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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5358/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile,
all'udienza del 4/6/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5358/2019 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Donno, Parte_1
domiciliatario, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione del nuovo difensore del 31/5/2020
-ricorrente-
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello
Moramarco, domiciliatario, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
-resistente-
Oggetto: accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo del 20/1/2011 per usurarietà delle clausole determinative degli interessi corrispettivi e di mora – ripetizione di indebito oggettivo.
pagina 1 di 7 Conclusioni come da verbale dell'odierna udienza che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data
5/4/2019, premettendo di avere stipulato in data Parte_1
20/1/2011 con la un contratto di mutuo fondiario Controparte_2
per l'importo di €400.000,00 con previsione di un piano di ammortamento suddiviso n. 144 rate mensili, al termine del pattuito periodo di preammortamento, ha convenuto in giudizio l'istituto di credito mutuante per far accertare la pattuizione di un teg contrattuale pari al 6,65% (includendo tasso nominale corrispettivo,
spese di istruttoria, spese di perizia, spese assicurative, clausola di estinzione anticipata del finanziamento e maggiorazione del tasso di mora) superiore al tasso soglia previsto nel bollettino trimestrale pubblicato con DM del Ministero dell'Economia e delle
Finanze riferito, temporalmente, alla specifica categoria di mutui in esame a tasso variabile;
in secondo luogo, per far accertare l'insussistenza di qualsivoglia interesse passivo o in subordine la sostituzione ipso iure degli interessi ultralegali non pattuiti con gli interessi al saggio legale e, dunque, nella prima ipotesi, il proprio diritto alla restituzione dell'indebito pari ad €63.217,85
(importo versato a titolo di interessi ritenuti non dovuti), nonché,
pagina 2 di 7 nella seconda ipotesi, della minor somma di €34.733,09 (risultati contabili corroborati sulla scorta della consulenza tecnica di parte a firma del dott. ). Persona_1
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento della domanda di accertamento del proprio diritto “al rimborso di quanto già versato a titolo di interessi ed oneri interamente o per la parte eccedente la misura legale con conseguente esonero dello stesso deducente al versamento del maggior importo previsto fino alla estinzione del rapporto”; vinte le spese di giudizio.
I.2.- Costituendosi in giudizio, la Controparte_1
(subentrata nel rapporto processuale controverso per
[...]
effetto della fusione per incorporazione di in Controparte_2
virtù di atto per notar del 2/2/2017) ha Persona_2
contestato la fondatezza dell'avversa domanda, evidenziando il rispetto del tasso soglia e la pattuizione contrattuale della cd.
clausola di salvaguardia;
insistendo, pertanto, per il rigetto della domanda attorea e la condanna alla rifusione delle spese di lite
(memoria difensiva depositata in data 29/8/2019).
I.3.- Con ordinanza resa a verbale d'udienza del 16/10/2019 è
stato disposto il mutamento del rito sommario in rito ordinario.
I.4.- Con ordinanza del 14/9/2022 è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non accolta dalle parti.
I.5.- Istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, la causa è pervenuta all'odierna udienza in cui sulle conclusioni come in epigrafe precisate è stata discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., all'esito della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e di una sintetica motivazione in fatto ed in diritto pagina 3 di 7 delle ragioni della decisione.
II.- La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
In primo luogo, non può trovare accoglimento il profilo di nullità del mutuo fondiario stipulato in data 20/1/2011 per mancata pattuizione del tasso di interesse corrispettivo in misura ultralegale (ma non già usuraria), atteso che la sua previsione risulta espressa nell'art. 3 del regolamento contrattuale, peraltro,
con analitico riferimento al meccanismo di revisione periodica che,
tuttavia, non viene in alcun modo dedotto e censurato dall'attore.
In secondo luogo, non persuade l'ulteriore doglianza inerente l'asserito superamento del tasso soglia usura come determinato alla stregua dei criteri stabiliti dalla l. 108/1996.
Deve sottolinearsi come il non lamenti in modo Pt_1
specifico l'illegittimità degli interessi di mora convenzionali,
limitandosi ad includere la maggiorazione prevista contrattualmente per gli stessi (nella misura del 2% rispetto al tasso corrispettivo)
ai fini della determinazione del teg contrattuale.
Sennonché, considerato che le Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 19597/2020 hanno chiarito che “la disciplina
antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia
somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche
agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito
del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1,
della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la
rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali”,
l'attore avrebbe dovuto argomentare nel senso che, anche relativamente alla clausola determinativa degli interessi di mora, in pagina 4 di 7 sé considerati, si prospettasse il superamento del tasso soglia, non potendosi, invece, in alcun modo comparare un teg contrattuale,
inclusivo della maggiorazione prevista per gli interessi di mora, al fine di valutare l'usurarietà dei soli interessi corrispettivi.
In disparte il difetto di puntuale allegazione, la ricostruzione contabile offerta dall'esperto di parte attrice non tiene conto della circostanza che, sulla scorta dei criteri applicativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al
30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al
T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4,
L. 108/1996 pro tempore vigente.
Pertanto, l'eventuale tasso soglia rilevante ai fini del controllo di usurarietà degli interessi di mora sarebbe offerto dalla percentuale del 4,02% maggiorata del 2,1%, dunque, complessivamente pari al 6,12%, senz'altro superiore al teg contrattuale, non potendosi includere nella determinazione di quest'ultimo l'onere previsto a titolo di estinzione anticipata del finanziamento.
Infatti, anche al riguardo la Cassazione ha specificato che “in
tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia"
previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla
sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione
anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una
remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata
dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì
un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli
impegni a quella connessi” (si veda, tra ,le più recenti, Cass. Sez.
pagina 5 di 7 3, 07/03/2022, n. 7352, Rv. 664250 - 01).
Analogamente il tasso contrattuale risulta intrasoglia ove raffrontato ai soli interessi corrispettivi, pur con l'aggiunta degli ulteriori oneri e spese elencati dall'attore a pagina 2 dell'atto introduttivo, atteso che in ogni caso devono essere espunte le percentuali a titolo di penale da estinzione anticipata e a titolo di spread per la mora (complessivamente pari al 3,50%).
Alla stregua dei rilievi che precedono, la domanda va interamente disattesa.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal D.m. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab.
allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite
successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato
(in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/ 2012).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i parametri medi, individuati con riguardo al credito controverso (oggetto di ripetizione di indebito), ridotti in misura del 50% con riguardo alla fase istruttoria e decisoria in ragione della natura esclusivamente documentale lite e della modesta natura delle questioni giuridiche controverse e ritenute dirimenti: Scaglione: da €26.000,01 ad €52.000,00 pagina 6 di 7 Parte_2
[...] Studio 1.701,00 1.701,00 Introduttiva 1.204,00 1.204,00 Istruttoria 1.806,00 -50% 903,00 Decisoria 2.905,00 -50% 1.452,00 TOTALE 5.260,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 5/4/2019 da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
a) Rigetta la domanda;
b) Condanna alla rifusione delle spese di Parte_1
lite in favore di Controparte_1
che si liquidano in complessivi €5.260,00, oltre al
[...] rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Bari, 4/6/2025 La Giudice
Valentina D'Aprile
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione della dott.ssa
Francesca Nardelli, Magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile,
all'udienza del 4/6/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5358/2019 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Donno, Parte_1
domiciliatario, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione del nuovo difensore del 31/5/2020
-ricorrente-
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello
Moramarco, domiciliatario, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
-resistente-
Oggetto: accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo del 20/1/2011 per usurarietà delle clausole determinative degli interessi corrispettivi e di mora – ripetizione di indebito oggettivo.
pagina 1 di 7 Conclusioni come da verbale dell'odierna udienza che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data
5/4/2019, premettendo di avere stipulato in data Parte_1
20/1/2011 con la un contratto di mutuo fondiario Controparte_2
per l'importo di €400.000,00 con previsione di un piano di ammortamento suddiviso n. 144 rate mensili, al termine del pattuito periodo di preammortamento, ha convenuto in giudizio l'istituto di credito mutuante per far accertare la pattuizione di un teg contrattuale pari al 6,65% (includendo tasso nominale corrispettivo,
spese di istruttoria, spese di perizia, spese assicurative, clausola di estinzione anticipata del finanziamento e maggiorazione del tasso di mora) superiore al tasso soglia previsto nel bollettino trimestrale pubblicato con DM del Ministero dell'Economia e delle
Finanze riferito, temporalmente, alla specifica categoria di mutui in esame a tasso variabile;
in secondo luogo, per far accertare l'insussistenza di qualsivoglia interesse passivo o in subordine la sostituzione ipso iure degli interessi ultralegali non pattuiti con gli interessi al saggio legale e, dunque, nella prima ipotesi, il proprio diritto alla restituzione dell'indebito pari ad €63.217,85
(importo versato a titolo di interessi ritenuti non dovuti), nonché,
pagina 2 di 7 nella seconda ipotesi, della minor somma di €34.733,09 (risultati contabili corroborati sulla scorta della consulenza tecnica di parte a firma del dott. ). Persona_1
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento della domanda di accertamento del proprio diritto “al rimborso di quanto già versato a titolo di interessi ed oneri interamente o per la parte eccedente la misura legale con conseguente esonero dello stesso deducente al versamento del maggior importo previsto fino alla estinzione del rapporto”; vinte le spese di giudizio.
