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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Gorizia, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GORIZIA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BRAMANTE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 37/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Gorizia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05080202500000071000 BOLLO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05080202500000071000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05080202500000071000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05080202500000071000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05080202500000071000 BOLLO 2016 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05080202500000071000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare le cartelle, dichiarare nullo, inesistente e privo di effetti l'atto di contestazione impugnato per violazione di legge e per genericità degli importi richiesti, con condanna di parte resistente al pagamento degli oneri di lite e con vittoria di spese e di competenze, oltre al rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che dichiara di averne fatto anticipazione.
Resistente (Agenzia della Riscossione): inammissibilità del ricorso, rigetto di qualsivoglia domanda svolta nei suoi confronti, con riconoscimento delle spese di lite.
Resistente (Agenzia delle Entrate): inammissibilità del ricorso e, nel merito, rigetto con condanna di controparte alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto depositato in data 27.03.2025 Ricorrente_1 ricorre ai sensi degli artt. 18 e 21 D.Lgs. n. 546/1992 avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0508020250000071000 – fascicolo n. 2024/000012685 notificatagli in data 10.02.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, atto con il quale viene sollecitato il pagamento di euro 5.586,15 comprensivo degli importi di cui alle sottese cartelle di pagamento n.05020160003338355000, n.05020170002093451000, n. 05020180000064923000,
n. 05020180002337355000, n. 05020210000890443000, n. 05020210000164828800 e n.
05020230000101734000 relative a tasse automobilistiche per gli anni 2012-2017.
2. Nel ricorso il contribuente censura l'atto impugnato, sottolineando il proprio interesse ad agire anche in relazione alle cartelle di pagamento al fine di accertare l'inesistenza del credito e l'illegittimità della pretesa creditoria dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo in via preliminare l'omessa e/o irrituale notifica delle cartelle sulla base delle quali è stato formato l'atto impugnato e deducendo:
2.1. l'illegittimità della pretesa, in quanto le somme richieste a titolo di tassa automobilistica si prescrivono nel termine di anni tre previsto dall'art. 5 D.L. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 D.L. n. 2/1986 convertito nella L.n. 60/1986, precisando come, oltre all'avviso di accertamento, anche la cartella di pagamento debba essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento, laddove, nel caso di specie, l'Agenzia aveva tenuto un comportamento di totale inerzia nei 5 anni successivi al presunto credito vantato;
2.2. la facoltà di far valere la prescrizione, quale fatto estintivo del credito, senza limiti di tempo e anche con atti successivi alla cartella, se maturata prima della notifica di quest'ultima;
2.3. la possibilità per il Giudice di accertare l'intervenuta prescrizione anche in caso di impugnazione di un atto successivo alla cartella, richiamando la pronuncia n 18152/2024 della Suprema Corte di Cassazione.
La parte chiede di annullare le cartelle sottese, di dichiarare nullo, inesistente e privo di effetti l'atto di contestazione impugnato per violazione di legge e per genericità degli importi richiesti, con condanna di parte resistente al pagamento degli oneri di lite e con vittoria di spese e di competenze, oltre al rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che dichiara di averne fatto anticipazione.
3. Ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 546/1992 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con atti controdeduttivi depositati in data 23.05.2025, prendendo analitica posizione in fatto ed in diritto sulle deduzioni del ricorrente, contestandole in toto ed eccependo la tardività e quindi l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 D.Lgs. n. 546/92, in quanto, dopo l'iscrizione a ruolo, erano state regolarmente notificate sia le cartelle di pagamento sia l'atto di pignoramento presso terzi n. 05084202300001247001, in relazione al quale il 09.11.2023 il contribuente aveva presentato istanza di rateazione, con conseguente infondatezza della dedotta prescrizione, evidenziando infine che in relazione all'annualità 2017 trova applicazione la disciplina emergenziale dettata dall'art. 68 D.L. 18/2020 per far fronte all'epidemia da COVID-19.
