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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 47188/2022 di R.G. avente ad oggetto: appalto
TRA
( ), rappr.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Lassini del Foro di Milano
ATTORE
), in giudizio a mezzo della sua Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice avv. Maria Fuso, rappr.ta e difesa dagli avv.ti Francesco
Giovanni Falco e Roberto Usai del Foro di Milano,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.05.2024, riportandosi al rispettivo foglio di precisazione delle conclusioni depositato,
così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previe Parte_1 pronunce e declaratorie tutte del caso, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito:
- accertare e dichiarare che si è resa inadempiente Controparte_1 all'obbligo di buona fede nell'esecuzione dei contratti per cui è causa stipulati con oggi in fallimento, per i Parte_2 motivi dedotti in atti;
- condannare al risarcimento in favore di parte Controparte_1 attrice, quale cessionaria del relativo credito indicato in atti, dei conseguenti danni, per i titoli e causali di cui in atti, quantificati nella somma che verrà accertata in corso di causa, ovvero nella somma che verrà liquidata anche in via equitativa;
1 - rigettare le avverse domande ed eccezioni tutte, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti.
- con vittoria di spese e compensi d'avvocato.”
L'attore, inoltre, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, reiterava le proprie istanze istruttorie già formulate in corso di causa e disattese.
così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 respinta ogni contraria eccezione o deduzione, di merito o istruttoria, così giudicare in via preliminare all'esame del merito
- dichiarare, per tutte le ragioni dedotte negli scritti difensivi depositati in corso di causa, la carenza di legittimazione attiva del Sig. "in Pt_1 proprio";
- dichiarare, altresì, per tutte le ragioni dedotte negli scritti difensivi depositati in corso di causa, l'estinzione del diritto controverso dedotto in lite per decorrenza del termine prescrizionale previsto ex lege;
nel merito
- dichiarare, per tutte le ragioni dedotte negli scritti difensivi depositati in corso di causa, il difetto di titolarità attiva del diritto controverso dedotto in lite in capo al Sig. quale "cessionario" del credito litigioso e, Pt_1 comunque, l'infondatezza in fatto ed in diritto di ogni domanda formulata da parte attrice;
- per l'effetto di quanto precede, mandare completamente assolta la società convenuta da ogni avversa pretesa;
- in subordine ed in via di eccezione riconvenzionale, per il caso di accoglimento, anche parziale, dell'avversa pretesa, compensare ogni Con eventuale somma con gli importi dovuti da ad per il CP_1 risarcimento dei danni conseguenti all'abbandono degli impianti presso i negozi e per il relativo smantellamento;
CP_1
- condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, cod. proc. civ. al risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi in via equitativa;
- con vittoria di spese vive e compensi ex d.m. 147/22, oltre alle spese generali, IVA e CPA, come per legge”;
Anche la società convenuta, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, reiterava le istanze istruttorie già avanzate in corso di causa e disattese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore, dichiarando di agire “in proprio e in qualità di cessionario di credito risarcitorio di
[...]
oggi in fallimento […], conseguente a inadempimento Parte_2 contrattuale di , in sintesi, deduceva: a) che tra la Controparte_1
(di seguito, per brevità, anche solo “NI”), Parte_2 oggi in fallimento, ed (di seguito, per brevità, Controparte_1
“ ”) erano stati conclusi tra il 2008 ed il 2010 otto contratti aventi ad CP_1
2 oggetto la progettazione, il finanziamento, la costruzione, l'installazione, nonché la gestione e la manutenzione, presso i punti vendita di di CP_1
Rimini, MA, NO, Sesto Fiorentino, Baronissi, LE, Carugate e
San Giuliano Milanese, di impianti di trigenerazione (i.e. “impianti di cogenerazione, a olio vegetale, per la produzione di acqua calda/fredda e di energia elettrica per le utenze”); b) che, in base a ciascun regolamento contrattuale, si era impegnata ad approvvigionarsi dell'energia termica, CP_1 frigorifera ed elettrica prodotta da tali impianti per dodici anni mentre la NI avrebbe potuto cedere l'energia elettrica prodotta in eccesso rispetto alle esigenze del singolo store al GSE, accedendo alle tariffe agevolate all'epoca vigenti;
c) che, a partire dal giugno 2012, l'introduzione, nell'ambito della disciplina europea, dell'obbligo di dimostrare la sostenibilità degli oli vegetali nonché dell'obbligo di aumentare la percentuale di questi ultimi all'interno del biodiesel dal 7% al 13% avevano provocato una drastica diminuzione della disponibilità di tali combustibili e, quindi, un notevole aumento del prezzo dei medesimi;
d) che tali eventi costituivano “cause di forza maggiore” ed avevano determinato “l'impossibilità temporanea per NI di far funzionare detti impianti, in quanto il costo del KW/h prodotto era addirittura superiore al prezzo del KW/h venduto a ”; e) che, a fronte di ciò, in data CP_1
12.09.2012, le parti avevano sottoscritto un accordo integrativo degli otto contratti originari, nel quale avevano concordato nuovi “termini per l'approvvigionamento di olio vegetale certificato sulla base di uno dei Sistemi di Certificazione attestanti i requisiti di sostenibilità […] e la ripresa del funzionamento degli impianti tramite l'utilizzo di detto combustibile”; f) che, tuttavia, poiché le difficoltà relative all'aumento del prezzo dell'olio vegetale persistevano, la NI aveva proposto ad due soluzioni per garantire la CP_1 prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere, ossia: f1) il “subentro”, relativamente agli store di LE, Rimini, NO, MA e ER, della società Greenworld Power S.r.l., la quale, in virtù di un contratto di Con affitto già stipulato con la medesima, si sarebbe “impegnata alla fornitura dell'olio vegetale, alla manutenzione degli impianti e avrebbe assunto l'impegno di garantire come previsto il godimento dell'impianto da parte di
per tutta la durata dei contratti a suo tempo stipulati” oppure f2) la CP_1 gestione degli impianti per il tramite di una società veicolo, costituita dalla
NI e da un altro soggetto qualificato, la g) che, tuttavia, in data CP_3
01.02.2013, aveva risposto “rifiutando la rinegoziazione delle clausole CP_1 pattizie e nemmeno consentendo la prosecuzione nei contratti attraverso la collaborazione con altri primari operatori del settore delle fonti rinnovabili, proposta da NI” e, contestualmente, aveva comunicato la risoluzione dei contratti in essere ed intimato alla NI lo smantellamento degli impianti;
h) Con che, poi, nel corso del 2013 e del 2014, la aveva più volte invitato a CP_1
“modificare le condizioni dei contratti in un percorso condiviso”, indicando Con altri soggetti interessati a subentrare nella posizione contrattuale della ma la controparte aveva mantenuto ferma la propria volontà di risolvere i
3 contratti;
i) che “la collaborazione che si chiedeva ad […] non era così CP_1 tanto gravosa da compromettere il suo interesse al negozio; l) che, pertanto, la descritta condotta di costituiva una violazione del principio di buona CP_1 fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375 c.c. e, in particolare, dell'obbligo gravante sulle parti di rinegoziare il contenuto del contratto stesso in presenza di sopravvenienze atipiche in grado di alterare l'originario equilibrio tra le prestazioni;
m) che tale inadempimento aveva cagionato “ingenti danni” alla NI, da individuare, segnatamente, nell'impossibilità “di far fronte al piano di rientro delle rate dei finanziamenti” aperti in relazione a ciascun impianto (costi quantificati in €
11.834.000,00), nei mancati utili derivanti dalla prosecuzione dei rapporti per la loro durata residua ovvero, alternativamente, nei costi derivanti dalla mancata esecuzione dei contratti già stipulati dalla NI con la Greenworld
Power s.r.l. e la (quantificati in € 27.036.000,00), nonché nella CP_3 perdita totale di valore della società NI a seguito del fallimento causato dalla condotta inadempiente di (quantificata € 30.000.000,00). CP_1
L'attore instava, dunque, per l'accertamento dell'inadempimento da parte di dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione dei contratti stipulati con la CP_1 Con
oggi in fallimento, nonché per la condanna della medesima convenuta al risarcimento, in favore di esso attore, quale cessionario del relativo credito, dei danni conseguenti.
La società costituitasi, sempre in sintesi, a sua volta, deduceva: a) CP_1 preliminarmente, in rito, la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore per quanto agente “in proprio”, pur essendo terzo rispetto alla vicenda contrattuale oggetto di causa;
b) nel merito, la carenza di titolarità in capo all'attore della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, atteso che il contratto di cessione da quest'ultimo prodotto aveva ad oggetto un credito risarcitorio derivante dal presunto inadempimento contrattuale di essa convenuta “consistente nell'aver impedito a Parte_2 di proseguire nella gestione degli impianti realizzati in violazione dei contratti in essere tra le parti” e non dalla dedotta violazione dell'obbligo di rinegoziazione da parte di essa convenuta;
c) che, in ogni caso, tale assunto diritto risarcitorio era già prescritto ai tempi dell'instaurazione del giudizio
(novembre 2022), atteso che il dies a quo doveva individuarsi nel momento in cui – secondo l'altrui prospettazione - si sarebbero verificate le sopravvenienze in ordine all'aumento del prezzo degli oli vegetali indicate nell'atto di citazione (a gennaio 2011 o, al più tardi, a giugno 2012); d) che, Con venendo ai rapporti contrattuali intercorsi tra essa convenuta e la quest'ultima si era resa immediatamente inadempiente rispetto all'obbligo di garantire il regolare funzionamento degli impianti mediante l'utilizzo “prima, degli oli vegetali e, poi, dell'olio di Jatropha”, secondo i meccanismi di produzione di cui all'allegato D;
e) che, con la scrittura privata del
4 12.09.2012, essa convenuta aveva tentato di salvaguardare i predetti rapporti contrattuali mediante la rinegoziazione dei termini entro i quali la NI avrebbe dovuto approvvigionarsi dei concordati oli vegetali certificati e garantire la ripresa del funzionamento degli impianti;
f) che, in tale sede, la NI stessa aveva riconosciuto di essere “inadempiente per cause ad ess[a] esclusivamente e direttamente imputabili”; g) che gli inadempimenti della NI erano continuati anche dopo la rinegoziazione dei termini di approvvigionamento ed essa convenuta si era vista costretta ad intimare la risoluzione dei contratti con comunicazione del 01.02.2013; h) che nella successiva comunicazione del 22.03.2013 la stessa NI aveva riconosciuto che i contratti inter partes erano da “intendersi risolti”; i) che gli scambi epistolari intercorsi tra le parti da quel momento avevano avuto ad oggetto unicamente le tempistiche e la pianificazione delle attività di smantellamento e pulizia degli impianti, impegno previamente assunto dalla NI nella summenzionata scrittura in ipotesi di risoluzione dei cennati contratti;
l) che le proposte avanzate dalla NI nel corso del 2013 e del 2014 non avevano avuto ad oggetto la “rinegoziazione dei Contratti (del resto, già risolti), bensì la negoziazione di una nuova operazione commerciale che implicava sia una nuova controparte contrattuale per , sia l'utilizzo di un diverso CP_1 combustibile (in spregio, pertanto, al c.d. sottostante Controparte_4 all'intera iniziativa)”; m) che essa convenuta aveva sempre tenuto un comportamento corretto e secondo buona fede, dal momento che, in ossequio alle richieste della controparte, aveva, dapprima, acconsentito alla rinegoziazione dei termini di approvvigionamento degli oli vegetali, poi, una volta risolti i rapporti, all'estensione del termine ultimo per lo smantellamento degli impianti e la pulizia dei serbatoi (prorogato dal 31 gennaio 2014 al 31 marzo 2014) ed, infine, si era resa disponibile ad incontrare un soggetto che – secondo la NI – era interessato a rilevare i macchinari installati presso i punti vendita;
n) che, pertanto, alcun inadempimento degli obblighi di buona CP_1 fede era ascrivibile ad essa convenuta nell'esecuzione dei contratti con la NI;
o) che, in ogni caso, ove fosse stata ritenuta fondata la pretesa di controparte, gli importi dovuti da essa convenuta avrebbero dovuto essere compensati con Con quanto dovuto dalla a titolo di risarcimento del danno cagionato ad essa convenuta dalla permanenza ingiustificata degli impianti di trigenerazione presso i propri stores nonché dai costi necessari allo smantellamento degli stessi.
La convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, rendeva, pertanto, le conclusioni già sopra riportate in epigrafe.
Tutto ciò premesso, deve previamente affrontarsi la questione relativa alla sussistenza della legittimazione processuale di in relazione Parte_1 alla domanda da questi avanzata.
5 A tale riguardo, deve rilevarsi che, ancorché l'attore nella memoria ex art. 183
n. 1 c.p.c. abbia integrato la propria allegazione originaria, affermando di essere stato “socio unico di NI all'epoca dei fatti” e di agire in quanto tale, il corretto inquadramento della legittimazione ad agire di deve, Parte_1 in realtà, rinvenirsi in quanto da questi allegato fin dall'atto di citazione e cioè nella circostanza di essere “cessionario di credito risarcitorio di
[...]
conseguente a inadempimento contrattuale di Parte_2
. Controparte_1
Ciò posto quanto alla mera legittimazione processuale dell'attore, deve, poi, ritenersi che lo stesso sia altresì dotato, in astratto, della titolarità attiva in relazione all'azione proposta.
Ed, invero, risulta documentalmente provata l'avvenuta cessione da parte del ad del credito risarcitorio dedotto nel Controparte_5 Parte_1 presente giudizio, dovendosi rilevare che l'attore, nel proprio atto di citazione, ha unicamente precisato i connotati dell'inadempimento ascritto ad e CP_1 che la dedotta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto costituisce pur sempre, come indicato nel contratto di cessione, una forma di “inadempimento contrattuale di
[...]
avente quale effetto, secondo la prospettazione, quello di Controparte_1
“aver impedito a di proseguire nella Parte_2 gestione degli impianti realizzati in violazione dei contratti in essere tra le parti” (cfr. doc. “1 e 1 bis” allegato all'atto di citazione).
Deve, dunque, ritenersi che, in termini astratti, sussista identità tra il credito risarcitorio ceduto dal fallimento della NI ed il credito risarcitorio invocato nel presente giudizio dall Pt_1
Ciò premesso, tuttavia, per i motivi che seguono (formulati secondo il principio della ragione più liquida e, dunque, prescindendo dall'esame della pur preliminare eccezione di prescrizione), la domanda attorea non può dirsi fondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Secondo la prospettazione attorea, la violazione del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto da parte di consisterebbe nel fatto di aver CP_1 intimato la risoluzione degli contratti in essere tra le parti in luogo di acconsentire alla cessione della posizione contrattuale assunta dalla NI alla
Greenworld Power S.r.l. ovvero alla gestione degli impianti per il tramite di Con una società veicolo costituita dalla stessa e della o, CP_3 comunque, di addivenire ad altra (peraltro non meglio precisata) rinegoziazione contrattuale, ciò benché – sempre in tesi –, a causa del mutamento della disciplina europea in materia di sostenibilità degli oli
6 combustibili, i costi di produzione dell'energia elettrica da parte della NI avessero superato il prezzo di vendita della stessa ad . CP_1
Tuttavia, il credito risarcitorio per il quale l'attore ha agito non può ritenersi sussistente.
La decisione deve prendere le mosse dal rilievo che il canone di buona fede può assurgere a fonte di un obbligo di rinegoziazione delle clausole contrattuali allorquando occorra ripristinare l'equilibrio negoziale entro la normale alea contrattuale in presenza di fattori sopravvenuti ed imprevedibili che abbiano alterato il sinallagma originario, ma non può, invece, essere invocato quando, come nel caso di specie, la parte che si duole dello svantaggio sopravvenuto risulti inadempiente ancor prima del verificarsi degli eventi alteranti, poiché, diversamente opinando, il riconoscimento di un obbligo di rinegoziazione consentirebbe alla parte inadempiente di far gravare le conseguenze del proprio pregresso inadempimento sulla controparte.
