Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12360/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12360/2023 promossa da:
SPESA GIUSTA S.R.L. (C.F 13640391002), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.
Giuseppe Minutoli del Foro di Roma;
opponente contro
REPOWER VENDITA ITALIA S.P.A. (C.F. e P.IVA 13181080154) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro
e Mario Benedetti del Foro di Roma giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“In via principale Accertare e dichiarare che il credito, oggi ingiunto con decreto n. 2689/2023 del 02/02/2023 RG n. 24960/2022, notificato il 06/02/2023 per le ragioni di cui in premessa, è infondato, in quanto il creditore non ha fornito prova del proprio credito ed in quanto lo stesso è stato ampiamente già assolto e per gli effetti detrarre dalla somma ingiunta le somme corrisposte, la restituzione delle accise domandate dalla opponente e ridurre, eventualmente lo stesso all'importo di giustizia o alla somma
pagina 1 di 8
“- nel merito: accertare i fatti di cui in narrativa, rigettare la spiegata opposizione e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 2689/2023, emesso il 2 febbraio 2023 dal Tribunale di Milano, recante n. R.G. 24960/2022; - in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento delle ragioni dell'opponente, accertare i fatti di cui in narrativa e rideterminare il quantum della pretesa nell'importo che dovesse essere ritenuto di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite ex D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oneri di legge”.
Oggetto: somministrazione;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società Repower Vendita Itaila s.p.a., la quale, sul presupposto dell'esistenza di rapporti di somministrazione di energia elettrica e di gas con la società Spesa Giusta s.r.l., ha instato per la condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore della somma di €
66.975,96 oltre agli interessi moratori e alle spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione la società Repower Vendita Italia s.p.a., la quale ha dedotto: a) di aver sottoscritto con Repower Vendita Italia s.p.a. due contratti di somministrazione, uno per il gas e uno per l'energia elettrica;
b) di aver contestato nel corso del rapporto contrattuale il fatto che “le fatture di somministrazione erano superiori alle precedenti avute, nonostante nel contratto la fornitura di energia e gas present[asse] un valore inferiore al precedente”; c) che in data 23.11.2021 le odierne parti in causa avevano sottoscritto “una dilazione di pagamento” con la quale l'opponente riconosceva il credito preteso dalla controparte e “chiedeva che la fornitura dell'energia fosse riveduta ed adeguata ai reali costi”, d) che pagina 2 di 8 successivamente, essa opponente aveva “scoperto” che l'odierna opposta non le aveva restituito “dalle fatturazioni del gas le accise giusto art. 14 TUIR sulle accise, per un totale di € 16.021,36”; e) che non avendo la somministrante adeguato le fatture rispetto alle proprie richieste né effettuato gli storni pretesi dall'utente, quest'ultima, dopo un primo versamento di € 5.000,00, aveva sospeso tutti i pagamenti previsti nel su menzionato “piano di dilazione”, anche perché, stante la grave situazione economica che stava attraversando, non poteva far fronte all'impegno preso;
f) che essa opponente aveva comunque “diritto alla restituzione di circa € 35.021,00”; g) che, inoltre, non era dovuta alla controparte la somma di € 21.000,00 da quest'ultima pretesa a titolo di “servizi” non meglio specificati e non provati.
Si è costituita in giudizio Repower Vendita Italia, resistendo all'opposizione e instando per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Al riguardo, parte opposta ha dedotto: a) che l'opponente aveva riconosciuto il debito maturato, all'epoca pari a € 41.921,51, e si era impegnata al suo pagamento;
b) che, tuttavia, non avendo corrisposto le somme dovute alle scadenze concordate, l'opponente era decaduta dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.; c) che le difese svolte dall'opponente nell'atto di citazione erano tutte sfornite di prova, non avendo essa prodotto alcun documento a supporto delle stesse;
d) che pacifica essendo l'esistenza dei rapporti contrattuali dedotti in monitorio quale titolo della pretesa creditoria di essa opposta, parte opponente non aveva sollevato alcuna contestazione riguardo alla somministrazione di gas, di guisa che la spettanza degli importi richiesti quale corrispettivo di tale fornitura doveva considerarsi pacifica;
e) che le contestazioni rivolte ai corrispettivi richiesti per la somministrazione di energia elettrica erano completamente generiche;
f) che, in ogni caso, il credito vantato in monitorio risultava i) dai contratti di somministrazione inter partes, ii) dalle fatture contenenti il prezzo unitario dell'energia, il corrispettivo per la vendita, gli oneri di dispacciamento, le perdite di rete, i pagina 3 di 8 servizi di vendita e la cd. energia reattiva, oltre alle imposte dovute, iii) dalle fatture emesse dal distributore contenenti i quantitativi di energia forniti al
POD dell'opponente, corrispondenti con quelli fatturati.
