Articolo 4 della Legge 4 dicembre 2017, n. 194
Articolo 3Articolo 5
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22 dicembre 2017
Art. 4. Clausola di invarianza 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono sostenuti solo successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Entrata in vigore il 22 dicembre 2017