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Ordinanza 7 gennaio 2025
Ordinanza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, ordinanza 07/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Tivoli
Sezione Lavoro
R.G. 5497 / 2024
Il Giudice
Letta la istanza depositata nell'interesse della parte ricorrente, da ultimo, in data 07/01/2025;
Rilevato che è cessata la materia del contendere, stante l'intervenuto riconoscimento della prestazione cui era funzionale la verifica del requisito sanitario dedotto in ATP, ripristinata dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
Ritenuto, quanto al regime delle spese, che: a) da un lato, il riconoscimento dell' CP_1 successivo alla litispendenza non ha impedito il giudizio, risultando tacitamente ammi della fondatezza delle ragioni attoree senza specifiche questioni in punto di decorrenza, b) dall'altro, il proficuo e sollecito riscontro, anteriore alla udienza del giorno 09/12/2024, ha ridotto oneri difensivi e tempistiche processuali;
Ritenuta quindi nel complesso, anche alla stregua del taglio giuridico/documentale della controversia e della particolare semplicità e snellezza dei suoi snodi, la sussistenza di gravi motivi di compensazione per un terzo degli oneri, i quali nei restanti due terzi si liquidano come in dispositivo tenuto conto della serialità dei motivi contenziosi e della linearità delle difese svolte;
PQM
Dispone la revoca dell'incarico conferito al CTU;
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l' a rifondere alla difesa antistataria della ricorrente due terzi delle spese di CP_1 lite, liquidat detta frazione euro 848,00 per compensi oltre al proporzionale rimborso di iva, cpa e spese forfettarie, dichiarandole compensate nel restante terzo.
Si comunichi alle parti e al CTU.
Tivoli, 07/01/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano
Sezione Lavoro
R.G. 5497 / 2024
Il Giudice
Letta la istanza depositata nell'interesse della parte ricorrente, da ultimo, in data 07/01/2025;
Rilevato che è cessata la materia del contendere, stante l'intervenuto riconoscimento della prestazione cui era funzionale la verifica del requisito sanitario dedotto in ATP, ripristinata dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
Ritenuto, quanto al regime delle spese, che: a) da un lato, il riconoscimento dell' CP_1 successivo alla litispendenza non ha impedito il giudizio, risultando tacitamente ammi della fondatezza delle ragioni attoree senza specifiche questioni in punto di decorrenza, b) dall'altro, il proficuo e sollecito riscontro, anteriore alla udienza del giorno 09/12/2024, ha ridotto oneri difensivi e tempistiche processuali;
Ritenuta quindi nel complesso, anche alla stregua del taglio giuridico/documentale della controversia e della particolare semplicità e snellezza dei suoi snodi, la sussistenza di gravi motivi di compensazione per un terzo degli oneri, i quali nei restanti due terzi si liquidano come in dispositivo tenuto conto della serialità dei motivi contenziosi e della linearità delle difese svolte;
PQM
Dispone la revoca dell'incarico conferito al CTU;
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l' a rifondere alla difesa antistataria della ricorrente due terzi delle spese di CP_1 lite, liquidat detta frazione euro 848,00 per compensi oltre al proporzionale rimborso di iva, cpa e spese forfettarie, dichiarandole compensate nel restante terzo.
Si comunichi alle parti e al CTU.
Tivoli, 07/01/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano