Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8589/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del G.U. dott. Carlo Azzolini,
a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
-ex art. 702 bis e ss. c.p.c.- nella causa civile iscritta al n. 8589/2022 R.G. promossa con ricorso depositato in data 25.10.2022 vertente tra
, Parte_1
, Parte_2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Nicola Biondaro e Maria Cristina Sandrin ed elettivamente domiciliato presso i loro indirizzi telematici;
-ricorrenti- contro
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore in Italia;
Controparte_1
-convenuta contumace-
e
, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Venezia, domiciliata ex lege in Venezia,
p.zza San Marco 63;
-convenuta- con l'intervento del
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Venezia, domiciliata ex lege in Venezia,
p.zza San Marco 63;
-interveniente- avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
(art. 2043 c.c. e norme speciali); conclusioni delle parti: come da verbale d.d. 13.03.2025; per i seguenti motivi della decisione in
FATTO E DIRITTO
Con atto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, e quali Pt_1 Parte_2 figli ed eredi di deceduto il 5.08.2018, hanno convenuto dinanzi a questo Tribunale la Persona_1
Repubblica RA di Germania (quale successore del c.d. “ER EI”) e la Repubblica Italiana, al fine di vederli condannati in solido (o ciascuno per la sua quota di responsabilità, lo Stato italiano a seguito dell'Art. 43 del DL 36/2022), previo accertamento della loro civile responsabilità per i crimini contro l'umanità commessi ai danni di al pagamento a loro favore di una somma di Persona_1 denaro pari ad € 50.000, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi, a
Pagina 1
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto in fatto che all'epoca Persona_1 dei fatti contadino minorenne, era stato catturato il 29.07.1944 dai militari del ER EI e, dopo essere stato incarcerato presso la Casa Circondariale di Rovigo, deportato l'8.08.1944 in fino CP_1 al campo di concentramento di Bochum Laer Wittenerstr ove era poi rimasto fino all'aprile 1945 in condizione di schiavitù e sottoposto a lavori forzati massacranti in stato di denutrizione e in pessime condizioni igieniche nel costante timore di subire pene corporali e di venire ucciso.
Alla luce di tali circostanze, i ricorrenti hanno sostenuto, per un verso, la giurisdizione del giudice italiano in relazione alle pretese risarcitorie avanzate contro la Repubblica RA di Germania
(dovendosi riconoscere la “giurisdizione universale” rispetto ai “crimini di diritto internazionale” costituiti da deportazioni e assoggettamento ai lavori forzati così come descritti nella risoluzione 95-I dell'11dicembre1946 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e poi nei principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite nonché nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 25 maggio 1993 n. 827/1993 e 8 novembre 1994 n. 955/1994 e nella Convenzione istitutiva della Corte penale Internazionale sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998) e, per altro verso, l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno per la natura di crimine contro l'umanità dell'illecito perpetrato dai militari del ER EI ai danni del loro congiunto alla luce dell'art. 7 co. 2 della CEDU applicabile nell'ordinamento italiano in ragione dell'art. 10 della Costituzione (come affermato dalla giurisprudenza di legittimità).
I ricorrenti hanno inoltre affermato l'applicabilità alla fattispecie della legge italiana in ragione dell'art. 62 della L. 218/1995 -secondo cui il danneggiato può chiedere l'applicazione della norma dello
Stato in cui si è verificato il fatto causativo del danno- atteso che la deportazione e la riduzione in schiavitù del padre erano iniziate in Italia con la cattura del padre.
La Repubblica pur ritualmente convenuta mediante notifica Controparte_1 Cont all'Ambasciatore della a Roma tramite il Pubblico Ministero, è rimasta contumace.
Per contro, a mezzo della difesa erariale (cui era stata notificata la citazione in adempimento dell'art. 43 del D.L. 30.04.2022 n. 36), si sono costituiti in giudizio tanto la Controparte_5
(convenuta dai ricorrenti) tanto, con atto di intervento adesivo, il
[...] Controparte_3 presso il quale è stato costituito ex art. 43 del D.L. 30.04.2022 n. 36 (convertito con
[...] modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del ER EI nel periodo tra il
1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 in continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
RA di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n.
1263. Contr Con articolata ricostruzione, l'Avvocatura erariale ha essenzialmente sostenuto che il fosse l'unico soggetto legittimato dal lato passivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio tanto alla luce del predetto Accordo tra Stati del 1962 tanto alla luce del citato D.L. 36/2022 intervenuto in sua continuità, scopo di tali fonti essendo quello di tenere indenne la Repubblica RA CA (da ultimo con le risorse del Fondo istituito) dalle azioni e pretese legali vantate nei confronti della medesima dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità da parte delle forze del ER EI nel
Pagina 2 periodo '39-'45 al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale. Contr In altri termini, secondo il intervenuto, l'art. 43 del decreto da ultimo citato avrebbe determinato l'applicazione di un'ipotesi di accollo ex lege secondo il paradigma di cui al 1273 co. 1 c.c.
o un fenomeno di successione a titolo particolare nell'obbligazione risarcitoria, come peraltro si evincerebbe dalle circostanze per le quali: a) i diritti risarcitori delle vittime del ER EI possono essere fatti valere esclusivamente sul Fondo istituito presso il MEF (comma 2), con espressa esclusione di eventuali azioni esecutive nei confronti della (comma 3); b) il Governo italiano – attraverso CP_1 il MEF – è stato espressamente legittimato in nome e nell'interesse proprio a stipulare transazioni con i danneggiati (comma 2); c) gli atti introduttivi relativi ai giudizi non ancora pendenti devono essere notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del c.p.c..
Ciò chiarito, il ha eccepito, il difetto di legittimazione passiva della CP_3 [...]
avendo il Legislatore individuato nel gestore del Fondo e, dunque, nel Ministero Controparte_5 dell'Economia e delle Finanze, l'ente competente ad adempiere le obbligazioni di cui è causa con conseguente applicazione del c.d. “Foro erariale” ex art. 25 c.p.c. determinante la competenza del
Tribunale di Roma (alle medesime conclusioni si addiverrebbe in caso di applicazione del criterio del residuale luogo di pagamento dell'obbligazione). Contr Sempre in via preliminare, l'Avvocatura, e segnatamente il ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'invocato credito di risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043, 2947 co. 3 c.c.
(essendo decorso il termine di prescrizione di 15 anni stabilito ex art. 157 c.p. per il reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 c.p., unica fattispecie criminosa applicabile ratione temporis, non essendovi alcun impedimento giuridico alla predisposizione delle domande risarcitorie prima della pronuncia della Consulta del 2014 né potendo trovare applicazione il principio di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium poiché i reati perpetrati ai danni del de cuius sarebbero stati commessi in data antecedente alla elaborazione dei medesimi con conseguente limite costituito dal principio di irretroattività della norma penale riconosciuto a livello internazionale e interno -art. 25 Cost.-, o in ogni caso, essendo trascorso il termine di 5 anni ex art. 2947 co. 3 seconda parte c.c. dalla presumibile morte del reo, non individuato dagli ricorrenti) nonché della domanda di risarcimento del danno patrimoniale consistente nella retribuzione per l'attività svolta nel campo di detenzione (essendo decorso l'ordinario termine decennale dalla liberazione dal campo).
Nel merito, il intervenuto, nel sottolineare le lacune attoree in punto di allegazione, ha CP_3 evidenziato che, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dai fatti indicati in ricorso, sarebbe stato onere dei ricorrenti dimostrare sia la qualità di eredi sia che il de cuius fosse effettivamente fra le vittime: a) di un crimine di guerra o contro l'umanità; b) che abbia leso un diritto inviolabile della persona;
c) compiuto sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani;
d) dalle forze del ER EI;
e) nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945.
Infine, ha segnalato la necessità di scomputare dall'eventuale risarcimento l'importo degli eventuali benefici o indennizzi ricevuti dai ricorrenti o dal de cuius con a) la legge 10 marzo 1955, n.
96; b) il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043; c) la legge 18 novembre 1980,
n. 791 e d) la legge 29 gennaio 1994, n. 94 in ragione dell'operatività della compensatio lucri cum damno.
I ricorrenti, per quanto qui maggiormente rileva ai fini della decisione, nel prendere posizione rispetto alla comparsa di costituzione e all'intervento avversari, oltre a ribadire e la giurisdizione del
Pagina 3 Giudice italiano (dovendosi applicare il principio della “giurisdizione universale” trattandosi di crimini contro l'umanità), l'applicabilità della legge italiana, la competenza territoriale di questo Tribunale (in ragione del forum commissi delicti e del forum destinatae solutionis) nonché l'imprescrittibilità della pretesa risarcitoria avanzata (attesa la natura degli illeciti quali crimini statali di guerra e contro l'umanità -non già quali ipotesi di reato secondo il diritto penale interno- di diritto internazionale pertanto non soggetti a prescrizione secondo le norme consuetudinarie di diritto internazionale, applicabili retroattivamente nel nostro ordinamento civile indipendentemente dall'art. 25 Cost. deputato a regolare unicamente le fattispecie incriminatrici nel settore penale), hanno ribadito come, sul piano
Cont sostanziale, la -quale soggetto di diritto internazionale in continuità con il ER EI- fosse pienamente titolare della legittimazione passiva rispetto al rapporto controverso in qualità di danneggiante unitamente alla pur non potendosi ravvisare -in Controparte_5
Cont assenza di accordo tra debitore ( ) e terzo (Repubblica Italiana)- un'ipotesi di successione a titolo
Cont particolare dell'Italia nei debiti della con effetto liberatorio di quest'ultima bensì, al più, un'atipica
Cont vicenda successoria cumulativa determinante la solidarietà nel pagamento tra l'Italia e la . In ogni Contr caso, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva, e dunque ad intervenire, del rispetto al quale non hanno conseguentemente accettato il contraddittorio, rifiutando espressamente l'estensione della loro domanda (asseritamente fondata nel merito in ragione della loro qualità di eredi - documentata- e della deportazione del loro congiunto -parimenti documentata-) nei suoi confronti.
Il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rimessa in decisione.
La causa passa ora in decisione. Cont La domanda dei ricorrenti svolta in via principale nei confronti della non può essere accolta in ragione del difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Occorre in primo luogo evidenziare, in fatto, che i ricorrenti hanno agito dopo l'entrata in vigore dell'art. 43 del D.L. 30.04.2022 n. 36 (convertito con modificazioni in L. 29.06.2022 n. 79) istitutiva del relativo Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del ER EI nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Disposizione, questa, che ha comportato una determinante sopravvenienza normativa rispetto al quadro giuridico stabilito dalla sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Invero, con tale pronuncia la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 3 della legge 14 gennaio 2013, n.
5 - il quale obbligava il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (CIG) ovvero a negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii, commessi dalla nel CP_1 territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - e 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, -esclusivamente nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi, nella fattispecie, alla sentenza della CIG del 3 febbraio
2012 e, per l'effetto, a negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero consistenti in crimini di guerra e contro l'umanità lesivi di diritti inviolabili della persona- per violazione, si badi, degli artt. 2 e 24 Cost..
Più specificamente, in applicazione dei c.d. “controlimiti” interni, era stato dichiarato incostituzionale l'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli imponeva di negare la propria giurisdizione nelle cause civili di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, perché in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana
Pagina 4 agli artt. 24 e 2, stante l'assenza di qualsiasi forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati.
In sintesi, per la Consulta solamente l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rendeva manifesto il contrasto della norma internazionale, come definita dalla CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. con conseguente esclusione del rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona.
Ora, l'introduzione dell'art. 43 comma 3 del D.L. n. 36/22 (convertito con modificazioni in L. n.
79/2022) istitutiva del relativo Fondo -in espressa “continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile CP_1
1962, n. 1263”, vale a dire all'Accordo di Bonn del 1961-, con cui lo Stato italiano ha inteso farsi carico del “ristoro” dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze armate del ER EI sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dichiarandosi essenzialmente unico soggetto pagatore rispetto al debito della Repubblica RA di Germania ex art. 1273 c.c. (come si evince dalla previsione della notifica della citazione all'Avvocatura dello Stato ex art. 144 c.p.c.), ha inequivocabilmente offerto alle vittime una forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati al ricorrere di alcuni requisiti (ovvero l'“accertamento” e la “liquidazione” dei danni subiti dalle vittime o la transazione con Stato Italiano, e non già la “condanna” della Repubblica
RA di Germania -rispetto alla quale appare esservi carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.-, quest'ultima in alcun modo individuata come litisconsorte necessario del giudizio).
Ne consegue che, garantendo la novella legislativa in questione il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali alle vittime indipendentemente dalla presenza in giudizio della RF (essendo individuato lo Stato italiano come unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore), non sussistono più i presupposti per negare il rinvio automatico dell'art. 10 Cost alla norma consuetudinaria di diritto internazionale -avente per ciò stesso rango costituzionale- relativa all'immunità degli Stati esteri (la regola -prassi costante unita a opinio juris- è stata enucleata sin dal
1980 sulla scorta del principio di sovranità e eguaglianza degli Stati, v. art. 2 par. 1 della Carta delle
Nazioni Unite e ribadita nella sentenza della Corte Internazionale di Giustizia 3.12.2012 vs. CP_1
Italia) e, dunque, nel caso di specie, all'immunità della Repubblica RA di Germania.
Rispetto alla domanda di condanna della non vi è quindi Controparte_1 giurisdizione del Giudice italiano.
Alla luce dell'espresso rifiuto dei ricorrenti di estendere la domanda risarcitoria nei confronti del Contr
occorre a questo punto esaminare la domanda attorea di condanna della Repubblica Italiana, in persona del quale asserita condebitrice solidale al risarcimento dei Controparte_7 danni patiti dal de cuius nel periodo di internamento nei campi di lavoro tedeschi.
Per i motivi sopra esaminati, l'esame, in questo caso, dev'essere rivolto al merito della pretesa sussistendo evidentemente la giurisdizione del giudice italiano, dovendosi ritenere la Repubblica
Italiana -anche in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che del MEF- CP_8
l'unico soggetto legittimato dal lato passivo del rapporto sostanziale controverso dedotto in giudizio in ragione della citata novella legislativa che, con il suo intervento, ha consentito la ri-applicazione, nell'ordinamento italiano, del principio di ordine pubblico internazionale afferente all'immunità degli
Stati esteri.
Pagina 5 Invero, l'art. 43 del DL 36/2022 dà esatta continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica Germania, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile CP_1
1962, n. 1263 avente ad oggetto “il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario” tra i due Paesi, in ordine alle quali a) la si Controparte_1 impegnava a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi (art. 1, paragrafo 1); b) il Governo italiano dichiarava “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della o nei confronti delle Controparte_1 persone fisiche o giuridiche tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (art. 2, par. 1), assumendo altresì l'impegno a tenere indenne la Controparte_1 da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi (par. 2).
[...]
La disposizione, in effetti, in armonia al principio di immunità degli Stati esteri e soprattutto in
(espressa) continuità all'Accordo internazionale tra Stati, mira a tenere indenne la Repubblica RA
CA dalle azioni e pretese legali vantate nei confronti della medesima per i fatti specificati nel comma 1: i titoli giudiziari aventi ad oggetto le domande di risarcimento del danno proposte dalle vittime del ER EI potranno trovare esecuzione -così il comma 3- esclusivamente sul Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La disposizione, in altri termini, dà luogo a una peculiare ipotesi di accollo del debito ex lege Cont fondato sull'accordo internazionale di Bonn tra (accollata) e Italia (accollante) avente ad oggetto l'obbligazione di risarcimento delle vittime del ER EI (accollatari) ex art. 1273 co. 1 c.c.. Ciò trova conferma, oltre che nella regola di diritto internazionale sull'immunità, dalla stessa lettera della citata disposizione secondo cui: a) i diritti risarcitori delle vittime del ER EI possono essere fatti valere esclusivamente sul Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (comma 2), con espressa esclusione di eventuali azioni esecutive nei confronti della (comma 3); b) il CP_1
Governo italiano – attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze– viene espressamente legittimato in nome e nell'interesse proprio a stipulare transazioni con i danneggiati (comma 2); c) gli atti introduttivi relativi ai giudizi non ancora pendenti sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del cod. proc. civ..
In ragione dell'accollo, la Ministri convenuta, quale accollante ex Controparte_5 lege, deve ritenersi legittimata a proporre, come in effetti ha tempestivamente fatto in comparsa di costituzione e risposta, le eccezioni in senso stretto spettanti all'accollata in forza del coordinato disposto degli artt. 1302 e 1273 c.c..
Tra esse, evidentemente, anche l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio iure hereditatis che, dato il suo carattere preliminare, va esaminata per prima.
In tal senso, occorre muovere dalla disposizione contenuta all'art. 43 co. 6 del DL n. 36/2022 laddove stabilisce che “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data.
La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice”. E' dunque lo stesso legislatore ad affermare, in maniera chiara ed inequivocabile, la prescrittibilità dei diritti oggetto delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni esercitate dai ricorrenti a tutela delle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati ai loro danni dai Cont militari dell'Esercito del ER EI nel periodo 1943-1945 (e per tale motivo imputabili alla ).
Pagina 6 L'espresso riferimento normativo alla ordinaria prescrittibilità dei diritti di credito (perciò stesso sempre relativi) oggetto delle azioni esercitate dai ricorrenti contribuisce, unitamente ad altri molteplici motivi di cui si dirà infra, a rendere infondata la tesi attorea circa la loro imprescrittibilità, essenzialmente fondata, quest'ultima, sul principio dell'imprescrittibilità penale dei crimini di guerra e contro l'umanità affermatosi nell'evoluzione pattizia e giurisprudenziale dell'ordinamento internazionale in esito al secondo conflitto mondiale.
I ricorrenti, in effetti, attribuendo alla RF la responsabilità dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati dai suoi miliari del ER EI a danno delle vittime italiane hanno inteso estendere il regime di imprescrittibilità di tali delitti iuris gentium alla pretesa civile in forza del combinato disposto ex artt. 2043, 2947 co. 3 c.c.. secondo cui se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Dev'essere in primo luogo osservato che il consolidato (e qui condiviso) orientamento dalle
Suprema Corte secondo cui l'art. 2947 cod. civ., "quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta" ovvero, nella specie, contro uno Stato per fatto illecito dei propri militari e non già solo nei confronti di essi come unici soggetti penalmente imputabili (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 6 febbraio 1989, n. 729; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 28 ottobre 1978, n. 4937; Cass. Sez. 3, sent. 14 maggio 1977, n. 1941) intanto può trovare applicazione in quanto non si verifichi una causa di estinzione del reato diversa dalla prescrizione. La seconda parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c. prevede in effetti che “se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi [per quanto qui rileva, cinque anni nel caso di risarcimento del danno derivante da fatto illecito], con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza divenuta irrevocabile”.
