Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.1538/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
Parte 1 (C.F. C.F. 1
CON GLI AVV.TI LANDI L. E MARUCCO G.B.
RICORRENTE
CONTRO
CP 1-SEDE DI MI NT (P.I. P.IVA 1 )
CON L'AVV. SANTANOCETO C.A.
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 05/02/2024, Parte 1 conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Milano - Sezione Lavoro Controparte_2 chiedendo di و
accogliere le seguenti conclusioni:
"a)accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti di legge per l'iscrizione d'ufficio della sig.ra Parte 1 alla sezione Gestione Commercianti CP_1 e conseguentemente annullare in toto l'avviso di addebito n. 368 2023 00154610 47 000 e tutti gli atti ad esso connessi;
b) ordinare all' CP_1 di provvedere alla cancellazione del nominativo della dott.ssa Parte 1
dalla sezione Gestioni Commercianti CP 1
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
CP 1 - SEDE DI MI NT si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
2. In punto di fatto, la presente controversia verte sull'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di parte ricorrente alla Gestione Commercianti operata d'ufficio da CP_1 e comunicata con provvedimento datato 11 gennaio 2022; ciò sul presupposto che Parte 1 in
,
qualità di socia ed amministratrice della società Controparte_3 svolga nella e per la società un'attività lavorativa soggetta all'iscrizione della stessa nella sezione "gestione commercianti". CP_1, dunque, provvedeva a notificare a parte ricorrente l'avviso di addebito n. 368 2023 00154610 47 000
- qui impugnato – intimandole il pagamento della somma di € 3.794,83 per i contributi ritenuti dovuti.
3. L'iscrizione alla Gestione Commercianti è prevista come obbligatoria per quei soggetti che siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 29 della L. n. 160/1975 così come modificato dall'art. 1, comma 203 della L. n. 662/1996.
La norma sopra richiamata prevede: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 3240 del 12/02/2010 al ha affermato:
"In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale- non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti!.
Per quel che rileva nel presente giudizio, è importante evidenziare che il comma 203 dell'art. 1 della L.662/96 ha esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che "partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza".
Occorre chiarire che non è stato introdotto un automatico obbligo di iscrizione per i soggetti che cumulano entrambe le qualifiche di socio e di amministratore, dovendo essere accertata l'attiva partecipazione del socio amministratore in quelle attività operative che caratterizzano l'oggetto sociale, in misura prevalente rispetto ai fattori produttivi che evidentemente variano a seconda dell'attività dell'impresa.
Recentemente la Suprema Corte, con due successive pronunce della Sezione Lavoro, la n. 3637 del
13 febbraio 2020 e la n. 3829 del 14 febbraio 2020, ha dato seguito al proprio precedente orientamento giurisprudenziale, chiarendo che l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dell' CP_1, nel caso del socio amministratore di una società a responsabilità limitata, sussiste solamente se vi sia da parte dello stesso la partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
Dunque, solo quando il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Viceversa, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto unicamente alla gestione separata
Le due attività operano infatti su piani giuridici differenti, in quanto la partecipazione al lavoro aziendale del socio è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, attraverso una partecipazione lavorativa espletata con abitualità e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all'attività di amministratore;
l'attività di amministratore invece è diretta a dare esecuzione al contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (cfr. Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019).
Posto che dunque il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è, in conformità alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, lo svolgimento di un'attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, non essendo di per sé sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale, la interpretazione giurisprudenziale ha chiarito come, il carattere di abitualità e prevalenza debba intendersi con riferimento all'attività lavorativa espletata in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in qualità di amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) (cfr., ex multis, Cass. n. 4440 del 2017).
Ed ancora, nel caso in cui l'attività dell'amministratore, anche socio, si concreti in un "facere sostanzialmente gestorio" e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa oggetto della società si deve desumere l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti
(cfr. anche, Cass. Sez. lav., n. 18281 del 08/07/2019).
In punto di prova della partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza deve essere accertata la sussistenza dei requisiti di legge per la coesistenza dell'iscrizione alla gestione separata e alla gestione commercianti, essendo pacifico che l'assolvimento dell'onere probatorio in questione viene posto a carico dell'ente previdenziale che deve dunque dimostrare il presupposto impositivo.
4.Nel caso di specie non si ritiene raggiunta la prova della partecipazione al lavoro aziendale della ricorrente con carattere di abitualità e prevalenza.
In effetti, risulta che l'CP_1, con inammissibile automatismo, abbia proceduto all'iscrizione d'ufficio della ricorrente sulla base del ruolo formalmente rivestito, senza alcun approfondimento, in merito all'attività in concreto svolta.
In base al riparto dell'onus probandi, tanto basta per condurre alla soccombenza di CP_1.
A ciò va aggiunto che la parte ricorrente ha descritto la propria posizione facendo emergere elementi che portano ad escludere un concreto lavoro prestato all'interno della società, tanto meno con carattere di abitualità e prevalenza.
Infatti, la società Controparte_3 (costituita in data 16/12/2021 ed iscritta al registro imprese in data 22/12/2021) svolge consulenza in materia di formazione (workshop, training, percorsi di tutoring, mentoring, e coaching) ad aziende private ed enti pubblici per la c.d. costruzione dei percorsi decisionali. È importante rilevare che la società non ha dipendenti e per lo svolgimento dell'attività di consulenza si avvale, a seconda delle competenze richieste, di consulenti/professionisti esterni che in ragione delle specifiche qualifiche professionali operano per lo sviluppo dei singoli progetti e o incarichi.
È documentale che la ricorrente è titolare di autonoma partita IVA, ma non svolge per la CP_3
[...] l'attività di consulenza (che è il lavoro aziendale vero e proprio); nella sua qualità di amministratore, la ricorrente ha chiarito di occuparsi “di rappresentare l'impresa, di elaborare le strategie commerciali e lo sviluppo delle stesse, di monitorare l'andamento dell'azienda, di organizzare internamente l'azienda, di selezionare i consulenti con cui collaborare, di garantire l'aderenza agli obiettivi dati come Società Benefit, della redazione dei bilanci di esercizio e delle relazioni di sostenibilità."
Le attività sopra descritte sono sussumibili nel c.d. "facere sostanzialmente gestorio" che giustifica senz'altro l'iscrizione alla gestione separata, ma non anche alla gestione commercianti contestata nell'odierno giudizio
Il ricorso è pertanto meritevole di accoglimento, non essendo provata la sussistenza dei presupposti per procedere alla iscrizione alla gestione speciale commercianti, con conseguente illegittimità del conseguente avviso di addebito.
5.Per la natura della questione, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1)accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittima l'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione Commercianti e ne dispone la cancellazione;
2) dichiara illegittimo e annulla l'avviso di addebito n. 368 2023 00154610 47 000;
2)dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano,
26/03/2025 Il Giudice
Camilla Stefanizzi