Concessa in prima udienza la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa, in assenza di istanze istruttorie delle parti (l'opponente non ha neppure depositato le memorie ex art 183, 6° comma 6, c.p.c.) è stata discussa oralmente dai difensori delle parti all'udienza del 13.3.2025, come risulta dall'apposito verbale di udienza, ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che la domanda di pagamento avanzata dall'opposta in monitorio è solo parzialmente fondata, nei limiti e per le ragioni appresso spiegate.
Giova, infatti, innanzitutto rilevare che è pacifica, oltre che risultante per tabulas (docc. 2 e 3 del fascicolo monitorio) l'esistenza dei rapporti di somministrazione di gas e di energia elettrica dedotti dall'opposta quale titolo della sua pretesa creditoria. Risulta, inoltre, documentalmente provato che parte opponente, in data 23.11.2021, ha espressamente riconosciuto la sussistenza del credito vantato dall'opposta – e successivamente azionato in monitorio – indicato nelle fatture nn. 2999985/2021 (dell'importo originario di € 17.205,06 è stato azionato il minor importo di € 12.205,06 in relazione al pagamento di € 5.000,00 medio tempore effettuato dall'opponente),
9577/2021 di € 81,25, 337699/2021 di € 14.513,03, 11483/2021 di €
159,88, 409164/2021 di € 9.962,29 per un importo complessivo di €
36.921,51 (cfr. doc. 5, fascicolo monitorio).
Parte opposta ha, poi, prodotto in giudizio, le fatture emesse nei confronti dell'utente, le quali, fatta eccezione per la fattura n. 438/2022 di €
21.000,00 sulla quale si tornerà in appresso, risultano comprensive, tra l'altro, della specifica indicazione dei dati di consumo, delle modalità di rilevazione dei medesimi consumi, delle tariffe applicate, e dei singoli costi pagina 4 di 8 addebitati (doc. 4 fascicolo monitorio), le fatture di trasporto emesse dalla società distributrice dell'energia elettrica (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), documentazione proveniente dalla società distributrice del gas recante l'indicazione dei quantitativi di gas via via rilevati dal misuratore collegato al PDR intestato all'odierna opponente
(allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c.) – documentazione non contestata nella sua efficacia rappresentativa dall'opponente -.
A fronte di ciò non può non rilevarsi l'irrimediabile genericità delle contestazioni mosse dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo circa la correttezza e congruità dei corrispettivi fatturati rispetto ai consumi effettuati e ai prezzi pattuiti- contestazioni che per la loro indeterminatezza si appalesano inidonee a paralizzare in parte qua la pretesa creditoria dell'opposta.
Al riguardo va, infatti, osservato che, come anche condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13605/2019), il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di guisa che, a fronte della pretesa creditoria della somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo della somministrazione non è a lui imputabile, all'uopo contestando il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e indicando quali consumi ha effettuato nel periodo in considerazione. Nella specie, parte opponente si è invece limitata a genericamente dedurre, per un verso, che l'offerta contrattuale non corrispondeva ai prezzi concretamente praticati, senza tuttavia alcunché di compiuto allegare in ordine alle specifiche voci di costo addebitate in fattura e, in tesi, non pattuite e all'esatta consistenza degli importi, sempre in tesi, non dovuti, e, per altro verso, l'asserita maggiore convenienza delle condizioni tariffarie in tesi praticate da altri soggetti. E dovendosi, altresì, in proposito, ricordare che la pagina 5 di 8 generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non
è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. n.
