Versione
22 luglio 1930
22 luglio 1930
Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data nel Regno alla Convenzione per il risarcimento degli infortuni del lavoro nell'agricoltura, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nella sessione 25 ottobre-19 novembre 1921.
Piena ed intera esecuzione e' data nel Regno alla Convenzione per il risarcimento degli infortuni del lavoro nell'agricoltura, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nella sessione 25 ottobre-19 novembre 1921.