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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3536 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Lercara Friddi, corso G. Sartorio n. 35,
presso l'Avv. Maria Assunta Pillitteri, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
attrice contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Caltavuturo, via Vittorio Emanuele n. 75, presso l'Avv.
Gesualdo Leonardo Raso, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
convenuta e nei confronti di nata a [...] il [...]; Controparte_2
Comune di Caltavuturo;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
intervenienti necessari
OGGETTO: scioglimento comunione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16.1.2025 le parti costituite concludevano chiedendo congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha proposto il presente giudizio nei confronti di Parte_1
proponendo nei confronti di quest'ultimo una domanda di Controparte_1
divisione scioglimento della comunione legale sui beni acquistati dai predetti in costanza di matrimonio.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha chiesto aderendo alla domanda di divisione.
Con provvedimenti del 9.5.2018 e del 16.4.2021 il Giudice ha disposto la chiamata in giudizio di e del , Controparte_2 Controparte_3
intervenienti necessari.
Il giudizio è stato istruito mediante acquisizione di prova documentale e CTU.
All'udienza indicata in epigrafe le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, rilevando di avere reggiunto una soluzione conciliativa in sede stragiudiziale.
Tanto premesso, considerato che le parti hanno dato prova dell'intervenuta transazione tra le stesse in ordine alle domande oggetto del presente giudizio, va accolta la richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere tra le parti, avendo le stesse soddisfatto i rispettivi interessi in sede stragiudiziale.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura delle domande proposte e l'adesione di parte convenuta alla chiesta divisione, le stesse vanno compensate, non essendo ipotizzabile una soccombenza virtuale di una delle parti costituite.
Le spese di CTU vanno poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• dichiara la contumacia di e del Controparte_2 [...]
; CP_3
• dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
• pone definitivamente a carico delle parti costituite in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Termini Imerese, in data 15/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate,
in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3536 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Lercara Friddi, corso G. Sartorio n. 35,
presso l'Avv. Maria Assunta Pillitteri, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
attrice contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Caltavuturo, via Vittorio Emanuele n. 75, presso l'Avv.
Gesualdo Leonardo Raso, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
convenuta e nei confronti di nata a [...] il [...]; Controparte_2
Comune di Caltavuturo;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
intervenienti necessari
OGGETTO: scioglimento comunione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16.1.2025 le parti costituite concludevano chiedendo congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha proposto il presente giudizio nei confronti di Parte_1
proponendo nei confronti di quest'ultimo una domanda di Controparte_1
divisione scioglimento della comunione legale sui beni acquistati dai predetti in costanza di matrimonio.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha chiesto aderendo alla domanda di divisione.
Con provvedimenti del 9.5.2018 e del 16.4.2021 il Giudice ha disposto la chiamata in giudizio di e del , Controparte_2 Controparte_3
intervenienti necessari.
Il giudizio è stato istruito mediante acquisizione di prova documentale e CTU.
All'udienza indicata in epigrafe le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, rilevando di avere reggiunto una soluzione conciliativa in sede stragiudiziale.
Tanto premesso, considerato che le parti hanno dato prova dell'intervenuta transazione tra le stesse in ordine alle domande oggetto del presente giudizio, va accolta la richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere tra le parti, avendo le stesse soddisfatto i rispettivi interessi in sede stragiudiziale.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura delle domande proposte e l'adesione di parte convenuta alla chiesta divisione, le stesse vanno compensate, non essendo ipotizzabile una soccombenza virtuale di una delle parti costituite.
Le spese di CTU vanno poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• dichiara la contumacia di e del Controparte_2 [...]
; CP_3
• dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
• pone definitivamente a carico delle parti costituite in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Termini Imerese, in data 15/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate,
in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile