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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/10/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. N. 2327/2025 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott.ssa IA ET Presidente ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2327 del ruolo generale V.G. 2025, promossa con ricorso depositato in data
23.05.2025 da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]/9, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Avv. Elisa Zodio (pec: in Vigonza (PD), Via Roma n. 10/C Email_1 che la rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nato a [...]_2 C.F._2
(VA) il 18.12.1979 e residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rommy Granini (pec: in Camponogara Email_2
(Ve), Piazzetta Unità d'Italia n. 17, che lo rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473 bis. 51 ss.
c.p.c.
Con provvedimento del 23.09.2025 reso in sostituzione dell'udienza fissata in pari data ex art. 473bis.
1 51, comma 2, c.p.c., il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e ribadite nella note di trattazione scritta depositate in data 27.08.2025-08.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025 che di seguito si riproducono: “regolare i rapporti genitoriali secondo le seguenti CONDIZIONI: 1) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma avrà collocamento prevalente Per_1 presso la residenza materna sita in Dolo (Ve), Via Cairoli 165/A/9; 2) le decisioni di maggior rilievo nell'interesse del minore, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
3) è onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti al figlio;
4) ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza;
5) il sig. terrà Parte_2 con sé il figlio : Per_1
- il lunedì sera dall'uscita di scuola (ore 16.00) fino alla mattina successiva, quando lo riaccompagnerà a scuola;
- il giovedì sera dall'uscita di scuola (ore 16.00) fino alla mattina successiva, quando lo riaccompagnerà a scuola;
le parti si accordano sin da ora che se per esigenze di lavoro la visita del giovedì non possa tenersi, essa sarà sostituita con quella del mercoledì; nei mesi estivi, il giovedì, ovvero il mercoledì a seconda delle esigenze lavorative (indicativamente sempre dalle ore 16.00), fino alla mattina del giorno seguente, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- un finesettimana “lungo” al mese, dal venerdì pomeriggio, quando lo andrà a prendere all'uscita da scuola, fino al martedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
nei mesi estivi, dal venerdì pomeriggio, andandolo a prendere presso l'abitazione materna e sino al martedì mattina, giorno in cui lo accompagnerà presso la residenza o presso il luogo di lavoro della madre;
- nella settimana in cui verrà data esecuzione al fine settimana “lungo”, la visita del giovedì ovvero del mercoledì sarà sospesa;
- la domenica dalle ore 9 del mattino fino alle ore 16.30, fermo restando che le parti si accordano sin da ora che se per esigenze di lavoro, la visita della domenica non possa tenersi essa sarà sostituita con quella del sabato, sempre dalle ore 9 del mattino e sino alle ore 16.30 del pomeriggio;
- due settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive, da comunicarsi entro il giorno 30 del mese di aprile di ogni anno;
- trascorrerà con ciascun Per_1 genitore tre giorni durante le vacanze pasquali, compresa la Domenica di Pasqua, ovvero il Lunedì di Pasquetta, ad anni alterni, nonché sette giorni durante il periodo delle vacanze invernali, dal 23 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni.
I genitori, come detto, convengono, inoltre, che nel caso di impegni professionali di entrambi, i giorni
2 di permanenza di presso il padre di giovedì e domenica saranno sostituti dal mercoledì e Per_1 dal sabato, previo avviso di almeno sette giorni. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali del figlio, nonché nel rispetto della sua volontà. 6) Il sig. corrisponderà, a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , l'importo mensile onnicomprensivo Per_1 di euro 300,00 (diconsi euro trecento//00), con adeguamento ISTAT. Detto importo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario, alle coordinate bancarie intestate alla Sig.ra , già in Parte_1 possesso del Sig, ; 7) Le spese di mantenimento straordinario, come da Parte_2
Protocollo dell'Ill.mo Tribunale intestato, verranno sostenute da ciascuno dei genitori nella quota parte del 50% cadauno. 8) L'A.U.U. e/o ogni altro contributo di natura equipollente, sarà percepito integralmente dalla sig.ra ; le detrazioni fiscali saranno invece equamente divise tra le Parte_1 parti;
9) Le parti rinnovano la prestazione del reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei minori. 10) Le spese legali del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno proposto congiuntamente ricorso al fine di Parte_1 Parte_2 ottenere regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio in data 21.12.2015, riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
I ricorrenti deducono che, conclusa la loro relazione sentimentale, sono addivenuti ad un accordo circa l'affidamento, la collocazione prevalente del figlio e la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, depositando ricorso congiunto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 27.08.2025-
08.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice Delegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Gli accordi raggiunti dalle parti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore minore possono trovare integrale accoglimento, atteso che l'assetto complessivo dei rapporti concordato appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura dello stesso e idoneo a garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Vanno compensate le spese del giudizio, attesa la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
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P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dai ricorrenti e riportate in epigrafe.
- spese del giudizio compensate fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 09.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa IA ET
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