Ora, i ricorrenti non hanno evidentemente individuato gli autori delle condotte criminose cosicché, allo stato, considerati i molti decenni intercorsi tra queste ultime e la proposizione della domanda si deve ragionevolmente presumere che i rei siano ormai da tempo deceduti, con conseguente causa di estinzione del reato ex art. 150 c.p..
Per l'effetto, si deve rilevare che, in assenza di più specifici elementi offerti dai ricorrenti, il diritto risarcitorio si sia estinto per prescrizione, essendo verosimilmente già decorsi cinque anni dalla presumibile morte dei rei (gli autori materiali del reato, per quanto ignoti, in quanto incardinati nell'esercito tedesco, dovevano necessariamente avere un'età di, almeno, sedici anni cosicché essi avrebbero circa 94 anni qualora in vita, a fronte di un'aspettativa di vita di 79 anni per un uomo tedesco, Contr come documentato dal intervenuto).
Tuttavia, anche a voler considerare astrattamente non estinto il reato, si deve ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la condotta criminosa perpetrata dai militari del ER
EI nei confronti del de cuius integri il reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 c.p. ratione temporis applicabile (con pena della “reclusione da cinque a quindici anni”) e non già, invece, quello di crimine di guerra o contro l'umanità, in quanto categoria di delitti riconosciuta e punita a livello internazionale pattizio solo successivamente al perfezionamento della condotta contestata.
Per l'effetto, in applicazione dell'art. 157 co. 1 n. 2 c.p. vigente all'epoca del fatto, si deve ritenere che il reato (e quindi il diritto risarcitorio, l'art. 2947, comma 3, prima parte, cod. civ.,
Pagina 7 individuando il termine prescrizionale "con la tecnica del rinvio recettizio", rimanendo, però, operativo il principio dell'irretroattività della norma ex art. 11 preleggi) si sia estinto per prescrizione con il decorso di quindici anni dal giorno di cessazione della condotta illecita nel corso del 1945; certamente molti decenni prima, dunque, del momento di proposizione della domanda attorea. E un tanto anche a voler considerare sussistenti tutte le circostanze aggravate indicate dai ricorrenti.
Inoltre, dalla cessazione della condotta illecita o, quanto meno, dal 14.04.1962 (giorno in cui è stato dichiarato esecutivo con DPR l'accordo di Bonn tra e Italia nell'ordinamento italiano) CP_1 non vi era alcun ostacolo normativo alla proponibilità/ammissibilità della domanda risarcitoria nei Cont confronti della -tanto che molte domande furono effettivamente proposte ancorché rigettate in ragione del rilevato difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla scorta del principio di diritto internazionale pubblico afferente l'immunità degli Stati esteri o per altre ragioni di infondatezza nel merito- o nei confronti dell'Italia (quale Stato accollante).
Non è quindi meritevole di accoglimento la tesi secondo la quale, prima della citata pronuncia della Corte costituzionale n. 238/2014, non sarebbe stata possibile (dal punto di vista giuridico e non già fattuale) alcuna azione giudiziaria a tutela di tali diritti risarcitoria ai sensi dell'art. 2935 c.c.: la stessa circostanza che la Corte costituzionale si sia pronunciata, in quell'occasione, nell'ambito di un giudizio in via incidentale sconfessa di per sé stesso, in maniera emblematica, tale prospettazione.
Costituisce in effetti orientamento pacifico quello per il quale “la disposizione dell'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo solo alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, non influendo sul decorso della prescrizione l'impossibilità di fatto, quale l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del diritto
(a meno che essa non sia imputabile al comportamento doloso della controparte). Il mutamento di un precedente orientamento giurisprudenziale - così come, in genere, le difficoltà od i dubbi sulla interpretazione di una norma, ed anche l'esistenza di un vizio di incostituzionalità, non ancora rilevato, della disposizione che disconosce un dato diritto- costituiscono altrettanti impedimenti solo fattuali, e non legali, all'esercizio del diritto medesimo, agli effetti dell'inizio del decorso della prescrizione ex art. 2935 cit.” (cfr. Cass. civ. n. 4235/96; n. 747/97; n. 21500/05).
Per tale ragione questo Tribunale non ritiene condivisibile nemmeno il principio affermato dalla
Corte di cassazione con la pronuncia n. 3642/2024 (allo stato l'unica in materia) secondo la quale il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale non potrebbe essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite della S.C. n. 5044 del 2004 poteva considerarsi rispondente al "diritto vivente" l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo.
Ciò in quanto la tutela giurisdizionale del diritto al risarcimento del danno per i trattamenti subìti dal de cuius nei campi di concentramento tedeschi ha sempre trovato (e trova ancora) perfetto riconoscimento, sul piano sostanziale, nel combinato disposto ex artt. 2043-2059 c.c. rimasto immutato tanto all'epoca della cessazione della condotta criminosa tanto nel 1962 tanto al momento del verosimile decesso dei rei, senza che l'azionabilità di tale diritto abbia mai potuto ritenersi legalmente e oggettivamente preclusa dagli ondivaghi approdi giurisprudenziali raggiunti dal diritto “vivente” in materia di immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per atti compiuti iure imperii (questione peraltro evidentemente procedurale e inconferente rispetto al merito della pretesa sostanziale fondata sul citato combinato disposto).
Pagina 8 Lo stesso dibattito giurisprudenziale insorto tra i giudici del merito (prima ancora che dinanzi alla Suprema Corte nel 2004) sul tema della giurisdizione nelle controversie aventi il medesimo oggetto di questo giudizio certifica, per così dire, la possibilità giuridica per le vittime dei militari del ER
EI di agire a tutela del diritto risarcitorio oggi vantato dai ricorrenti ben prima del 2004
(eventualmente anche mediante la richiesta di un incidente di costituzionalità nella prospettiva dei c.d.
“controlimiti” posto che sin dalla pronuncia della Corte costituzionale 18 giugno 1979, n. 48, si trova affermato che “il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 Cost. non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, operando in un sistema costituzionale che ha i suoi cardini nella sovranità popolare e nella rigidità della
Costituzione”).
A questo proposito, non pare inopportuno rilevare che, dopo la novella dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 5, emanata per determinare le modalità di attuazione della sentenza della
Corte internazionale di giustizia dell'Aja del 2 febbraio 2012 che aveva escluso la sussistenza della giurisdizione civile rispetto agli atti compiuti "jure imperii" da uno Stato, la stessa Suprema Corte, riformando integralmente il suo precedente orientamento assunto con la citata pronuncia del 2004, ha statuito che la conseguente declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, da affermarsi in qualunque stato e grado del processo (e pur dopo una precedente statuizione della cassazione, con rinvio al giudice di merito), costituiva norma di adeguamento dell'ordinamento interno a quello internazionale, in attuazione dell'art. 11, secondo periodo, Cost., dovendosi quindi escludere che il principio dello "jus cogens" potesse derogare al principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati come in precedenza sostenuto nella pronuncia del 2004 “rimasta isolata” e non “convalidata dalla comunità internazionale, di cui la Corte internazionale di giustizia è massima espressione” (sul punto Cassazione civile sez. un.,
21/01/2014, n.1136; Cassazione civile sez. un., 21/02/2013, n.4284; Cassazione penale sent. 9/08/2012
n. 32139).
Anche in ragione di tale revirment, questo Tribunale ritiene di discostarsi dalla tesi dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione per il valido (e non già per questo fondato) esercizio del diritto risarcitorio nella data di pubblicazione della pronuncia della Suprema Corte del
2004 (in quanto: i) il giudizio era ritualmente addivenuto all'esame del giudice di legittimità dopo due gradi di giudizio di merito, dunque, si deve ritenere, validamente proposti;
ii) la stessa Corte aveva deciso la medesima questione in senso opposto otto anni dopo) e, più in generale, in quella di qualsiasi pronuncia giurisprudenziale, tanto più se oggetto di vivace dibattito, come nella fattispecie.
