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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 16/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 60/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,60/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio TRA
) nata a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE E
) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
l'Avv. ASCENZI GUGLIELMO RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.04.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con ntratto in Viterbo il 02/12/1989, iscritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del comune di Viterbo al n. 223 P.2 S.A. Uff il 223 2, dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Costituendosi in giudizio con il medesimo procuratore, parte resistente, ha aderito alal domanda di parte ricorrente. Alla luce di tanto all'udienza del 16.04.2025 hanno chiesto la trasformazione del rito in ragione del raggiunto accordo avendo, al riguardo il difensore dato atto di quanto segue:
“Il sottoscritto difensore deposita, quindi, le seguenti note scritte richiedendo che il Tribunale adito, essendo decorso il periodo previsto dall'art. 3 L. 1° dicembre 1970 n. 898 e passata in giudicato la sentenza che ha pronunciato la separazione dei coniugi, Voglia disporre lo scioglimento del matrimonio dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, così come da conclusioni congiunte. Le parti confermano che non sussiste alcun rapporto patrimoniale e/o ad altro titolo da regolare tra loro avendo costituito oggetto di precedente definizione e che le stesse non hanno alcunché da richiedere e/o pretendere reciprocamente”, risultando, a tal riguardo, l'atto di conciliazione sottoscritto tra le parti in data 19.02.2025;
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto del provvedimento emesso dal Presidente di Sezione nel corso dell'udienza citata nel corso della quale, in ragione del deposito di conclusioni congiunte e di apposita richiesta è stato disposto la trasformazione del rito, dovendo, pertanto questo Tribunale procedere ai sensi dell'art. dell'art. 473 bis51 cpc. -considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del citato provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- considerato che in ragione della iscrizione dell'atto di matrimonio che risulta al n. 223 P2 S.A. Uff, la domanda di divorzio deve essere qualificata come dichiarazione di cessazione degli effetti civili;
- tenuto conto che se le parti hanno concordato trasferimenti immobiliari, la sentenza è esclusivamente costitutiva del divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili) restando escluso che la stessa possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità, né della validità degli accordi;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata Parte_1
a VITERBO il 25/09/1969 e nato a [...] il [...] Controparte_1 matrimonio celebrato in Viterbo il 02/12/1989 (n. 223 P2 S.A. Uff) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. nulla sulle spese. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 16.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,60/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio TRA
) nata a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE E
) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
l'Avv. ASCENZI GUGLIELMO RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.04.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con ntratto in Viterbo il 02/12/1989, iscritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del comune di Viterbo al n. 223 P.2 S.A. Uff il 223 2, dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Costituendosi in giudizio con il medesimo procuratore, parte resistente, ha aderito alal domanda di parte ricorrente. Alla luce di tanto all'udienza del 16.04.2025 hanno chiesto la trasformazione del rito in ragione del raggiunto accordo avendo, al riguardo il difensore dato atto di quanto segue:
“Il sottoscritto difensore deposita, quindi, le seguenti note scritte richiedendo che il Tribunale adito, essendo decorso il periodo previsto dall'art. 3 L. 1° dicembre 1970 n. 898 e passata in giudicato la sentenza che ha pronunciato la separazione dei coniugi, Voglia disporre lo scioglimento del matrimonio dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, così come da conclusioni congiunte. Le parti confermano che non sussiste alcun rapporto patrimoniale e/o ad altro titolo da regolare tra loro avendo costituito oggetto di precedente definizione e che le stesse non hanno alcunché da richiedere e/o pretendere reciprocamente”, risultando, a tal riguardo, l'atto di conciliazione sottoscritto tra le parti in data 19.02.2025;
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto del provvedimento emesso dal Presidente di Sezione nel corso dell'udienza citata nel corso della quale, in ragione del deposito di conclusioni congiunte e di apposita richiesta è stato disposto la trasformazione del rito, dovendo, pertanto questo Tribunale procedere ai sensi dell'art. dell'art. 473 bis51 cpc. -considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del citato provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- considerato che in ragione della iscrizione dell'atto di matrimonio che risulta al n. 223 P2 S.A. Uff, la domanda di divorzio deve essere qualificata come dichiarazione di cessazione degli effetti civili;
- tenuto conto che se le parti hanno concordato trasferimenti immobiliari, la sentenza è esclusivamente costitutiva del divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili) restando escluso che la stessa possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità, né della validità degli accordi;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata Parte_1
a VITERBO il 25/09/1969 e nato a [...] il [...] Controparte_1 matrimonio celebrato in Viterbo il 02/12/1989 (n. 223 P2 S.A. Uff) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. nulla sulle spese. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 16.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco