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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/12/2024, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4144/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/9/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARIA Parte_1 C.F._1
CRISTINA MARCUCCI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio
(LU), via A. Sciesa n. 14/10, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato VALENTINA Parte_2 C.F._2
CESARINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Paolina
Bonaparte n. 221, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- COLLOCAZIONE ABITATIVA I coniugi vivono separati di fatto dall'estate 2019 e sono da tempo venuti meno quei vincoli materiali e spirituali che sono alla base della vita matrimoniale. Ognuno dei ricorrenti ha stabilito la propria residenza presso l'immobile ove ha collocazione abitativa.
- ASSEGNO UNA TANTUM
Circa i rapporti economici tra i coniugi, il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2
a totale definizione di ogni rapporto derivante dal vincolo matrimoniale nonché a Parte_1 titolo di liquidazione una tantum ex art. 5 comma 8 L. 898/1970, la somma omnicomprensiva di €
10.000,00 (euro diecimila/00), di cui euro 5.000,00= (euro cinquemila/00) da versarsi entro e non
1 oltre la data fissata per l'udienza di comparizione parti della separazione coniugale benché sostituita da trattazione scritta ed il successivo saldo di euro 5.000,00= (euro cinquemila/00) da versarsi entro
e non oltre la data fissata per l'udienza di comparizione parti del divorzio benché sostituita da trattazione scritta, entrambi i versamenti da effettuarsi mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate banca Banco di Lucca e del Tirreno iban [...]CC1570100479. La signora rinuncia espressamente a richiedere l'assegno divorzile. Parte_1
A seguito del puntuale adempimento della predetta obbligazione, le parti si danno reciprocamente atto di non avere più niente da pretendere l'una dall'altra per alcun titolo, ragione o causa e, conseguentemente, dichiarano di aver regolato tutte le questioni di natura economica e patrimoniale tra le stesse insorte, anche in relazione alla liquidazione dei beni ricompresi in comunione legale.
Rimarranno a carico di ciascuna parte le spese legali per il presente procedimento. Con la sottoscrizione del presente atto gli avvocati difensori, avv. M. Cristina Marcucci, da una parte e avv.
Valentina Cesarini dall'altra parte, rinunciano espressamente al beneficio della solidarietà passiva ex art. 13 L.P.F. ».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in GN AR (LI) il 6/6/2012, dal quale non sono nati figli - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e
2 conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in GN AR (LI) in data 6/6/2012, debitamente Pt_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GN AR (LI) all'Atto
Numero 10, Parte 2, Serie A, Vol. 1, Ufficio 1, dell'Anno 2012, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di GN AR (LI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/9/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARIA Parte_1 C.F._1
CRISTINA MARCUCCI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio
(LU), via A. Sciesa n. 14/10, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato VALENTINA Parte_2 C.F._2
CESARINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Paolina
Bonaparte n. 221, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- COLLOCAZIONE ABITATIVA I coniugi vivono separati di fatto dall'estate 2019 e sono da tempo venuti meno quei vincoli materiali e spirituali che sono alla base della vita matrimoniale. Ognuno dei ricorrenti ha stabilito la propria residenza presso l'immobile ove ha collocazione abitativa.
- ASSEGNO UNA TANTUM
Circa i rapporti economici tra i coniugi, il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2
a totale definizione di ogni rapporto derivante dal vincolo matrimoniale nonché a Parte_1 titolo di liquidazione una tantum ex art. 5 comma 8 L. 898/1970, la somma omnicomprensiva di €
10.000,00 (euro diecimila/00), di cui euro 5.000,00= (euro cinquemila/00) da versarsi entro e non
1 oltre la data fissata per l'udienza di comparizione parti della separazione coniugale benché sostituita da trattazione scritta ed il successivo saldo di euro 5.000,00= (euro cinquemila/00) da versarsi entro
e non oltre la data fissata per l'udienza di comparizione parti del divorzio benché sostituita da trattazione scritta, entrambi i versamenti da effettuarsi mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate banca Banco di Lucca e del Tirreno iban [...]CC1570100479. La signora rinuncia espressamente a richiedere l'assegno divorzile. Parte_1
A seguito del puntuale adempimento della predetta obbligazione, le parti si danno reciprocamente atto di non avere più niente da pretendere l'una dall'altra per alcun titolo, ragione o causa e, conseguentemente, dichiarano di aver regolato tutte le questioni di natura economica e patrimoniale tra le stesse insorte, anche in relazione alla liquidazione dei beni ricompresi in comunione legale.
Rimarranno a carico di ciascuna parte le spese legali per il presente procedimento. Con la sottoscrizione del presente atto gli avvocati difensori, avv. M. Cristina Marcucci, da una parte e avv.
Valentina Cesarini dall'altra parte, rinunciano espressamente al beneficio della solidarietà passiva ex art. 13 L.P.F. ».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in GN AR (LI) il 6/6/2012, dal quale non sono nati figli - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e
2 conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in GN AR (LI) in data 6/6/2012, debitamente Pt_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GN AR (LI) all'Atto
Numero 10, Parte 2, Serie A, Vol. 1, Ufficio 1, dell'Anno 2012, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di GN AR (LI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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