Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data nel Regno alla Convenzione per il risarcimento degli infortuni del lavoro nell'agricoltura, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nella sessione 25 ottobre-19 novembre 1921.
Piena ed intera esecuzione e' data nel Regno alla Convenzione per il risarcimento degli infortuni del lavoro nell'agricoltura, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nella sessione 25 ottobre-19 novembre 1921.