Ciò detto, premesso che è pacifica – in quanto non oggetto di lite tra le parti –
l'effettiva attivazione dei cinque impianti situati nei negozi di Rimini, MA
(contratti del 12/07/2008), NO (contratto del 10/03/2009), ER
(contratto del 27/03/2009) e LE (contratto del 24/09/2009), deve rilevarsi che, quantomeno rispetto ai primi quattro accordi, ancor prima che si verificassero le adombrate sopravvenienze normative e fattuali – in tesi Con manifestatesi a giugno del 2012 - la si era già resa responsabile di inadempimento rispetto all'obbligazione di “sostituire, nel più breve tempo possibile, e comunque entro la fine del secondo anno dalla stipula” per gli store di NO e ER e del “terzo anno dalla stipula” per gli store di Rimini e MA “l'utilizzo di olio di palma con olio vegetale proveniente dalla coltivazione della Jatropha” (cfr. clausola 12.2 di ciascun contratto e relativo allegato D).
La stessa NI, all'epoca dei fatti, aveva, infatti, riconosciuto di essere
“inadempiente per cause ad ess[a] esclusivamente e direttamente imputabili rispetto agli obblighi, dall[a] stess[a] contrattualmente assunti […] di utilizzare nei n. 8 (otto) impianti di cui sopra l'olio vegetale proveniente dalla coltivazione della Jatropha in sostituzione dell'olio di Palma o, in alternativa, altro combustibile” (cfr. scrittura privata del 12.09.2012).
Né può giovare all'attore il fatto che la NI abbia successivamente mutato la propria posizione e sostenuto che “l'entrata in vigore delle nuove disposizioni nazionali in tema di energie rinnovabili e di utilizzo degli oli vegetali [aveva] comportato la impossibilità di rispettare la tempistica anche di approvvigionamento contrattualmente concordata” (cfr. doc. 13 allegato all'atto di citazione), dovendosi rilevare che il mancato utilizzo dell'olio di
Jatropha non è mai stato smentito né dalla NI, nella comunicazione intercorsa
7 con e versata in atti, né dall'odierno attore, il quale pure ha circoscritto CP_1 temporalmente l'invocata “impossibilità temporanea per NI di far funzionare detti impianti” al periodo successivo a “giugno 2012”.
Tanto è sufficiente ad escludere, al medesimo giugno del 2012, la sussistenza del diritto della NI alla rinegoziazione, ai sensi dell'art. 1375 c.c., delle condizioni contrattuali originarie e conseguentemente del correlativo obbligo
– in tesi - gravante in capo ad . CP_1
A ciò si aggiunga, che, nella specie, non risultano, in ogni caso, provati né gli specifici eventi alteranti sopravvenuti né il rapporto di causalità tra questi ultimi e l'invocata “impossibilità” per la NI di attuare l'obbligo di alimentare gli impianti di trigenerazione con l'olio di Jatropha, in sostituzione dell'olio di palma.
A tal riguardo, in primo luogo, deve rilevarsi che l'attore si è limitato, da un lato, ad allegare genericamente l'“andamento all'epoca pesantemente negativo sui mercati internazionali del prezzo dell'olio vegetale” e, dall'altro lato, a produrre un grafico riguardante l'oscillazione del prezzo dell'olio di palma, senza, tuttavia, compiutamente allegare, né tantomeno dimostrare, le adomobrate precipue difficoltà incontrate, in concreto, nell'approvvigionamento dell'olio di Jatropha, secondo i termini concordati nell'allegato D e senza, a fortiori, dimostrare come l'entità di tali difficoltà avesse determinato una sproporzione intollerabile tra l'adempimento e la controprestazione di IKEA (ovverosia “ritirare tutta l'energia elettrica, termica e frigorifera conformemente alle proprie esigenze per un importo minimo fatturabile all'anno pari a € 300.000,00 + IVA”).
Per quanto riguarda, poi, l'ulteriore sopravvenienza invocata dall'attore – ovverosia il dedotto venir meno, ad opera del D.M. 6 luglio 2012, della possibilità di ricollocare altrove gli impianti installati prima del 31.12.2012 - che avrebbe reso – in tesi - “inattuabile” l'originario obbligo di , in caso CP_1 di proprio inadempimento, di “corrispondere solamente i costi necessari e limitati allo spostamento degli impianti in altro loco”, l'allegazione dell'attore risulta parimenti generica, mancando conseguentemente qualsivoglia prova della concreta possibilità che tale sopravvenienza potesse effettivamente incidere sull'originario equilibrio contrattuale.
