Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/05/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 2017/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2017/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale promossa congiuntamente da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
E Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F.: , entrambi Parte_3 C.F._2
residenti in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Agira, via
Vittorio Emanuele n. 477, presso lo studio dell'avv. Veruska Cavallaro (C.F.:
)che li rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._3
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero reso in data 10/10/2024.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 06.02.2025, resa all'esito dell'udienza del
28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
della loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il giorno
01.10.2024, precisando di aver contratto in data 21.09.2005 matrimonio concordatario trascritto presso il Comune di Agira (EN) al n. 33, Parte II, Serie A, Anno 2005.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione sono nati i figli, nato a [...] il Per_1
02.09.2008 e nata a [...] il [...]. Per_2
Rilevato che la separazione è stata decisa alle condizioni indicate in seno al ricorso depositato il giorno 01.10.2024 a tenore del quale “1) I coniugi vivranno separatamente;
2) La casa coniugale, sita in Agira alla via Sandro Pertini n. 91 condotta in locazione, giusto contratto di locazione rinnovato in data 27.03.2024, verrà assegnata alla sig.ra per viverci stabilmente Parte_1
unitamente ai due figli minori, e . 3) I figli verranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i coniugi, con collocamento stabile presso la madre nella casa coniugale sita in Agira alla via Sandro Pertini n. 91. 4) É fatto obbligo al sig. di corrispondere alla moglie, a titolo di Parte_3
contributo per il mantenimento dei figli e e per il mantenimento della stessa, la somma Per_1 Per_2 di € 1.500,00 mensili (€ 500,00 per ciascun figlio ed € 500.00 per la moglie), da versare entro il giorno 22 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate ed accettate da entrambi genitori. 5) I coniugi concordemente stabiliscono che l'assegno unico percepito per i figli numeri pari ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), attualmente dal sig. , continui Parte_3 ad essere percepito dallo stesso, per cui l'assegno di mantenimento stabilito in € 1.500,00 è comprensivo della superiore somma.
8)Le spese mediche straordinarie per i figli sono stabilite nella misura del 50% per ogni genitore.
9) Pur essendo congiunto l'affidamento, le parti concordano che il marito può esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli, quando si troverà ad Agira per le ferie o altre motivo, nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20,00 e alle 21,00 nel periodo estivo, rispettando le esigenze scolastiche ed organizzative delle attività del figli. A settimane alterne i figli trascorreranno la giornata del sabato o della domenica con il padre, il quale li andrà a prendere, o il sabato o la domenica stabiliti, alle ore 10,00, sempre rispettando gli orari dei minori e li riporterà alle 18,00 nel periodo invernale e alle ore 19,00 nel periodo estivo. Il padre potrà tenere e portare con sé i figli nei week end, dal venerdì alla domenica, alternandoli con la madre, potendo pernottare gli stessi a casa del padre. 10) Per le festività natalizie il giorno di Natale con un genitore e
Capodanno con l'altro. Per le vacanze di Pasqua: la domenica con un genitore ed il Lunedi dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni. 11) Per quanto riguarda le vacanze estive dei figli, possono essere concordate di comune accordo tra i genitori, compatibilmente con il lavoro svolto, visto l'affidamento congiunto è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti. Viene concordato che entro la data del 30 giugno di ogni anno i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il periodo di ferie ottenuto sul lavoro. 12)I ricorrenti si autorizzano fin d'ora a fissare la rispettiva residenza ove crederanno più opportuno oltre che a trasferirsi anche all'estero. 13)I coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio. 14)I coniugi si impegnano a comunicare i cambi di residenza nell'interesse dei figli minori. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell' interesse dei figli. 15)
Chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato civile di Agira, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d. P.R. 396/2000.”
Ciò premesso e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate nel ricorso depositato il giorno 01.10.2024, per come chiesto dai coniugi anche con le note scritte sostitutive dell'udienza del giorno 28/01/2025, con le quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e hanno altresì dichiarato che non intendono riconciliarsi.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
19.10.1981 (C.F.: ), e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_3
, alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva. C.F._2
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 28/04/2025.
Il Giudice /est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.