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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/06/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2770/2023 degli Affari Contenzioni
Civili promossa da:
(C.F. ), residente in Torino, _1 C.F._1 Corso Belgio nr. 23, rappresentato e difeso dall'avv.to Federico Bernardi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Luigi Colli n. 3, come da procura in atti parte opponente contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2 Torricelli nr. 42, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Fadda, del Foro di Aosta, ed elettivamnete domiciliato presso il suo studio in Aosta (AO), Via
Losanna nr. 20, come da procura in atti
parte opposta
oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 727/2023 del Tribunale di
Ivrea emesso in data 12/06/2023 nel fascicolo RG 1282/2023
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito telematico di “note scritte” sostitutive della trattazione orale, i procuratori delle parti hanno così concluso.
Parte opponente:Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via istruttoria - disporre, senza inversione dell'onere della prova, l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di fatto dedotte in narrativa da intendersi precedute dal rituale “vero che”, con i testi di seguito indicati, con riserva di indicare ulteriori testi, anche in materia contraria, in ragione delle difese che verranno ex adverso assunte:
1. In corso di rapporto sentimentale con la signora , il signor Parte_2 _1 aveva instaurato un ottimo rapporto con il signor , grazie al quale la figlia CP_1 (figlia del signor ) si era riavvicinata al padre.
2. Il signor Pt_2 CP_1 in corso di rapporto sentimentale con la signora _1
(figlia del signor ) in quanto titolare di tutte le tipologie Parte_2 CP_1 di patente di guida, aveva il desiderio di fare l'autista di pullman o camion e quindi, nel primo periodo della convivenza, aveva presentato domande di assunzione in qualità di autista, anche all'estero.
3. Ad inizio 2015 il signor entrava in contatto con il signor , _1 Controparte_2 titolare dell'omonima ditta individuale nonché proprietario dell'azienda avente ad oggetto il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente (NCC). 4.
Circa due settimane dopo aver preso contatto con il signor Controparte_2 di cui al capo di prova precedente, in occasione di una cena a casa del signor e della di lui compagnia dell'epoca , _1 Parte_2 presenti i genitori del signor signor e signora Pt_1 A_
ed il signor , nel corso della serata si discorreva Persona_2 CP_1 anche dell'intenzione del signor di acquistare la _1 licenza avente ad oggetto il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente (NCC), ma anche del fatto che le condizioni economiche del signor non glielo avrebbero consentito.
5. Durante la cena a casa del Pt_1 signor e della di lui compagnia dell'epoca _1 Pt_2
di cui al capo di prova che precede, il signor disse che se il
[...] CP_1 signor avesse voluto cogliere questa opportunità lavorativa – Pt_1 nell'interesse anche della figlia – lui avrebbe dato un contributo Parte_2 economico, a fondo perduto.
6. Anche i signori e A_ [...] genitori del signor si erano resi disponibili Per_2 _1 a fornire – come in effetti hanno fornito - al figlio un contributo economico al fine di consentirgli di acquistare la licenza (NCC). TESTE - A_ residente in Lombardore;
- residente in Lombardore - Persona_2 ammettere la documentazione prodotta con i documenti dal nr. 1 al nr. 6 nel merito: - In via principale - accertare e dichiarare che il signor _1 non si è riconosciuto debitore di somme nei confronti del signor
[...]