La parte – dopo aver specificato di non poter precisare nulla in relazione all'eventuale prescrizione maturata prima delle iscrizioni a ruolo, sulle quali l'unico soggetto legittimato a contraddire è la Direzione Provinciale di Gorizia dell'Agenzia delle Entrate, che le ha formate e rese esecutive – chiede, in via preliminare ed in rito, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 D.Lgs. n. 546/92; in via subordinata e nel merito, di essere autorizzata all'integrazione del contradditorio mediante la chiamata in causa dell'ente impositore, di accertare la correttezza del proprio operato e, per l'effetto, di rigettare qualsivoglia domanda svolta nei suoi confronti, con riconoscimento delle spese di lite.
4. Con memoria illustrativa depositata il 24.09.2025 parte ricorrente replica alle controdeduzioni di controparte, analizzando la documentazione da questa prodotta in relazione alla notifica delle singole cartelle di pagamento e alle intimazioni di pagamento, evidenziandone l'assoluta mancanza o irregolarità, ribadendo che il credito era già prescritto antecedentemente all'emissione dell'atto impugnato, atteso che la richiesta di dilazione/rateizzazione presentata non implica acquiescenza sulla legittimità del tributo ovvero sulla fondatezza della pretesa tributaria vantata dall'Agenzia delle Entrate e, quindi, sull'esistenza stessa dell'obbligazione tributaria, ma rappresenta un mero atto interruttivo della prescrizione. Il contribuente insiste pertanto nelle richieste formulate in sede di ricorso.
5. All'udienza del 15.10.2025 il Giudice monocratico, con ordinanza n. 86/2025, in accoglimento della richiesta dell'Agenzia della Riscossione relativa all'eccepita prescrizione dei crediti delle tasse automobilistiche prima dell'iscrizione a ruolo formulata dal contribuente in sede di ricorso, preso atto della non opposizione sul punto da parte del ricorrente, ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 14 D.Lgs 546/92, dispone l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate–Direzione
Provinciale di Gorizia a cura di parte resistente entro il termine di decadenza del 15.12.2025, fissando per il prosieguo della trattazione l'udienza del 14.01.2026 ore 15.00 e seguenti.
6. A seguito di nota del 23.10.2025, con la quale l'Agenzia della Riscossione comunica alla Agenzia delle
Entrate l'ordinanza di integrazione del contraddittorio, si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale di
Gorizia-Ufficio Legale con atti controdeduttivi depositati in data 05.12.2025, eccependo l'inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente proposto, rilevando di aver proceduto entro il termine di tre anni alla notifica degli avvisi di accertamento e alla relativa iscrizione a ruolo delle tasse automobilistiche dovute a fronte della definitività degli avvisi non impugnati, cui faceva seguito la rituale notifica delle relative cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione, con conseguente infondatezza dell'eccepita prescrizione del credito tributario.
La parte conclude, in via pregiudiziale, per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto in quanto infondato, con condanna di controparte alle spese di giudizio.
7. All'udienza odierna, cui parte ricorrente partecipa mediante collegamento da remoto tramite l'applicativo
Microsoft Teams, il Giudice monocratico espone i fatti e le questioni della controversia, ammette alla discussione le parti, le quali si richiamano ai propri atti e insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Quindi la causa passa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il Giudice ritiene infondato il ricorso in base alle considerazioni che seguono.
9. Preliminarmente occorre osservare come il primo motivo di impugnazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo non possa trovare accoglimento, atteso che non attiene a vizi propri dell'atto notificato al ricorrente in data 10.02.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La parte, infatti, fa valere questioni relative alle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, deducendo l'omissione ovvero l'irregolarità delle relative notifiche.
