Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/05/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8735/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8735/2023 promossa
DA
C.F. e P.I. , con sede in Como, via Carloni n. 42, in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., , elettivamente domiciliata in Como, via Cinque Parte_2
Giornate n. 41 presso lo studio dell'Avv. Luca Filipponi che la rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE/OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. e P.I. , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
20099 Sesto San Giovanni, via Torino n. 35, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
elettivamente domiciliata in Milano, Viale Galvani n. 21 presso lo studio dell'Avv. Controparte_2
Alessandro Trevisi che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento corrispettivo d'appalto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 14.5.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
Respingere, se domandata in corso di causa, l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pagina 1 di 10
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
A) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo n.
2936/2023 del 13.10.2023 n. 6805/2023 RG emesso dal Tribunale di Monza e notificato in data
14.10.2023, stante l'infondatezza e/o insussistenza della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio e per l'effetto revocare in ogni caso il suddetto decreto ingiuntivo opposto con conseguente restituzione Co a di tutti gli importi versati a in seguito al pagamento susseguente Parte_1 CP_1
alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto sopra menzionato.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: ritenere e dichiarare, per quanto esposto in atti, l'inadempimento de Controparte_1
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, delle obbligazioni CP_1 P.IVA_2
assunte previo accertamento delle responsabilità de Controparte_1
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, sia in ordine ai vizi e difetti P.IVA_2 delle opere realizzate presso l'Hotel Ariston di Milano sia in ordine al ritardo nella consegna delle opere con conseguente rideterminazione del prezzo dei lavori eseguiti nella misura delle somme già corrisposte da a e di euro Controparte_3 Controparte_1 CP_1 CP_1
26.185,00, somma da eventualmente compensarsi totalmente o parzialmente con quanto già versato a in seguito al pagamento susseguente alla concessione della provvisoria esecutorietà Controparte_1
del decreto sopra menzionato.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
Respingere, se domandata in corso di causa, l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e comunque non essendo il credito di provato, e neppure sussiste il Controparte_1 grave pregiudizio nel ritardo di cui all'art. 642 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi prova per testi e interrogatorio formale sulle seguenti circostanze:
1) Vero che la vicenda trae origine dal progetto di riqualificazione dell'Hotel Ariston di Milano, via
Largo Carobbio n.
2. Prova per testi architetto;
architetto Testimone_1 Testimone_2
[...]
pagina 2 di 10 2) Vero che nel corso del periodo 2020-2021 l'Hotel in questione aveva intrapreso un importante progetto di riqualificazione dei piani interrati, del piano terra e del nono piano con realizzazione di nuove camere e di una terrazza panoramica.
Prova per testi architetto;
architetto Testimone_1 Testimone_2
3) Vero che per la continuazione di tali lavori la proprietà dell' stipulava nel giugno CP_4
2021 un contratto di appalto con la di LT (BA). Prova per testi architetto CP_5
; architetto Testimone_1 Testimone_2
4) Vero che la nell'ambito del suddetto appalto, con contratto del 07.06.2021 affidava in CP_5 subappalto alla l'esecuzione delle opere di stuccatura, rasatura e pitturazione con Controparte_3
consegna dei lavori per la data del 22.07.2021 (doc. 2). Prova per testi architetto Tes_1
; architetto geom. , AD ON;
[...] Testimone_2 Controparte_6
5) Vero che, a sua volta, con contratto del 07.06.2021 (doc. 3) affidava in Controparte_3 subappalto a l'esecuzione delle medesime opere di stuccatura, rasatura e pitturazione Controparte_1
con consegna dei lavori sempre prevista per la data del 22.07.2021. Prova per testi architetto
; architetto geom. , AD Testimone_1 Testimone_2 Controparte_6
ON ed interrogatorio formale dei legali rappresentanti di Controparte_1
6) Vero che le opere realizzate da presentano vizi e difetti e sono state consegnate oltre Controparte_1
i termini pattuiti (doc. 10). Prova per testi architetto;
architetto Testimone_1 [...]
geom. , AD ON ed interrogatorio formale dei legali Testimone_2 Controparte_6
rappresentanti di Controparte_1
7) Vero che sono emerse difformità derivanti dalla preparazione del fondo mancante e/o della inadeguatezza di tale fase, con le inevitabili conseguenze circa la stesura del colore. Prova per testi architetto;
architetto geom. , Testimone_1 Testimone_2 Controparte_6
Co AD ON ed interrogatorio formale dei legali rappresentanti di CP_1
8) Vero che è stata contestata dalla Direzione Lavori (doc. 11), inoltre, la carenza di opere di stuccatura e rasatura con inevitabili difetti rilevabili lungo le superfici delle pareti oggetto d'intervento. Prova per testi architetto;
architetto Testimone_1 Testimone_2
geom. , AD ON ed interrogatorio formale dei legali rappresentanti di Controparte_6 [...]
CP_1
9) Vero che sono state poi evidenziate difformità derivanti dalla tecnica di stesura della pitturazione, che riporta aloni ed effetti disomogenei. Prova per testi architetto;
architetto Testimone_1
geom. , AD ON ed interrogatorio formale dei Testimone_2 Controparte_6
legali rappresentanti di Controparte_1
pagina 3 di 10 10) Vero che La ha effettuate le opere contestate nel documento 11 ed in particolare al CP_1 piano terra, la seguente voce “manca ultima mano di tinteggiatura deposito bagagli, la tinteggiatura dei bagni presenta delle sbavature e delle imperfezioni in diverse zone, manca ultima mano di verniciatura della struttura in ferro delle scale di collegamento tra piano terra e seminterrato e di quella di collegamento tra piano seminterrato e interrato”; al piano interrato “le stuccature, le rasature e le tinteggiature delle gole di luce sono eseguite in m odo approssimativo e non uniformi.
Risultano ancora presenti i nastri di protezione in carta”; al piano ammezzato “la tinteggiatura delle pareti risulta carente di ritocchi e stuccature di finitura”; al piano terra “le stuccature, le rasature e le tinteggiature delle gole di luce sono eseguite in modo approssimativo e non uniforme” nella scala di servizio condominiale “le pareti, i sottopianerottoli e i sottorampa sono stati rasati in maniera insufficiente tale da mettere in risalto le difformità esistenti prima dell'intervento. La successiva tinteggiatura è stata eseguita in modo non uniforme”; ai corridoi piani dal primo al sesto e ottavo “la preparazione delle pareti è stata eseguita in modo insufficiente tale da creare disomogeneità delle superfici e evidenziando zone di avvallamento e differenza di finitura. La tinteggiatura è stata applicata lasciando zone non perfettamente uniformi. La tinteggiatura dei plafoni non risulta omogenea a causa della scarsa qualità della finitura delle stuccature sottostanti”; camere ottavo piano
“mancano ritocchi su pareti e plafoni delle camere e dei bagni” piano nono “le pareti dei corridoi realizzate in lastre di cartongesso presentano numerosi avvallamenti e mancanza di complanarità a causa della posa approssimativa delle lastre sottostanti e della scarsa qualità delle relative stuccature delle giunte;
la tinteggiatura delle pareti e dei plafoni delle camere e dei bagni risulta omogenea presentando numerose difformità di finitura causa della qualità delle stuccature sottostanti;
La stuccatura delle lastre di rivestimento dei bagni risultano mancanti alcuni punti o insufficienti;
le zone in tinta colorata delle pareti e dei controsoffitti delle camere sono di qualità scadente sia per quanto riguarda la rasatura sottostante che per la stesura della tinteggiatura” come risulta dalla relazione della direzione lavori (doc. 11). Prova per testi architetto;
architetto Testimone_1 [...]
geom. , AD ON ed interrogatorio formale dei legali Testimone_2 Controparte_6
rappresentanti di Controparte_1
11) Vero che tali suddetti vizi segnalati dalla Direzione Lavori all'odierna opponente (per il tramite del legale della sono stati contestati all'impresa subappaltatrice esecutrice delle opere. CP_5
Prova per testi AD ON, ed interrogatorio formale dei legali rappresentanti di Testimone_3
Controparte_1
12) Vero che Le opere subappaltate a sono state dalla medesima consegnate in ritardo Controparte_1
rispetto ai termini pattuiti. Prova per testi architetto;
architetto Testimone_1 Tes_2
pagina 4 di 10 geom. ”. , AD ON ed interrogatorio formale dei legali Testimone_2 CP_6 CP_6
rappresentanti di Controparte_1
13) Vero che l'Hotel Ariston sospendeva i pagamenti nei confronti di e nei CP_5 CP_5
confronti di Prova per testi architetto;
architetto Controparte_3 Testimone_1 [...]
geom. , AD ON, ; Testimone_2 Controparte_6 Testimone_3
14) Vero che in data 03.12.2021 il legale di inviava formale contestazione a CP_5 CP_3
in merito alle difformità rilevate sulle opere eseguite da per il tramite di
[...] CP_3 Parte_3
(doc. 4). Prova per testi geom. , AD ON, ;
[...] Controparte_6 Testimone_3
15) Vero che in data 13.12.2021 inviava formale comunicazione di contestazione a Controparte_3
informandola dei vizi e difetti rilevati sulle opere dalla medesima effettuati presso Controparte_1
l'Hotel Ariston di Milano (doc. 5). Prova per testi AD ON, ; Testimone_3
16) Vero che l'Hotel Ariston instaurava avanti al Tribunale di Milano la causa di merito per ottenere il risarcimento di tutti i danni (doc. 6) e veniva citata in giudizio nella causa di Controparte_3
opposizione a decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Como (doc. 7). Prova per testi architetto
; architetto geom. , AD Testimone_1 Testimone_2 Controparte_6
ON, ; Testimone_3
17) Vero che ha versato nelle more dei lavori affidati alla subappaltatrice gli Controparte_3
acconti pattuiti e richiesti. Prova per testi: ; Testimone_3
18) Vero che ha versato all'odierna convenuta opposta per le opere per cui è causa Controparte_3
le seguenti somme: euro 2.128,45 in data 07.03.2022 a saldo della fattura n. 30, euro 5.000,00 in data
14.02.2022 a titolo di acconto sulla fattura n. 30, euro 10.000,00 in data 14.07.2021, euro 9.000,00 in data 19.08.2021 a titolo di acconto. Il tutto per un totale di euro 26.185,00. Prova per testi
[...]
; Tes_3
19) Vero che prima del collaudo e della definitiva verifica delle opere in Controparte_1
contraddittorio ha emesso in data 31.12.2021 la fattura n. 28 di euro 5.022,00 e in data 05.08.2021 la fattura n. 11 di euro 22.000,00. Prova per testi , AD ON;
Testimone_3
20) Vero che l'importo così contabilizzato e richiesto a saldo è superiore rispetto alle lavorazioni eseguite e soprattutto rispetto agli importi pattuiti. Prova per testi , AD ON;
Si Testimone_3
indicano i seguenti testimoni:
1) architetto;
Testimone_1
2) architetto Testimone_2
3) Testimone_4
4) ; Testimone_5
pagina 5 di 10 5) geom. . Controparte_6
Si indica come ulteriore mezzo di prova l'ispezione dei luoghi di causa ex art. 258 c.p.c. nonché CTU atta all'individuazione dei vizi e difetti riscontrati.
***
Ci si oppone all'ammissione dei seguenti capitoli di prova avversari per i seguenti motivi:
- Quanto al capitolo 1 poiché da provarsi documentalmente;
- Quanto al capitolo 2 poiché da provarsi documentalmente;
- Quanto al capitolo 3 poiché documentale e generico;
- Quanto al capitolo 4 poiché generico, da provarsi documentalmente e comunque contenete circostanze di fatto non demandabili ai testi;
- Quanto al capitolo 5 poiché generico e valutativo;
- Quanto al capitolo 6 poiché da provarsi documentalmente, generico e contenente circostanze non demandabili a testimoni;
- Quanto al capitolo 7 poiché documentale;
- Quanto al capitolo 8 poiché da provarsi documentalmente;
- Quanto al capitolo 9 poiché documentale;
- Quanto al capitolo 10 poiché da provarsi documentalmente;
- Quanto al capitolo 11 poiché inconferente e generico;
- Quanto al capitolo 12 poiché documentale e non demandabile a testimoni;
- Quanto al capitolo 13 poiché tendente a provare una circostanza negativa e comunque da provarsi documentalmente;
- Quanto al capitolo 14 poiché documentale e non demandabile a testimoni;
- Quanto al capitolo 15 poiché non demandabile a testimoni e comunque tendente a dimostrare circostanza negativa.
In ogni caso, nella denegata ipotesi di ammissione della prova orale avversaria, si chiede di essere ammessi a prova contraria coi testi indicati”.
Controparte_7
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare: per i motivi esposti in narrativa, dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo Tribunale di MONZA n. 2936/2023 del 12/10/2023 RG n. 6805/2023, ai sensi dell'art. 648
c.p.c.; sempre in via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, disporsi l'acquisizione del fascicolo di causa Tribunale di COMO dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2082/2021, RG 4785/2021 ed,
pagina 6 di 10 all'occorrenza riunire le cause;
nonché disporsi l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento monitorio Tribunale di COMO RG 4785/2021. nel merito, in via principale: previo ogni più opportuno accertamento, respingere, per i motivi esposti in narrativa, tutte le eccezioni e le domande ex adverso avanzate e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto Tribunale di MONZA n. 2936/2023 del 12/10/2023 RG n.
6805/2023; nonché condannare l'opponente (P. IVA e C. F. ), ai sensi Parte_1 P.IVA_1 dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa entro i limiti di competenza del giudice adito. nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la sussistenza in capo a Controparte_1
cf/p.iva ) del credito scaturente dal mancato saldo delle fatture n. 11 del
[...] P.IVA_2
05/08/2021 e n. 28 del 31/12/2021, conseguentemente, condannare l'opponente (P. Parte_1
IVA e C. F. , al pagamento in favore di P.IVA_1 Controparte_1
(cf/p.iva ) della somma di € 18.022,00 =, oltre interessi moratori dalla
[...] P.IVA_2
scadenza al saldo effettivo, ovvero alla maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia;
nonché condannare l'opponente (P. IVA e C. F. , ai sensi dell'art. 96 Parte_1 P.IVA_1
c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa entro i limiti di competenza del giudice adito. in ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, oltre oneri di legge;
disponendo, ex art. 93 I comma c.p.c., la distrazione spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore. in via istruttoria: si insiste, per quanto non ammesso, nelle istanze istruttorie formulate in atti”.
IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito anche semplicemente si è opposta al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Pt_1
6805/2023 emesso in data 13.10.2023 con cui il Tribunale di Monza, nell'accogliere il ricorso proposto da (di seguito anche semplicemente , le Controparte_1 CP_1
aveva intimato di corrisponderle la complessiva somma di € 18.022,00, oltre interessi moratori e spese di procedura, di cui alle fatture n. 11 del 5.8.2021 e n. 28 del 31.12.2021 emesse a saldo dei lavori di preparazione pareti, rasatura e tinteggiatura effettuati presso l'hotel Ariston sito in Milano, largo del
Carrobbio n. 2 già subappaltati ad S.T. dall'appaltatrice principale, Controparte_5
Ha eccepito che le opere, oltre ad essere state consegnate ben oltre i termini contrattualmente pattuiti, non erano state realizzate a perfetta regola d'arte tant'è che, per tale ragione, l'hotel Ariston aveva sospeso i pagamenti nei confronti di e, a cascata, quest'ultima nei propri confronti a CP_5
pagina 7 di 10 seguito della contestazione inviatale in data 3.12.2021 sicché in data 13.12.2021 aveva a propria volta contestato i medesimi vizi alla propria subappaltatrice, sospendendo il pagamento della somma monitoriamente azionata nei propri confronti.