I.2.- Costituendosi in giudizio, la Controparte_1
(subentrata nel rapporto processuale controverso per
[...]
effetto della fusione per incorporazione di in Controparte_2
virtù di atto per notar del 2/2/2017) ha Persona_2
contestato la fondatezza dell'avversa domanda, evidenziando il rispetto del tasso soglia e la pattuizione contrattuale della cd.
clausola di salvaguardia;
insistendo, pertanto, per il rigetto della domanda attorea e la condanna alla rifusione delle spese di lite
(memoria difensiva depositata in data 29/8/2019).
I.3.- Con ordinanza resa a verbale d'udienza del 16/10/2019 è
stato disposto il mutamento del rito sommario in rito ordinario.
I.4.- Con ordinanza del 14/9/2022 è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non accolta dalle parti.
I.5.- Istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, la causa è pervenuta all'odierna udienza in cui sulle conclusioni come in epigrafe precisate è stata discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., all'esito della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e di una sintetica motivazione in fatto ed in diritto pagina 3 di 7 delle ragioni della decisione.
II.- La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
In primo luogo, non può trovare accoglimento il profilo di nullità del mutuo fondiario stipulato in data 20/1/2011 per mancata pattuizione del tasso di interesse corrispettivo in misura ultralegale (ma non già usuraria), atteso che la sua previsione risulta espressa nell'art. 3 del regolamento contrattuale, peraltro,
con analitico riferimento al meccanismo di revisione periodica che,
tuttavia, non viene in alcun modo dedotto e censurato dall'attore.
In secondo luogo, non persuade l'ulteriore doglianza inerente l'asserito superamento del tasso soglia usura come determinato alla stregua dei criteri stabiliti dalla l. 108/1996.
Deve sottolinearsi come il non lamenti in modo Pt_1
specifico l'illegittimità degli interessi di mora convenzionali,
limitandosi ad includere la maggiorazione prevista contrattualmente per gli stessi (nella misura del 2% rispetto al tasso corrispettivo)
ai fini della determinazione del teg contrattuale.
Sennonché, considerato che le Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 19597/2020 hanno chiarito che “la disciplina
antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia
somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche
agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito
del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1,
della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la
rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali”,
l'attore avrebbe dovuto argomentare nel senso che, anche relativamente alla clausola determinativa degli interessi di mora, in pagina 4 di 7 sé considerati, si prospettasse il superamento del tasso soglia, non potendosi, invece, in alcun modo comparare un teg contrattuale,
inclusivo della maggiorazione prevista per gli interessi di mora, al fine di valutare l'usurarietà dei soli interessi corrispettivi.
In disparte il difetto di puntuale allegazione, la ricostruzione contabile offerta dall'esperto di parte attrice non tiene conto della circostanza che, sulla scorta dei criteri applicativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al
30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al
T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4,
L. 108/1996 pro tempore vigente.
Pertanto, l'eventuale tasso soglia rilevante ai fini del controllo di usurarietà degli interessi di mora sarebbe offerto dalla percentuale del 4,02% maggiorata del 2,1%, dunque, complessivamente pari al 6,12%, senz'altro superiore al teg contrattuale, non potendosi includere nella determinazione di quest'ultimo l'onere previsto a titolo di estinzione anticipata del finanziamento.
Infatti, anche al riguardo la Cassazione ha specificato che “in
tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia"
previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla
sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione
anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una
remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata
dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì
un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli
impegni a quella connessi” (si veda, tra ,le più recenti, Cass. Sez.
pagina 5 di 7 3, 07/03/2022, n. 7352, Rv. 664250 - 01).
Analogamente il tasso contrattuale risulta intrasoglia ove raffrontato ai soli interessi corrispettivi, pur con l'aggiunta degli ulteriori oneri e spese elencati dall'attore a pagina 2 dell'atto introduttivo, atteso che in ogni caso devono essere espunte le percentuali a titolo di penale da estinzione anticipata e a titolo di spread per la mora (complessivamente pari al 3,50%).
Alla stregua dei rilievi che precedono, la domanda va interamente disattesa.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal D.m. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab.
allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite
successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato
(in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/ 2012).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i parametri medi, individuati con riguardo al credito controverso (oggetto di ripetizione di indebito), ridotti in misura del 50% con riguardo alla fase istruttoria e decisoria in ragione della natura esclusivamente documentale lite e della modesta natura delle questioni giuridiche controverse e ritenute dirimenti: Scaglione: da €26.000,01 ad €52.000,00 pagina 6 di 7 Parte_2
[...] Studio 1.701,00 1.701,00 Introduttiva 1.204,00 1.204,00 Istruttoria 1.806,00 -50% 903,00 Decisoria 2.905,00 -50% 1.452,00 TOTALE 5.260,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 5/4/2019 da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
a) Rigetta la domanda;
b) Condanna alla rifusione delle spese di Parte_1
lite in favore di Controparte_1
che si liquidano in complessivi €5.260,00, oltre al
[...] rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Bari, 4/6/2025 La Giudice
Valentina D'Aprile
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione della dott.ssa
Francesca Nardelli, Magistrato ordinario in tirocinio.
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