Al di là della valutazione analitica di ogni singola attività di notifica si deve rilevare come in relazione alle cartelle sottese il contribuente abbia presentato in data 09.11.2023 istanza di rateizzazione (identificativo
80832) (cfr. documento 15 dell'Agenzia della Riscossione), con ciò dimostrando di essere venuto a conoscenza della pretesa tributaria – sia sotto il profilo dell'atto impositivo, vale a dire della cartella di pagamento emessa, sia sotto il profilo del quantum richiesto – senza presentare alcun atto di impugnazione.
Sul punto trova quindi applicazione il principio di diritto secondo il quale “Il preavviso di fermo, che fa seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto di imposizione tributaria, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo per vizi propri e non per quelli relativi all'atto presupposto, salvo che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa fiscale solo con la notificazione dell'atto impugnato. (Cass. Sez. 5, 12/12/2024, n. 32062, Rv. 674070 - 01)”.
10. Parimenti privo di fondamento è il secondo motivo attinente all'eccepita prescrizione della pretesa tributaria per decorso del termine di tre anni previsto dall'art. 5 D.L. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986 convertito nella L.n. 60/1986.
La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che “la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento determina, pertanto, la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito sotteso, pur senza determinare anche la cd. Conversione dell'eventuale termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. (cfr. S.U. n. 23397/2016; Cass. n. 5060 del 2016)", principio espresso anche nella sopra citata ordinanza del 12.12.2024 n. 32062. In ogni caso si deve osservare come dalla lettura degli atti controdeduttivi dell'Agenzia delle Entrate emerga che l'Ufficio ha regolarmente provveduto a notificare nel termine anzidetto gli avvisi di accertamento relativi all'omesso pagamento delle tasse automobilistiche per gli anni 2012-2017, fatto non contestato dal resistente, il quale si limita ad eccepire che anche la notifica della cartella di pagamento deve intervenire nel triennio anzidetto. Si tratta di deduzione difensiva che non tiene conto del consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale “…nell'ambito tributario, vige un principio di settore, enucleabile dall'art. 2935 cod.civ., secondo cui il decorso del termine della prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto (Cass. n. 10334/2021; Cass. Cass. n. 1543/2018, Cass. n. 5572/2012, Cass. n. 33039/2019)” – costituito nel caso di specie dall'avviso di accertamento – indirizzo ribadito recentemente dalla Suprema
Corte di Cassazione, Sez. 5, nella sentenza del 02.08.2024, n. 21915 (Rv. 672081 - 01), secondo la quale:
“In tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c.”. Si deve pertanto concludere come il dies a quo per la decorrenza del triennio non vada individuato nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui il pagamento della tassa automobilistica fa riferimento, bensì nel giorno in cui è scaduto il termine per proporre opposizione avverso il relativo avviso di accertamento notificato al contribuente.
Nel caso di specie deve quindi rigettarsi l'eccezione di prescrizione, atteso che l'Agenzia delle Entrate, successivamente alla notifica degli avvisi di accertamento effettuata entro il terzo anno e alla loro definitività per carenza di impugnazione, ha proceduto all'iscrizione a ruolo delle tasse automobilistiche dovute, cui è seguita nei termini di legge la pedissequa emissione delle cartelle di pagamento.
Da ultimo si evidenzia che in relazione all'annualità 2017 trovano applicazione i termini di sospensione previsti dalla normativa emergenziale di cui all'art. 68 D.L. 17.03.2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) per i termini di pagamento e, conseguentemente, per le attività di recupero, anche coattivo, derivanti dagli avvisi esecutivi e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792 L.n. 160/2019 ovvero da ruoli/cartelle in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
11. Da quanto sopra osservato, ritenuta assorbita ogni altra questione dedotta e deducibile, deve dichiararsi la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, con conseguente rigetto integrale del ricorso. 12. Ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 le spese di giudizio seguono la soccombenza, pertanto il
Giudice condanna parte ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, rigetta il ricorso e condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si quantificano in euro 500,00, omnicomprensive, in favore dell'Agenzia della Riscossione ed in euro
300,00, omnicomprensive, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Gorizia, il 14 gennaio 2026.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GORIZIA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BRAMANTE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 37/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Gorizia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05080202500000071000 BOLLO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05080202500000071000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05080202500000071000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05080202500000071000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05080202500000071000 BOLLO 2016 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05080202500000071000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare le cartelle, dichiarare nullo, inesistente e privo di effetti l'atto di contestazione impugnato per violazione di legge e per genericità degli importi richiesti, con condanna di parte resistente al pagamento degli oneri di lite e con vittoria di spese e di competenze, oltre al rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che dichiara di averne fatto anticipazione.
Resistente (Agenzia della Riscossione): inammissibilità del ricorso, rigetto di qualsivoglia domanda svolta nei suoi confronti, con riconoscimento delle spese di lite.
Resistente (Agenzia delle Entrate): inammissibilità del ricorso e, nel merito, rigetto con condanna di controparte alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto depositato in data 27.03.2025 Ricorrente_1 ricorre ai sensi degli artt. 18 e 21 D.Lgs. n. 546/1992 avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0508020250000071000 – fascicolo n. 2024/000012685 notificatagli in data 10.02.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, atto con il quale viene sollecitato il pagamento di euro 5.586,15 comprensivo degli importi di cui alle sottese cartelle di pagamento n.05020160003338355000, n.05020170002093451000, n. 05020180000064923000,
n. 05020180002337355000, n. 05020210000890443000, n. 05020210000164828800 e n.
05020230000101734000 relative a tasse automobilistiche per gli anni 2012-2017.
2. Nel ricorso il contribuente censura l'atto impugnato, sottolineando il proprio interesse ad agire anche in relazione alle cartelle di pagamento al fine di accertare l'inesistenza del credito e l'illegittimità della pretesa creditoria dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo in via preliminare l'omessa e/o irrituale notifica delle cartelle sulla base delle quali è stato formato l'atto impugnato e deducendo:
2.1. l'illegittimità della pretesa, in quanto le somme richieste a titolo di tassa automobilistica si prescrivono nel termine di anni tre previsto dall'art. 5 D.L. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 D.L. n. 2/1986 convertito nella L.n. 60/1986, precisando come, oltre all'avviso di accertamento, anche la cartella di pagamento debba essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento, laddove, nel caso di specie, l'Agenzia aveva tenuto un comportamento di totale inerzia nei 5 anni successivi al presunto credito vantato;
2.2. la facoltà di far valere la prescrizione, quale fatto estintivo del credito, senza limiti di tempo e anche con atti successivi alla cartella, se maturata prima della notifica di quest'ultima;
2.3. la possibilità per il Giudice di accertare l'intervenuta prescrizione anche in caso di impugnazione di un atto successivo alla cartella, richiamando la pronuncia n 18152/2024 della Suprema Corte di Cassazione.
La parte chiede di annullare le cartelle sottese, di dichiarare nullo, inesistente e privo di effetti l'atto di contestazione impugnato per violazione di legge e per genericità degli importi richiesti, con condanna di parte resistente al pagamento degli oneri di lite e con vittoria di spese e di competenze, oltre al rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che dichiara di averne fatto anticipazione.
3. Ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 546/1992 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con atti controdeduttivi depositati in data 23.05.2025, prendendo analitica posizione in fatto ed in diritto sulle deduzioni del ricorrente, contestandole in toto ed eccependo la tardività e quindi l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 D.Lgs. n. 546/92, in quanto, dopo l'iscrizione a ruolo, erano state regolarmente notificate sia le cartelle di pagamento sia l'atto di pignoramento presso terzi n. 05084202300001247001, in relazione al quale il 09.11.2023 il contribuente aveva presentato istanza di rateazione, con conseguente infondatezza della dedotta prescrizione, evidenziando infine che in relazione all'annualità 2017 trova applicazione la disciplina emergenziale dettata dall'art. 68 D.L. 18/2020 per far fronte all'epidemia da COVID-19.
