Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
S E N TE N ZA nella causa iscritta al n. 566/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Vanessa Tornaboni, per mandato in atti;
[...] appellante
CONTRO
, in persona dell'amm.re p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. RO BI per mandato in atti;
appellante
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 275/2022 emessa il 23/02/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 2873/2020 il
Tribunale di Agrigento, pronunciando nel giudizio di impugnativa di delibera di assemblea condominiale promosso da , proprietaria dell'immobile sito al quarto piano, Parte_1 parte dell'edificio in condominio di , rigettava la domanda attorea e Controparte_1 condannava al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di Parte_1 CP_1 lite quantificate in € 2.768,00 oltre accessori di legge. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello contestandone l'erroneità sotto diversi profili. Parte_1
Si è costituito in giudizio il appellato, il quale ha chiesto il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza impugnata. Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 12 Luglio 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la
--------
MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello contesta la decisione di primo grado per l'errata Parte_1 ricostruzione dei fatti e l'omessa lettura della documentazione probatoria.
2.Con il secondo motivo di appello l'appellante contesta la decisione per l'omessa preventiva qualificazione giuridica della fattispecie.
3.Con il terzo motivo di appello si contesta la violazione degli artt. 2, 3, 32 e 42 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 1102 c.c. e con l'art. 10 co. 3 della l. 120/2020.
4.Con il quarto motivo di appello si contesta la violazione degli artt. 1100, 1104, 1121 e 2373 del codice civile.
5. Con il quinto motivo di appello l'appellante deduce la violazione dell'art. 1109 c.c. nella parte in cui il giudice di primo grado ha omesso di accertare l'eccesso di potere in cui è incorsa l'assemblea condominiale con l'approvazione della delibera adottata il giorno 1 Luglio 2020, oggetto di impugnativa.
-------
L'appello è infondato.
E' documentalmente provato che in data 18 Febbraio 2020 i condomini di Controparte_1
deliberavano, ai punti nn. 7 e 8, la realizzazione dell'impianto ascensore da ubicarsi nel vano
[...] scala dell'edificio, contemporaneamente alla ristrutturazione della medesima scala. Durante quella assemblea, in particolare, si precisava che i proprietari fossero disponibili Controparte_2
a consentire l'occupazione di una porzione del locale a piano terra, per una larghezza di circa cm
15 e per la lunghezza 1,10 circa, dove avrebbe dovuto essere collocato parte del castelletto dell'ascensore a fronte del diritto dell'utilizzo dell'ascensore e del totale esonero dalle spese di realizzazione dell'ascensore a carico del secondo piano, nonché le spese per le opere murarie di demolizione e ripristino dell'attuale muro divisorio tra il locale suddetto e il vano scala. Tale accordo avrebbe dovuto essere sancito in una scrittura privata tra le parti. Nella stessa sede i condomini BI RO, e dichiaravano di non essere interessati Controparte_3 Pt_2 alla realizzazione dell'impianto e chiedevano di essere manlevati dalle relative spese. L'assemblea quindi, all'unanimità dei presenti, deliberava favorevolmente la realizzazione dell'impianto ascensore precisando che avrebbero partecipato alle spese le proprietà e CP_4 Parte_1
in proporzione alle tabelle millesimali. Pt_3
La delibera stabiliva, altresì, di affidare l'incarico di progettazione, direzione lavori, richiesta autorizzazioni, calcoli statici e collaudo allo studio Tecnico Ing. per Controparte_5
l'importo di euro 11.500,00, nonché si deliberava e approvava il fondo spesa di circa € 40.000,00 per cui si dava mandato all'amministratore di ripartirlo tra i condomini interessati e riscuoterlo in
3 rate con le seguenti scadenze: il 33% subito per avviare l'iter; il 33% ad avvio dei lavori;
il 34% durante l'esecuzione degli stessi. Si precisava, infine, che si deliberava il tutto all'unanimità e si dava mandato all'amministratore di portare in esecuzione tale delibera. Contestualmente, al punto
8, si deliberava all'unanimità anche di provvedere ai lavori di ristrutturazione del vano scala.
Successivamente, in sede di assemblea condominiale dell'1 Luglio 2020, convocata con il seguente ordine del giorno: “argomentazione sui lavori già deliberati nella seduta del 18 Febbraio 2020, in ordine a: 1)proposta di revoca del deliberato su tali lavori o modifica con riguardo alla sola ristrutturazione scala;
(….), l'amministratore rappresentava di aver quantificato le quote spettanti ai partecipanti ed aver dato inizio al piano di riscossione delle rate necessarie per finanziare i lavori e che, tuttavia, erano pervenute soltanto le quote di e . Di contro, Pt_3 Parte_1
rimasto moroso, comunicava telefonicamente di non volere più partecipare alle CP_4 spese perché non più interessato alla realizzazione dell'impianto ascensore. Volontà che veniva ribadita anche in sede assembleare. Sicchè l'assemblea in quella sede deliberava all'unanimità, ma in assenza di , di revocare i punti 7 e 8 della delibera adottata il 18 Febbraio 2020. Parte_1
Tale essendo la ricostruzione dei fatti di causa, ritiene l'appellante l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità della delibera impugnata perché adottata in violazione dei diritti inviolabili dei condomini, tra i quali rientrerebbe il diritto alla comoda fruibilità degli edifici già costruiti nei quali l'ultimo piano si trovi oltre la terza elevazione fuori terra. Tale assunto non merita condivisione. Come noto, le delibere condominiali, analogamente a quelle societarie, sono nulle soltanto se hanno un oggetto impossibile o illecito, ovvero che non rientra nella competenza dell'assemblea, o se incidono su diritti individuali inviolabili per legge. Sono invece annullabili, nei termini previsti dall'art. 1137 c.c., le altre delibere "”contrarie alla legge o al regolamento di condominio”, tra cui quelle che non rispettano le norme che disciplinano il procedimento, come ad esempio per la convocazione dei partecipanti, o che richiedono qualificate maggioranze per formare la volontà dell'organo collegiale, in relazione all'oggetto della delibera da approvare (cfr. Cassazione civile sez. II,
02/10/2000, n.13013).
Nel caso che ci occupa, nessuna norma di legge riconosce ai singoli condomini il diritto alla realizzazione dell'ascensore. Di contro, l'art. 1102 del codice civile, inerente l'uso degli spazi comuni da parte del singolo, e la L. 13/1989 come modificata dalla L. 120/2020 che incentiva l'abbattimento delle barriere architettoniche, attribuiscono ai singoli condomini la facoltà di provvedervi autonomamente e a proprie spese purchè l'opera non danneggi le parti comuni, non pregiudichi la stabilità o la sicurezza dell'edificio, non leda il pari uso degli altri condomini e rispetti il decoro architettonico del condominio (v. art. 1120 c.c. ult. co.). Si tratta di una mera potestà riconosciuta al singolo, non certo di un diritto inviolabile.
Non si configurano, peraltro, neanche i restanti vizi della delibera impugnata, così come prospettati dall'appellante.
Quest'ultima sostiene, infatti, l'annullabilità della stessa in quanto adottata computando il voto del condomino non valido ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1104 e CP_4
1121 c.c. e 2373 c.c. e, pertanto, in palese conflitto di interessi. Ad ogni modo la delibera sarebbe invalida anche perché costituisce espressione di eccesso di potere da parte dell'assemblea condominiale. Anche tali censure sono infondate.
L'assemblea del ha il potere di decidere le modalità concrete di utilizzazione dei beni CP_1 comuni, nonché di modificare quelle in atto, anche revocando una o precedenti delibere, benché non impugnate da alcuno dei partecipanti e stabilendone liberamente gli effetti, sulla base di una rivalutazione - il cui sindacato è precluso al giudice di merito, se non nei limiti dell'eccesso di potere - dei dati ed apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione, non producendosi alcun autonomo diritto acquisito in capo ai condomini, ovvero ai terzi, soltanto per effetto ed in sede di esecuzione della precedente delibera (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/02/2021, n.2636). Nel caso che ci occupa l'assemblea condominiale ha legittimamente revocato la sua precedente deliberazione, rivalutando la convenienza economica e la vantaggiosità dell'opera nell'ipotesi del mancato apporto del contributo economico del condomino Tale decisione non è soggetta al CP_4 sindacato giurisdizionale, non configurandosi alcun eccesso di potere da parte del , CP_1 fattispecie che potrebbe ritenersi configurabile nella sola ipotesi in cui l'assemblea abbia voluto perseguire una finalità estranea all'interesse del , ovvero avesse voluto arrecare CP_1 vantaggio al singolo condomino dissenziente. Tuttavia, nessuna di queste due fattispecie può dirsi essersi concretizzato nel caso di specie. Né l'appellante ha fornito prove in tal senso. L'unico dato che emerge dalla lettura delle delibere assembleari acquisite al giudizio è una mera rivalutazione della convenienza economica e della vantaggiosità per tutti i condomini di realizzare l'impianto ascensore nell'edificio di piazzetta San Calogero n.15.
In definitiva, l'appello è infondato e dev'essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, con una riduzione del 50% della fase decisoria in ragione dell'assenza di questioni di fatto o diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
1)Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento in favore del condominio Parte_1 Controparte_1
in Agrigento, in persona dell'amministratore p.t., delle spese di lite che liquida in € 2.600,00,
[...] oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
L. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte di Appello di Palermo in data 14 Gennaio 2025.
Palermo, 16 Gennaio 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo