Trib. Venezia, ordinanza 31/03/2025
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Ordinanza 31 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia nella persona del Giudice Unico Dott. Carlo Azzolini, riguarda una controversia risarcitoria promossa da eredi di un soggetto deportato durante la Seconda Guerra Mondiale. I ricorrenti hanno chiesto la condanna della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica Italiana al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, sostenendo la giurisdizione italiana in virtù della "giurisdizione universale" per crimini contro l'umanità e l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento.

Il Giudice ha accolto parzialmente le eccezioni sollevate dalla Repubblica Italiana, dichiarando il difetto di giurisdizione rispetto alla domanda contro la Repubblica Federale di Germania, in quanto la normativa vigente istituiva un Fondo per il ristoro dei danni, rendendo l'Italia l'unico soggetto legittimato passivo. Inoltre, ha dichiarato estinto per prescrizione il diritto risarcitorio avanzato nei confronti della Repubblica Italiana, evidenziando che i termini di prescrizione erano decorso, e che la natura dei crimini contestati non giustificava l'imprescrittibilità della pretesa risarcitoria. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa delle norme di diritto internazionale e della legislazione italiana, evidenziando la necessità di rispettare i principi di immunità degli Stati e le disposizioni legislative recenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Venezia, ordinanza 31/03/2025
    Giurisdizione : Trib. Venezia
    Numero :
    Data del deposito : 31 marzo 2025

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