Inoltre, per le medesime ragioni, se, da un lato, l'hotel Ariston s.r.l. aveva citato innanzi al CP_5
Tribunale di Milano al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, dall'altro, quest'ultima si era opposta al decreto ingiuntivo emesso in proprio favore dal Tribunale di Como eccependole in quella sede i medesimi vizi oggetto imputabili all'odierna subappaltatrice.
Ha concluso, pertanto, per l'improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 28/2010, per l'insufficienza delle fatture a provare la sussistenza del credito monitoriamente azionato e per la sua parziale duplicazione richiedendo, in subordine, accertarsi la responsabilità dell'opposta sia in ordine ai vizi e difetti delle opere realizzate sia in ordine al ritardo nella consegna con conseguente rideterminazione del prezzo dei lavori eseguiti nella misura delle somme già corrisposte a CP_1 per complessivi € 26.185,00.
Si è costituita in giudizio l'opposta eccependo la palese infondatezza dell'opposizione proposta ma, soprattutto, la tardività di tutte le contestazioni sollevate.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rigettate sia le istanze di prova orale articolate dall'opponente sia la richiesta di ammissione di una CTU articolata dall'opposta, all'udienza del 14.5.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta e previo deposito delle memorie conclusive assegnate in sostituzione della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
E, alla luce della documentazione prodotta, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata e per le ragioni di seguito esposte debba essere rigettata.
Ferma restando, infatti, la procedibilità del giudizio non potendosi disquisire dell'avvenuta stipulazione tra le parti di un contratto di prestazione d'opera manuale, bensì di un contratto di subappalto, come evincibile dal testo prodotto dall'opponente al documento n. 3, a propria volta formalmente non soggetto ad alcuna condizione di procedibilità, ed iniziando l'esame dei motivi di opposizione dall'asserita parziale duplicazione della fattura n. 28 emessa in data 31.12.2021 con quella n. 30 emessa in data 31.12.2021, è sufficiente a tal fine rilevare che, mentre la prima riguarda i lavori effettivamente eseguiti dall'opposta presso l'hotel Ariston e richiesti a metà agosto 2021 (cfr. in tal senso il documento n. 4 prodotto dall'opposta), la seconda riguarda ben altra tipologia di lavori affidatile in quanto effettuati presso il magazzino sito in Vittorio Veneto (TV), via Abruzzo n. 12 (cfr. in tal senso i successivi documenti n. 5 e 5 bis) e, quindi, non oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo.
pagina 8 di 10 Quanto, invece, alla fattura n. 11 emessa in data 5.8.2021, denominata “SALDO PER LAVORI DI
MANODOPERA PREPARAZIONE CAMERE E TINTEGGIATURA DEDOTTO ACCONTO FATTURA
N° 9 DEL 13.07.2021 10000.00”, a dire dell'opposta i lavori sarebbero terminati nel mese di luglio
2021 sicché qualsivoglia contestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1667 c.c., avrebbe dovuto essere effettuata nel termine di 60 giorni dall'esecuzione e, solo in caso di vizi occulti, entro 60 giorni dalla scoperta.
Nessuna contestazione è stata sollevata dall'odierna opponente al proprio subappaltatore nel termine suddetto, se non tardivamente, oltreché del tutto genericamente, con la mail trasmessagli in data
18.1.2022 (cfr. in tal senso il documento n. 5 prodotto dall'opponente).
