TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/03/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE
78-1/2024 P.U.
In composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza del 4.12.2024; sentite le parti alle udienze del 4.2.2025 e del 18.3.2025; visto l'art. 70, C.C.I.I.; osserva quanto segue.
Premesso che
- I sig.ri , nato a [...] il [...] C.F. CP_1
, e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_1
C.F. , entrambi residenti in [...]
Napoleone n. 2, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trovano, con ricorso del 22.11.2024 presentavano un ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi degli artt. 66 e ss., C.C.I.I.;
- con decreto emesso in data 4.12.2024 veniva fissata l'udienza del 4.2.2025 nonché assegnati i termini, al professionista O.C.C., per l'adempimento degli oneri pubblicitari posti dall'art. 70 C.C.I.I.;
- ricevuta la comunicazione del piano proposto, prevenivano le precisazioni del credito e dei rispettivi indirizzi di comunicazione da parte dei creditori CP_2 [...] e nonché le osservazioni critiche da parte CP_3 Controparte_4 del creditore CP_5
- quest'ultimo creditore, in particolare, contestava l'inammissibilità del piano per mancata distinzione di due distinte masse attive e passive riferibili ai singoli coniugi, la colpa grave dei debitori nell'accesso al credito (stante l'insufficienza della documentazione prodotta a sostegno dell'invocata ludopatia del sig. ), l'insussistente convenienza rispetto CP_1 all'alternativa liquidatoria nonché, in ultimo, la violazione della par condicio creditorum rispetto in ragione del diverso trattamento riservato al creditore OP
(cfr. osservazioni depositate in data 30.1.2025 ed in data 17.3.2025);
[...]
- in data 30.1.2025 il Gestore della Crisi, Dott. , formulava istanza per il Persona_1 rinvio dell'udienza fissata in data 4.2.2025 onde poter visionare le note critiche di cui sopra, depositate in pari data;
- all'udienza del 4.2.2025 il predetto professionista O.C.C. reiterava la propria richiesta volta all'assegnazione di un termine per replicare alle osservazioni del creditore il CP_5 quale, presente all'udienza, nulla opponeva al riguardo;
il Giudice rinviava pertanto all'udienza del 18.3.2025, onerando il Gestore a depositare le proprie memorie di replica entro il termine del 14.3.2025 ed a inviarne contestualmente una copia al creditore dissenziente;
- con note depositate in data 11.3.2025 il professionista O.C.C. depositava le proprie memorie di replica nonché il piano rimodulato alla luce della precisazione del credito trasmessa da Controparte_7
- in data 17.3.2025 il creditore depositava le proprie osservazioni alla luce del CP_5
piano in ultimo integrato, ribadendo quanto già rilevato in seno alle note depositata in data
30.1.2025;
- all'udienza del 18.3.2025 parte ricorrente insisteva nel piano così come in ultimo formulato, mentre il creditore insisteva nel rigetto dello stesso;
CP_5
Rilevato che
- la proposta in ultimo offerta, in sintesi, ha disposto:
• il pagamento di complessivi € 134.089,80, pari al 54,91% dei debiti totali corrispondenti a € 244.214,65;
• il versamento di n. 128 rate mensili costanti pari a € 1.050,00; • il pagamento integrale dei crediti in prededuzione;
• il pagamento integrale in favore dei creditori privilegiati professionali nonché del creditore ipotecario OP
• il pagamento parziale del creditore chirografario CP_6 OP nella misura del 30%;
• il pagamento parziale dei restanti creditori chirografari nella misura del 10%;
Osservato che
- ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- secondo la definizione prevista all'art. 1, lett. e), C.C.I.I., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
- nella fattispecie in esame, emerge dall'analisi della documentazione in atti che l'esposizione debitoria invocata dai ricorrenti deriva, integralmente, da rapporti estranei all'attività professionale e connessi, essenzialmente, a motivi personali quali, in primo luogo, le problematiche di salute patite dal sig. ; CP_1
- pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, appare possibile, allo stato, giungere al positivo riconoscimento, in capo agli odierni ricorrenti, della qualifica di consumatore ai fini dell'accesso alla procedura di cui all'art. 67 C.C.I.I.;
- deve, di conseguenza, procedersi all'esame del piano proposto in vista della sua eventuale omologazione;
Osservato che
- ai sensi dell'art. 66, comma 1, C.C.I.I., “I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune […]” e che, in simile ipotesi, “Le masse attive e passive rimangono distinte” (comma 3); - nella fattispecie in esame il professionista O.C.C. ha provveduto, in seno all'analisi della posizione debitoria degli istanti, a precisare, distinguendoli, i rapporti di debito attribuibili ad entrambi i coniugi e quelli riconducibili al solo sig. (cfr. pag. 10 CP_1 della relazione allegata al ricorso);
- parimenti, quanto alla massa attiva, siffatta distinzione appare rispettata anche in relazione alla composizione del patrimonio di ciascun istante, risultando chiaramente indicati i beni di proprietà di entrambi i ricorrenti e quelli nella titolarità del solo sig. ; CP_1
- conseguentemente, non pare sussistere, sotto tale primo aspetto, alcun profilo di inammissibilità del piano proposto, apparendo correttamente soddisfatto il requisito imposto dal sopra citato art. 66, comma 3, C.C.I.I.;
- risulta possibile, di conseguenza, procedersi all'esame del piano proposto in vista della sua eventuale omologazione;
Considerato che
- ai sensi dell'artt. 70, comma 7, C.C.I.I., il Tribunale, in composizione monocratica, può omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;
- a tal fine, secondo la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, C.C.I.I., occorre, in primo luogo, indagare le cause all'origine del sovraindebitamento, verificando, in particolare, che le stesse non siano state determinate dal consumatore con “colpa grave, malafede o frode”;
- simile previsione, pur non escludendo il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, ne estende tuttavia i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
- nella specie, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di indebitamento dei coniugi
[...]
ha inizio allorquando il primo, in conseguenza dello stato depressivo Per_2 manifestatosi in seguito a due distinti e successivi interventi chirurgici, subisce un repentino peggioramento a partire dal 2020, con conseguente declaratoria di invalidità civile comportante riduzione permanente della capacità lavorativa dapprima riconosciuta nella misura del 74% in data 9.11.2021 ed in seguito aumentata in percentuale dell'80% in data
23.11.2023 (cfr. certificato di invalidità allegato al n. 10 al ricorso nonché cartella clinica allegata al n. 19 al ricorso);
- simile evento, di per sé già sufficiente ad incidere sulle entrate familiari (composte dalla sola retribuzione del sig. quale dipendente a tempo indeterminato presso la società RAP CP_1
– RISORSE AMBIENTE PALERMO) è stato nondimeno ulteriormente peggiorato dal subentro, nel medesimo periodo, del connesso disturbo da gioco d'azzardo, così come anche riconosciuto nel corso della visita funzionale all'accertamento del riconoscimento dell'invalidità civile, all'esito della quale è risultato “a maggio 2023 ricovero presso casa di cura d'anna
e dimesso con diagnosi di psicosi affettiva, disturbo di personalità compulsivo e gioco d'azzardo […]” (cfr. certificato di invalidità, cit.); tale circostanza risulta poi ugualmente confermata dal certificato rilasciato dal Responsabile del U.O.S. SERD Area 2 – Ambulatorio di Bagheria, in data
6.11.2023, ove è stato attestato che il sig. “frequenta il SERD […] dal giorno CP_1
17/04/2023 ed è attualmente in carico in questo servizio con Diagnosi di DISTURBO DA GIOCO
D'AZZARDO” e che il medesimo “aderisce al programma di cura con costanza ed attualmente dichiara di aver significativamente attenuato la sintomatologia correlata al disturbo [...]” (cfr. certificato allegato al n. 7 al ricorso);
- l'insieme dei fatti sopra descritti ha così determinato la progressiva instaurazione di uno stato di crescente sovraindebitamento per gli odierni ricorrenti, i quali, successivamente alle obbligazioni contratte nel 2009 con cfr. contratto di mutuo OP di cui allegato 11, 12 e 13 al ricorso) e nel 2018 con AS NC S.P.A. (cfr. contratto allegato al n. 20 al ricorso per sostenere l'acquisto dell'abitazione del figlio), sono stati indotti a contrarre quattro ulteriori rapporti debitori, di cui due prestiti personali e due cessioni del quinto (nel 2019 con , e CP_8 Controparte_7 CP_9 nel 2022 e nel 2023), funzionali a far fronte al proprio
[...] CP_5 sostentamento quotidiano (permanendo la retribuzione del sig. l'unica fonte di CP_1 entrata) ed al pagamento dei debiti pregressi;
- ebbene, alla luce di tutti tali fattori, avvalorati sia dai documenti prodotti, sia dalla relazione dell'O.C.C., risulta ben presente, ad oggi, a causa delle circostanze sopra descritte e permanendo l'attuale trattamento retributivo del proponente sig. l'unica fonte di CP_1 entrata per il mantenimento del proprio nucleo familiare (volendosi escludere la pensione di invalidità del coniuge), uno stato di sovraindebitamento verosimilmente e ragionevolmente allo stato non superabile per gli istanti, attesa la manifesta sproporzione tra le entrate mensili (pari a netti € 2.182,00) e le corrispondenti uscite (pari a € 3.572,59, di cui € 2.445,59 per rate mensili ed € 1.127,00 per spese mensili);
- aggiungasi poi, sul piano della meritevolezza al ricorso alla procedura in esame, che, proprio in considerazione dell'origine della crisi sopra esposta, risulta possibile sostenere che il dissesto economico lamentato e documentato dal ricorrente non sia il frutto di una grave negligenza nell'accesso al credito, quanto, piuttosto, di un deterioramento finanziario progressivo e dovuto, essenzialmente, a fattore esterni dal medesimo e dipendenti, principalmente, da un lato dal degenerarsi, improvviso, della patologia diagnosticata al sig.
