Articolo 57 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 56Articolo 58
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13 luglio 1980
Art. 57. (Passaggi di ruolo)

I passaggi di ruolo di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
Detti passaggi sono consentiti altresi' al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 .
La tabella H allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , s'intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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