La parte – dopo aver specificato di non poter precisare nulla in relazione all'eventuale prescrizione maturata prima delle iscrizioni a ruolo, sulle quali l'unico soggetto legittimato a contraddire è la Direzione Provinciale di Gorizia dell'Agenzia delle Entrate, che le ha formate e rese esecutive – chiede, in via preliminare ed in rito, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 D.Lgs. n. 546/92; in via subordinata e nel merito, di essere autorizzata all'integrazione del contradditorio mediante la chiamata in causa dell'ente impositore, di accertare la correttezza del proprio operato e, per l'effetto, di rigettare qualsivoglia domanda svolta nei suoi confronti, con riconoscimento delle spese di lite.
4. Con memoria illustrativa depositata il 24.09.2025 parte ricorrente replica alle controdeduzioni di controparte, analizzando la documentazione da questa prodotta in relazione alla notifica delle singole cartelle di pagamento e alle intimazioni di pagamento, evidenziandone l'assoluta mancanza o irregolarità, ribadendo che il credito era già prescritto antecedentemente all'emissione dell'atto impugnato, atteso che la richiesta di dilazione/rateizzazione presentata non implica acquiescenza sulla legittimità del tributo ovvero sulla fondatezza della pretesa tributaria vantata dall'Agenzia delle Entrate e, quindi, sull'esistenza stessa dell'obbligazione tributaria, ma rappresenta un mero atto interruttivo della prescrizione. Il contribuente insiste pertanto nelle richieste formulate in sede di ricorso.
5. All'udienza del 15.10.2025 il Giudice monocratico, con ordinanza n. 86/2025, in accoglimento della richiesta dell'Agenzia della Riscossione relativa all'eccepita prescrizione dei crediti delle tasse automobilistiche prima dell'iscrizione a ruolo formulata dal contribuente in sede di ricorso, preso atto della non opposizione sul punto da parte del ricorrente, ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 14 D.Lgs 546/92, dispone l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate–Direzione
Provinciale di Gorizia a cura di parte resistente entro il termine di decadenza del 15.12.2025, fissando per il prosieguo della trattazione l'udienza del 14.01.2026 ore 15.00 e seguenti.
6. A seguito di nota del 23.10.2025, con la quale l'Agenzia della Riscossione comunica alla Agenzia delle
Entrate l'ordinanza di integrazione del contraddittorio, si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale di
Gorizia-Ufficio Legale con atti controdeduttivi depositati in data 05.12.2025, eccependo l'inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente proposto, rilevando di aver proceduto entro il termine di tre anni alla notifica degli avvisi di accertamento e alla relativa iscrizione a ruolo delle tasse automobilistiche dovute a fronte della definitività degli avvisi non impugnati, cui faceva seguito la rituale notifica delle relative cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione, con conseguente infondatezza dell'eccepita prescrizione del credito tributario.
La parte conclude, in via pregiudiziale, per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto in quanto infondato, con condanna di controparte alle spese di giudizio.
7. All'udienza odierna, cui parte ricorrente partecipa mediante collegamento da remoto tramite l'applicativo
Microsoft Teams, il Giudice monocratico espone i fatti e le questioni della controversia, ammette alla discussione le parti, le quali si richiamano ai propri atti e insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Quindi la causa passa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il Giudice ritiene infondato il ricorso in base alle considerazioni che seguono.
9. Preliminarmente occorre osservare come il primo motivo di impugnazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo non possa trovare accoglimento, atteso che non attiene a vizi propri dell'atto notificato al ricorrente in data 10.02.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La parte, infatti, fa valere questioni relative alle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, deducendo l'omissione ovvero l'irregolarità delle relative notifiche.
