CA
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr.ssa Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5377/2023 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di
Ischia n. 119/2023, deliberata il 17.6.2023 e pubblicata il 18.9.2023 (n. 137/2021
RG); impugnazione di delibera condominiale;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. Nicola Lauro (c.f. ) C.F._3 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTI
E
c.f. , Parte_1 C.F._4 difeso dall'avv. Giuseppe Morgera (c.f. ) C.F._5 domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
E
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile c.f. , CP_1 C.F._6 difesa dall'avv. Massimo Stilla (c.f. ) C.F._7 domicilio digitale: Email_3
APPELLATA
E
c.f. , Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Emanuele Di Meglio
(c.f. ) C.F._8 domicilio digitale: Email_4
APPELLATA
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati, nella sentenza di primo grado, nei termini che seguono.
“In data 30/1/2021 in Barano d'Ischia si è riunita, asseritamente in seconda convocazione, l'assemblea dei proprietari del fabbricato sito in Barano d'Ischia alla Via
Angelo Migliaccio 47 – e, presenti due proprietari su 4, all'unanimità ha deliberato di costituire il Condominio di quel fabbricato denominandolo Parte_3 nominando amministratore incaricando l'amministratore di nominare CP_2 un tecnico per redigere le tabelle millesimali ed adottando una serie di altri provvedimenti conseguenziali;
i comproprietari presenti erano Parte_1 nato a [...] l'[...], e mentre quelli assenti erano Parte_2 [...] nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 [...] nato il [...] ha convenuto nel presente giudizio gli altri tre Parte_1 comproprietari e la società nominata amministratrice, chiedendo di dichiarare nulla o annullare la predetta deliberazione, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita associandosi alla domanda dell'attore con vittoria delle spese CP_1 di lite con distrazione;
si sono costituiti nato l'[...] e Parte_1 [...] chiedendo di rigettare la domanda dell'attore e della perché Parte_2 CP_1 improcedibile e comunque infondata anche essendo cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
nel corso del giudizio è stata esperita la procedura di mediazione, senza esito;
...”.
Il Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna nato l'[...] e a Parte_1 Parte_2 rimborsare a nato il [...] ed a le spese del Parte_1 CP_1
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
giudizio, che liquida in favore del primo € 125 per esborsi ed € 4000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Morgera;
ed in favore della seconda in € 4000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Massimo Stilla.”.
Avverso questa pronuncia hanno interposto gravame Parte_1
(n. 1.11.1949) ed , ne hanno argomentato i
[...] Parte_2 motivi a sostegno ed hanno chiesto:
“- Riformata e/o annullata la sentenza impugnata per i motivi ed entro i termini di cui in premessa, annullare la condanna al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, disponendone la compensazione.
- In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede, ridurre le spese di giudizio secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 37/2018, commisurandole all'attività effettivamente svolta.
- Con vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”.
(n. 26.10.1984) si è costituito ed ha concluso come Parte_1 segue:
“rigettare l'avverso appello, per i motivi di cui in epigrafe.
Con ristoro di spese e compensi da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore.”.
si è costituita ed ha concluso come segue: CP_1
“a.- rigettare l'avverso appello;
b.- condannare gli appellanti al pagamento di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore.”.
si è costituita ed ha concluso come segue: Controparte_2
“– in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto;
– nel merito, rigettare l'appello principale proposto e confermare integralmente
l'impugnata sentenza.
Sempre e comunque condannare le parti appellanti alla condanna alle spese di lite del presente giudizio di appello da riconoscere allo scrivente procuratore antistatario, il tutto tenendo presente che il valore del presente giudizio è indeterminabile.”.
All'esito, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 21.1.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso preventiva assegnazione di termini per note di conclusioni, comparse conclusionali e note di replica, a norma dell'art. 352 cod. proc. civ., come innovato dal d.lgs. 149/2022.
§ - LA SOCCOMBENZA VIRTUALE – LA CONDANNA
ALLE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
(n. 1.11.1949) ed hanno Parte_1 Parte_2 dedotto, a sostegno del gravame, che il Tribunale li ha erroneamente condannati alle spese del giudizio, ritenendo che la delibera del 24.4.2021, con la quale erano state reiterate le decisioni della precedente delibera del 30.1.2021, non avesse comportato la cessazione della materia del contendere.
L'impugnazione di (n. 26.10.1984) ed era Parte_1 CP_1 fondata sull'omessa convocazione di quest'ultima per l'assemblea del 30.1.2021, ma il vizio era stato sanato con la successiva convocazione per l'assemblea del
24.4.2021. Pertanto, già alla data della susseguente assemblea del 24.4.21, che provvedeva ad approvare una nuova delibera conforme alla legge, la materia del contendere, rappresentata dall'omessa notifica dell'avviso di convocazione alla condomina , diversamente da quanto sostenuto dal CP_1
Tribunale, era da considerarsi cessata ( Cass. n. 16607 del 5.7.17).
Hanno aggiunto che le spese di lite andavano compensate da parte del
Tribunale, in quanto l'attore, (n. 26.10.1984), non aveva Parte_1 in alcun modo sollecitato il a revocare la deliberazione impugnata, Parte_3 prima di intraprendere la causa.
Hanno lamentato che il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese anche in considerazione del comportamento preprocessuale degli attori, in ragione dell'omesso tentativo di mediazione, che avrebbe potuto evitare il giudizio. Né vale evidenziare che l'incontro in mediazione ebbe esito negativo, in quanto a quella data il verbale già era stato sostituito, facendo venir meno l'oggetto della mediazione.
I motivi meritano reiezione.
(n. 1.11.1949) ed non Parte_1 Parte_2 hanno affatto dimostrato che la delibera adottata il 24.4.2021 aveva sanato il vizio della precedente adottata il 30.1.2021, impugnata da Parte_1
(n. 26.10.1984) ed , per la mancata convocazione di
[...] CP_1 quest'ultima. Infatti, come si legge nel verbale del 24.4.2021, erano presenti i soli condomini (n. 1.11.1949) e , Parte_1 Parte_2 rappresentata da , ma non (n. 26.10.1984) ed CP_3 Parte_1
, e gli appellanti non hanno provato la rituale convocazione di CP_1 questi ultimi, neanche per questa nuova (seconda) tornata. Non vi è prova, quindi, che la deliberazione del 24.4.2021 avesse sanato le illegittimità di quella del 30.1.2021. Va soggiunto, in proposito, che anche la seduta assembleare del
24.4.2021 è stata oggetto di impugnativa, in altro giudizio, da parte dei due condomini pretermessi.
4 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Del resto, entrambe le delibere contestate ed impugnate giudizialmente – quella del 30.1.2021 e quella del 24.4.2021 – sono state definitivamente annullate nella seduta del 22.1.2022, con il voto favorevole di tutti i quattro partecipanti al
. Risulta evidente, dunque, il riconoscimento del vizio delle due Parte_3 precedenti adunanze, anche da parte degli stessi (n. Parte_1
1.11.1949) ed , che hanno aderito alla decisione di Parte_2 caducare i deliberati del 31.1.2021 e del 24.4.2021, riconoscendone i difetti che li hanno contaminati. Nel verbale del 22.1.2022 non viene esplicitato, infatti, alcun motivo di annullamento diverso da quello prospettato da Parte_1
(n. 26.10.1984) ed ed, anzi, si fa esplicito riferimento CP_1 all'impugnativa giudiziale proposta da questi ultimi, quale unica ragione di invalidità delle pregresse deliberazioni.
E' destituita di fondamento anche la circostanza che Parte_1
(n. 26.10.1984) ed avrebbero omesso di provocare la
[...] CP_1 mediazione, prima di intraprendere il giudizio, in tal modo avendo potuto evitare la lite. Infatti, all'esito dell'incontro del 12.5.2022, avanti al CNF organismo di mediazione, nessun accordo conciliativo è stato raggiunto, per cui nulla autorizza a ritenere che il componimento della controversia si sarebbe realizzato nel caso in cui la mediazione fosse stata intrapresa prima dell'avvio del procedimento avanti al Tribunale.
Deriva da quanto precede che il giudizio sulla soccombenza virtuale, in funzione della regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, poste a carico di (n. 1.11.1949) ed dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Ischia, è congruo e coerente, per cui la sentenza gravata dev'essere confermata nella statuizione de qua.
§ - LA QUANTIFICAZIONE DELLE
SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
(n. 1.11.1949) ed hanno Parte_1 Parte_2 recriminato contro la pronuncia del Tribunale, perchè ha liquidato le spese in violazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 37/2018, senza tenere conto dell'attività effettivamente svolta.
Hanno sostenuto che, per i giudizi di ordinaria cognizione davanti al
Tribunale, di valore compreso tra euro 1.100,00 e 5.200,00 (come da dichiarazione attorea), i parametri medi prevedono una quantificazione media complessiva delle spese in € 2.552,00 (di cui € 425,00 per studio della controversia, € 425,00 per introduzione del giudizio, € 810,00 per la fase istruttoria e/o trattazione, € 810,00 per fase decisionale), mentre il Tribunale di
5 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Ischia ha liquidato € 4.125,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., sia in favore di
(n. 26.10.1984) che di . Parte_1 CP_1
Hanno puntualizzato che l'annullamento della delibera impugnata aveva reso superfluo il compimento della fase istruttoria, tanto che non venivano assegnati i termini per le memorie di cui all'art. 183 comma VI cod. proc. civ., né queste venivano depositate dalle parti.
I motivi devono essere respinti.