Né l'opponente, venendo meno ad un proprio specifico onere probatorio, ha specificamente allegato la natura occulta dei vizi contestati, anche in tal caso del tutto genericamente con l'atto di citazione in opposizione, e, soprattutto, la data in cui li avrebbe materialmente scoperti al fine di consentire alla controparte di articolare un'adeguata, quanto altrettanto specifica, difesa sul punto.
Le medesime considerazioni vanno estese alla fattura n. 28 del 31.12.2021 che, a detta dell'opposta, attiene ai medesimi lavori di rasatura e tinteggiatura effettuati presso l'hotel Ariston e richiesti a metà agosto 2021 (cfr. in tal senso il documento n. 4 prodotto dall'opposta), verosimilmente iniziati a fine mese e conclusi non oltre il successivo mese di settembre, come si evince anche dal risicato importo della fattura emessa.
Per di più, a suffragio del credito azionato, dai messaggi “WattsApp” prodotti dall'opposta emerge chiaramente come S.T., dapprima abbia assicurato il pagamento della fattura n. 11/2021 [cfr. in tal senso il documento n. 4: “(…) martedì mi fanno il bonifico x lavoro dell'hotel…io mercoledì o giovedì prossimo ti faccio un bonifico di 10.000 euro”, così il 14.08.2021] e, successivamente, Parte_2
precisamente in data 20.8.2021, abbia effettivamente corrisposto un acconto pari ad € 9.000,00 (cfr. In tal senso il documento n. 2 prodotto in sede monitoria).
Tali circostanze, unitamente all'apparente tardività di qualsivoglia vizio o difetto sollevato, appaiono dirimenti e non sono state specificamente contestate non avendo l'opponente depositato alcuna memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c..
Il mancato deposito è piuttosto eloquente dell'assenza di reali contestazioni sul punto, a maggior ragione se si considera che l'eccezione di tardività nella contestazione dei vizi, seppur oggettivamente generica e già di per sé oggettivamente inammissibile, avrebbe meritato un'adeguata, specifica e tempestiva risposta.
Ugualmente è a dirsi dell'eccezione di tardività nella conclusione dei lavori se si considera che dal testo contrattuale prodotto in atti, peraltro anch'esso oggettivamente assai generico non essendo state pagina 9 di 10 neppure indicare le modalità di determinazione del compenso spettante al subappaltatore, non emerge alcuna data, né essenziale né, tanto meno, puramente indicativa per la conclusione dei lavori di rasatura e tinteggiatura e, a ben vedere, neppure in tal caso è mai stata sollevata ante causam una qualsivoglia contestazione.
Senza considerare che more solito anche tale contestazione è piuttosto neutra non essendo stato neppure allegato il danno asseritamente e concretamente subito in conseguenza di ciò.
Al rigetto di tutti i motivi posti a fondamento dell'opposizione proposta segue la conferma del decreto ingiuntivo, da dichiararsi definitivamente esecutivo, e la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte che si liquidano come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le sole fase espletate di esame e studio, introduttiva e decisoria, dovendosi liquidare al minimo quella di trattazione ed istruttoria in quanto consistita nella mera predisposizione delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Le spese di lite vanno distratte in favore del procuratore antistatario come da richiesta reiterata nel foglio di precisazione delle conclusioni.
Non è, infine, accoglibile la domanda ex art. 96 c.p.c., non adeguatamente motivata sotto il profilo del danno concretamente subito, a maggior ragione stante l'immediata concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e l'altrettanto quasi immediata decisione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 6805/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 13.10.2023, da dichiararsi definitivamente esecutivo;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1 CP_1
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere a Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite sostenute
[...] CP_1 nell'ambito della presente fase di giudizio che, liquidate in complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se dovuta in quanto apparentemente detraibile, vanno distratte in favore dell'Avv. Alessandro Trevisi.
Così deciso in Monza in data 15 maggio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 10 di 10