in quanto non ha predisposto né sottoscritto la dichiarazione di CP_1 riconoscimento di debito allegata al ricorso per decreto ingiuntivo opposto sub. doc. nr. 1; - accogliere la spiegata opposizione e dichiarare che nulla è dovuto al signor per le ragioni tutte esposte in atto e, conseguentemente, Parte_3 dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficacie e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n° 727/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 12.06.2023, proc. R.G.N. 1282/2023, mandando assolto l'opponente da ogni pretesa avversaria;
IN OGNI CASO - Con vittoria dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'IVA e della CPA come per legge, nonché al rimborso del costo sostenuto per eventuali CTU e CTP
Parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
IN VIA PRELIMINARE, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 727/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 12.06.2023; SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, chiede ordinarsi verificazione giudiziale del documento “dichiarazione di riconoscimento di debito” (doc. 4 ) ex art 216 c.c., come da punto 1 dei motivi in diritto. Chiede, a tal fine, sin d'ora di poter depositare l'originale del riconoscimento di debito del 19.04.2016 e di essere ammesso alla prova per testi, indicando a teste la sig.ra
residente in [...] Aosta, sulla seguente circostanza: “Vero Parte_2 che la sig.ra in data 19.04.2016 ha allora predisposto una Parte_2 dichiarazione di riconoscimento di debito a computer, lasciando gli spazi liberi per la compilazione, che si mostra (punto 13 doc. 4) “ Vero che nella medesima data, presso la sua abitazione in Torino in via Torricelli n. 42, la sig.ra Pt_2
stampava la dichiarazione di riconoscimento di debito e la consegnava
[...] per la compilazione e la sottoscrizione al sig. che si mostra _1 (punto 14 doc. 4) “ Vero che appena ricevuto il documento, davanti alla sig.ra
, il sig. compilava, riempiendo gli spazi vuoti, di proprio Parte_2 Pt_1 pugno la dichiarazione e la sottoscriveva, che si mostra (punto 15 doc. 4)”. Chiede, altresì, che l'Ill.mo Giudice adito disponga C.T.U. grafologica al fine di determinare la veridicità della scrittura delle parti a mano e della sottoscrizione, fornendo quale documento in comparazione: - Lettera in risposta del 10.11.2022 inviata a mezzo raccomandata al sig. , di cui si chiede CP_1 sin d'ora di poter depositare l'originale cartaceo. (doc. 5 allegato) - Raccomandata con compilazione del nome e cognome del sig. da CP_1 parte del sig. (doc. 5 allegato) - Copia Procura alle liti sottoscritta al Pt_1 difensore di controparte, di cui si chiede sin d'ora che ne venga ordinata l'esibizione in originale cartaceo (doc. 7 allegato) Chiede al G.I. di voler ordinare alla parte attrice in opposizione di scrivere sotto dettatura alla presenza di un consulente tecnico.
Nel merito in via principale: Previa verificazione giudiziale del documento
“dichiarazione di riconoscimento di debito” e/o comunque previo accertamento che la somma di Euro 24.000 data a mezzo assegno del 12.11.2014 data dal sig. al sig. è oggetto di mutuo a titolo oneroso, rigettare CP_1 Pt_1
l'opposizione per cui si procede, rigettare l'opposizione a d.i. promossa dal sig. in quanto inammissibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto per Pt_1
i motivi tutti di cui al presento atto, confermando il decreto ingiuntivo n. 727/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 12.06.2023 proc. RGN 1282/2023 e, per l'effetto, condannare il sig. a pagare Controparte_3
l'importo oggetto di decreto ingiuntivo. IN DENEGATO SUBORDINE In caso di diversa qualificazione giuridica del titolo da parte di questo Ill.mo Giudicante, accertato come sostenuto da controparte l'animus donandi in capo al sig.
per l'esborso di denaro a mezzo assegno di Euro 24.000 del CP_1
12.11.2024 in favore del sig. dichiarare la nullità della Controparte_3 donazione per l'inosservanza delle solennità formali ex art 782 c.c. e, per l'effetto, condannare il sig. alla ripetizione di quanto _1 indebitamente ex art 2033 c.c. trattenuto per l'importo di Euro 24.000. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede: oltre a quanto chiesto in via preliminare, per il giudizio di verificazione che qui si intende integralmente riscritto, l'interrogatorio formale del sig. sulle circostanze elencate nella ricostruzione in Controparte_3 fatto, tutte precedute dalla locuzione “vero che”. La prova testimoniale della sig.ra , residente in [...], sulle circostanze Parte_2 descritte nella ricostruzione in fatto, tutte precedute dalla locuzione “Vero che”. Si chiede, sin d'ora, l'inammissibilità delle prove istruttorie richieste da controparte o, in subordine, la controprova a mezzo della teste . Si Parte_2 offrono in comunicazione i seguenti documenti: 1) Ricorso per d.i. e d.i. n.
