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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/09/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3509 del R.G.A.C. per l'anno 2021 e promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
SASSARI presso lo studio degli Avv.ti PINNA ATTILIO (C.F.
) e LORUSSO MARIA FRANCESCA (C.F. C.F._2
che la rappresentano e la difendono C.F._3
ATTRICE
CONTRO
(C.F. elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4
SASSARI presso lo studio degli Avv.ti PINNA MARIA CLAUDIA (C.F.
) e MILIA SERGIO (C.F. ) che lo C.F._5 C.F._6
rappresentano e lo difendono
CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
(C.F. elettivamente domiciliato in SASSARI CP_2 C.F._7
presso lo studio degli Avv.ti PINNA MARIA CLAUDIA (C.F.
) e MILIA SERGIO (C.F. ) che la C.F._5 C.F._6
rappresentano e la difendono
1 CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: usucapione diritto di proprietà.
All'udienza del 20/02/2025 la causa veniva tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: la S.V. Ill.ma Voglia 1) ai sensi dell'art. 1158 c.c., dichiarare sulla base della documentazione allegata, delle informazioni assunte e, ove occorra, di quelle che dovesse ritenere opportuno acquisire, la piena e libera proprietà, in favore della ricorrente, della porzione di terreno sopra descritto e delle servitù attive e passive ivi insistenti, in particolare, il mappale n° 134 del foglio 160, sito in Sassari Regione
Mandra di l'Ainu; 2) ordini al Sig. di rimuovere le opere abusivamente CP_1
realizzate ai danni della ricorrente ripristinando lo stato dei luoghi preesistente e reintegrare la ricorrente nel possesso violentemente sottratto;
3) con vittoria di spese
e competenze professionali ex D.M. 140/2012, in caso di ingiusta opposizione.
Per il convenuto: Voglia il Giudice adito, nel merito 1) rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto e diritto;
2) con vittoria di spese e compensi professionali.
Per la chiamata in causa: Voglia il Giudice adito, nel merito 1) rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto e diritto;
2) con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
2 Con ricorso ex art. 702 bis, adiva questo Tribunale perché Parte_1
dichiarasse l'intervenuta usucapione, in proprio favore, di porzione del terreno sito in
Sassari censito al foglio 134 mappale 60 in località Mandra di L'Ainu, nonché delle servitù di passaggio e dell'uso pozzo sullo stesso insistenti con rimozione delle opere abusive realizzate dalle controparti.
L'attrice deduceva che, con atto del 23.5.1984, aveva ricevuto in donazione l'immobile distinto al foglio 134 mappale 62, corrispondente al pian terreno di un fabbricato composto da due livelli, il cui primo piano veniva invece donato alla di lei sorella Controparte_3
Rappresentava che all'esito della divisione detta risultava compromesso l'accesso alla sua proprietà nonché l'uso del pozzo da parte dell'attrice sicché le sorelle lasciavano immutato lo stato dei luoghi e, con scrittura privata del 27.5.1996, formalizzavano la volontà di mantenere i confini esistenti attuando uno scambio di reciproci lotti.
Esponeva che vendeva la sua quota dell'immobile in data Controparte_3
19.4.1996 che, a seguito di ulteriore compravendita, il bene veniva poi riacquistato dalla di lei figlia nel 2007, la quale, infine, lo alienava all'odierno convenuto il
15.6.2020. allegava di aver posseduto la porzione di terreno di cui è causa in modo Pt_1
continuo e ininterrotto per oltre vent'anni, ciò sino al momento in cui il sig. CP_1
erigeva un muro in aderenza al fabbricato di proprietà dell'attrice e lungo tutto il perimetro, intercludendo all'interno della propria quota il pozzo menzionato nonché
l'ingresso carrabile alla di lei proprietà e, per l'effetto, concludeva come in epigrafe.
si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare, oltre Controparte_1
all'erronea indicazione catastale della porzione di terreno di cui trattasi,
3 l'inapplicabilità al caso in esame del rito sommario di cognizione, nonché
l'improcedibilità dell'avversa domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Allegava altresì che risultava essere, insieme a lui, contitolare del bene CP_2
oggetto di causa, evidenziando conseguentemente la necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti.
Nel merito, il convenuto contestava la validità della scrittura privata redatta dalle sorelle nel 1996 asserendo che, in tale momento, la sig.ra Pt_1 Persona_1
aveva già alienato a terzi (sig.ra la sua proprietà, perdendo dunque il
[...] Per_2
proprio diritto di disporre lo scambio di terreni pattuito.
Circa la rivendica delle servitù il convenuto deduceva che, per quella di passaggio carrabile, la esercitava il diritto di accesso all'immobile attraverso cancello Pt_1
privato con accesso differente da quello utilizzato dai e, per quanto CP_4
concerne il pozzo, assumeva l'infondatezza dell'avversa pretesa per inesistenza nell'immobile della controparte di condotte idriche che necessitino approvvigionamento d'acqua del pozzo.
IT, in conclusione, eccepiva l'infondatezza di ogni avverso assunto e domandava pertanto il rigetto della domanda attorea.
All'udienza del 7.6.2022 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e disponeva il mutamento del rito da sommario di cognizione a CP_2
ordinario.
Con atto del 23.1.23 si costituiva in giudizio che, riproponendo in toto le CP_2
contestazioni sollevate nel merito dal convenuto, domandava il rigetto della domanda attorea per infondatezza della pretesa azionata.
4 La causa veniva istruita con scambio delle memorie di cui all'art. 183, co VI, c.p.c. e all'udienza del 20.2.2025 veniva tenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attrice è infondata e deve essere respinta per i seguenti motivi.
È noto che l'usucapione rappresenti un modo d'acquisto della proprietà a titolo originario subordinato dalla legge alla sussistenza di due requisiti, il primo di carattere oggettivo, c.d. corpus possessionis, rappresentato dalla materiale disponibilità e controllo sul bene e il secondo, dalla connotazione soggettiva, consistente nell'intenzione di possedere il bene come se si fosse il proprietario, escludendo quindi ogni altro soggetto dal godimento dello stesso (c.d. animus possidendi).
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito il soggetto che agisce in giudizio ai sensi dell'art. 1158 c.c. è onerato della prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario.
In particolare, chi invoca l'intervenuta usucapione deve provare di aver acquistato il possesso della cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per il ventennio prescritto dalla norma senza interruzione alcuna, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti tali da rivelare sul bene, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
5 Gli elementi probatori offerti da a sostegno della propria pretesa non paiono Pt_1
idonei a dimostrare la sussistenza, nel caso in esame, dei due presupposti normativi testé evidenziati per la modalità di acquisto della proprietà dedotta.
Va in primo luogo confermata l'ordinanza istruttoria con cui il giudice aveva rigettato la prova testimoniale dedotta dall'attrice, poiché relativa a circostanze del tutto inconferenti con i fatti posti a base della domanda.
La documentazione prodotta in giudizio, infatti, non consente in alcun modo di appurare che l'attrice abbia avuto la materiale disponibilità della porzione di terreno oggetto di causa, ovvero delle asserite servitù su di esso insistenti, esercitando sul bene quel complesso di poteri generalmente riconosciuti al proprietario laddove, al contrario, l'attrice si è limitata a produrre atti o rappresentazioni di fatti perlopiù incontestati o comunque avulsi dal fine probatorio proprio della fattispecie invocata.
Priva di pregio rimane, a titolo esemplificativo, la produzione della scrittura privata tra le sorelle nella parte in cui la stessa risulta sottoscritta in un momento Pt_1
successivo alla data in cui, secondo la ricostruzione degli eventi fornita dalla stessa attrice, la sorella aveva già alienato la sua proprietà in favore di terzi, CP_3
perdendo in tal modo ogni diritto di disporre lo scambio di appezzamenti di terreno oggetto dell'accordo.
La domanda principale proposta da ai sensi dell'art. 1158 c.c. non può Parte_1
trovare accoglimento poiché la stessa non ha adempiuto all'onere probatorio impostole dall'ordinamento.
Stante il negativo accertamento circa l'intervenuta usucapione del bene di cui è causa, devono respingersi anche le ulteriori istanze attorea concernenti l'eliminazione delle
6 opere (asseritamente abusive) realizzate dal , nonché del ripristino dello stato CP_1
dei luoghi.
Rimane da dirsi delle spese di lite.
Secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. dovrà Parte_2
rifondere delle spese dallo stesso sostenute per essersi difeso in Controparte_1
giudizio.
In applicazione del principio di causazione espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 31889/2019, parte attrice dovrà altresì rimborsare le spese di giudizio sostenute dalla terza chiamata poiché la sua chiamata in causa è dipesa CP_2
dalle tesi attoree, risultate infondate all'esito della presente controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
- rigetta la domanda proposta dall'attore;
- condanna alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese del Parte_1
giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
- Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
- Fase Compenso
- Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
- Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
- Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
- Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00
7 - Riduzione del 30 % su € 3.809,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -1.142,70
- Compenso al netto delle riduzioni € 2.666,30, oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Condanna l'attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore di che si CP_2
liquidano come di seguito indicato:
- Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
- Fase Compenso
- Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
- Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
- Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
- Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00
- Riduzione del 30 % su € 3.809,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -1.142,70
- Compenso al netto delle riduzioni € 2.666,30, oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Sassari li, 22/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa G.M. Mossa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3509 del R.G.A.C. per l'anno 2021 e promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
SASSARI presso lo studio degli Avv.ti PINNA ATTILIO (C.F.