In ogni caso, anche a voler astrattamente individuare il dies a quo nella data di pubblicazione della pronuncia del 2004, il diritto risarcitorio si sarebbe ugualmente estinto per prescrizione, non avendo i ricorrenti dimostrato di aver interrotto il termine quinquennale (o anche di quindici anni ex art. 157 c.p.) prima della notifica del ricorso introduttivo.
Infine, a superare la questione preliminare di merito della prescrizione nei termini sopra esaminati non può giovare la natura imprescrittibile dei delitti contro l'umanità e dei crimini di guerra perpetrati dai militari del ER EI nei confronti del de cuius affermata dai ricorrenti, a ciò ostando il principio di irretroattività dell'imprescrittibilità penale e quindi, per l'effetto, del diritto sotteso all'azione civile risarcitoria per fatti integranti crimini contro l'umanità, stante l'elaborazione della recepita norma internazionale generalmente riconosciuta, che l'ha assunta a contenuto, solo successivamente ai fatti giudicati (segnatamente in corrispondenza della Convenzione ONU del 1968, tuttavia non sottoscritta dall'Italia, la quale non ha nemmeno ratificato la successiva Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità del 25.01.1974,
Pagina 9 entrata in vigore il 27.06.2003 ma con esclusione dell'efficacia retroattiva dell'imprescrittibilità), tenuto conto del basilare principio riversato nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione italiana, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie.
E' stato più volte affermato che l'art. 2947, comma 3, prima parte, cod. civ., individua il termine prescrizionale "con la tecnica del rinvio recettizio", rimanendo, però, "operativo il principio dell'irretroattività della norma (art. 11 prel.), per cui — ai fini della determinazione del termine di prescrizione— occorre aver riguardo al momento in cui il fatto illecito si è esaurito e non al momento della decisione, poiché è in quel primo momento che si cristallizza il termine prescrizionale" (Cass. Sez.
3, sent. 27 luglio 2012, n. 13407; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 14 marzo 2018, n. 6333). Ciò che trova invero conferma nella seconda parte del terzo comma, ove -come sopra ricordato- è stabilito che, in caso di estinzione del reato per cause diverse dalla prescrizione (e quindi morte del reo e amnistia), devono trovare applicazione gli ordinari termini di prescrizione in armonia al principio della norma più favorevole, anche agli effetti civilistici.
Lo stesso art. 43 citato, peraltro, oltre a doversi evidentemente applicare per regolare la presente fattispecie (giacché l'azione è stata proposta dopo la sua introduzione), appare avere, sul punto, portata retroattiva/ricognitiva laddove, nell'affermare il principio di prescrittibilità dei diritti risarcitori facendo riferimento agli “ordinari termini di prescrizione”, risulta offrire una chiave interpretativa anche in relazione alla regolazione dei fatti pregressi.
Infine, dev'essere dichiarata la prescrizione di ogni pretesa a carattere “retributivo” relativa al compenso dovuto per l'attività lavorativa svolta dal de cuius, trattandosi di credito soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla liberazione dalla detenzione in CP_1
Per l'effetto, va dichiarata l'estinzione per prescrizione del diritto risarcitorio azionato dai ricorrenti nei confronti della Controparte_5
Ciò assorbe ogni ulteriore questione di merito della controversia rispetto alla domanda iure hereditatis.
La novità della questione e l'assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano rispetto alla domanda dei ricorrenti di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nei confronti della Controparte_1
[...]
-Dichiara estinto per prescrizione il diritto risarcitorio avanzato dai ricorrenti iure hereditatis nei confronti della del Consiglio dei Ministri;
CP_5
-Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 26.03.2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Azzolini
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