Art. 4. Clausola di invarianza 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono sostenuti solo successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono sostenuti solo successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.