) e LORUSSO MARIA FRANCESCA (C.F. C.F._2
che la rappresentano e la difendono C.F._3
ATTRICE
CONTRO
(C.F. elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4
SASSARI presso lo studio degli Avv.ti PINNA MARIA CLAUDIA (C.F.
) e MILIA SERGIO (C.F. ) che lo C.F._5 C.F._6
rappresentano e lo difendono
CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
(C.F. elettivamente domiciliato in SASSARI CP_2 C.F._7
presso lo studio degli Avv.ti PINNA MARIA CLAUDIA (C.F.
) e MILIA SERGIO (C.F. ) che la C.F._5 C.F._6
rappresentano e la difendono
1 CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: usucapione diritto di proprietà.
All'udienza del 20/02/2025 la causa veniva tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: la S.V. Ill.ma Voglia 1) ai sensi dell'art. 1158 c.c., dichiarare sulla base della documentazione allegata, delle informazioni assunte e, ove occorra, di quelle che dovesse ritenere opportuno acquisire, la piena e libera proprietà, in favore della ricorrente, della porzione di terreno sopra descritto e delle servitù attive e passive ivi insistenti, in particolare, il mappale n° 134 del foglio 160, sito in Sassari Regione
Mandra di l'Ainu; 2) ordini al Sig. di rimuovere le opere abusivamente CP_1
realizzate ai danni della ricorrente ripristinando lo stato dei luoghi preesistente e reintegrare la ricorrente nel possesso violentemente sottratto;
3) con vittoria di spese
e competenze professionali ex D.M. 140/2012, in caso di ingiusta opposizione.
Per il convenuto: Voglia il Giudice adito, nel merito 1) rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto e diritto;
2) con vittoria di spese e compensi professionali.
Per la chiamata in causa: Voglia il Giudice adito, nel merito 1) rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto e diritto;
2) con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
2 Con ricorso ex art. 702 bis, adiva questo Tribunale perché Parte_1
dichiarasse l'intervenuta usucapione, in proprio favore, di porzione del terreno sito in
Sassari censito al foglio 134 mappale 60 in località Mandra di L'Ainu, nonché delle servitù di passaggio e dell'uso pozzo sullo stesso insistenti con rimozione delle opere abusive realizzate dalle controparti.
L'attrice deduceva che, con atto del 23.5.1984, aveva ricevuto in donazione l'immobile distinto al foglio 134 mappale 62, corrispondente al pian terreno di un fabbricato composto da due livelli, il cui primo piano veniva invece donato alla di lei sorella Controparte_3
Rappresentava che all'esito della divisione detta risultava compromesso l'accesso alla sua proprietà nonché l'uso del pozzo da parte dell'attrice sicché le sorelle lasciavano immutato lo stato dei luoghi e, con scrittura privata del 27.5.1996, formalizzavano la volontà di mantenere i confini esistenti attuando uno scambio di reciproci lotti.
Esponeva che vendeva la sua quota dell'immobile in data Controparte_3
19.4.1996 che, a seguito di ulteriore compravendita, il bene veniva poi riacquistato dalla di lei figlia nel 2007, la quale, infine, lo alienava all'odierno convenuto il
15.6.2020. allegava di aver posseduto la porzione di terreno di cui è causa in modo Pt_1
continuo e ininterrotto per oltre vent'anni, ciò sino al momento in cui il sig. CP_1
erigeva un muro in aderenza al fabbricato di proprietà dell'attrice e lungo tutto il perimetro, intercludendo all'interno della propria quota il pozzo menzionato nonché
l'ingresso carrabile alla di lei proprietà e, per l'effetto, concludeva come in epigrafe.
si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare, oltre Controparte_1
all'erronea indicazione catastale della porzione di terreno di cui trattasi,
3 l'inapplicabilità al caso in esame del rito sommario di cognizione, nonché
l'improcedibilità dell'avversa domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Allegava altresì che risultava essere, insieme a lui, contitolare del bene CP_2
oggetto di causa, evidenziando conseguentemente la necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti.
Nel merito, il convenuto contestava la validità della scrittura privata redatta dalle sorelle nel 1996 asserendo che, in tale momento, la sig.ra Pt_1 Persona_1
aveva già alienato a terzi (sig.ra la sua proprietà, perdendo dunque il
[...] Per_2
proprio diritto di disporre lo scambio di terreni pattuito.
