Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/02/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1862/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1862 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 e promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Scaloni e dall'avv. Parte_1
Angelo Borrelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Matteotti n. 54; attrice contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lipparini ed elettivamente Controparte_1
domiciliata presso il suo domicilio digitale;
convenuta e contro
CP_2
convenuto - contumace
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
NEL MERITO: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità degli odierni convenuti nella causazione del sinistro di cui alla narrativa dell'atto di citazione e, per l'effetto, condannare 1)
in persona del suo legale rappresentante e direttore pro-tempore, con Controparte_1
- 1 -
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano | Codice Fiscale n. PEC P.IVA_1
quale responsabile civile e 2) nato a [...] il Email_1 CP_2
23/01/1939, residente a[...] (C.F.: ), C.F._1 quale proprietario dell'autoveicolo NC MU tg. DH858HN, responsabile del danno, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'odierna attrice di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni subite dalla di lei madre, sig.ra , nel Parte_2
sinistro verificatosi in data 7.1.2020, quantificati nella misura che risulterà dall'istruttoria della causa o verrà equitativamente sancita, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo effettivo, con qualsiasi statuizione.
Rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta in quanto Controparte_1
infondata sia in fatto che in diritto, con qualsiasi statuizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione della CTU medico-legale sulla persona dell'attrice richiesta in atti”.
PER IL CONVENUTO : “in via istruttoria affinché l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, previa revoca dell'ordinanza istruttoria del 14.12.2023, Voglia ammettere i mezzi istruttori richiesti con la seconda memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., in particolare della prova orale, in quanto rilevanti ai fini della decisione laddove mettono in evidenza la relazione intercorrente tra l'attrice e la di lei madre la signora ai fini dell'accertamento Parte_2
della sussistenza del diritto al risarcimento richiesto e del pretium doloris lamentato.
Nel Merito
- affinché sia integralmente respinta la domanda proposta dalla signora Parte_1
nei confronti di perché infondata in fatto ed in diritto nei termini in cui è CP_1
formulata per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- chiede la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria
Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- 2 - 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha agito nei confronti di Parte_1
e (già ), rispettivamente proprietario e CP_2 Controparte_1 Controparte_3
compagnia di assicurazione del veicolo Fiat NC MU targato DH858HN, domandando il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito al sinistro stradale del
07.01.2020 nel quale è stata investita la madre riportando delle gravissime Parte_2
lesioni.
2. si è regolarmente costituita ed ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_1
eccependo, in particolare, che il sinistro si sarebbe verificato per responsabilità esclusiva della signora Pt_2
L'altro convenuto nonostante la regolarità della notifica (il plico è stato CP_2
ritirato personalmente dal convenuto il 5.4.2023) non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
3. La causa è stata istruita con prove documentali.
Con ordinanza del 22.3.2024 il Giudice ha formulato alle parti una proposta ex art. 185 bis c.p.c., che tuttavia è stata accettata soltanto dall'attrice.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.2.2025 previo deposito delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c..
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA DINAMICA DEL SINISTRO.
4. L'incidente è avvenuto il 7.01.2020, alle ore 18.15 circa, in Ancona, via Marchetti all'intersezione con via Terenzio Mamiani.
Secondo la prospettazione attorea il sinistro si sarebbe verificato “per esclusivi fatto e colpa del sig. , conducente-proprietario del suddetto autoveicolo Fiat NC MU tg. CP_2
DH 858 HN (assicurato per la RCA con la
[...]
polizza n. Controparte_4
022780018000986875000000, con scadenza 23/01/2022), il quale investiva la madre dell'odierna attrice, sig.ra , che subiva gravissime lesioni personali” (cfr. pag. 2 Parte_2
atto di citazione).
4.1 La compagnia assicurativa, viceversa, ha dedotto che il sinistro si sarebbe verificato per colpa esclusiva, o quantomeno preponderante, della signora considerato che: Pt_2
- 3 - - il tratto stradale era transennato ai due lati al fine di impedire attraversamenti pedonali dai rispettivi marciapiedi, per cui il signor non poteva prevedere la condotta estemporanea CP_2
del pedone a fronte della presenza tangibile delle transenne;
- la signora ha attraversato la strada trasversalmente e fuori dall'attraversamento Pt_2
pedonale, violando le prescrizioni dell'art. 190 cod. strada;
- la condotta del pedone, inoltre, è stata incauta in quanto ha attraversato in un punto in cui mancava l'illuminazione e senza sincerarsi dell'assenza di veicoli provenienti dalla strada che andava ad impegnare;
- il signor inoltre, era appena ripartito dallo stop e circolava a bassa velocità. CP_2
4.2 Prima di entrare nel merito della dinamica del sinistro occorre ricordare che ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c. “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La norma prevede una presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore, il quale può liberarsi dalla responsabilità se dimostra di aver fatto di tutto per evitare il danno e, dunque, se ne dimostra l'imprevedibilità ed inevitabilità. In ogni caso anche ove non sia riuscito a fornire tale prova, può avere incidenza sulla sua responsabilità il concorso colposo del danneggiato.
Nell'accertamento della responsabilità del conducente di un veicolo vanno seguite alcune regole fissate dalla Corte di Cassazione che meritano di essere richiamate:
- “il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017,
n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964)” (cfr. Cass. n. 2241 del
28/01/2019);
- “in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di
- 4 - osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Cass., sez.
6 - 3, 22/02/2017, n. 4551).
Al riguardo, deve sottolinearsi come l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass., sez. 3,
04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 28/03/2022, n. 9856)”;
- "La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass., 3, n. 842 del 17/1/2020); la pronuncia è altresì conforme a Cass., 3, n.
2433 del 25/1/2024 secondo cui "In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054
c.c.- che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame" e a Cass. 3, n. 20137 del 13/7/2023 secondo cui "In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (cfr.
Cass. n. 13786 del 17/05/2024).
- 5 - In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento.
Qualora la situazione di pericolo è di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo.
In sostanza, l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante. Se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone era in una qualche misura in colpa, se comunque risulta che il danno era evitabile da parte del conducente.
4.3 Nel caso di specie in seguito al sinistro è intervenuta sul posto la Polizia Locale del
Comune di Ancona, dalla cui relazione si evince che (doc. 1 fascicolo convenuta):
- “l'investimento è avvenuto in via Marchetti nei pressi dell'intersezione con via Mamiani”;
- “nella zona teatro dell'investimento non sono presenti attraversamenti pedonali nel raggio di mt. 100; il più vicino, infatti è collocato ad una distanza di 167 mt”;
- “Nell'area del sinistro è presente impianto di illuminazione pubblica. Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo investitore”;
- “da un'ispezione visiva il veicolo investitore presentava filamenti di materiale tessile di colore scuro sul passaruota anteriore sinistro, tracce di contatto sullo stesso, sul gruppo ottico anteriore sinistro e sul cofano anteriore. Emergeva inoltre che lo stesso aveva il proiettore anabbagliante anteriore sinistro non funzionante”;
- “da un più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del comando, in data
05.02.2020, è emerso che il conducente del veicolo 'A' non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 141/4 comma del decreto legislativo m30 aprile 1991 n. 285 (codice della strada) – ometteva di rallentare in presenza del pedone che si trovava sul suo percorso e tardava a scansarsi – alla parte verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione”.
Nei confronti del signor si è aperto un procedimento penale, che è stato archiviato dal CP_2
Gip il quale ha recepito le valutazioni effettuate dal Pubblico Ministero, secondo cui (doc. 2 e 3 fascicolo convenuto) il signor “nel percorrere via Mamiani nel territorio di Ancona, CP_2
- 6 - giunto all'intersezione con via Marchetti si fermava all'incrocio regolato dal segnale di Stop.
Nel ripartire svoltava a sinistra, in direzione piano San Lazzaro, tratto di strada in salita, e così concorreva nel causare l'investimento del pedone che attraversava Parte_2
trasversalmente la strada in un tratto vietato. A seguito della memoria difensiva si ritengono condivisibili le considerazioni in fatto e in diritto svolte dal difensore dell''indagata, supportate anche dalla perizia di parte, essendo verosimile che l'indagato, pur frenando prontamente non appena il pedone si rendeva visibile (a causa della scarsa illuminazione) non poteva scongiurare l'impatto, oramai inevitabile a causa della ridotta distanza.
Si rileva altresì che il veicolo condotto dal procedeva a bassa velocità, stante che era CP_2
appena partito da uno Stop e in un tratto di strada ripida evitando così che la riportasse Pt_2
lesioni più gravi di quelle riscontrate.
Inoltre, a fronte del comportamento di guida tenuto dal si pone la condotta tenuta dal CP_2
pedone che, attraversava la strada trasversalmente e fuori Parte_2 dall'attraversamento pedonale presente a meno di 100 metri, senza sincerarsi dell'arrivo dei veicoli. Si deve inoltre evidenziare che il tratto di strada era transennato ai due lati proprio al fine di impedire attraversamenti pedonali dai rispettivi marciapiedi”.
A seguito dell'archiviazione del procedimento penale il Comando della Polizia Locale di
Ancona ha annullato il verbale n. I2000282 del 07.01.202 emesso a carico di CP_2
per la violazione di cui all'art. 141 comma 4 cod. strada (doc. 5 fascicolo convenuto).
Sotto l'aspetto istruttorio va dato atto che nella memoria ex art. 171 ter n. 2 Controparte_1
c.p.c. ha chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale di e la prova CP_2
testimoniale indicando come testimone . Tes_1
Il Tribunale nell'ordinanza del 14.12.2023 non ha ammesso l'interrogatorio formale di che è stato ritenuto non necessario in quanto diretto ad acquisire informazioni CP_2
sullo stato dei luoghi già riportate nella richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico
Ministero. Nella predetta ordinanza nulla è stato indicato con riferimento alla prova testimoniale di . Trattasi di mera dimenticanza che può essere colmata in questa Tes_1 sede ribadendo anche per il testimone quanto affermato rispetto all'interrogatorio Tes_1
formale, considerato che i capitoli sono i medesimi.
4.4 In questo contesto, dunque, anzitutto non vi sono dubbi sull'esistenza del fatto storico, ovvero l'investimento della signora a parte del veicolo condotto da Pt_2 CP_2
- 7 - Le informazioni a disposizione del Tribunale, sopra riportate, hanno evidenziato la non correttezza della condotta del pedone.
Il Pubblico Ministero nella sua richiesta di archiviazione ha prospettato che l'attraversamento pedonale si trovava a meno di 100 metri. Tale dato di fatto, tuttavia, non è conforme con quanto rilevato dalla Polizia Locale del Comune di Ancona, ovvero che “nella zona teatro dell'investimento non sono presenti attraversamenti pedonali nel raggio di mt. 100; il più vicino, infatti è collocato ad una distanza di 167 mt”.
Il Tribunale ritiene che ai fini della presente decisione si debba dar rilievo alla misura riportata dalla Polizia, che è intervenuta in occasione del sinistro e, dunque, avendo piena e diretta conoscenza dei luoghi ha compiuto in maniera specifica e dettagliata tutti i rilievi ritenuti necessari. Il Pubblico Ministero, peraltro, ha fondato la sua richiesta di archiviazione sulla memoria difensiva e sulla perizia di parte depositate dal difensore dell'indagato, dunque documenti provenienti dallo stesso soggetto interessato ad ottenere l'archiviazione, mentre i rilievi effettuati dalla Polizia sono espressione di accertamenti compiuti da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e, dunque, da un soggetto privo di qualsiasi interesse rispetto ai quali si rammenta l'efficacia probatoria fidefacente ex art. 2700 c.c..
Tale distinzione è significativa in quanto nel valutare la condotta della signora occorre Pt_2 ricordare che ai sensi dell'art. 190 comma 2 cod. strada “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”.
Il successivo comma 5, poi, precisa che “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”.
Pertanto, poiché l'attraversamento pedonale si trovava a più di cento metri, alla signora Pt_2
non può essere contestata la violazione dell'art. 190 comma 2 cod. strada. Piuttosto, poiché stava attraversando al di fuori dell'attraversamento pedonale la signora avrebbe dovuto dare la precedenza a Inoltre, poiché nel tratto di strada i marciapiedi erano “protetti CP_2 da manufatti in ferro” (cfr. relazione della Polizia), avrebbe dovuto intraprendere
- 8 - l'attraversamento con estrema cautela, considerato peraltro l'orario notturno (il sinistro, infatti,
è avvenuto alle 18.15 del 7 gennaio).
La condotta della signora in ogni caso, seppur idonea ad integrare un concorso colposo Pt_2
nella causazione del danno non può essere qualificata come imprevedibile ed anomala, tale da porre l'automobilista nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “la mera violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quanto attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sè ad escludere in toto la colpa del conducente.
Pertanto:
(a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo;
(b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sè sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo;
(c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro” (cfr.
Cass. n. 24472 del 18/11/2014).
Ebbene nel caso di specie l'investimento è avvenuto all'interno della città e non in un contesto extraurbano, peraltro in un tratto di strada fiancheggiato da edifici e marciapiedi in entrambi i lati, per cui non può dirsi che la presenza di questi manufatti tra il marciapiede e la carreggiata potesse rendere inaspettato l'attraversamento di un pedone.
Inoltre dalle fotografie scattate dalla Polizia ed allegate all'atto di citazione (doc. 3) si evince in maniera evidente che il transennamento presente sui lati della strada era continuo, ovvero non vi erano interruzioni, sia in verticale che in orizzontale, per cui non è possibile affermare che il pedone si sia improvvisamente immesso nella carreggiata, dove invece doveva già trovarsi quando il veicolo del signor a svoltato a sinistra. CP_2
La Polizia, inoltre, ha riscontrato che “il veicolo investitore presentava filamenti di materiale tessile di colore scuro sul passaruota anteriore sinistro, tracce di contatto sullo stesso, sul gruppo ottico anteriore sinistro e sul cofano anteriore”).
- 9 - L'urto, dunque, è avvenuto sul fianco sinistro dell'auto, per cui non può dirsi che la signora sia apparsa all'improvviso sulla traiettoria del veicolo, ma anzi nel momento in cui la Pt_2
signora è stata investita già si trovava nella carreggiata.
Le predette fotografie, infatti, riportano la posizione statica assunta dal veicolo investitore nella fase terminale dell'evento ed evidenziano che il veicolo aveva già terminato la manovra di svolta tanto che da alcuni metri aveva interamente iniziato a percorrere la strada in salita.
Pertanto l'urto nella parte sinistra dell'auto può essere spiegato soltanto con la presenza del pedone in mezzo alla carreggiata.
La circostanza che il pedone avesse intrapreso l'attraversamento in un tratto caratterizzato dalla presenza di un transennamento tra la carreggiata ed il marciapiede non è poi sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, tanto che la Corte di Cassazione occupandosi di un incidente nel quale aveva perso la vittima un pedone che in autostrada per raggiungere la stazione di servizio situata in corrispondenza della carreggiata opposta a quella in cui si trovava non si era avvalso del sottopassaggio ivi esistente, procedendo, invece, all'attraversamento della sede autostradale, ha confermato la decisione del giudice di secondo grado, secondo cui il sinistro andava ascritto alla concorrente responsabilità del pedone, che aveva attraversato in maniera del tutto imprudente in un luogo vietato e omettendo di dare precedenza all'autovettura che sopraggiungeva, ma anche del conducente del veicolo che non aveva frenato o messo in atto una qualsiasi manovra di emergenza, evidenziando che “Né,
d'altra parte, ad una conclusione diversa da quella raggiunta potrebbe pervenirsi sul rilievo che l'attraversamento pedonale costituisce evento inusuale in autostrada, giacché ciò non toglie – alla luce di quanto appena osservato – che il conducente avrebbe dovuto, comunque, dimostrare positivamente di aver osservato una corretta condotta di guida diligente e prudente e, inoltre, di non avere avuto alcuna alternativa all'investimento” (cfr. Cass. n. 28365 del
05/11/2024).