E ciò, dovendosi rilevare che le stesse parti avevano circoscritto l'obbligo di Con
di rimborsare alla i costi di allacciamento ai soli casi di risoluzione CP_1 del contratto per cessazione dell'attività da parte del committente verificatisi
“entro due anni dall'avviamento dell'impianto”.
8 Più in generale, dunque, non è possibile rinvenire, nel comportamento complessivamente tenuto dalla convenuta, alcuna violazione del generale obbligo di buona fede gravante sulle parti durante l'esecuzione del contratto.
E ciò considerando altresì che, dalla documentazione versata in atti, è emerso:
a) che non si è mai sottratta ad una richiesta della NI di mera CP_1 rideterminazione del prezzo di acquisto dell'energia elettrica prodotta, poiché una richiesta in tal senso non è stata, invero, mai avanzata dalla controparte nonostante i contratti inter partes prevedessero la ricontrattazione annuale del prezzo in base al mutamento degli “indici di mercato ITEC”; b) che (come Con sopra già rilevato), a seguito degli inadempimenti della ha stipulato CP_1 con quest'ultima la scrittura privata del 12.09.2012 nel “reciproco interesse alla prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere e, nello specifico, alla prosecuzione dei progetti legati all'utilizzo dell'olio vegetale proveniente dalla coltivazione della Jatropha” ed, a tal fine, ha acconsentito a prorogare Con sino al 31.12.2012 i termini inizialmente imposti alla per l'approvvigionamento degli oli vegetali certificati (cfr. doc. 10 prodotto dall'attore); c) che sia la comunicazione del 01.02.2013 di risoluzione dei contratti sia l'intimazione di smantellamento degli impianti costituivano esercizio di poteri riconosciuti a dai p.tti 4.1, 4.2 e 4.3 della cennata CP_1 scrittura privata in caso di perdurante inadempimento della NI;
d) che CP_1 ha espressamente manifestato alla controparte di non avere “nulla in contrario al fatto che NI si approvvigioni[asse] di olio dalla Agro-Farm International
AG e dalla Greenworld Pover s.r.l., limitando il proprio dissenso alle sole proposte di cessione dei contratti a terzi ovvero di co-gestione degli impianti con soggetti terzi (doc. 8 prodotto dalla convenuta).
A tale ultimo riguardo, va, peraltro, rilevato: a) che le proposte avanzate dalla
NI e rifiutate da non costituivano, appunto, semplici richieste di CP_1 rinegoziazione dei contratti, poiché, ove accolte, avrebbero determinato non già una semplice modifica del contenuto dei medesimi, bensì una vera e propria cessione degli stessi alla neocostituita società partecipata dalla NI e dalla alla Greeworld Power s.r.l. o agli altri soggetti indicati CP_3 nella corrispondenza tra le parti;
b) che il dovere di una parte di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra non può intendersi come comprensivo dell'obbligo di subire un apprezzabile sacrificio dei propri interessi, ivi dovendosi necessariamente comprendere l'interesse a non vedere mutata la propria controparte contrattuale.
Per tutto quanto innanzi, dunque, in definitiva, la domanda risarcitoria attorea deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda attorea respinta, alla non
9 complessità delle questioni trattate ed all'andamento concreto del procedimento non caratterizzato da attività istruttorie.
Nella condotta processuale dell'attore non si rinvengono gli estremi della mala fede o della colpa grave, non potendosi, in particolare, quest'ultima identificare nella mera infondatezza delle tesi difensive proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, contrariis reiectis, così provvede:
1. rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti Parte_1 di Controparte_1
2. condanna al rimborso, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in € 54.000,00 per compensi
[...] professionali di avvocato, oltre accessori per legge dovuti;
3. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da
[...]
CP_1
Così deciso in Milano addì 7.1.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
Sentenza redatta con la collaborazione della ott.ssa Carola Cauzzo CP_6
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