Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/04/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 2773/2022
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12.25
Il giorno 01/04/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Roberta Aronica per l'opponente e l'avv. Maria Francesca
Tamburello in sostituzione degli avv.ti Ornati e Zurlo.
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale e depositata alle ore
16:00
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Marina
Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 2773 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2022 promossa
DA
( CF rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Roberta Aronica in virtù di procura in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Canicattì nel
Corso Umberto I, n.52
Attore opponente
CONTRO
(P. Iva , C.f. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, e con domicilio eletto in Via
Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia
Convenuto opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
2 Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato Lo Giudice proponeva Pt_1 opposizione al d.i. n. 193/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 12-
15.02.2022 ( RG n. 61/2022), con il quale si ingiungeva il pagamento di €
5263,18 oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore dell'opposta.
A sostegno dell'opposizione eccepiva, in via preliminare l'inefficacia del d.i. n.193/2022 in quanto notificato oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c., nel merito contestava l'esistenza del credito giacché il contratto sul quale l'opposta fondava le sue ragioni di credito era stato estinto il 10.04.2012 a seguito di accensione di nuovo finanziamento n. 20082875576818 finalizzato ad estinguere le precedenti posizioni debitorie, tra cui quella in contestazione, in ogni caso si doleva di applicazioni di penali su rate scadute, interessi anatocistici ed usurari.
Chiedeva al Tribunale di “preliminarmente, accertare e dichiarare inefficace il D.I. opposto in ragione della violazione dell'art. 644 cpc e/o, in ogni caso sospendere l'efficacia e secutiva del D.I. impugnato stante il fumus boni juris spiegato e, soprattutto il periculum in mora che porterebbe le già precarie condizioni dell'attore a l'impossibilità di garantirsi il minimo sostentamento vitale. Nel merito, accertare e dichiarare l'estinzione del finanziamento n. n. 20082875576802 e per
l'effetto annullare il D.I. qui opposto. In subordine, ulteriormente nel merito, accertare l'illegittimità della pretesa creditoria in relazione all'esistenza del credito vantato, relativamente all'applicazione usuraria ed anatocistica degli interessi sulla sorte capitale eventualmente dovuta. In ogni caso, condannare la società al risarcimento del CP_1 danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi secondo l'apprezzamento del Giudice.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Ai fini istruttori si chiede che venga espletata CTU tecnico – contabili”
Si costituiva in giudizio la con deposito di comparsa di CP_1 costituzione e risposta, contestava le avverse difese evidenziando che,
l'eventuale inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notificazione dello
3 stesso avrebbe comunque comportato la decisione del giudice dell'opposizione in merito all'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per ingiunzione, che la controversia fosse soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità, con contestuale istanza per l'avvio della procedura di mediazione, che l'estinzione del contratto avvenuta con in data 10.04.2012 con l'accensione del successivo contratto n.
20082875576818 riguardava l'ammontare del debito relativo al rapporto n.
20082875576802 esistente a quella data, ma non ha comportato l'estinzione della carta revolving, utilizzata dall'opponente anche in data successiva all'estinzione maturando il debito ingiunto.
Instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ In via preliminare, nel merito, - Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 della somma di euro 5.263,38 o della diversa, maggiore o Controparte_1 minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
All'udienza di comparizione e trattazione del procedimento celebrata il
14.03.2023, questo giudice, rilevato che parte convenuta opposta non formulava istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevato che la procedura di mediazione si atteggiava a condizione di procedibilità della domanda, assegnava all'opposta i termini di legge per l'avvio della procedura di mediazione e fissava l'udienza di rinvio al 20.06.2023 per la verifica dell'esito della mediazione e per i provvedimenti di cui all'art. 183 cpc.
4 In tale udienza parte opposta rappresentava di aver avviato il procedimento di mediazione obbligatoria in data 7.06.2023 e chiedeva un rinvio per esperire la procedura di mediazione, parte opponente chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Così, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e dunque inviata all'udienza del 29.10.2024 per discussione ex art 281 sexies cpc, differita all'udienza odierna.
Così compendiati i fatti di causa nei termini sin qui sintetizzati l'azione spiegata da parte opposta (attore in senso sostanziale) deve dichiararsi improcedibile per il mancato svolgimento della procedura di mediazione.