4.5 L'archiviazione del procedimento penale, peraltro giustificata anche dal fatto che compagnia assicurativa aveva risarcito il danno e dalla la mancanza di querela da parte della persona offesa, non può considerarsi idonea ad escludere profili di responsabilità del conducente.
- 10 - Merita infatti di essere sottolineato che, come riscontrato dalla Polizia Locale, il veicolo del signor “aveva il proiettore anabbagliante anteriore sinistro non funzionante”, ovvero CP_2
quello in corrispondenza del punto di impatto del veicolo con la signora Pt_2
Ebbene ai sensi dell'art. 153 cod. strada “Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti”.
È dunque assolutamente verosimile che il signor a causa del malfunzionamento del CP_2
proiettore non abbia visto la presenza del pedone sulla carreggiata e, dunque, non sia riuscito a porre in essere una manovra sufficiente per evitare l'impatto.
Giova peraltro rilevare che, come riscontrato dalla Polizia, “Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo investitore”.
La bassa velocità del veicolo guidato dal signor dunque, non può ritenersi circostanza CP_2
sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente, considerato che il convenuto sebbene viaggiasse a velocità moderata non ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno né di aver compiuto una manovra di emergenza.
4.6 Sia il conducente del veicolo che il pedone, dunque, hanno causalmente contribuito nella determinazione del sinistro. Del resto la stessa convenuta ha riconosciuto alla Controparte_1 signora in via transattiva la somma di 335.000 euro, dando atto nell'atto di Parte_2 transazione e quietanza che la liquidazione è avvenuta “su basi concorsuali con responsabilità
a carico dell'assicurato pari al 60%” (doc. depositato telematicamente il Controparte_3
31.1.2024).
Tale ripartizione della percentuale di responsabilità prospettata peraltro dalla stessa compagnia di assicurazione appare adeguata alla gravità della colpa delle rispettive condotte.
Al pedone, infatti, va attribuita la responsabilità di aver intrapreso l'attraversamento della strada in ora serale, al di fuori delle strisce pedonali e senza aver concesso la precedenza al veicolo condotto dal convenuto.
Il conducente del veicolo investitore, invece, deve ritenersi responsabile per aver circolato in orario notturno con il proiettore anabbagliante anteriore sinistro non funzionante e di non
- 11 - essersi accorto della presenza della signora sulla carreggiata, tanto da non aver posto in Pt_2
essere alcuna condotta di emergenza.
La responsabilità del conducente del veicolo, dunque, appare di poco maggiore (60%) atteso che il pedone aveva già impegnato la carreggiata, sicché il fatto che lo abbia colpito in pieno, senza neppure frenare, attesta una condotta di guida affatto prudente e per nulla attenta.
LE PRETESE RISARCITORIE AVANZATE DALL'ATTRICE.
5. ha domandato il risarcimento del c.d. danno da lesione del rapporto Parte_1 parentale, deducendo a fondamento della pretesa che “le predette gravissime lesioni riportate della sig.ra hanno avuto ripercussioni sulla figlia, sig.ra con gravi conseguenze, Pt_2 Pt_1
sia morali che esistenziali” e che “in merito allo sconvolgimento della vita subito dalla sig.ra per il gravissimo incidente della madre, si produce la relazione, a firma della Pt_1
psicologa-psicoterapeuta, dott.ssa (doc. n. 11), che ha seguito la sig.ra Parte_3 Pt_1
immediatamente dopo il sinistro de quo e sino al mese di settembre 2021 compreso, in cui vengono descritte dettagliatamente tutte le problematiche che detto grave evento traumatico ha comportato all'odierna attrice” (cfr. pagina 3 atto di citazione).
5.1 La convenuta ha contestato la sussistenza di un danno risarcibile, evidenziando in particolare che l'attrice sin dal marzo 2020 aveva ripreso il suo corso di studi universitari a
Padova, abbandonando le cure della madre che erano state affidate allo zio e Persona_1
che dal mese di settembre 2020, a seguito delle dimissioni dall'ospedale Santo Stefano, la signora a ricevuto assistenza personale quotidiana dalla sorella e dalla Pt_2 Parte_4
signora Persona_2
5.2 In relazione a tale domanda risarcitoria va ricordato che ai fini del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale occorre accertare, con onere della prova a carico dei familiari della vittima, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei primi un forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali.
È affermazione consolidata nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che “ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso", precisandosi, altresì, che "traducendosi il danno in un
- 12 - patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 maggio 2023, n. 13540, Rv. 667659-01).
Erra, dunque, la sentenza impugnata nel negare ristoro ai danni lamentati dagli odierni ricorrenti (e accordati, invece, dal primo Giudice), in quanto - essa sostiene - gli stessi "sono stati chiesti e riconosciuti in favore del marito e del figlio non in forza di un accertamento medico", bensì "in virtù di "un generico richiamo astratto a "sofferenze psichico-morali e lesioni di diritti costituzionalmente garantiti a tutela della famiglia", occorrendo, per contro, secondo la Corte felsinea, "la prova di un effettivo pregiudizio biologico e psicologico iure proprio, quale conseguenza del sinistro incorso alla moglie/madre".
Così erroneamente ragionando la sentenza impugnata relega, infatti, il danno da lesione del rapporto parentale in una dimensione puramente "clinico-nosografica" che, per vero, non gli è mai appartenuta, visto che "la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti", indifferentemente, "sia una sofferenza d'animo", sia "una perdita vera e propria di salute", sia,
"una incidenza sulle abitudini di vita" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 8 aprile 2020 n.
7748, Rv. 657507-01).
La lesione del rapporto parentale - al pari della definitiva perdita dello stesso - può produrre
(anzi, di regola produce, secondo l'id quod plerumque accidit, e fatta salva la prova contraria) delle ripercussioni nel "vissuto" del congiunto che, sebbene non assurgono a vera e propria compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro, perché apprezzabili come "sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo", ovvero "in termini dinamico-relazionali", per l'incidenza che quella lesione ha avuto "sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto" interessato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28989, Rv. 65622301).
Ciascuno di tali danni è, peraltro, solo impropriamente definito "riflesso", enfatizzandosi la circostanza che esso risulta "subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri", mentre, in realtà, esso è pur sempre "la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette", ragion per cui non "v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad
- 13 - una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni"
(cfr., sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 7748 del 2020, cit.).
Si tratta, dunque, di danni che "possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del
2023, cit.), sicché è proprio "in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino)" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 28989 del 2019, cit.).
Resta, inoltre, inteso che non sussiste "alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale", nel senso che esso non presuppone, necessariamente, neppure che "gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati" (Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2023, n. 1752 Rv. 666922-01; analogamente anche Cass. Sez. 3, ord. n.
13540 del 2023, cit.), la sola questione rilevante essendo, in definitiva, solo quella della prova del danno. Difatti, chi agisce per il suo ristoro, "secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione - danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte" (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023, cit., che richiama Cass. S.U., sent. 11 novembre 2008, n. 26492) (cfr. Cass. n. 23300 del 28/08/2024).
Il danno così descritto, quindi, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica. Dunque, i congiunti del macroleso hanno l'onere di allegare e provare che la vittima primaria abbia effettivamente subito una macrolesione in
- 14 - conseguenza del fatto illecito e che tale macrolesione incida sulla vita e sulle relazioni familiari, provocando sofferenze ai prossimi congiunti.
Per provare l'esistenza del danno da lesione del rapporto parentale, la Suprema Corte è ormai ferma nel ritenere possibile il ricorso alle presunzioni, facilitando l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato e trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “La sofferenza patita dal prossimo congiunto di persona ferita in modo non lieve costituisce un danno non patrimoniale risarcibile, come da tempo stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n.
9556 del 01/07/2002).
Un pregiudizio di questo tipo, consistendo in un moto dell'animo, ben difficilmente potrà essere provato in concreto con le prove c.d. storiche, per l'ovvia ragione che solo in interiore homine habitat veritas. L'esistenza del danno in esame, pertanto, di norma non potrà che avvenire con ricorso alle c.d. prove critiche, prima fra tutte la prova presuntiva (art. 2727
c.c.).
Il ricorso alla prova presuntiva per dimostrare l'esistenza d'un danno non patrimoniale consistito nella sofferenza interiore non può certo ridursi ad un acritico automatismo, per cui provata l'esistenza della lesione personale, se ne debba inferire automaticamente l'esistenza d'un danno morale in capo ai prossimi congiunti della vittima primaria. Tuttavia, se da un lato la prova presuntiva non può essere svilita ad una mera massima di esperienza, è altresì vero che essa deve pur sempre essere cercata anche d'ufficio, una volta che la parte abbia dedotto e provato i fatti noti che ne possono costituire il fondamento. La prova presuntiva, infatti, in null'altro consiste se non in un ragionamento logico-deduttivo che, sulla base di fatti noti, consente di risalire a fatti ignorati.
Pertanto, quando i fatti noti siano ritualmente entrati nel materiale utilizzabile ai fini della decisione, quel ragionamento il giudice deve comunque farlo: vuoi per trarne la prova che cerca;
vuoi per concludere che i fatti noti di cui dispone sono privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non consentono di risalire al fatto ignorato” (cfr. Cass. n. 17058 del 11/07/2017).
È, dunque, necessario che il danneggiato alleghi e, se possibile, fornisca elementi di prova che supportino e spieghino come era la “natura ed intensità” del legame tra vittime secondarie e
- 15 - vittima primaria, nonché la “quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare”, in modo tale da dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale da sofferenza interiore e dare conto degli aspetti esteriori incidenti sulle attività realizzatrici che dimostrino i concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato e nella sua sfera esistenziale.
Per quanto riguarda, poi, i criteri di liquidazione del danno la Suprema Corte ha chiarito che “il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato" (punto 17 delle "domande e risposte", all.2 delle tabelle milanesi ed.
2022)” (cfr. Cass. n. 13540 del 17/05/2023).
Tale principio deve ritenersi tuttora valido considerato che nel 2024 le tabelle milanesi sono state aggiornate, ma ancora manca una previsione specifica per la liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale
5.3 Con riferimento al caso di specie va anzitutto evidenziato che in seguito al sinistro la mamma dell'attrice ha subito delle gravissime lesioni personali, ben descritte nella relazione del medico legale della compagnia di assicurazione, il quale ha riconosciuto un'invalidità permanente del 58%, con inabilità temporanea al 100% di 150 giorni, al 75% di 200 giorni, rilevando che “le menomazioni contemplate nella formulazione complessiva del danno biologico permanente consistono in: disturbo psicorganico post-traumatico ad espressione clinica a tipo sindrome frontale (35%), esiti di craniotomia decompressiva con riposizionamento di opercolo osseo (7%), esiti di triplice frattura costale con contusione
- 16 - polmonare (3%), esiti di trauma lombare in esiti pregressi di frattura di L5 e verosimili radicolite arti inferiori (4%), esiti di frattura di tibia sinistra trattata chirurgicamente con osteosintesi metallica, limitazione articolare e lassità di ginocchio e deficit articolare di caviglia (165), esiti di tracheostomia temporanea (5%)” (doc. depositato telematicamente il
31.1.2024).
Dalla lettura di tale relazione, peraltro, si evince che “nella seduta del 30.7.2020 la commissione asur la riconosceva invalida al 100% con indennità di accompagnamento per impossibilità di deambulare senza aiuto perm. di accompagnatore”.
La signora in particolare, è stata ricoverata in coma nel reparto di rianimazione Pt_2 dell'Ospedale di Ancona, poi dal 6.2.2020 è stata spostata nel reparto di scienze neurologiche per essere poi trasferita il 20.2.2020 presso l'istituto Santo Stefano di Potenza Picena, dove alla data del 6.5.2020 era ancora ricoverata (doc. 9, 10 e 32 fascicolo attrice).
La mamma dell'attrice, dunque, anche dopo essere uscita dal coma non era in grado di parlare e di muoversi, tanto che fu proprio la figlia a chiedere la nomina di un amministratore di sostegno, rendendosi disponibile ad assumere l'incarico (doc. 27 fascicolo attrice).
Il Tribunale di Ancona ha accolto il ricorso e con decreto urgente ex art. 405 c.c. del
14.02.2020 ha nominato amministratore di sostegno della mamma (doc. Parte_1
28 fascicolo attrice).
L'attrice ha prestato il giuramento all'udienza del 19.2.2020 (doc. 29 fascicolo attrice).
Il 10.3.2020 la signora ha presentato un'istanza al giudice tutelare, chiedendo di essere Pt_1 autorizzata ad operare sul conto corrente intestato alla madre in quanto necessario per “reperire le risorse finanziarie per il sostentamento proprio e della sig.ra (doc. 30 fascicolo Pt_2
convenuta).
Con provvedimento del 12.3.2020 il giudice tutelare ha attribuito all'attrice il potere di “tutela e gestione degli interessi patrimoniali della beneficiaria, con autorizzazione a compiere in via esclusiva ed in qualsiasi forma, anche tramite home banking, tutte le operazioni necessarie sul conto corrente bancario intestato alla beneficiaria, nonché a riscuotere eventuali pensioni o altri emolumenti o proventi alla medesima spettanti”, inoltre ha autorizzato “la signora
[...]
ad utilizzare un modico importo mensile delle risorse economiche della signora Parte_1 per sovvenire al proprio sostentamento” (doc. 31 fascicolo convenuta). Pt_2
- 17 - Il 17.7.2020 l'attrice ha poi chiesto di essere sostituita dall'incarico con lo zio Persona_1
fratello della mamma, in quanto che per il tramite dell'Università di Padova aveva ottenuto un contratto di tirocinio con una società straniera per cui si sarebbe dovuta trasferire a Dresda in
Germania, sicché non avrebbe potuto svolgere a pieno le funzioni di amministratore di sostegno (doc. 33 fascicolo attore).
Tale istanza è stata accolta dal Tribunale che il 22.7.2020 ha nominato amministratore di sostegno il cui incarico è stato poi confermato in via definitiva il 28.10.2020 in Persona_1
considerazione della “condizione di non autosufficienza della signora (doc. 34 e 35 Pt_2
fascicolo attrice).
L'attrice ha poi depositato la relazione della dottoressa psicologa e Parte_3 psicoterapeuta alla quale la signora si è rivolta “la settimana successiva all'incidente Pt_1 della madre”, nella quale la terapeuta ha ricordato “distintamente la telefonata in cui mi spiegava l'accaduto e si preparava a dover gestire la situazione peggiore possibile, consapevole che doveva contare sulle sue sole forze. In quel momento viveva, studiava e lavorava a Padova, dove si era costruita con fatica una sua nuova vita da adulta”.
La dottoressa ha in particolare evidenziato che “in quella prima fase la sua lucidità e Pt_3
l'attenzione sulla gestione delle cose concrete da fare le permetteva di non sentire il dolore e la preoccupazione, che erano inevitabili in una ragazza sola, poco più che ventenne che si trovava a gestire una enorme complessità (..).
In questa situazione, tuttavia, pur riuscendo in una prima fase a concentrarsi parzialmente sullo studio tanto da poter superare gli esami universitari nella sessione invernale, che aveva peraltro già preparati, essendo molto capace di pianificazione, ha cominciato a manifestare una serie di problematiche che si sono acuite nel tempo.
Disturbi d'ansia, attacchi di panico, difficoltà a gestire la solitudine, difficoltà a mantenere la concentrazione hanno connotato progressivamente i mesi da gennaio a giugno. Ciononostante ha mantenuto la capacità di gestione del quotidiano, prendendosi cura della nonna, della madre ricoverata (con tutte le numerose incombenze amministrative e civili del caso) e di sé stessa. In quella fase il supporto della sottoscritta era quasi a cadenza bisettimanale (..).
Con il passare del tempo il carico emozionale si è progressivamente amplificato inficiando le prestazioni universitarie: erano frequenti le incursioni telefoniche della madre ricoverata per l'incidente: la madre, peraltro, gestiva da molti anni una patologia di tipo psichiatrico,
- 18 - ampiamente documentata sia dal punto di vista sanitario che con denunce, che non è stato possibile compensare farmacologicamente soprattutto nelle prime fasi. Ho avuto modo di leggere e ascoltare numerosi messaggi che sono apparsi anche molto aggressivi e svalutanti, estremamente rabbiosi. Ci sono stati addirittura episodi appena uscita dal coma, in cui il personale medico, impossibilitato a gestire la madre, le ha chiesto di recarsi in ospedale per contenerla, a volte anche fisicamente (ricorso un episodio in particolare in cui la madre le strappava i capelli e la graffiava, inveendo contro di lei: ho potuto vedere i segni il giorno successivo e accoglierne il dolore e il disorientamento. Con l'inizio del covid e il trasferimento della madre al Santo Stefano, la presenza fisica si è interrotta, ma non i viaggi bisettimanali per portare il necessario richiesto dal reparto. Il contatto telefonico quotidiano della madre implicava richieste, pretese, non sempre compatibili con le indicazioni del reparto: questo generava gravi conflitti e aggressioni verbali. Questi episodi così pesanti dal punto di vista psicologico hanno riportato in memoria una storia emozionalmente molto pesante, da figlia di una persona con disturbo bipolare, con ricoveri, TSO;
denunce, che aveva gestito sempre in prima persona. Il suo percorso terapeutico precedente le aveva permesso di compensare ed elaborare, anche allontanandosi fisicamente e acquisendo uno status da . Per_3
L'incidente della madre, che nel frattempo aveva costruito un discreto equilibrio personale e con cui il rapporto era più che buono, l'ha gravemente esposta a dinamiche antiche e dolorose. l'incidente ha fatto emergere nuove dinamiche di un disagio che era stato ben compensato. La sua salute dal punto di vista fisico ha cominciato a risentire del carico di stress e della oggettiva solitudine e mancanza di supporto affettivo adulto: ha cominciato a sviluppare una serie di infiammazioni, disturbi del sonno, e disturbi del comportamento alimentare, attacchi di panico.
Appare chiaro come l'incidente della madre abbia destabilizzato l'equilibrio che Pt_1
aveva creato a Padova dove risiedeva, lavorava con soddisfazione, contribuendo alla sua autonomia economica, e frequentava brillantemente l'università con obiettivo di terminare nel tempo prestabilito e dare una nuova direzione alla sua vita. Tale situazione sta ripercuotendosi in modo significativo sulla sua gestione personale, anche alla luce di difficili dinamiche che sono insorte con i familiari di sua madre, tanto da spingerla ad allontanarsi per uno stage universitario e andare fuori Italia per garantirsi un proprio futuro in cui dare spazio a sé stessa e ai suoi obiettivi” (doc. 11 fascicolo attrice).
- 19 - 5.4 In questo contesto, dunque, non può essere messo in dubbio il diritto dell'attrice al risarcimento del c.d. danno da lesione del rapporto parentale.
La vicenda che ci occupa, infatti, riguarda una ragazza di appena 21 anni, figlia unica e con un padre divorziato residente in [...], la cui madre a seguito del sinistro stradale ha riportato delle lesioni gravissime, è stata per un periodo in coma e poi ricoverata per moltissimi mesi in una struttura riabilitativa.
Il danno patito dalla signora ha, anzitutto, determinato uno sconvolgimento delle Pt_2
abitudini di vita dell'attrice, la quale lavorava e studiava a Padova, ma chiaramente ha dovuto far rientro nelle Marche per cercare di accudire e seguire costantemente la madre, facendosi carico per lo meno nel periodo in cui ha svolto l'incarico di amministratore di sostegno delle scelte relative alla madre, sia sotto l'aspetto sanitario che patrimoniale.
Il dover assistere il proprio genitore ricoverato in rianimazione, incapace di intendere e volere con una malattia durata molti mesi, è sicuramente fonte di sofferenza per qualsiasi figlio, a maggior ragione nel caso in cui, come appunto quello dell'odierna attrice, il figlio è ancora giovane, neppure economicamente autosufficiente e non può beneficiare del sostegno dell'altro genitore, divorziato e residente all'estero.
Sul punto la relazione della dottoressa ha analiticamente descritto le alterazioni delle Pt_3 abitudini di vita, la destabilizzazione dell'equilibrio, le sofferenze ed il carico emozionale che la signora ha dovuto sopportare. Pt_1
Inoltre, sebbene agli atti di causa non sia presente alcun certificato medico e/o documentazione sanitaria dalla quale poter desumere che in conseguenza del sinistro occorso alla madre l'attrice abbia riportato un pregiudizio all'integrità psicofisica, va comunque valorizzato il fatto che l'attrice nel tempo ha risentito del carico di stress, della solitudine e mancanza di supporto affettivo adulto, tanto che ha cominciato a sviluppare una serie di infiammazioni, disturbi del sonno, disturbi del comportamento alimentare ed attacchi di panico.
