Articolo 1 della Legge 26 aprile 1930, n. 878
Articolo 2
Versione
22 luglio 1930
Art. 1.

Piena ed intera esecuzione e' data nel Regno alla Convenzione per il risarcimento degli infortuni del lavoro nell'agricoltura, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nella sessione 25 ottobre-19 novembre 1921.

Entrata in vigore il 22 luglio 1930