Al di là della valutazione analitica di ogni singola attività di notifica si deve rilevare come in relazione alle cartelle sottese il contribuente abbia presentato in data 09.11.2023 istanza di rateizzazione (identificativo
80832) (cfr. documento 15 dell'Agenzia della Riscossione), con ciò dimostrando di essere venuto a conoscenza della pretesa tributaria – sia sotto il profilo dell'atto impositivo, vale a dire della cartella di pagamento emessa, sia sotto il profilo del quantum richiesto – senza presentare alcun atto di impugnazione.
Sul punto trova quindi applicazione il principio di diritto secondo il quale “Il preavviso di fermo, che fa seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto di imposizione tributaria, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo per vizi propri e non per quelli relativi all'atto presupposto, salvo che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa fiscale solo con la notificazione dell'atto impugnato. (Cass. Sez. 5, 12/12/2024, n. 32062, Rv. 674070 - 01)”.
10. Parimenti privo di fondamento è il secondo motivo attinente all'eccepita prescrizione della pretesa tributaria per decorso del termine di tre anni previsto dall'art. 5 D.L. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986 convertito nella L.n. 60/1986.
La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che “la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento determina, pertanto, la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito sotteso, pur senza determinare anche la cd. Conversione dell'eventuale termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. (cfr. S.U. n. 23397/2016; Cass. n. 5060 del 2016)", principio espresso anche nella sopra citata ordinanza del 12.12.2024 n. 32062. In ogni caso si deve osservare come dalla lettura degli atti controdeduttivi dell'Agenzia delle Entrate emerga che l'Ufficio ha regolarmente provveduto a notificare nel termine anzidetto gli avvisi di accertamento relativi all'omesso pagamento delle tasse automobilistiche per gli anni 2012-2017, fatto non contestato dal resistente, il quale si limita ad eccepire che anche la notifica della cartella di pagamento deve intervenire nel triennio anzidetto. Si tratta di deduzione difensiva che non tiene conto del consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale “…nell'ambito tributario, vige un principio di settore, enucleabile dall'art. 2935 cod.civ., secondo cui il decorso del termine della prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto (Cass. n. 10334/2021; Cass. Cass. n. 1543/2018, Cass. n. 5572/2012, Cass. n. 33039/2019)” – costituito nel caso di specie dall'avviso di accertamento – indirizzo ribadito recentemente dalla Suprema
Corte di Cassazione, Sez. 5, nella sentenza del 02.08.2024, n. 21915 (Rv. 672081 - 01), secondo la quale:
“In tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c.”. Si deve pertanto concludere come il dies a quo per la decorrenza del triennio non vada individuato nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui il pagamento della tassa automobilistica fa riferimento, bensì nel giorno in cui è scaduto il termine per proporre opposizione avverso il relativo avviso di accertamento notificato al contribuente.
Nel caso di specie deve quindi rigettarsi l'eccezione di prescrizione, atteso che l'Agenzia delle Entrate, successivamente alla notifica degli avvisi di accertamento effettuata entro il terzo anno e alla loro definitività per carenza di impugnazione, ha proceduto all'iscrizione a ruolo delle tasse automobilistiche dovute, cui è seguita nei termini di legge la pedissequa emissione delle cartelle di pagamento.
Da ultimo si evidenzia che in relazione all'annualità 2017 trovano applicazione i termini di sospensione previsti dalla normativa emergenziale di cui all'art. 68 D.L. 17.03.2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) per i termini di pagamento e, conseguentemente, per le attività di recupero, anche coattivo, derivanti dagli avvisi esecutivi e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792 L.n. 160/2019 ovvero da ruoli/cartelle in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
11. Da quanto sopra osservato, ritenuta assorbita ogni altra questione dedotta e deducibile, deve dichiararsi la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, con conseguente rigetto integrale del ricorso. 12. Ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 le spese di giudizio seguono la soccombenza, pertanto il
Giudice condanna parte ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, rigetta il ricorso e condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si quantificano in euro 500,00, omnicomprensive, in favore dell'Agenzia della Riscossione ed in euro
300,00, omnicomprensive, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Gorizia, il 14 gennaio 2026.