Merita poi di essere sottolineato, quale fonte di particolare disagio e dolore, che la figlia ha dovuto “subire” le aggressioni verbali e fisiche della madre, che già presentava rilevanti problematiche di natura psichica, accentuate ancora di più dal sinistro, tanto da dover intervenire in ospedale su richiesta dei sanitari per cercare di contenere la mamma.
La decisione dell'attrice di trasferirsi in Germania e, conseguentemente, la sostituzione della stessa quale amministratore di sostegno della madre non appare in alcun modo ostativa
- 20 - all'accoglimento della domanda risarcitoria in quanto non può essere vista come un disinteresse alle necessità ed esigenze della madre, ma rappresenta la prosecuzione della vita di una ragazza che, dopo essersi fatta carico nei primi mesi successivi al sinistro alle necessità ed esigenze della madre, ha poi dovuto proseguire il suo percorso formativo e, conseguentemente, ha accettato questa possibilità offerta dall'Università.
5.5 Alla luce delle superiori considerazioni, in applicazione delle tabelle di Roma edizione
2023, deve rilevarsi che:
- il valore punto va quantificato in 6.174 euro (3.474 euro per il danno relativo all'aspetto interiore e 2.700 euro considerato che alla signora è stata riconosciuta l'indennità di Pt_2
accompagnamento ed ha ricevuto un risarcimento dalla compagnia di assicurazione);
- il danneggiato è il genitore (20 punti);
- al momento dell'evento lesivo il danneggiato aveva 57 anni (punti 5);
- al momento dell'evento lesivo l'attrice aveva 21 anni (punti 7);
- va applicato il coefficiente 0,7 in quanto anche lo zio dell'attrice, poi nominato amministratore di sostegno, si è occupato dell'assistenza;
- alla signora stato riconosciuto un danno biologico del 58%. Pt_2
Pertanto l'importo complessivo ammonta a 80.212,608 euro (32 x 0,7 x 6.174 x 58%).
Nella liquidazione del danno va preso in considerazione il concorso di colpa della danneggiata, ciò significa che l'importo di 80.212,608 euro va ridotto del 40% e, pertanto, si ottiene la somma di 48.127,56 euro, già rivalutata alla data della liquidazione.
5.6 L'attrice, inoltre, ha domandato il risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese sostenute per l'assistenza psicologica fornita dalla dott.ssa Pt_3
Ebbene tale pretesa merita di essere accolta considerato che è stata la stessa terapeuta a precisare nella relazione sopra riportata che è stata contattata dall'attrice soltanto in seguito all'investimento della mamma, per cui ha sostenuto delle spese la cui necessità è sorta proprio a causa del sinistro stradale.
Dai documenti allegati all'atto di citazione si evince che l'attrice per le sedute con la psicologa ha sostenuto spese per complessivi 3.120 euro (doc. da 12 a 18), per cui alla luce del concorso di colpa avrà diritto a ricevere la somma di 1.872 euro.
LE SPESE DI LITE.
- 21 - 6. Il riconoscimento di un concorso di colpa in capo alla signora giustifica ex art. 92 Pt_2
c.p.c. la compensazione delle spese di lite per il 50%, con conseguente condanna dei convenuti soccombenti a rifondere all'attrice il restante 50%.
Tale quota viene determinata, tenuto conto del valore complessivo della causa per come emerso all'esito del giudizio (va ricordato che per la determinazione del valore della controversia ai sensi dell'art. 5 del DM 55/2014 “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata), della complessità delle questioni trattate e, più in generale, in applicazione dei parametri medi indicati dal D.M. 55/2014 in complessivi euro 3.808 euro, ovvero il 50% di 7.616,00 euro (euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase istruttoria ed euro 2.905,00 per la fase decisionale).
Infine, l'esito del giudizio rende chiaramente infondata la richiesta della convenuta volta ad ottenere la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. per avere agito in giudizio con colpa grave.
Parimenti non sussistono i presupposti per condannare ex art. 96 c.p.c. la compagnia di assicurazione, considerato che la causa ha richiesto la risoluzione di diverse questioni, soprattutto relativamente alla dinamica del sinistro, per cui non si può ritenere che CP_1 abbia avuto un comportamento ostruzionistico tale da giustificare l'applicazione di tale
[...]
sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna e in solido tra loro, a corrispondere a Controparte_1 CP_2 [...]
a titolo di danno non patrimoniale l'importo complessivo di 48.127,56 euro, oltre Parte_1
interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
condanna e in solido tra loro, a corrispondere a Controparte_1 CP_2 [...]
a titolo di danno patrimoniale l'importo complessivo di 1.872 euro, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_1 CP_2 dell'attrice del 50% delle spese di questa procedura che si liquidano in complessivi euro 272,50 per anticipazioni ed euro 3.808,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario
- 22 - spese generali ed accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Alessandro Scaloni e dell'avv. Angelo Borrelli, dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Ancona, 18 febbraio 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
- 23 -