Circa la rivendica delle servitù il convenuto deduceva che, per quella di passaggio carrabile, la esercitava il diritto di accesso all'immobile attraverso cancello Pt_1
privato con accesso differente da quello utilizzato dai e, per quanto CP_4
concerne il pozzo, assumeva l'infondatezza dell'avversa pretesa per inesistenza nell'immobile della controparte di condotte idriche che necessitino approvvigionamento d'acqua del pozzo.
IT, in conclusione, eccepiva l'infondatezza di ogni avverso assunto e domandava pertanto il rigetto della domanda attorea.
All'udienza del 7.6.2022 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e disponeva il mutamento del rito da sommario di cognizione a CP_2
ordinario.
Con atto del 23.1.23 si costituiva in giudizio che, riproponendo in toto le CP_2
contestazioni sollevate nel merito dal convenuto, domandava il rigetto della domanda attorea per infondatezza della pretesa azionata.
4 La causa veniva istruita con scambio delle memorie di cui all'art. 183, co VI, c.p.c. e all'udienza del 20.2.2025 veniva tenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attrice è infondata e deve essere respinta per i seguenti motivi.
È noto che l'usucapione rappresenti un modo d'acquisto della proprietà a titolo originario subordinato dalla legge alla sussistenza di due requisiti, il primo di carattere oggettivo, c.d. corpus possessionis, rappresentato dalla materiale disponibilità e controllo sul bene e il secondo, dalla connotazione soggettiva, consistente nell'intenzione di possedere il bene come se si fosse il proprietario, escludendo quindi ogni altro soggetto dal godimento dello stesso (c.d. animus possidendi).
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito il soggetto che agisce in giudizio ai sensi dell'art. 1158 c.c. è onerato della prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario.
In particolare, chi invoca l'intervenuta usucapione deve provare di aver acquistato il possesso della cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per il ventennio prescritto dalla norma senza interruzione alcuna, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti tali da rivelare sul bene, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
5 Gli elementi probatori offerti da a sostegno della propria pretesa non paiono Pt_1
idonei a dimostrare la sussistenza, nel caso in esame, dei due presupposti normativi testé evidenziati per la modalità di acquisto della proprietà dedotta.
Va in primo luogo confermata l'ordinanza istruttoria con cui il giudice aveva rigettato la prova testimoniale dedotta dall'attrice, poiché relativa a circostanze del tutto inconferenti con i fatti posti a base della domanda.
La documentazione prodotta in giudizio, infatti, non consente in alcun modo di appurare che l'attrice abbia avuto la materiale disponibilità della porzione di terreno oggetto di causa, ovvero delle asserite servitù su di esso insistenti, esercitando sul bene quel complesso di poteri generalmente riconosciuti al proprietario laddove, al contrario, l'attrice si è limitata a produrre atti o rappresentazioni di fatti perlopiù incontestati o comunque avulsi dal fine probatorio proprio della fattispecie invocata.
Priva di pregio rimane, a titolo esemplificativo, la produzione della scrittura privata tra le sorelle nella parte in cui la stessa risulta sottoscritta in un momento Pt_1
successivo alla data in cui, secondo la ricostruzione degli eventi fornita dalla stessa attrice, la sorella aveva già alienato la sua proprietà in favore di terzi, CP_3
perdendo in tal modo ogni diritto di disporre lo scambio di appezzamenti di terreno oggetto dell'accordo.
La domanda principale proposta da ai sensi dell'art. 1158 c.c. non può Parte_1
trovare accoglimento poiché la stessa non ha adempiuto all'onere probatorio impostole dall'ordinamento.
Stante il negativo accertamento circa l'intervenuta usucapione del bene di cui è causa, devono respingersi anche le ulteriori istanze attorea concernenti l'eliminazione delle
6 opere (asseritamente abusive) realizzate dal , nonché del ripristino dello stato CP_1
dei luoghi.
Rimane da dirsi delle spese di lite.
Secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. dovrà Parte_2
rifondere delle spese dallo stesso sostenute per essersi difeso in Controparte_1
giudizio.
In applicazione del principio di causazione espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 31889/2019, parte attrice dovrà altresì rimborsare le spese di giudizio sostenute dalla terza chiamata poiché la sua chiamata in causa è dipesa CP_2
dalle tesi attoree, risultate infondate all'esito della presente controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
- rigetta la domanda proposta dall'attore;
- condanna alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese del Parte_1
giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
- Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
- Fase Compenso
- Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
- Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
- Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
- Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00
7 - Riduzione del 30 % su € 3.809,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -1.142,70
- Compenso al netto delle riduzioni € 2.666,30, oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Condanna l'attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore di che si CP_2
liquidano come di seguito indicato:
- Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
- Fase Compenso
- Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
- Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
- Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
- Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00
- Riduzione del 30 % su € 3.809,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -1.142,70
- Compenso al netto delle riduzioni € 2.666,30, oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Sassari li, 22/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa G.M. Mossa
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