In punto di diritto, va evidenziato che il termine entro cui il giudice dispone, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lg. n. 28 del 2010, l'esperimento di mediazione deve ritenersi ordinatorio e non perentorio, non essendo in tale senso qualificato dalla legge.
Sul punto, la giurisprudenza prevalente, che qui si condivide, evidenzia che il legislatore non qualifica espressamente il termine assegnato dal
Giudice per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita come perentorio, né vi è motivo di ritenere che la perentorietà sia insita nella conseguenza sanzionatoria derivante dall'omessa comunicazione dell'invito (l'improcedibilità), posto che la sanzione è correlata non tanto al rispetto di un determinato termine, bensì a garantire l'effettività del ricorso alla procedura tesa alla conciliazione della lite.
Pur tuttavia, il carattere ordinatorio del termine assegnato dal Giudice comporta comunque l'effetto per cui la relativa scadenza, in mancanza di un'espressa e motivata istanza di proroga antecedente al suo decorrere, generi l'improcedibilità della domanda, producendo così in sostanza gli stessi effetti preclusivi dei termini perentori (Tribunale Reggio Calabria, sez. I, 01/08/2019, n. 1108 che richiama Cass. civ., sez. II, 19 gennaio
2005, n. 1064; Cass., 2 gennaio 1999 n. 808, Cass. n.4448/2013, Cass.
n.2010/23227 e Cass. n.4877/2005).
Così, va detto che, laddove, come nel caso di specie, parte opposta non ha fornito motivazioni in merito al mancato rispetto del termine, ed ha
5 esibito istanza di mediazione presentata all'Organismo prescelto a ridosso dell'udienza di verifica e con incontro fissato dall'Organismo in data
13.07.2023, la domanda deve considerarsi improcedibile.
Né d'altra parte può considerarsi avverata la condizione di procedibilità sol perché il procedimento di mediazione è stato avviato prima dell'udienza di rinvio.
Orbene, va detto che, in effetti, risulta agli atti che la domanda di mediazione è stata inoltrata da parte opposta all'organismo di mediazione in data 09.06.2023, che l'incontro di mediazione si è poi svolto in data
13.07.2023, tuttavia va evidenziato che anche a voler concedere un rinvio, la procedura di mediazione si sarebbe conclusa dopo l'udienza di rinvio fissata in data 20.06.2023 .
In siffatti casi anche la più recente giurisprudenza di legittimità (
Cassazione civile, sez. II, 14/12/2021, n. 40035), ha sanzionato con l'improcedibilità della domanda la mediazione conclusa dopo l'udienza di rinvio.
La Corte, infatti, nella richiamata pronuncia ha statuito “ Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del
2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza
l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione”
Non così nel caso di specie, in cui il primo (e ultimo) incontro di mediazione si è svolto il 13.07.2023, quindi dopo l'udienza di rinvio del
20.06.2023.
Su un caso analogo si richiama la pronuncia della Corte appello Milano,
04/07/2019, n. 4919, secondo cui : “In tema di mediazione obbligatoria, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo
6 incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte che abbia presentato la domanda di mediazione ben oltre tale termine all'uopo dato dal giudice e solo quattro giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dell'effettivo esperimento della mediazione, a cui è subordinata la procedibilità dell'azione”.
Per questi motivi
la domanda azionata da (attore in senso CP_1 sostanziale) va dichiarata improcedibile, con conseguenziale revoca del d.i poiché l'onere era in capo alla opposta (il Supremo Collegio a Sezioni
Unite ha chiarito invero che 'Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. SS.UU. 19596/20).
Le spese di lite, in ragione della semplicità della questione affrontata e dell'attività svolta, vengono compensate in ragione di un mezzo, ponendo l'atro mezzo in capo a parte opposta in ossequio al principio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.2773/2022
Dichiara l'improcedibilità della domanda azionata da in CP_1 persona del l.r.p.t. e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 193/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 12-15.02.2022;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento della metà delle spese di lite in favore dell'opponente che
7 liquida nella complessiva somma di € 995,50 di cui € 145,50 per spese ed
€ 850,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa di legge
Così deciso in Agrigento in data 1 aprile 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
8