727/2023 P.E. emesso dal Tribunale di Ivrea - RG 1282/2023 2) atto di citazione in opposizione notificato 3) copia estratto conto con assegno 4) dichiarazione di riconoscimento di debito 5) risposta per raccomandata Pt_1 con raccomandata 6) Invito alla negoziazione 7) procura alle liti in copia del al difensore di controparte. Con espressa riserva di ulteriormente Pt_1 capitolare prove, produrre documenti, indicare testi ed ogni altra richiesta e diritto nei termini di cui all'art. 183 VI comma. Con vittoria di spese, diritti e onorari
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. ha chiesto ed ottenuto dal CP_1
Tribunale di Ivrea il decreto ingiuntivo n. 727/2023 emesso (provvisoriamente esecutivo) in data 12.06.2023 nel procedimento n. 1282/2023 R.G., nei confronti di per il pagamento della somma capitale di € _1
24.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di un prestito personale concesso nell'anno 2014, producendo come prova scritta del credito una
“dichiarazione di riconoscimento di debito” (apparentemente) sottoscritta dal debitore in data 19/4/2016.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto _1 ingiuntivo eccependo che la somma di danaro, effettivamente ricevuta dal ricorrente per ingiunzione, sarebbe stata invece attribuita a titolo di spontanea liberalità (quindi, non a titolo di prestito con impegno restitutorio) per contribuire economicamente all'acquisto di una licenza per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente. Ha pertanto disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione apposta sulla scrittura di riconoscimento prodotta dal convenuto
(contestando in generale di aver provveduto alla sua compilazione) e ha chiesto, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto e, nel merito, la revoca del provvedimento.
Il convenuto opposto, , si è costituito nel giudizio, con comparsa CP_1 depositata in data 30/11/2023, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, a fronte del disconoscimento della dichiarazione di riconoscimento di debito e dalla sua sottoscrizione, l'opposto ha chiesto ordinarsi la verificazione giudiziale della stessa.
Disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà in pendenza del giudizio ex art. 649 c.p.c., la causa, istruita mediante acquisizione documentale ed espletamento di CTU grafologica, ed è stata rimessa a decisione a seguito di trattazione scritta all'udienza del 02.04.2025.
*** Preliminarmente deve essere confermata l'ordinanza con la quale sono stati respinti i mezzi istruttori formulati dall'opponente atteso che la causa è matura per la decisione per le ragioni che seguono.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
È noto come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti rispetto al ruolo che le stesse rivestono sul piano giuridico-sostanziale.
L'opponente, attore in senso formale, è convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto, convenuto formale, conserva la qualità di attore sostanziale, avendo azionato la tutela giurisdizionale del proprio credito in sede monitoria.
Ne discende, in termini generali, che secondo la regola dettata dall'art. 2967 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova, ricade sul creditore opposto l'onere di allegare nel giudizio a cognizione piena i fatti che provino ciò che ha ottenuto nella precedente fase a cognizione sommaria, mentre il debitore opponente è tenuto a dimostrare l'esistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del preteso credito (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 12765/2007; Cass. Civ., Sez. I, n. 2421/2006; Cass. Civ., Sez. III, n.
24815/2005).
Questa prospettiva si inverte quando il credito azionato in sede monitoria risulta essere fondato su una ricognizione di debito, ossia una dichiarazione unilaterale con cui il debitore riconosce l'esistenza e l'entità di una determinata obbligazione a suo carico.
Invero dal contenuto dell'art. 1988 c.c., si evince che l'effetto giuridico della ricognizione di debito, secondo la giurisprudenza di legittimità, è l'astrazione processuale dalla causa debendi, che produce la conseguenza di sollevare colui in favore del quale è resa dall'onere di provare il rapporto sottostante, il quale rimane presunto a meno che l'autore della dichiarazione non alleghi la prova contraria (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 7682/2023; Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 31818/2024; Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 20689/2016; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7787/2010).
Venendo alla fattispecie concreta, occorre prendere le mosse dalla scrittura di riconoscimento di debito offerta in sede monitoria come prova scritta del credito.
Il tenore letterale della scrittura privata denominata “dichiarazione di riconoscimento di debito” datata 19.04.2016 è il seguente: “Il sottoscritto
, nato a [...] il [...] e residente a [...]_1
(TO), via Volpiano n. 4/1, CF , P.I. , dichiara C.F._1 P.IVA_1 di avere ricevuto in prestito da , con assegno circolare, in data CP_1
12/11/2014 la somma di euro 24.000,00, somma in lettere ventiquattromila/00. Pertanto, riconosce di essere debitore nei confronti di per la CP_1 somma di euro 24.000,00 (ventiquanttromila/00) e si obbliga a restituire il detto importo entro il 31/12/2022, senza interessi”
A fronte del tempestivo disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione, compiuto dall'opponente (quale suo apparente autore), il c.t.u., all'esito di un esame accurato, ha accertato l'autografia della firma apposta in calce alla scrittura, ritenendo pertanto che essa vada attribuita a _1
Le argomentazioni svolte dalla CTU devono essere pienamente condivise, poiché, oltre ad essere motivate in modo approfondito, valorizzano gli elementi emersi nel corso dell'esame comparativo.
In conformità all'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'adesione alle risultanze della consulenza tecnica espletata in sede di A.T.P. esaurisce l'obbligo di motivazione del giudice;
non è neppure necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte le quali, sebbene non espressamente confutate, si considerano implicitamente disattese perché incompatibili, dal momento che le critiche di parte - che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico - si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. sul punto da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022).
In base al suo tenore letterale, la scrittura contiene il riconoscimento espresso del dichiarante di essere debitore nei confronti di della somma di € CP_1
24.000,00 quale somma ricevuta in prestito con impegno di restituzione (c.d. riconoscimento titolato). Essa è rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo (Cass. 15057/2023). La dichiarazione, dunque, può senz'altro dirsi idonea a produrre l'effetto processuale di cui all'art. 1988 c.c., confermando l'esistenza del rapporto fondamentale. A fronte di ciò, l'opponente, tuttavia, non è riuscito a superare tale presunzione, offrendo elementi probatori di segno contrario deponenti per l'insussistenza del debito.
In particolare, allegando di avere intrattenuto una _1 relazione sentimentale con la figlia di dalla fine del 2013 sino a CP_1 maggio 2016, si è limitato ad asserire di aver ricevuto dall'opposto la somma per cui è causa a mero titolo di regalia, sostenendo che costituisce una prassi diffusa quella secondo la quale i genitori, per puro spirito di liberalità, contribuiscono all'avvio della vita di coppia dei figli mediante erogazioni in denaro a fondo perduto.
La tesi, tuttavia, non appare condivisibile sotto molteplici punti di vista.
Anzitutto, l'attribuzione patrimoniale è stata compiuta per un rilevante ammontare, di per sé sproporzionato rispetto alle condizioni reddituali del convenuto (pensionato), e tale dato è già di per sé sufficiente per far escludere, ragionevolmente, la natura liberale dell'attribuzione.
Né può sottacersi la circostanza per la quale, al momento della elargizione
(aprile 2014), la figlia di e avessero CP_1 _1 intrapreso la loro relazione affettiva da appena pochi mesi, il che rende quanto meno poco plausibile che il convenuto volesse farsi carico con intento liberale e disinteressato di un esborso economico tanto rilevante, oltretutto in esclusivo favore del “genero” per l'avviamento di una attività di impresa a lui solo intestata.
Conclusivamente, la consistenza della somma erogata, il fatto che il beneficiario dell'attribuzione fosse legato alla figlia del solvens da relazione sentimentale piuttosto recente (meno di un anno) e la destinazione dell'intero importo ad un'attività di impresa intestata esclusivamente al sig. devono ritenersi Pt_1 elementi presuntivi tali da poter condurre ragionevolmente alla conclusione che la dazione de qua sia avvenuta a titolo di prestito, con conseguente obbligo in capo al ricevente di restituire ad la somma _1 CP_1 di € 24.000,00 monitoriamente azionata.
L'opposizione, pertanto, è respinta.
§ Le spese di lite. Le spese di lite sono poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della parte opponente e sono liquidate, per fasi, in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al decreto ministeriale n. 147/22 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della difficoltà e del valore dell'affare, applicati i valori medi.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante il n. 2770/2023 R.G., così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, _1 conferma il decreto ingiuntivo n. 727/2023 del Tribunale di Ivrea emesso in data 12/06/2023 nel fascicolo RG 1282/2023;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Ivrea, 26.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2770/2023 degli Affari Contenzioni
Civili promossa da:
(C.F. ), residente in Torino, _1 C.F._1 Corso Belgio nr. 23, rappresentato e difeso dall'avv.to Federico Bernardi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Luigi Colli n. 3, come da procura in atti parte opponente contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2 Torricelli nr. 42, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Fadda, del Foro di Aosta, ed elettivamnete domiciliato presso il suo studio in Aosta (AO), Via
Losanna nr. 20, come da procura in atti
parte opposta
oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 727/2023 del Tribunale di
Ivrea emesso in data 12/06/2023 nel fascicolo RG 1282/2023
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito telematico di “note scritte” sostitutive della trattazione orale, i procuratori delle parti hanno così concluso.
Parte opponente:Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via istruttoria - disporre, senza inversione dell'onere della prova, l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di fatto dedotte in narrativa da intendersi precedute dal rituale “vero che”, con i testi di seguito indicati, con riserva di indicare ulteriori testi, anche in materia contraria, in ragione delle difese che verranno ex adverso assunte:
1. In corso di rapporto sentimentale con la signora , il signor Parte_2 _1 aveva instaurato un ottimo rapporto con il signor , grazie al quale la figlia CP_1 (figlia del signor ) si era riavvicinata al padre.
2. Il signor Pt_2 CP_1 in corso di rapporto sentimentale con la signora _1
(figlia del signor ) in quanto titolare di tutte le tipologie Parte_2 CP_1 di patente di guida, aveva il desiderio di fare l'autista di pullman o camion e quindi, nel primo periodo della convivenza, aveva presentato domande di assunzione in qualità di autista, anche all'estero.
3. Ad inizio 2015 il signor entrava in contatto con il signor , _1 Controparte_2 titolare dell'omonima ditta individuale nonché proprietario dell'azienda avente ad oggetto il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente (NCC). 4.
Circa due settimane dopo aver preso contatto con il signor Controparte_2 di cui al capo di prova precedente, in occasione di una cena a casa del signor e della di lui compagnia dell'epoca , _1 Parte_2 presenti i genitori del signor signor e signora Pt_1 A_
ed il signor , nel corso della serata si discorreva Persona_2 CP_1 anche dell'intenzione del signor di acquistare la _1 licenza avente ad oggetto il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente (NCC), ma anche del fatto che le condizioni economiche del signor non glielo avrebbero consentito.
5. Durante la cena a casa del Pt_1 signor e della di lui compagnia dell'epoca _1 Pt_2
di cui al capo di prova che precede, il signor disse che se il
[...] CP_1 signor avesse voluto cogliere questa opportunità lavorativa – Pt_1 nell'interesse anche della figlia – lui avrebbe dato un contributo Parte_2 economico, a fondo perduto.
6. Anche i signori e A_ [...] genitori del signor si erano resi disponibili Per_2 _1 a fornire – come in effetti hanno fornito - al figlio un contributo economico al fine di consentirgli di acquistare la licenza (NCC). TESTE - A_ residente in Lombardore;
- residente in Lombardore - Persona_2 ammettere la documentazione prodotta con i documenti dal nr. 1 al nr. 6 nel merito: - In via principale - accertare e dichiarare che il signor _1 non si è riconosciuto debitore di somme nei confronti del signor
[...]
in quanto non ha predisposto né sottoscritto la dichiarazione di CP_1 riconoscimento di debito allegata al ricorso per decreto ingiuntivo opposto sub. doc. nr. 1; - accogliere la spiegata opposizione e dichiarare che nulla è dovuto al signor per le ragioni tutte esposte in atto e, conseguentemente, Parte_3 dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficacie e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n° 727/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 12.06.2023, proc. R.G.N. 1282/2023, mandando assolto l'opponente da ogni pretesa avversaria;
IN OGNI CASO - Con vittoria dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'IVA e della CPA come per legge, nonché al rimborso del costo sostenuto per eventuali CTU e CTP
Parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
IN VIA PRELIMINARE, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 727/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 12.06.2023; SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, chiede ordinarsi verificazione giudiziale del documento “dichiarazione di riconoscimento di debito” (doc. 4 ) ex art 216 c.c., come da punto 1 dei motivi in diritto. Chiede, a tal fine, sin d'ora di poter depositare l'originale del riconoscimento di debito del 19.04.2016 e di essere ammesso alla prova per testi, indicando a teste la sig.ra
residente in [...] Aosta, sulla seguente circostanza: “Vero Parte_2 che la sig.ra in data 19.04.2016 ha allora predisposto una Parte_2 dichiarazione di riconoscimento di debito a computer, lasciando gli spazi liberi per la compilazione, che si mostra (punto 13 doc. 4) “ Vero che nella medesima data, presso la sua abitazione in Torino in via Torricelli n. 42, la sig.ra Pt_2
stampava la dichiarazione di riconoscimento di debito e la consegnava
[...] per la compilazione e la sottoscrizione al sig. che si mostra _1 (punto 14 doc. 4) “ Vero che appena ricevuto il documento, davanti alla sig.ra
, il sig. compilava, riempiendo gli spazi vuoti, di proprio Parte_2 Pt_1 pugno la dichiarazione e la sottoscriveva, che si mostra (punto 15 doc. 4)”. Chiede, altresì, che l'Ill.mo Giudice adito disponga C.T.U. grafologica al fine di determinare la veridicità della scrittura delle parti a mano e della sottoscrizione, fornendo quale documento in comparazione: - Lettera in risposta del 10.11.2022 inviata a mezzo raccomandata al sig. , di cui si chiede CP_1 sin d'ora di poter depositare l'originale cartaceo. (doc. 5 allegato) - Raccomandata con compilazione del nome e cognome del sig. da CP_1 parte del sig. (doc. 5 allegato) - Copia Procura alle liti sottoscritta al Pt_1 difensore di controparte, di cui si chiede sin d'ora che ne venga ordinata l'esibizione in originale cartaceo (doc. 7 allegato) Chiede al G.I. di voler ordinare alla parte attrice in opposizione di scrivere sotto dettatura alla presenza di un consulente tecnico.
Nel merito in via principale: Previa verificazione giudiziale del documento
“dichiarazione di riconoscimento di debito” e/o comunque previo accertamento che la somma di Euro 24.000 data a mezzo assegno del 12.11.2014 data dal sig. al sig. è oggetto di mutuo a titolo oneroso, rigettare CP_1 Pt_1
l'opposizione per cui si procede, rigettare l'opposizione a d.i. promossa dal sig. in quanto inammissibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto per Pt_1
i motivi tutti di cui al presento atto, confermando il decreto ingiuntivo n. 727/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 12.06.2023 proc. RGN 1282/2023 e, per l'effetto, condannare il sig. a pagare Controparte_3
l'importo oggetto di decreto ingiuntivo. IN DENEGATO SUBORDINE In caso di diversa qualificazione giuridica del titolo da parte di questo Ill.mo Giudicante, accertato come sostenuto da controparte l'animus donandi in capo al sig.
per l'esborso di denaro a mezzo assegno di Euro 24.000 del CP_1
12.11.2024 in favore del sig. dichiarare la nullità della Controparte_3 donazione per l'inosservanza delle solennità formali ex art 782 c.c. e, per l'effetto, condannare il sig. alla ripetizione di quanto _1 indebitamente ex art 2033 c.c. trattenuto per l'importo di Euro 24.000. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede: oltre a quanto chiesto in via preliminare, per il giudizio di verificazione che qui si intende integralmente riscritto, l'interrogatorio formale del sig. sulle circostanze elencate nella ricostruzione in Controparte_3 fatto, tutte precedute dalla locuzione “vero che”. La prova testimoniale della sig.ra , residente in [...], sulle circostanze Parte_2 descritte nella ricostruzione in fatto, tutte precedute dalla locuzione “Vero che”. Si chiede, sin d'ora, l'inammissibilità delle prove istruttorie richieste da controparte o, in subordine, la controprova a mezzo della teste . Si Parte_2 offrono in comunicazione i seguenti documenti: 1) Ricorso per d.i. e d.i. n.
727/2023 P.E. emesso dal Tribunale di Ivrea - RG 1282/2023 2) atto di citazione in opposizione notificato 3) copia estratto conto con assegno 4) dichiarazione di riconoscimento di debito 5) risposta per raccomandata Pt_1 con raccomandata 6) Invito alla negoziazione 7) procura alle liti in copia del al difensore di controparte. Con espressa riserva di ulteriormente Pt_1 capitolare prove, produrre documenti, indicare testi ed ogni altra richiesta e diritto nei termini di cui all'art. 183 VI comma. Con vittoria di spese, diritti e onorari
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. ha chiesto ed ottenuto dal CP_1
Tribunale di Ivrea il decreto ingiuntivo n. 727/2023 emesso (provvisoriamente esecutivo) in data 12.06.2023 nel procedimento n. 1282/2023 R.G., nei confronti di per il pagamento della somma capitale di € _1
24.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di un prestito personale concesso nell'anno 2014, producendo come prova scritta del credito una
“dichiarazione di riconoscimento di debito” (apparentemente) sottoscritta dal debitore in data 19/4/2016.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto _1 ingiuntivo eccependo che la somma di danaro, effettivamente ricevuta dal ricorrente per ingiunzione, sarebbe stata invece attribuita a titolo di spontanea liberalità (quindi, non a titolo di prestito con impegno restitutorio) per contribuire economicamente all'acquisto di una licenza per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente. Ha pertanto disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione apposta sulla scrittura di riconoscimento prodotta dal convenuto
(contestando in generale di aver provveduto alla sua compilazione) e ha chiesto, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto e, nel merito, la revoca del provvedimento.
Il convenuto opposto, , si è costituito nel giudizio, con comparsa CP_1 depositata in data 30/11/2023, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, a fronte del disconoscimento della dichiarazione di riconoscimento di debito e dalla sua sottoscrizione, l'opposto ha chiesto ordinarsi la verificazione giudiziale della stessa.
Disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà in pendenza del giudizio ex art. 649 c.p.c., la causa, istruita mediante acquisizione documentale ed espletamento di CTU grafologica, ed è stata rimessa a decisione a seguito di trattazione scritta all'udienza del 02.04.2025.
*** Preliminarmente deve essere confermata l'ordinanza con la quale sono stati respinti i mezzi istruttori formulati dall'opponente atteso che la causa è matura per la decisione per le ragioni che seguono.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
È noto come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti rispetto al ruolo che le stesse rivestono sul piano giuridico-sostanziale.
L'opponente, attore in senso formale, è convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto, convenuto formale, conserva la qualità di attore sostanziale, avendo azionato la tutela giurisdizionale del proprio credito in sede monitoria.
Ne discende, in termini generali, che secondo la regola dettata dall'art. 2967 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova, ricade sul creditore opposto l'onere di allegare nel giudizio a cognizione piena i fatti che provino ciò che ha ottenuto nella precedente fase a cognizione sommaria, mentre il debitore opponente è tenuto a dimostrare l'esistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del preteso credito (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 12765/2007; Cass. Civ., Sez. I, n. 2421/2006; Cass. Civ., Sez. III, n.
24815/2005).
Questa prospettiva si inverte quando il credito azionato in sede monitoria risulta essere fondato su una ricognizione di debito, ossia una dichiarazione unilaterale con cui il debitore riconosce l'esistenza e l'entità di una determinata obbligazione a suo carico.
Invero dal contenuto dell'art. 1988 c.c., si evince che l'effetto giuridico della ricognizione di debito, secondo la giurisprudenza di legittimità, è l'astrazione processuale dalla causa debendi, che produce la conseguenza di sollevare colui in favore del quale è resa dall'onere di provare il rapporto sottostante, il quale rimane presunto a meno che l'autore della dichiarazione non alleghi la prova contraria (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 7682/2023; Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 31818/2024; Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 20689/2016; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7787/2010).
Venendo alla fattispecie concreta, occorre prendere le mosse dalla scrittura di riconoscimento di debito offerta in sede monitoria come prova scritta del credito.
Il tenore letterale della scrittura privata denominata “dichiarazione di riconoscimento di debito” datata 19.04.2016 è il seguente: “Il sottoscritto
, nato a [...] il [...] e residente a [...]_1
(TO), via Volpiano n. 4/1, CF , P.I. , dichiara C.F._1 P.IVA_1 di avere ricevuto in prestito da , con assegno circolare, in data CP_1
12/11/2014 la somma di euro 24.000,00, somma in lettere ventiquattromila/00. Pertanto, riconosce di essere debitore nei confronti di per la CP_1 somma di euro 24.000,00 (ventiquanttromila/00) e si obbliga a restituire il detto importo entro il 31/12/2022, senza interessi”
A fronte del tempestivo disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione, compiuto dall'opponente (quale suo apparente autore), il c.t.u., all'esito di un esame accurato, ha accertato l'autografia della firma apposta in calce alla scrittura, ritenendo pertanto che essa vada attribuita a _1
Le argomentazioni svolte dalla CTU devono essere pienamente condivise, poiché, oltre ad essere motivate in modo approfondito, valorizzano gli elementi emersi nel corso dell'esame comparativo.
In conformità all'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'adesione alle risultanze della consulenza tecnica espletata in sede di A.T.P. esaurisce l'obbligo di motivazione del giudice;
non è neppure necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte le quali, sebbene non espressamente confutate, si considerano implicitamente disattese perché incompatibili, dal momento che le critiche di parte - che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico - si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. sul punto da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022).
In base al suo tenore letterale, la scrittura contiene il riconoscimento espresso del dichiarante di essere debitore nei confronti di della somma di € CP_1
24.000,00 quale somma ricevuta in prestito con impegno di restituzione (c.d. riconoscimento titolato). Essa è rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo (Cass. 15057/2023). La dichiarazione, dunque, può senz'altro dirsi idonea a produrre l'effetto processuale di cui all'art. 1988 c.c., confermando l'esistenza del rapporto fondamentale. A fronte di ciò, l'opponente, tuttavia, non è riuscito a superare tale presunzione, offrendo elementi probatori di segno contrario deponenti per l'insussistenza del debito.
In particolare, allegando di avere intrattenuto una _1 relazione sentimentale con la figlia di dalla fine del 2013 sino a CP_1 maggio 2016, si è limitato ad asserire di aver ricevuto dall'opposto la somma per cui è causa a mero titolo di regalia, sostenendo che costituisce una prassi diffusa quella secondo la quale i genitori, per puro spirito di liberalità, contribuiscono all'avvio della vita di coppia dei figli mediante erogazioni in denaro a fondo perduto.
La tesi, tuttavia, non appare condivisibile sotto molteplici punti di vista.
Anzitutto, l'attribuzione patrimoniale è stata compiuta per un rilevante ammontare, di per sé sproporzionato rispetto alle condizioni reddituali del convenuto (pensionato), e tale dato è già di per sé sufficiente per far escludere, ragionevolmente, la natura liberale dell'attribuzione.
Né può sottacersi la circostanza per la quale, al momento della elargizione
(aprile 2014), la figlia di e avessero CP_1 _1 intrapreso la loro relazione affettiva da appena pochi mesi, il che rende quanto meno poco plausibile che il convenuto volesse farsi carico con intento liberale e disinteressato di un esborso economico tanto rilevante, oltretutto in esclusivo favore del “genero” per l'avviamento di una attività di impresa a lui solo intestata.
Conclusivamente, la consistenza della somma erogata, il fatto che il beneficiario dell'attribuzione fosse legato alla figlia del solvens da relazione sentimentale piuttosto recente (meno di un anno) e la destinazione dell'intero importo ad un'attività di impresa intestata esclusivamente al sig. devono ritenersi Pt_1 elementi presuntivi tali da poter condurre ragionevolmente alla conclusione che la dazione de qua sia avvenuta a titolo di prestito, con conseguente obbligo in capo al ricevente di restituire ad la somma _1 CP_1 di € 24.000,00 monitoriamente azionata.
L'opposizione, pertanto, è respinta.
§ Le spese di lite. Le spese di lite sono poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della parte opponente e sono liquidate, per fasi, in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al decreto ministeriale n. 147/22 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della difficoltà e del valore dell'affare, applicati i valori medi.
P.Q.M
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Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante il n. 2770/2023 R.G., così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, _1 conferma il decreto ingiuntivo n. 727/2023 del Tribunale di Ivrea emesso in data 12/06/2023 nel fascicolo RG 1282/2023;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Ivrea, 26.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)