L'assunto degli appellanti, secondo i quali il valore della causa andrebbe a collocarsi nello scaglione di valore da € 1.100,01 ad € 5.200,00, è assolutamente fantasioso, tenuto conto che le delibere in questione avevano ad oggetto svariati, considerevoli e rilevantissimi punti all'ordine del giorno: la costituzione del condominio, la nomina dell'amministratore, la richiesta del codice fiscale all'Agenzia delle Entrate, l'incarico ad un tecnico per la redazione delle tabelle millesimali, l'apertura del conto corrente, la stipula della polizza assicurativa per il fabbricato, la richiesta dell'agevolazione fiscale del
“superbonus 110%”, tutti argomenti pecuniariamente non quantificabili. Il valore della controversia, pertanto, dev'essere senz'altro ritenuto di valore indeterminabile.
Non assume alcun rilievo la circostanza che gli attori abbiano dichiarato un valore inferiore, in occasione dell'iscrizione a ruolo della causa, presso il
Tribunale di Ischia, al fine del pagamento del “contributo unificato”. Tale dichiarazione, infatti, si esaurisce nella sola finalità fiscale ed è diretta al
Cancelliere all'unico scopo della determinazione del tributo, ma non è vincolante per il giudice, che deve individuare il valore della controversia sulla base dei criteri processuali e non della comunicazione unilaterale della parte attrice.
Va aggiunto che la determinazione del compenso può essere eseguita mediante l'esclusione della “fase istruttoria”, che non si è tenuta nel primo grado. Del resto, gli stessi appellati nelle rispettive comparse di costituzione in questo giudizio di appello non hanno incluso, nell'ambito dei criteri per il conteggio dell'onorario loro spettante, la predetta “fase istruttoria”. Questa
Corte, pertanto, ritiene di escludere dal computo la voce tariffaria predetta.
Sulla premessa che precede, si manifesta corretta la quantificazione degli onorari, operata dal Tribunale di Ischia nell'importo di € 4.000,00, in favore di ciascuna delle parti vittoriose.
Infatti, gli onorari determinati sulla scorta del d.m. 55/2014 come modificati con d.m. 147/2022, vigente ratione temporis, avuto riguardo al valore
6 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile indeterminato/bile (art. 5 comma 6 d. cit.) della controversia (tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 26.000,01 ad €
260.000,00), pur adottando i valori medi dello scaglione inferiore (€ 26.000,01 - €
52.000,00), vanno ad attestarsi ad € 5.810,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 2.905,00 per la fase decisionale). Il minimo tabellare, operata la decurtazione del 50%, risulta, quindi, di € 2.905,00
(€ 5.810,00 : 2), per cui la liquidazione eseguita dal Tribunale (€ 4.000,00) è compresa tra il valore minimo ed il valore medio e non è affatto eccessiva, contrariamente a quanto sostengono gli appellanti.
Alla stregua delle considerazioni appena espresse, la sentenza gravata dev'essere confermata anche nella parte relativa alla liquidazione degli onorari.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Le spese di questo secondo grado vanno poste a carico di Parte_1
(n. 1.11.1949) ed , con vincolo di solidarietà
[...] Parte_2 passiva, per effetto della rinnovata soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri tutti di cui all'art. 4 comma 1 ed al valore della controversia (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00, nell'ambito dei maggiori parametri relativi alle cause di valore indeterminato/bile, da € 26.000,01 ad € 260.000,00, a norma dell'art. 5 comma 6 d.m. 55/2014), con attribuzione, per le parti di rispettiva spettanza, all'avv. Giuseppe Morgera ed all'avv. Massimo Stilla, che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.
Le spese restano compensate tra gli appellanti e l'appellata, CP_2
ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni (art. 92 comma II cod. proc.
[...] civ., nella lettura fornita da Corte Cost. n. 77/2018) nella sostanziale estraneità di quest'ultima alla lite e nella chiamata in questo giudizio di appello soltanto per ragioni di litisconsorzio processuale, non avendo gli appellanti richiesto alcuna modifica del capo della decisione che riguarda la società.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di
(n. 1.11.1949) ed di versare un Parte_1 Parte_2 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del
24.12.2012).
P.Q.M.
7 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia n. 119/2023, deliberata il 17.6.2023 e pubblicata il 18.9.2023
(n. 137/2021 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da (n. 1.11.1949) ed Parte_1
; Parte_2
2) condanna (n. 1.11.1949) ed Parte_1 Parte_2
, con vincolo di solidarietà, al pagamento delle spese del
[...] secondo grado di giudizio, che liquida:
- in favore di (n. 26.10.1984), in € 4.200,00 per Parte_1 onorario, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Giuseppe Morgera;
- in favore di , in € 4.200,00 per onorario, oltre i.v.a, c.p.a. e CP_1 rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Massimo Stilla;
3) compensa le spese del giudizio di secondo grado tra Parte_1
(n. 1.11.1949) ed e
[...] Parte_2 Controparte_2
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di (n. 1.11.1949) ed Parte_1 [...]
, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui Parte_2 all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 28 gennaio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
8