17889/2020).
Quanto, poi, all'asserito controcredito restitutorio vantato dall'opponente con riferimento alle “accise” sul “gas” deve osservarsi che parte opponente ha persino omesso di allegare il titolo di tale preteso credito, avendo essa operato soltanto un vago riferimento alle “accise” sul “gas” e all'art. “14 del
TUIR sulle accise” (rectius art. 14 T.U.A.), apoditticamente determinando la sua pretesa nella somma di € 16.021,36, senza neppure spiegare le precise ragioni poste a fondamento di tale domanda. Né, invero, tale genericità può essere colmata per mezzo dei documenti prodotti dall'opponente, atteso che i documenti rivestono eminentemente una funzione probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, potendo essi, nel contesto di un impianto allegatorio già delineato, essere semmai di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (Cass. Cass. n.
7115/2013 in motivazione); con la doverosa precisazione che, comunque, la portata chiarificatoria dei documenti indicati nell'atto di citazione attiene soltanto ad un quadro allegatorio già prospettato (Cass. 3363/2019), circostanza che nella specie non può dirsi verificata.
E dovendosi in ogni caso ancora osservare, che, ove anche si ritenesse possibile integrare la domanda de qua mediante l'esame delle missive inviate dall'opponente all'opposta e prodotte sub doc. 1, si arriverebbe soltanto a comprendere che la restituzione invocata dall'opponente ha ad oggetto la quota parte di accisa sul gas in tesi pagata al fornitore in eccesso a causa del mancato riconoscimento, nelle fatture, dell'aliquota agevolata in tesi spettante all'utente, senza che tuttavia, parte opponente abbia compiutamente allegato e provato l'esistenza, in concreto, dei presupposti giustificativi dell'asserito diritto a conseguire siffatta agevolazione, nonché i criteri per l'effettiva determinazione dell'asserito credito restitutorio.
pagina 6 di 8 Non spetta, invece, all'opposta la somma di € 21.000,00 richiesta con la fattura n. 2022SC438, atteso che, al riguardo, parte opposta ha omesso ogni allegazione circa il titolo di tale pretesa e che, dall'esame del documento contabile in parola, può, al più, desumersi che trattasi di “Penale disabbinamento improprio (mancata comunicazione)”, senza che la predetta opposta abbia alcunché dedotto (oltre che provato) in ordine al titolo e alle modalità in concreto utilizzate per la sua quantificazione.
Pertanto, alla luce di tutto quanto esposto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, Spesa Giusta s.r.l. va condannata al pagamento in favore di Repower Vendita Italia s.p.a. della somma di € 45.975,96 (€
66.975,96- € 21.000,00), oltre agli interessi moratori calcolati al saggio legale sulla sorte capitale e con le scadenze indicate nelle fatture allegate al ricorso monitorio sino al soddisfo.
Avuto riguardo al complessivo esito del giudizio e tenuto conto del rigetto dello specifico punto di domanda dell'opposta relativo alla debenza della penale, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di 1/3, con condanna dell'opponente, da individuarsi quale parte soccombente in misura del tutto prevalente, al pagamento in favore dell'opposta dei restanti
2/3, da liquidarsi come in dispositivo avuto riguardo al valore della domanda di pagamento accolta e all'attività processuale svolta, ivi compresa la fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna Spesa Giusta s.r.l. al pagamento in favore di Repower Vendita
Italia s.p.a. della somma di € 45.975,96 oltre agli interessi al saggio legale a pagina 7 di 8 decorrere dalla scadenza delle fatture allegate al ricorso monitorio e sino al soddisfo;
- compensa parzialmente tra le parti le spese di lite, nella misura di 1/3, e condanna Spesa Giusta s.r.l. alla rifusione in favore di Repower Vendita
Italia s.p.a. dei restanti 2/3, liquidati in € 4.700,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 18 Marzo 2025 la Giudice
Francesca Avancini
pagina 8 di 8