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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15510 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 33653/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 33653/2024 promossa da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e quale rappresentante del figlio minore C.F._2
(C.F. ); Persona_1 C.F._3 Parte_3
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._4 Parte_4
); tutti elettivamente domiciliati in Catanzaro presso lo studio C.F._5 dell'Avv. Carlofernando Parisi (C.F. ). C.F._6
RICORRENTI
contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dei Ministri pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
RESISTENTI
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (Codice domanda 110022).
Motivazione
Il giudizio è stato incardinato dinanzi a questo Tribunale con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato telematicamente il 25.07.2024 (RG 33653/2024) dai ricorrenti, assistiti dall'Avv. Carlofernando Parisi. Gli attori hanno chiesto
1 l'accertamento e la dichiarazione del loro status di Cittadini Italiani iure sanguinis dalla nascita, in quanto discendenti diretti per linea paterna dal capostipite italiano (nato a [...] il [...]). Il ricorso è stato Persona_2 promosso avverso il silenzio-inadempimento del Controparte_3 di São AU (Brasile), dove l'attesa per la trattazione delle istanze si protrae per un periodo irragionevole (oltre 10 anni, trattando richieste del 2008-2010).
Il e il si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_2 giudizio con memoria difensiva depositata il 17.06.2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità/infondatezza della domanda per mancata tempestiva produzione della documentazione di supporto. Nel merito, la difesa resistente non ha contestato l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana in assenza di elementi ostativi, ma ha chiesto, in via subordinata, la compensazione delle spese di giudizio in considerazione dell'eccezionale mole di richieste pendenti presso i Consolati in Brasile.
I ricorrenti hanno ribadito le loro posizioni e conclusioni con note di trattazione scritta depositate il 03.11.2025, contestando l'eccezione del , CP_1 confermando che la documentazione era stata depositata ab initio, completa, tradotta e apostillata, e insistendo per l'accoglimento del ricorso e la condanna del anche ex art. 96 c.p.c CP_1
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo
Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della
Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi
Pag. 2 di 3 alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che i richiedenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 05/11/2025
Il Giudice
MA AS
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 33653/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 33653/2024 promossa da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e quale rappresentante del figlio minore C.F._2
(C.F. ); Persona_1 C.F._3 Parte_3
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._4 Parte_4
); tutti elettivamente domiciliati in Catanzaro presso lo studio C.F._5 dell'Avv. Carlofernando Parisi (C.F. ). C.F._6
RICORRENTI
contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dei Ministri pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
RESISTENTI
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (Codice domanda 110022).
Motivazione
Il giudizio è stato incardinato dinanzi a questo Tribunale con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato telematicamente il 25.07.2024 (RG 33653/2024) dai ricorrenti, assistiti dall'Avv. Carlofernando Parisi. Gli attori hanno chiesto
1 l'accertamento e la dichiarazione del loro status di Cittadini Italiani iure sanguinis dalla nascita, in quanto discendenti diretti per linea paterna dal capostipite italiano (nato a [...] il [...]). Il ricorso è stato Persona_2 promosso avverso il silenzio-inadempimento del Controparte_3 di São AU (Brasile), dove l'attesa per la trattazione delle istanze si protrae per un periodo irragionevole (oltre 10 anni, trattando richieste del 2008-2010).
Il e il si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_2 giudizio con memoria difensiva depositata il 17.06.2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità/infondatezza della domanda per mancata tempestiva produzione della documentazione di supporto. Nel merito, la difesa resistente non ha contestato l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana in assenza di elementi ostativi, ma ha chiesto, in via subordinata, la compensazione delle spese di giudizio in considerazione dell'eccezionale mole di richieste pendenti presso i Consolati in Brasile.
I ricorrenti hanno ribadito le loro posizioni e conclusioni con note di trattazione scritta depositate il 03.11.2025, contestando l'eccezione del , CP_1 confermando che la documentazione era stata depositata ab initio, completa, tradotta e apostillata, e insistendo per l'accoglimento del ricorso e la condanna del anche ex art. 96 c.p.c CP_1
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo
Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della
Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi
Pag. 2 di 3 alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che i richiedenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 05/11/2025
Il Giudice
MA AS
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