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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/04/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 987/ 2022 promosso da
, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
, C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentate e difese dall'Avv. Marisa Pirrone ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 99, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
(Cod. Fisc. in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569, del 21 luglio 2015, a firma del
1 notaio in Roma, dall'Avv. Atanasio Maurizio Greco, elettivamente Per_1
domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in Palermo, alla Via F.
Laurana, n. 59
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di reversibilità
CONCLUSIONI come da note cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 04.04.2022 le ricorrenti indicate in epigrafe, nella qualità di eredi della madre RA nata a [...] il Persona_2
15.02.1942 e deceduta il 03.01.2019, convenivano in giudizio l' chiedendone CP_1
la condanna al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dalla madre relativi alla pensione ai superstiti spettante per l'attività svolta dal coniuge della
RA IR nonché padre delle ricorrenti sia in Italia che all'estero.
Eccepivano che l' sosteneva che la prestazione era stata richiesta solo a CP_1
carico dello stato estero e che proposto ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale, l' in data 06.11.2020 comunicava che il ricorso “E' CP_1
pag. 2 INAMMISSIBILE in quanto presentato da persona deceduta in data successiva alla
data di chiusura della pratica”. Concludevano chiedendo la condanna dell' al CP_1
pagamento dei ratei della pensione di reversibilità spettante alla madre deceduta con decorrenza dalla data di presentazione della domanda sino alla data di morte della stessa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della CP_1
quale chiedeva il rigetto. Eccepiva l'Ente che non essendo mai stata richiesta la quota di pensione italiana non c'erano rate maturate e non riscosse a favore degli eredi e che il ricorso era improponibile ed inammissibile in quanto la de cuius non aveva mai presentato domanda telematica di Persona_2
liquidazione della prestazione all' per cui non poteva proporre la relativa CP_1
domanda giudiziaria.
In data 15.01.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente per inquadrare la fattispecie, va detto che l'istituto della pensione ai superstiti trova disciplina nell'articolo 13 L. 218/1952 (nel testo come modificato dall'articolo 22 L. 903/1965) che così prevede: "Nel caso di morte
dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione, spetta al
pag. 3 coniuge una indennità pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati, sempreché nel
quinquennio precedente la morte risulti versato o accreditato almeno un quindicesimo
dei contributi indicati al n. 1) del primo comma dell'art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939, n.
636, modificato dall'art. 2 della presente legge. L'indennità non può essere inferiore a L.
43.200 né superiore a L. 129.600. In mancanza del coniuge l'indennità spetta ai figli,
sempreché per essi sussistano le condizioni stabilite dall'art. 13 del R.D.L. 14 aprile
1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge. L'indennità spettante ai figli è
liberamente pagata a chi esercita la patria potestà".
L'art. 13 R.D.L. n. 636/1939 a sua volta così prevede: "Nel caso di morte del
pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della
morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere
a), e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte
del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di
qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del
decesso di questi. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già
liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12: a) il 60 per cento
al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge,
oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. Per i figli superstiti
che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro
retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino
pag. 4 una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26.
anno di età, qualora frequentino l'Università”.
L'importo della pensione ai superstiti risulta condizionato, per effetto delle norme di cui alla legge n. 335 del 1995, dalla situazione economica del titolare ma i limiti alla cumulabilità non si applicano se il beneficiario fa parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili.
Orbene nella specie risulta provato che la defunta RA , dopo Persona_2
la morte del marito , ha presentato in data 19.02.2018 Persona_3
domanda di pensione ai superstiti a carico di stato estero precisando a pagina
4/5 che la richiesta si riferiva sia alla pensione estera che a quella italiana. La
domanda risulta confermata e l'attività completata ma la pensione non è stata liquidata.
Dopo il decesso della RA , le odierne ricorrenti, nella qualità di eredi, Per_2
hanno avanzato domanda di pagamento dei ratei maturati e non riscossi ed a seguito delle richiese avanzate dal Patronato all' la detta domanda è stata CP_1
inviata in forma cartacea, non risultando la pratica regolarmente trasmessa.
L'eccezione di improponibilità e/o inammissibilità del ricorso avanzata dall' è infondata. CP_1
La domanda era stata inviata dalla defunta RA IR in modalità
telematica. Infatti, come si evince dal documento Domus Web n. 2120772000341
pag. 5 versato in atti la domanda risulta confermata e l'attività completata tant'è che a pag. 2 punto 6) si legge “rilevazione tempo intercorrente tra fine corrispondenza
estero e definizione pratica in convenzione internazionale 04.12.2018 attività
completata” che significa che la pratica in convenzione internazionale era stata accolta e sarebbe stata liquidata;
per cui l'eccezione dell' di inammissibilità CP_1
ed improcedibilità del ricorso per mancanza di domanda telematica di liquidazione della prestazione all' non è fondata. CP_1
Inoltre, come è dato leggere nella domanda presentata in data 19.02.2018, la richiesta si riferiva come precisato a pagina 4/5 sia alla pensione estera che a quella italiana.
Ciò posto gli unici motivi addotti dall per il rigetto della domanda CP_1
relativa di pensione di reversibilità appaiono infondati.
Come anticipato nella parte narrativa della presente decisione le ricorrenti reclamano il pagamento dei ratei della pensione di reversibilità spettanti alla madre deceduta, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda sino alla data di morte della stessa, che, giova ribadirlo, è stata negata dall' CP_1
non sulla base della mancanza dei requisiti per il riconoscimento, ma per il fatto che la domanda non era stata presentata online e si riferiva solo alla pensione estera.
pag. 6 Tale precisazione si impone perché la pronuncia di accoglimento oggi resa sulla domanda formulata da parte ricorrente non implica alcun accertamento dei requisiti sottostanti la predetta domanda di pensione di reversibilità, che, come anticipato, non sono stati posti in discussione dall' CP_1
Nella specie, pertanto, l'accoglimento della domanda di parte ricorrente di pagamento dei ratei della pensione di reversibilità spettanti alla madre deceduta consegue unicamente all'accertamento della presentazione della domanda, ricevuta dall' in data 19.02.2018 che, come si evince dal CP_1
documento Domus Web n.2120772000341 versato in atti è “Pervenuta per via telematica da Patronato”.
Ciò premesso parte ricorrente ha dato prova documentale che nella domanda presentata in data 19.02.2018 la richiesta si riferiva come precisato a pagina 4/5
sia alla pensione estera che a quella italiana.
Pertanto, non essendo posti in discussione dall' i requisiti per ottenere la CP_1
pensione di reversibilità, la domanda, per come proposta, va pienamente accolta.
In definitiva va affermato il diritto delle ricorrenti a conseguire i ratei della pensione di reversibilità spettante alla madre deceduta con Persona_2
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso di pag. 7 coniuge di e sino alla data di morte della Persona_3 Persona_2
stessa, oltre gli accessori come per legge.
Consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano in favore delle CP_1
ricorrenti come in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara che e hanno diritto ai ratei della Parte_1 Parte_2
pensione di reversibilità spettante alla defunta madre;
Persona_2
- condanna L' al pagamento in favore delle ricorrenti dei ratei della CP_1
pensione di reversibilità spettante alla defunta madre con Persona_2
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso di coniuge di e sino alla data di morte della Persona_3 Persona_2
stessa, oltre gli accessori come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti che CP_1
liquida in complessivi € 1.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 7 aprile 2024.
pag. 8 Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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