendibili le dichiarazioni testimoniali sul presupposto che nel referto del Pronto
Soccorso non fossero state menzionate escoriazioni alle mani e/o al volto, quali tipiche conseguenze dei tentativi di ammortizzare la caduta, oltre a risultare inverosimile che l'auto investitrice fosse riuscita a salire sul marciapiede dove si trovava la . Pt_1
La stessa inoltre nel corso delle operazioni peritali effettuate dall'ausiliario del giudice aveva reso, a titolo di chiarimenti, la dichiarazione ex art. 194 c.p.c., 1° comma, affermando di aver subito pregressi incidenti che però avevano interessato distretti corporei diversi da quello in questione, asserzione risultata contrastante con quanto
3 rilevato dalla Banca Dati IVASS dalla quale era emerso che in data
11.11.2009 la istante, quale pedone, fosse stata investita da un'auto riportando lesioni al braccio destro, ovvero lo stesso lato del corpo coinvolto nel sinistro in esame.
L'insorto contrasto tra la dichiarazione resa dalla al C.T.U. e i Pt_1
dati acquisiti agli atti faceva propendere il Tribunale per la non veridicità dell'evento, ulteriormente avvalorata dalla circostanza che Tes_2
avesse già deposto come teste in altri tre precedenti sinistri,
[...]
come risultava dai tabulati della Banca Dati IVASS.
Al contempo la deposizione di , figlio della , Testimone_3 Pt_1
veniva considerata inattendibile alla luce dello strettissimo rapporto parentale nonché in relazione all'inveritiera dichiarazione resa dalla parte dinanzi all'ausiliario del giudice.
Il Tribunale, nel riconoscere la sproporzione tra la lesione subita dalla danneggiata e la valutazione elaborata dello stesso consulente d'ufficio, riteneva, infine, soprassedere sulla rinnovazione della C.T.U. essendo rimasto non provato l'an debeatur.
B) Avverso la suddetta pronuncia, notificata per gli effetti di cui agli artt.
325 e 326 c.p.c. in modalità telematica in data 05.07.2018, interponeva appello con atto di citazione notificato a mezzo del Parte_1
servizio postale in data 21.08.2018, proponendo un unico motivo di gravame con cui veniva contestata la carente ed illogica motivazione dell'intera sentenza, in quanto fondata su un'incoerente ricostruzione dei fatti ed un'errata interpretazione delle risultanze istruttorie.
1. Lamentava l'appellante che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto inverosimile l'evento sul presupposto che nel referto di P.S. non vi fosse menzione di escoriazioni alle mani o al volto.
4 Invero la era caduta sul lato destro del corpo, con la spalla e non Pt_1
con il volto, da una posizione statica e senza sobbalzamenti o sfregamenti sul suolo in quanto colpita da un'auto a lenta andatura.
2. Allo stesso modo la presunzione che la vettura investitrice nel fare retromarcia sarebbe salita sul marciapiede dove si trovava ferma la
, superando il relativo dislivello, risultava frutto di personale ed Pt_1
illogico apprezzamento, tenuto conto che notoriamente lo spazio antistante i portoni/passi carrabili si trovi allo steso livello della strada, sì che nel caso di specie non vi era stato alcun dislivello da superare.
3. Risultava, inoltre, contraddittorio l'assunto secondo cui la appellante avrebbe reso una dichiarazione inveritiera all'ausiliario incaricato, riferendo di aver avuto pregressi incidenti coinvolgenti, tuttavia, comparti fisici diversi da quello al vaglio del giudizio, laddove veniva documentato che la istante avesse riportato una lesione allo stesso lato del corpo, sebbene non alla spalla.
Rilevava la di non aver affatto rimesso al C.T.U. alcuna Pt_1
dichiarazione mendace, tenuto conto che le due lesioni non potessero, con ogni evidenza, considerarsi sovrapponibili poiché quella precedente avrebbe riguardato il braccio/polso con un danno biologico calcolato nel
2/3% di i.p., mentre quella in esame avrebbe coinvolto la spalla con un danno biologico valutato nel 24% di i.p..
Inoltre la era stata sottoposta a visita da tre medici diversi che Pt_1
non avevano riscontrato alcuna lesione sovrapponibile, oltre ad aver subito un intervento chirurgico con protesi durante il quale un danno pregresso sarebbe opportunamente emerso ed annotato dai sanitari medici nella cartella clinica del ricovero.
4. Veniva poi contestata la mancanza di logica e razionale motivazione in ordine all'asserita inaffidabilità di entrambi i testi escussi, in quanto fondata su valutazioni aprioristiche e per categorie senza tenere conto del
5 contenuto delle deposizioni rese, che deve rappresentare, in via generale,
l'unico valido elemento di giudizio circa l'attendibilità sotto il profilo oggettivo e soggettivo delle deposizioni, finendo altrimenti con l'estendere l'incapacità di cui all'art. 246 c.p.c. a soggetti di fatto idonei.
Mentre del primo dei testi escussi il giudice monocratico ne avrebbe erroneamente affermato l'inattendibilità per avere questi assistito nell'arco di un breve tempo ad altri tre sinistri, del secondo veniva dichiarata l'inattendibilità sul solo presupposto che fosse il figlio della attrice e alla stessa legato da strettissimo rapporto di parentela, senza anche in questo caso aver valutato il contenuto della sua dichiarazione.
6. La appellante impugnava infine la parte della sentenza nella quale veniva affermata la sproporzionata valutazione delle lesioni effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, senza enunciare i criteri probatori posti a fondamento del suo convincimento, dovendo osservare che alle valutazioni espresse dal C.T.U. giungessero tanto il medico-legale di parte, quanto lo stesso fiduciario della assicuratrice CP_1
Il giudice avrebbe potuto discostarsi dalle risultanze dell'accertamento tecnico solo fornendo una dettagliata e analitica motivazione fondata su cognizioni mediche e tecniche proprie, di fatto non elaborata.
La appellante concludeva per l'accoglimento del gravame proposto e, in riforma della sentenza impugnata, per la declaratoria dell'esclusiva responsabilità del convenuto nella produzione del danno dalla stessa subito, con condanna in solido con al pagamento in suo Controparte_3
favore del risarcimento dei danni patiti nella misura di € 120.510,00, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in atti in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.-t., per eccepire preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164
c.p.c. per mancanza del requisito di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c.
6 Nel merito la compagnia assicuratrice contestava il proposto gravame per l'infondatezza delle ragioni di impugnazione e, ritenendo la sentenza corretta in ogni sua parte, concludeva per la sua conferma con conseguente rigetto dell'appello e vittoria di spese processuali.
Restava contumace l'appellato , nei cui confronti veniva Controparte_2
regolarmente notificato l'atto di appello.
Nel corso dell'udienza del 20.06.2024 svoltasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava il fascicolo al G.
Rel. Avv. Fabrizio Carmina e tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * *
Devesi anzitutto dichiarare la contumacia processuale dell'appellato non costituito , proprietario della vettura investitrice. Controparte_2
Le eccezioni di inammissibilità dell'appello in relazione all' art. 342 c.p.c.
e art. 164 c.p.c. dovranno essere entrambe disattese, mostrando chiaramente la domanda, per quel che attiene al primo rilievo dedotto, il
"quantum appellatum" e, con esso, le ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice consistenti nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente interpretate e, per l'effetto, la chiara volontà di ottenere la sostituzione della parte del provvedimento che si è reputata illegittima con una nuova decisione contemplante il riesame della controversia sotto nuovo punto di osservazione, risultando la domanda proposta fornita degli elementi discretivi di specificità che la norma processuale di indirizzo impone;
quanto invece alla rilevata carenza di elementi incidenti nell'esposizione dei fatti di cui risulterebbe affetto l'atto di citazione introduttivo si deve, al contrario delle argomentazioni critiche svolte, dichiarare la comoda identificabilità dell'insieme delle circostanze di fatto che la parte attrice ha posto a fondamento della pretesa fatta valere.
7 Deve poi darsi atto dell'acquisizione agli atti del presente giudizio della sentenza n. 6585/2023 resa dal Tribunale Penale di Napoli Nord in date
06.12.2023-05.03.2024, a definizione del procedimento celebrato nei confronti di e , depositata dalla Testimone_3 Testimone_2
parte appellante in uno alla comparsa conclusionale.
Ciò premesso, dall'esame delle risultanze probatorie emerse all'esito dell'istruttoria espletata nel primo grado la Corte ritiene sufficientemente fondata la domanda di riforma della sentenza gravata e, dunque, meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati.
Si osserva in primo luogo che il disposto della sentenza penale non appellata con cui i testi e sono Testimone_3 Testimone_2
stati prosciolti dal reato di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c.p. impone assegnare dovuta rilevanza al mezzo istruttorio acquisito.
Il giudice penale, nell'assumere la prova testimoniale descrittiva delle caratteristiche del luogo teatro del sinistro e nel porre l'accento sull'esistenza di un modello di constatazione amichevole di incidente sottoscritto dalla conducente della vettura investitrice nell'immediatezza dell'evento di cui è causa, ha ritenuto ragionevolmente sussistenti gli elementi probatori confermativi della veridicità del sinistro con le modalità riferite dai testi escussi nel giudizio risarcitorio civile.
In particolare trovava conferma la circostanza per cui il portone dell'abitazione della appellante, contraddistinto al civico n. 216 di Via
Roma, fosse sprovvisto di marciapiede trattandosi di passo carrabile e che, pertanto, il varco risultasse privo di dislivelli rispetto al fondo stradale, come riferivano i testi le cui dichiarazioni dovevano così ritenersi oggettivamente genuine e prive di contraddizioni, con il risultato di poter escludere la sussistenza di falsità dei contenuti.
Veniva inoltre condivisibilmente valorizzato l'elemento della presenza della sottoscrizione del modello CID da parte della conducente della
8 vettura investitrice , la quale, benché dichiarata Testimone_1
nell'immediatezza della sua deposizione incapace di testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. poiché figlia del proprietario del veicolo
[...]
, dunque avente potenziale interesse a legittimare la sua CP_2
partecipazione al giudizio, riconosceva come propria la sottoscrizione rilasciata in calce al modello di constatazione amichevole di incidente, che dava atto della spinta subita dalla appellante , Parte_1
urtata dalla parte posteriore del veicolo intento ad eseguire una manovra di retromarcia, proprio in corrispondenza del passo carrabile del civico n.
216 di Via Roma in San Cipriano d'Aversa (CE)..
Ulteriore convincimento dell'effettività dell'evento deriva dall'esame della documentazione medica, in particolare dal referto di Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero di Aversa risalente a poco più di un'ora successiva al verificarsi del sinistro (ore 19,51), dunque compatibile con la narrazione dei fatti che dava l'incidente per avvenuto alle ore 18,30 circa,
e della riferita causalità della lesione attribuita a sinistro stradale, nonché dall'analisi della relazione medico-legale del 12.03.2017 redatta dal consulente nominato Dott. il quale, in merito Persona_1
all'adeguatezza e congruità delle lesioni riscontrate a carico della danneggiata in relazione alla dinamica illustrata e alla documentazione medica prodotta, dichiarava “soddisfatti i criteri per l'esistenza del nesso di causalità (cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità della seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici)”.
Di contro non si individuano elementi di segno opposto, tendenti a screditare le emergenze istruttorie acquisite.
Non potrà invero concordarsi con le valutazioni espresse nella sentenza impugnata nella parte in viene dato risalto alla mancata escoriazione delle mani e del volto della danneggiata per affermare l'inattendibilità
9 delle deposizioni testimoniali ai fini della prova dell'esistenza del sinistro, ritenendo, in senso opposto, plausibile che l'imprevedibilità dell'impatto e la spinta laterale subita dalla appellante le abbiano obiettivamente reso impossibile ripararsi con le mani dalla caduta su un fianco, dovendosi al contempo escludere l'inevitabilità dell'impatto del capo a terra.
Né potrà assegnarsi rilievo alla riferita circostanza delle inesatte dichiarazioni ex art. 191 c.p.c. rilasciate al C.T.U. dalla che Pt_1
negava di aver subito pregresse lesioni alla spalla destra in altri eventi lesivi (dall'anamnesi patologica remota in C.T.U. si legge: “La paziente dichiara di aver avuto altri incidenti con distretti diversi da quelli in questione”), ritenute smentite dalle prodotte risultanze della banca dati
IVASS che segnalavano a carico della periziata l'esistenza di un sinistro occorsole come pedone circa tre anni prima di quello di cui è causa.
Si osserva in tal senso che il riferimento non appare sufficiente a privare l'evento di veridicità, trattandosi nel caso precedente di una microlesione valutata con grado di invalidità permanente del 2% della totale, interessante il braccio destro e non anche il comparto della spalla.
Accertata dunque la genuinità dei testimoni escussi che hanno riferito senza contraddizioni identica e verosimile dinamica dell'accaduto, non ostando all'acquisizione istruttoria la condizione personale del teste in relazione alla previsione normativa di cui al Testimone_2
comma 3 quater dell'art. 135 del Codice delle Assicurazioni introdotto con la L. n. 124/17, avendo il Tribunale penale escluso a suo carico ipotesi di reato di falsa testimonianza, né il rapporto familiare intercorrente tra la danneggiata e l'altro teste in Testimone_3
carenza di norma che preveda l'incapacità di testimoniare tra parenti, si ritiene assolta ogni finalità probatoria e confermata la storicità del sinistro e la sua dinamica come emersa all'esito dell'istruttoria espletata.
10 La compiuta verifica della prova sull'an debeatur impone lo scrutinio circa l'entità del danno biologico patito dalla appellante.
A tal proposito il consulente medico nominato d'ufficio ha accertato che
, in conseguenza del sinistro occorsole in data Parte_1
24.02.2012, ha riportato “frattura scomposta della testa omerale dx da riferito incidente stradale con prognosi di gg. 35“ e che dette lesioni, poste in nesso di causalità con l'evento dannoso per cui è causa, hanno comportato all'infortunata un periodo di invalidità temporanea assoluta della durata di 50 giorni, un ulteriore periodo di invalidità parziale al
75% della durata di 60 giorni, un ulteriore periodo di invalidità parziale al 50% di 100 giorni, nonché una compromissione dell'integrità psico- fisica determinata nella misura del 24% della totale.
Le valutazioni espresse dal C.T.U., suffragate da adeguati accertamenti e logicamente motivate, oltreché sostanzialmente in linea con le conclusioni formulate dai rispettivi consulenti di parte, possono, pertanto, essere poste a fondamento della liquidazione del danno patito dalla istante che viene determinato, sulla base delle tabelle di danno non patrimoniale aggiornate dal Tribunale di Milano al dì 05.06.2024 applicabili alla fattispecie trattata poiché in vigore al momento della decisione (vedi Cass. Civ. Sent. n. 25485/16 e Ord. n. 22265/18), negli importi di €. 91.504,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale comprensivo del ristoro da sofferenza soggettiva interiore ed €. 16.675,00
a titolo di complessiva inabilità temporanea, con spese mediche documentate dalla richiedente per €. 3.094,75.
Trattandosi di debito di valore (vedi da ultimo Cass. Civ. Sent. n.
7216/2025), sul danno biologico così liquidato, comprensivo delle spese mediche documentate, sono dovuti interessi legali sull'intera somma devalutata al momento del sinistro ed annualmente aggiornata sulla base dei parametri ISTAT fino al momento dell'integrale soddisfo.
11 La pronuncia gravata dovrà pertanto riformarsi nel senso di dichiarare
, titolare della vettura Chevrolet AT targata Controparte_2
DX182KK, responsabile del sinistro occorso a e, Parte_1
dunque, tenuto in solido alla compagnia assicuratrice garante
[...]
alla rifusione in favore della appellante del pregiudizio dalla CP_1
stessa patito, che viene liquidato come da dispositivo.
Per tutti i motivi sopra esposti a fondamento dell'integrale accoglimento dell'appello, assorbita ogni ulteriore questione nel merito prospettata in atti, le spese del grado seguono la soccombenza solidale degli appellati e sono liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dalle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto delle questioni trattate e del valore della causa determinato in atti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando nell'appello promosso da nei confronti Parte_1
di e per la riforma della sentenza Controparte_1 Controparte_2
n. 1592/18 resa dal Tribunale Civile di Napoli Nord in data 04-
05.06.2018, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati e Controparte_2 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.-t., in solido tra loro al pagamento
[...]
in favore di delle somme di €. 91.504,00 a titolo di Parte_1
danno biologico/dinamico-relazionale comprensivo del ristoro da sofferenza soggettiva interiore, €. 16.675,00 a titolo di inabilità temporanea ed €. 3.094,75 per esborsi documentati, oltre interessi legali maturati e maturandi sull'intera somma devalutata al momento del sinistro ed annualmente aggiornata sulla base dei parametri ISTAT fino all'integrale soddisfo;
12 c) condanna gli appellati e in Controparte_2 Controparte_1
persona del legale rapp.te p.-t., in solido tra loro alla rifusione in favore di delle spese di lite che liquida per il primo grado di Parte_1
giudizio in €. 786,00 per esborsi ed €. 7.052,00 per compensi oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., e per il presente giudizio in €. 1.165,50 per esborsi ed €. 7.160,00 per compensi oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., con attribuzione all'Avv. Margherita Capasso dichiaratasi procuratrice antistataria della parte appellante;
d) pone definitivamente in egual misura a carico di e Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.-t., le spese di Controparte_1
C.T.U. come liquidate in primo grado.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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