ed in conseguenza della quale quest'ultimo ha subito una declaratoria di invalidità CP_1 permanente fino all'80%, e, dall'altro lato, dal conseguente sviluppo della sindrome da gioco d'azzardo, culminata nel ricovero del ricorrente registrata nel 2023 ed in seguito alla quale quest'ultimo ha avviato un percorso di recupero presso gli appositi centri di cura territoriali;
- non possono dunque condividersi, sotto tale profilo, le osservazioni mosse al riguardo dal creditore risultando adeguatamente documentato sia nelle produzioni offerte (cfr. CP_5 in particolare i certificati, sopra citati, per il riconoscimento dell'invalidità civile e del SERD di Bagheria, nonché la cartella clinica attestante l'evoluzione della malattia), sia nella relazione del Gestore(cfr. precisamente alle pagg.
4-5 della prima relazione allegata al ricorso), come lo stato di sovraindebitamento oggi attribuibile ai coniugi sia Parte_2 direttamente collegato alle proprie condizioni di salute ed al relativo peggioramento incrementatosi negli ultimi anni;
- a tal riguardo, infatti, pare utile evidenziare che, in materia di sovraindebitamento connesso dal disturbo del gioco d'azzardo, come già suggerito dalla maggioritaria giurisprudenza di merito formatasi anteriormente all'avvento del Codice della Crisi, occorre effettuare un distinguo tra due diverse ipotesi: da un lato quella del gioco d'azzardo puro e semplice, dall'altro lato quella del gioco d'azzardo patologico, intendendosi come tale un disturbo persistente derivante dal gioco e clinicamente accertato;
ebbene, proprio in quest'ultima eventualità, ossia in presenza di una reale patologia comprovata da documentazione medica,
è stato in più occasioni affermato non solo che “[…] la causazione del sovraindebitamento può dirsi incolpevole, non tanto perché priva di irragionevolezza delle scelte che hanno portato alla situazione attuale ma, anzi, proprio perché queste appaiono denotative di una patologia psichiatrica accertata […]” (cfr. ex multis Trib. Torino, 31 dicembre 2018), ma altresì che la meritevolezza del ricorso vada riconosciuta allorché l'interessato, affetto da una vera e propria patologia psichiatrica da ludopatia, la quale ha dato causa al sovraindebitamento, abbia deciso di affrontarla “sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure” (cfr. ex multis Trib. Cuneo, 19 giugno 2017), tutte circostanze che, come visto sopra, ben risultano presenti nella fattispecie in oggetto;
- simile valutazione, peraltro, non muta nemmeno a fronte dell'ulteriore rilievo, avanzato dal creditore circa l'asserita malafede del sig. nell'aver taciuto, al momento CP_5 CP_1 della stipula del contratto di delegazione del quinto, la presenza di ulteriori finanziamenti in corso;
seguendo l'impostazione proposta da invero, simile contegno esimerebbe CP_5
l'istituto di credito da ulteriori, autonome, disponibili e più approfondite verifiche, così escludendo automaticamente il concorso di colpa del medesimo nell'erogazione del finanziamento discusso. Orbene, a tal proposito appare doveroso segnalare che l'art. 125
T.U.B. pone all'istituto di credito il dovere di effettuare la verifica del merito creditizio “sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale previsione importa, dunque, un vero e proprio onere di verifica a carico dell'istituto cui è richiesta l'erogazione di un finanziamento, la quale andrà condotta mediante l'acquisizione di informazioni adeguate, alla luce delle circostanze del caso concreto,
“se del caso” (e dunque non esclusivamente) mediante le informazioni rese dal consumatore e ricorrendo alle banche dati pertinenti in tutti i casi in cui simile ricerca appaia opportuna. La norma in esame, del resto, trova conferma nello stesso Codice della Crisi, oggi vigente, nel cui ambito l'art. 124 bis, a tenore del quale “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”, ha determinato una duplice conseguenza: da un lato la sussistenza, a carico del soggetto finanziatore, di un vero e proprio obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, sicché, qualora dalle stesse dovesse emergere l'incapacità del secondo a restituire quanto dovuto, il primo dovrebbe allora negare il finanziamento richiesto, così garantendo la tutela sia degli interessi privati del consumatore
(non esposto al rischio di assumersi un impegno che difficilmente potrà onerare), sia dell'interesse pubblico connesso al mercato creditizio;
dall'altro lato l'impossibilità, per il medesimo creditore che non ha rispettato i principi suddetti, di contestare la convenienza del piano proposto, non potendosi imputare al debitore, il quale abbia richiesto il prestito nella ragionevole convinzione di poter contare sulle proprie entrate e confidando nella professionalità del soggetto finanziatore, la responsabilità della violazione dei doveri di cui all'art. 124 bis T.U.B.
- ebbene, con riferimento alla fattispecie in esame, risulta dalla relazione del professionista
O.C.C. che, al di fuori del creditore tutti i successivi rapporti OP di crediti intervenuti a partire dal 2018 risultano aver disatteso il criterio del merito creditizio, concedendo comunque i finanziamenti richiesti per somme ben maggiori rispetto agli importi massimi erogabili (cfr. pag. 10-12 della relazione in ultimo depositata dal professionista
O.C.C. in data 11.3.2025, ove risulta, per i creditori Controparte_9 [...]
un importo massimo finanziabile negativo); CP_5
- ne discende, quindi, a fronte della violazione del creditore suddetto dei doveri di verifica di cui all'art. 124 bis T.U.B., la connessa operatività della condizione soggettiva di cui all'art. 69, comma 2, C.C.I.I., con conseguente inammissibilità, come infra meglio precisato, delle contestazioni afferenti alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- in definitiva, dunque, alla luce delle osservazioni che precedono ed atteso lo scopo dichiarato nel C.C.I.I., il quale è apertamente finalizzato a garantire al debitore “onesto ma sfortunato” il godimento di una cd. second chance che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usurarie, appaiono sussistere le condizioni necessarie per consentire ai ricorrenti l'accesso alla procedura in esame;
Ritenuto che
- ricorre dunque lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 1, lett. c), C.C.I.I.;
- il ricorrente, come analizzato sopra, è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 1, lett. e), C.C.I.I., e risulta meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69, C.C.I.I.;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta altresì conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
a tal riguardo, infatti, sul piano patrimoniale, i coniugi risultano comproprietari di due Parte_2 immobili siti in Ficarazzi, oltreché, per il solo sig. , di due autovetture CP_1 immatricolate rispettivamente nel 2017 e nel 2019;
- ebbene, volendo ipotizzare l'alternativa liquidatoria prospettata come maggiormente conveniente dal creditore giova preliminarmente osservare come il piano CP_5 proposto offra, ai fini del soddisfacimento del ceto creditorio, un importo pari a €
134.089,80 a fronte di un patrimonio complessivo stimato in € 127.270,50, con conseguente maggior convenienza, già solo sotto il mero profilo numerico, della proposta formulata rispetto della soluzione liquidatoria;
- aggiungasi poi che, con particolare riferimento al patrimonio immobiliare, anche in ipotesi di liquidazione del medesimo al valore di stima indicato nel piano (pari a € 112.820,50), simile cifra, al netto delle spese della procedura liquidatoria, sarebbe comunque destinata al prioritario soddisfacimento del creditore ipotecario il cui credito ammonta ancora oggi ad oltre € 106.000,00; in tale fattispecie, quindi, i restanti creditori finirebbero col potersi soddisfare unicamente sull'eventuale residuo del ricavato della vendita forzata nonché sul ricavato della liquidazione delle due autovetture, con tutti i rischi connessi all'aleatorietà ai costi ed alle tempistiche delle procedura liquidatorie;
- ne deriva, dunque, che, anche sul piano della convenienza della proposta avanzata rispetto all'alternativa liquidatoria, la prima appaia senz'altro preferibile rispetto alla seconda, garantendo un soddisfacimento certo ed integrale per il creditore privilegiato ipotecario e parziale, ma comunque sicuro, per i restanti creditori chirografari;
Ritenuto che
- infine, quanto all'asserita violazione del principio della par condicio creditorum pretesa dal creditore risultano opportune le seguenti considerazioni;
CP_5
- sul punto, invero, giova rammentare che, diversamente dalle procedure di natura prettamente liquidatoria, il procedimento in esame assolve ad una funzione tipicamente negoziale, mirando il medesimo a proporre, come lo indica il termine stesso, un “piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento” (cfr. art. 67, comma 1, C.C.I.I.);
- tale piano, pertanto, come disposto dalla medesima norma sopra richiamata, potrà avere
“contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”;
- ciò posto, sebbene non paiano esservi dubbi circa la qualificazione “volontaria” dell'istituto in oggetto, occorre nondimeno evidenziare come quest'ultimo, in quanto volto a consentire al consumatore sovraindebitato, mediante un procedimento avente natura necessariamente concorsuale, il superamento del proprio stato di crisi, non può in ogni caso prescindere, pur nella libertà riconosciuta al ricorrente e nonostante il mancato richiamo normativo al riguardo, dal necessario rispetto del più generale principio della parità di trattamento tra i creditori, i quali, dunque, ben potranno ricevere una percentuale di soddisfacimento differenziato, eventualmente previa suddivisione in classi, a condizione, tuttavia, di giustificare simile distinzione alla luce della diversa natura giuridica del credito in questione e dei diversi interessi tutelati;
- in altri termini ancora, quindi, ben potrà il debitore attribuire a creditori parimenti chirografari un trattamento differenziato, purché lo stesso, però, risulti motivato dalla presenza di crediti aventi natura giuridica distinta e rappresentanti interessi a loro volta non omogenei;
- orbene, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, risulta dal piano proposto che al creditore limitatamente al credito chirografario derivante OP da “prestito personale”, sia stata riconosciuta una percentuale di soddisfacimento pari al
30%, diversamente dai restanti creditori chirografari cui è stata garantita la minor soddisfazione del 10%; risulta, altresì, sulla base delle note di replica depositate dal Gestore della Crisi in data 11.3.2025, che simile scelta sia stata motivata dal sol fatto che “il creditore chirografo […] ha effettuato una corretta valutazione del merito creditizio”, circostanza che, tuttavia, appare non idonea, di per sé sola, a giustificare la previsione di un trattamento differenziato tra i creditori appartenenti al medesimo rango;
- ne deriva così, per l'effetto, che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore oggi proposto ben possa essere omologato, attese tutte le considerazioni svolte nei paragrafi che precedono, con la previsione, nondimeno, che, limitatamente alla posizione riconosciuta alla categoria dei creditori chirografari, gli stessi ricevano un trattamento omogeneo e tra essi non differenziato, da rideterminarsi nella misura del 11,13%;
- non condivisibili risultano, invece, le osservazioni mosse dal creditore n ordine CP_5
al trattamento riservato ai legali dei ricorrenti ed al professionista O.C.C., posto che, quanto ai primi, trattasi di crediti professionali sorti in funzione della procedura, e, quanto al secondo, deve richiamarsi la previsione di cui all'art. 71, comma 4, C.C.I.I. (peraltro già citato nel decreto del 4.12.2024), ai sensi del quale “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
Ritenuto che
- in conclusione, dunque, alla luce di tutte le considerazioni e precisazioni che precedono, sussistono i requisiti per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sopra proposto ed in ultimo parzialmente rimodulato;
P. Q. M.
Visto l'art. 70, C.C.I.I., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
[...]
, nato a [...] il [...] C.F. , e CP_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] C.F. , entrambi residenti Parte_1 C.F._2 in Ficarazzi (PA), Via Sacerdote Salvatore Napoleone n. 2, nei termini e con le modalità proposte e secondo le rideterminazioni disposte quanto al trattamento dei creditori chirografari;
dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
autorizza il professionista O.C.C. all'apertura, presso apposito istituto di credito ritenuto più idoneo, di un conto corrente bancario al medesimo intestato nella qualità di professionista incaricato della procedura, sul quale saranno accreditate le somme mensilmente versate dal debitore e addebitate tutte le spese relative alla realizzazione del piano;
autorizza il professionista O.C.C. a prelevare dal conto corrente predetto un acconto sul proprio compenso finale nella misura massima del 65%, disponendo che il compenso residuo sia accantonato fino al completamento del piano e prelevato previo deposito della relazione finale ed autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 71, comma 4, C.C.I.I.; dispone che sul predetto conto corrente il professionista O.C.C. possa agire limitatamente all'ammontare delle somme ivi versate, autorizzandolo al versamento degli importi previsti nel piano e con obbligo di rendicontazione finale;
onera il professionista OC.C. a controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte ed a riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I.; dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicata, a cura del professionista O.C.C., sul sito del Tribunale – apposita sezione - entro dieci giorni dalla comunicazione;
dichiara la chiusura della presente procedura.
Manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.
Termini Imerese, 24.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi