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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1533 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Stefano Franzì, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via della
Camilluccia n. 19, per procura allegata all'atto di citazione ATTRICE
E
nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Di Gianfrancesco, presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via della Grande Muraglia n. 53, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 24.9.2024 svolta mediante trattazione in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per Parte_1
“Nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi e verbali di causa, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, insiste nelle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento. Chiede, altresì, la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.”
Per Email_1
“la sig.ra , come rappresentata, difesa e domiciliata, si riporta integralmente ai propri Controparte_1
atti difensivi, ai verbali di causa, alle note a trattazione scritta, nonché alle proprie memorie ex art
183 c.6 c.p.c. n.1, n.2, n. 3 versate in atti tutte da intendersi integralmente riportate e trasferite sottoponendo all'odierno giudicante le ulteriori osservazioni e puntualizzazioni:
1- A seguito della documentazione depositata nel corso del giudizio (le concessioni edilizie n.
28397 e 20401 prot n. 56504 relative alle palazzine b e c (doc. 23- 24 e 25), l'appartamento, oggetto di compravendita, sito in Via Saronno 70, piano s. 1, interno C, non ha alcuna irregolarità o difformità edilizia. 2
2- Non è mai stata data alcuna prova del grave inadempimento e del danno ricevuto e lamentato di cui si chiede il ristoro nella somma come quantificata da controparte o in via equitativa.
3- Il termine indicato nella proposta e già dalle parti modificato non veniva indicato come essenziale e improrogabile.
4- Il comportamento della sig.ra è stato diligente., sempre improntato a chiarezza e CP_1
legalità.
5- La corretta ricostruzione dei fatti come narrata e sostenuta dalla documentazione versata in atti è prova della diligenza e buona fede di parte convenuta.
Tutto ciò premesso si insiste nel contestare ed impugnare le avverse richieste formulate in quanto infondate in fatto e diritto, chiedendone la reiezione e chiedendo l'accoglimento delle rassegnate conclusioni come formulate nei propri atti di causa che vengono di seguito riportate:
'1) Accertare e dichiarare ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1385 c.c. che la risoluzione del contratto sottoscritto in data 04.02.20 è dovuta ad inadempimento della parte acquirente, la sig.ra e per gli effetti dichiarare il diritto al trattenimento della caparra confirmatoria pattuita Parte_1
in favore della sig.ra . Controparte_1
2) Respingere e rigettare tutte le domande e pretese avversarie principali e secondarie e subordinate, nonché le richieste di risarcimento del danno come formulate nelle rassegnate conclusioni da parte attrice, in quanto infondate in fatto e diritto, per quanto finora dichiarato, sostenuto e documentato, con la conseguente condanna di parte attrice alle spese giudiziarie oltre iva, C.p.a e spese forfettarie come da legge.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 1.12.2021, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 chiedeva al Tribunale di Roma l'accoglimento della domanda:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra indicati, così giudicare:
- accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto preliminare di vendita immobiliare, datato 28.01.2020 - 04.02.2020 concluso tra ed per inadempimento Controparte_1 Parte_1
della promittente venditrice, ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile;
- per gli effetti, accertare e dichiarare il diritto della Signora alla restituzione della Parte_1
caparra pari a cinquemila euro, nonché al pagamento ex art.1385 secondo comma cc dell'ulteriore somma pari a cinquemila euro, oltre interessi legale a far data dal 28.01.2020 come conseguenza del grave inadempimento imputabile a fatto e colpa esclusivi di Controparte_1
Per il suddetto inadempimento, condannare altresì al risarcimento in favore Controparte_1 dell'attrice della somma di €.9.760.000, somma già corrisposta all' per Controparte_2 3
l'acquisizione dell'immobile o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche equitativamente determinata, oltre interessi a far data dal 26.01.2020 sulle somme liquidande.
Condannare, altresì, la parte convenuta al risarcimento dei rilevanti danni non patrimoniali subiti
e subendi dalla Signora per fatto e colpa della stessa, danni che si indicano nella Parte_1 misura di €.25.000 o in quella maggiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia, anche equitativamente determinata.
Per l'effetto, condannare la sig.ra alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, Controparte_1
onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%) CPA ed IVA, come da legge, con clausola di attribuzione al sottoscrivente procuratore in funzione antistatario.” esponeva che, mediante scambio di proposta di acquisto e accettazione formulate, Parte_1
rispettivamente, in date 28.1.2020 e 4.2.2020, su modulo prestampato di Controparte_2
compilato con testo manoscritto, aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita con la quale aveva promesso di venderle la proprietà del bene immobile sito in Roma, Controparte_1
Via Saronno n. 70, piano S1, interno C, censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 62, particella 1940, subalterno 509, cat. A/2, cl. 6, cons, 3,5 vani catastali (documenti n.1 e 2); che il corrispettivo era stato pattuito in € 105.000 e, nell'offerta d'acquisto, la stipulazione della compravendita era stata prevista entro nel termine del 30.3.2020, poi posticipato al 30.5.2020
(documento n. 2); che aveva contestualmente versato alla promissaria venditrice la caparra confirmatoria di € 5.000 e il 26.1.2020 aveva pagato la provvigione di € 8.000 oltre I.v.a. ad (documento Controparte_2
n. 3); che il bene immobile era stato promesso in vendita, libero da persone o cose, da censi, ipoteche e livelli, diritti e pretese di terzi, oneri reali, trascrizioni passive e pregiudizievoli, iscrizioni e da qualsiasi vincolo reale ostativo e tale da precluderne il trasferimento o diminuirne il valore;
che la promissaria venditrice non aveva voluto stipulare la compravendita entro il 30.5.2020 e, con e-mail del 29.5.2020, il notaio incaricato dall'esponente, Dott. aveva Testimone_1 comunicato alla medesima e all'agenzia immobiliare che il mutamento di destinazione d'uso del bene immobile, da locale deposito o cantina ad appartamento non era stato oggetto di condono
(documento n.4); che, con e-mail del 22.6.2020, l'agenzia immobiliare, per conto di aveva richiesto Controparte_1
di posticipare la compravendita al 30.9.2020, per consentire la cancellazione dell'ipoteca gravante sul bene immobile (documento n.5); che, mediante posta elettronica certificata (P.e.c.) del 26.6.2020, il legale dell'esponente aveva comunicato la risoluzione del contratto, diffidando a pagare la somma di €10.000 Controparte_1 4
ex art.1385, comma 2°, c.c., e a restituire la provvigione versata pari a € Controparte_2
9.760, nonché a risarcire danni subiti e subendi (documento n.6); che non aveva osservato il termine del 30.5.2020 previsto per la compravendita del Controparte_1
bene immobile, che, alla data del 22.6.2020, era gravato da ipoteca e risultava accatastato come cantina. affermava il diritto alla restituzione di € 5.000 versata alla controparte quale caparra Parte_1
confirmatoria e al pagamento dell'ulteriore somma di pari importo, nonché al risarcimento del danno patrimoniale, in misura pari alla provvigione corrisposta ad e non Controparte_2 patrimoniale, pari a € 25.000.
La prima udienza era confermata per il giorno 18.3.2022.
In data 4.3.2022, si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della domanda Controparte_1
avversaria, chiedendo:
“Voglia Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, in via principale e di merito:
1) Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della promissaria acquirente, sig.ra e per gli effetti accertare e dichiarare il diritto della sig. Parte_1 [...] al trattenimento della caparra pattuita ai sensi dell'art. 1385c.c. CP_1
2) Respingere tutte le domande e pretese avversarie nonché le richieste di risarcimento del danno come formulate nelle rassegnate conclusioni da parte attrice, in quanto infondate in fatto e diritto, per quanto finora dichiarato, sostenuto e documentato, con la conseguente condanna di parte attrice alle spese giudiziarie oltre iva, C.p.a e spese forfettarie come da legge.” esponeva che il 9.7.2019 aveva incaricato di procurare la Controparte_1 CP_2 CP_2
vendita del proprio appartamento sito in Roma, Via Saronno n. 70, piano S1, interno C, al prezzo di euro 160.000 e il 4.2.2020 aveva accettato la proposta di acquisto formulata da per € Parte_1
105.000, con la previsione del termine fino al 30.5.2020 per la compravendita (documenti n. 2 e 3); che l'esponente non aveva sottoscritto il contratto preliminare del 28.1.2020, riportante la data del
30.3.2020 per la compravendita (documento n. 1 di parte attrice), aveva incassato l'assegno di €
5.000 ed era estranea al rapporto contrattuale tra la promissaria acquirente e Controparte_2 che, alla sottoscrizione della proposta di acquisto, aveva consegnato a “planimetria e Parte_1 visura catastale” (art.3 della proposta di acquisto, documento n. 3).
La parte convenuta deduceva che il bene immobile promesso in vendita era esente da irregolarità edilizie (documenti n. dal n. 5 al n.13), non riferite dal notaio Dott. nella Tes_1 comunicazione del 29.5.2020 (documento n. 4 di parte attrice), contenente la richiesta di “conoscere la sanatoria menzionata nell'atto di provenienza”, mentre alla corrispondenza e-mail tra l'
[...]
[...] [...
[...]
e il notaio (documento n. 19) era stata unita imprecisata documentazione relativa CP_3
C.i.l.a. e condono edilizio;
esponeva che, frazionato il bene immobile, l'ipoteca a garanzia del mutuo gravante sull'intera proprietà andava ristretta per poter vendere l'interno C oggetto del preliminare (documento n.14), sicché, con scrittura privata del 25.5.2020 (documento n. 15), le parti avevano differito il termine per la compravendita al 30.6.2020, non indicato come essenziale o improrogabile;
che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid -19, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. non aveva concluso il frazionamento ipotecario entro il 30.6.2020 ed aveva acconsentito a Parte_1
posticipare la stipulazione della compravendita al 30.9.2020, in proposito la parte convenuta indicava il documento n. 16, intitolato Dichiarazione integrativa, sottoscritta unicamente dalla medesima, non dalla promissaria acquirente;
aggiungeva che il 26.6.2020 aveva comunicato che il contratto preliminare doveva Parte_1 intendersi risolto, aveva eccepito l'inadempimento e il procedimento promosso ai sensi del D.L.
132/2014, convertito in legge 162/2014 aveva avuto esito negativo (documenti n. 17 e 18). assumeva di aver diritto a ritenere la caparra, a causa dell'inadempimento di Controparte_1 Pt_1
comunicato in data 26.6.2020, eccepiva il difetto di prova dei lamentati danni e
[...]
l'insussistenza del diritto risarcitorio azionato nei suoi confronti, negando di essere incorsa in alcun inadempimento.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 24.9.2024, con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi ottanta giorni.
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende non sono state accolte con l'ordinanza del 18.11.2022, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642) e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
La presente decisione è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n.
9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n.
11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019).
Il titolo contrattuale delle domande proposte dalle parti è costituito dalla scrittura privata, composta da un modulo predisposto da Angelini Gruop S.r.l. e compilato con testo manoscritto, firmata dall' e rispettivamente, in date 28.2.2020 e 4.2.2020, con cui la prima Parte_1 Controparte_1 ha promesso di acquistare dall'altra, la quale ha promesso di venderle, la proprietà del bene 6
immobile sito in Roma, Via Saronno n. 70, piano S1, interno C, identificato al Catasto Fabbricati di
Roma al foglio 62, particella 1940, subalterno 509, al prezzo di € 105.000 e la promissaria acquirente ha contestualmente versato alla contraente la caparra confirmatoria dell'importo di €
5.000, con assegno bancario emesso il 28.1.2020 (documento n. 2 di parte attrice).
All'art. 2 di questo testo, qualificabile come contratto preliminare a seguito dell'intervenuta accettazione (art. 9), si legge testualmente: “Al momento dell'atto notarile di trasferimento della proprietà (vedi punto 5/c), il venditore, con l'accettazione della presente proposta, dichiara e garantisce:
a) l'assenza di trascrizioni pregiudizievoli, oneri reali, vincoli e gravami qualsiasi, privilegi, anche fiscali, ed ipoteche, ad eccezione di nulla e nessuno;
b) la regolarità catastale dell'immobile e delle sue pertinenze ad eccezione di nulla e nessuno”,
Con “dichiarazione integrativa” sottoscritta il 25.5.2020, aveva acconsentito a differire Parte_1 il termine per stipulare la compravendita fino al 30.6.2020, “fermi tutti gli altri patti e condizioni previsti nella proposta di acquisto intercorsa tra le parti della quale si conferma la piena validità”
(documento n. 15 di parte convenuta); va considerato che la scrittura privata comportante l'ulteriore differimento di questo termine fino al 30.9.2020 non è stata firmata da (documento n. Parte_1
16 dello stesso fascicolo), sicché le parti avevano pattuito il termine del 30.5.2020 per stipulare la compravendita e adempiere le obbligazioni assunte con il contratto preliminare.
La parte attrice ha dimostrato che alla data del 17.5.2022, il bene immobile promesso in vendita era gravato da una “Iscrizione contro del 06/05/2006 – Registro Particolare 16037 Registro Generale
57275 Pubblico Ufficiale Repertorio 106063/35490 del 11/04/2006 Ipoteca Persona_1
Volontaria derivante da Concessione A Garanzia Mutuo Immobili siti in Roma (RM)” (documenti n. 1, 2 e 3 prodotti dalla parte attrice con la memoria ex art. 186 c.p.c., secondo termine). si era obbligata a trasferire l'immobile entro il 30.6.2020 libero da “trascrizioni Controparte_1
pregiudizievoli, oneri reali, vincoli e gravami qualsiasi, privilegi, anche fiscali, ed ipoteche ad eccezione di nulla e nessuno” (documento n. 2 atto di citazione e comparsa di costituzione e documento, documento n. 15 comparsa di costituzione), ma alla data del 17.5.2022 l'immobile oggetto del contratto preliminare risultava gravato da ipoteca volontaria (documenti n.
1-3 II memoria ex art. 186 c.p.c. parte attrice).
Questa ipoteca era stata iscritta nell'anno 2006 sul bene immobile distinto al Catasto Fabbricati di
Roma al foglio 62, particella 1940, subalterno 14 (documento n. 2 memoria ex art. 183 c.p.c. II termine parte attrice), soppresso il 2.11.2016 a seguito di variazione per divisione con diversa distribuzione degli spazi interni dell'appartamento, pratica n. rm 0645988, in atti dal 4/11/2016 7
(n.205760.1/2016), così determinando la costituzione di due unità abitative distinte (visura storica documento n. 3 memoria ex art. 183 c.p.c. II termine parte attrice).
E' incontroverso che tale ipoteca non sia stata estinta o cancellata, né è stata allegata e documentata alcuna attività volta a tal fine.
Era onere della convenuta fornire la prova dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni assunte e, segnatamente, dell'avvenuta cancellazione della suddetta ipoteca o del fatto estintivo dell'altrui diritto, dimostrazione che non è stata resa e va considerato che l'inadempimento della parte convenuta è di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'attrice a ottenere il bene immobile in oggetto libero da vincoli e da ostacoli al commercio giuridico.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la presenza, al momento della stipula del contratto definitivo, di un'iscrizione ipotecaria sul bene promesso in vendita come libero da ipoteche, integra un inadempimento in grado di legittimare il promissario acquirente ai rimedi di cui agli artt. 1482 c.c. e 1453 c. 2 c.c.; è stato enunciato il principio secondo cui: “In tema di contratto preliminare, l'esistenza di un vincolo reale sul bene oggetto del futuro trasferimento, che non sia stato dichiarato dal promittente venditore e non fosse conosciuto dal promissario compratore, legittima quest'ultimo all'attivazione dei rimedi a tutela della propria posizione, quali l'istanza di risoluzione del contratto ovvero - qualora egli voglia, comunque, darvi esecuzione - la sospensione del pagamento del prezzo ancora dovuto.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 23956 del 22.10.2013, ivi,
Rv. 628016-01).
Costante è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 1482 c.c. (la cui applicabilità analogica al contratto preliminare è affermata dalla giurisprudenza: cfr. Cass.nn.
12032/2022, 3565/2002, 15380/2000, 9498/1994 e 4450/1982) il promissario acquirente, se la cosa promessa è gravata da garanzie reali non dichiarate dal promittente venditore, può sia sospendere il pagamento del prezzo, sia domandare la risoluzione del contratto, avendo egli la facoltà e non già
l'obbligo di chiedere al giudice la fissazione di un termine per la cancellazione dei gravami (cfr.
Cass. nn. 19097/2009, 15380/2000, 3565/2002, 12032/2022).
In ogni caso, fin tanto che questi ultimi non siano cancellati è legittimo il rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto definitivo (cfr. Cass. n. 1431/1979, 20961/2017, n. 27150/2023).
Nessun dubbio residua sulla gravità dell'inadempimento in cui è incorsa la parte convenuta, la quale ha taciuto l'esistenza dell'ipoteca.
A fronte di quanto sopra, non può ritenersi in alcun modo provato il dedotto inadempimento della promissaria acquirente, la quale, avendo appurato l'esistenza dell'ipoteca, iscritta fino alla concorrenza di € 320.000 (documento n. 2 di parte attrice in data 17.5.2022), non ha inteso proseguire nell'iter negoziale volto alla stipulazione del contratto di compravendita. 8
Considerate le argomentazioni che precedono, deve essere condannata a restituire Controparte_1
l'importo di € 5.000 versato da a titolo di caparra confirmatoria e incassato a seguito Controparte_4 dell'accettazione della proposta d'acquisto, come è stato esposto dalla parte convenuta.
La parte attrice ha proposto la domanda di risoluzione per inadempimento, che è incompatibile con la richiesta di restituzione del doppio della caparra prevista per il recesso negoziale;
al riguardo, la
Corte di Cassazione ha chiarito: “I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subìti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché (a prescindere da quanto già detto e ancora si dirà di qui a breve in ordine ai rapporti tra la sola azione di risoluzione e la singola azione di recesso non connesse alle relative azioni «risarcitorie») verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non inadempiente di «scommettere» puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta.” (Corte Cass., Sez. Unite Civili, sentenza n. 553/2009, C.E.D. Corte di Cassazione Rv. 606608-01). va condannata anche a risarcire il danno patrimoniale dell'importo di € 9.760,00 Controparte_1
pari alla somma dovuta dalla parte attrice ad come dimostrato dalla Controparte_2 documentazione allegata (documenti n. 3 dell'atto di citazione e n. 2 della comparsa di costituzione).
A tali importi accedono gli interessi al saggio legale dalla comunicazione della risoluzione
(26.6.2020) al saldo.
Stante l'assoluto difetto di allegazione e prova, la domanda risarcitoria relativa ai danni non patrimoniali deve essere respinta.
Come è noto, al di fuori dei casi previsti dalla legge, il danno non patrimoniale è risarcibile solo in caso di violazione non minimale di un diritto di rango costituzionale e, quand'anche tale tipo di danno sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce comunque un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato (cfr. Cass.,Sez. Un. Civ., sentenza n.
11.11.2008, n. 26972) ed è stato affermato il principio secondo cui: “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi «previsti dalla legge», e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza 9
costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.” (Cass. civ., sez. un., 11-11-2008, n. 26972).
Ogni questione rimane assorbita in quanto sin qui argomentato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M.
147/2022, in favore dell'Avv. Stefano Franzì ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, così provvede circa la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n. 1533/2022 R.G.: CP_1
1) dichiara la risoluzione per grave inadempimento operato da del contratto Controparte_1
preliminare di compravendita stipulato tra le parti in date 28.1.2020-4.2.2020, avente a oggetto il bene immobile sito in Roma, Via Saronno n. 70, piano S1, interno C;
2) per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
14.760,00, oltre interessi a far data dal 26.6.2020 al saldo;
3) rigetta ogni domanda proposta in atti;
4) ai sensi dell'art. 93 c.p.c., condanna la convenuta a rifondere all'Avv. Stefano Franzì le spese processuali, che liquida nel complessivo importo di € 5.650,00 (€ 572 spese, € 920 fase studio, €
777 fase introduttiva, € 1.680 istruttoria, € 1.701 fase decisionale) oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 21.2.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1533 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Stefano Franzì, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via della
Camilluccia n. 19, per procura allegata all'atto di citazione ATTRICE
E
nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Di Gianfrancesco, presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via della Grande Muraglia n. 53, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 24.9.2024 svolta mediante trattazione in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per Parte_1
“Nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi e verbali di causa, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, insiste nelle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento. Chiede, altresì, la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.”
Per Email_1
“la sig.ra , come rappresentata, difesa e domiciliata, si riporta integralmente ai propri Controparte_1
atti difensivi, ai verbali di causa, alle note a trattazione scritta, nonché alle proprie memorie ex art
183 c.6 c.p.c. n.1, n.2, n. 3 versate in atti tutte da intendersi integralmente riportate e trasferite sottoponendo all'odierno giudicante le ulteriori osservazioni e puntualizzazioni:
1- A seguito della documentazione depositata nel corso del giudizio (le concessioni edilizie n.
28397 e 20401 prot n. 56504 relative alle palazzine b e c (doc. 23- 24 e 25), l'appartamento, oggetto di compravendita, sito in Via Saronno 70, piano s. 1, interno C, non ha alcuna irregolarità o difformità edilizia. 2
2- Non è mai stata data alcuna prova del grave inadempimento e del danno ricevuto e lamentato di cui si chiede il ristoro nella somma come quantificata da controparte o in via equitativa.
3- Il termine indicato nella proposta e già dalle parti modificato non veniva indicato come essenziale e improrogabile.
4- Il comportamento della sig.ra è stato diligente., sempre improntato a chiarezza e CP_1
legalità.
5- La corretta ricostruzione dei fatti come narrata e sostenuta dalla documentazione versata in atti è prova della diligenza e buona fede di parte convenuta.
Tutto ciò premesso si insiste nel contestare ed impugnare le avverse richieste formulate in quanto infondate in fatto e diritto, chiedendone la reiezione e chiedendo l'accoglimento delle rassegnate conclusioni come formulate nei propri atti di causa che vengono di seguito riportate:
'1) Accertare e dichiarare ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1385 c.c. che la risoluzione del contratto sottoscritto in data 04.02.20 è dovuta ad inadempimento della parte acquirente, la sig.ra e per gli effetti dichiarare il diritto al trattenimento della caparra confirmatoria pattuita Parte_1
in favore della sig.ra . Controparte_1
2) Respingere e rigettare tutte le domande e pretese avversarie principali e secondarie e subordinate, nonché le richieste di risarcimento del danno come formulate nelle rassegnate conclusioni da parte attrice, in quanto infondate in fatto e diritto, per quanto finora dichiarato, sostenuto e documentato, con la conseguente condanna di parte attrice alle spese giudiziarie oltre iva, C.p.a e spese forfettarie come da legge.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 1.12.2021, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 chiedeva al Tribunale di Roma l'accoglimento della domanda:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra indicati, così giudicare:
- accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto preliminare di vendita immobiliare, datato 28.01.2020 - 04.02.2020 concluso tra ed per inadempimento Controparte_1 Parte_1
della promittente venditrice, ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile;
- per gli effetti, accertare e dichiarare il diritto della Signora alla restituzione della Parte_1
caparra pari a cinquemila euro, nonché al pagamento ex art.1385 secondo comma cc dell'ulteriore somma pari a cinquemila euro, oltre interessi legale a far data dal 28.01.2020 come conseguenza del grave inadempimento imputabile a fatto e colpa esclusivi di Controparte_1
Per il suddetto inadempimento, condannare altresì al risarcimento in favore Controparte_1 dell'attrice della somma di €.9.760.000, somma già corrisposta all' per Controparte_2 3
l'acquisizione dell'immobile o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche equitativamente determinata, oltre interessi a far data dal 26.01.2020 sulle somme liquidande.
Condannare, altresì, la parte convenuta al risarcimento dei rilevanti danni non patrimoniali subiti
e subendi dalla Signora per fatto e colpa della stessa, danni che si indicano nella Parte_1 misura di €.25.000 o in quella maggiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia, anche equitativamente determinata.
Per l'effetto, condannare la sig.ra alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, Controparte_1
onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%) CPA ed IVA, come da legge, con clausola di attribuzione al sottoscrivente procuratore in funzione antistatario.” esponeva che, mediante scambio di proposta di acquisto e accettazione formulate, Parte_1
rispettivamente, in date 28.1.2020 e 4.2.2020, su modulo prestampato di Controparte_2
compilato con testo manoscritto, aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita con la quale aveva promesso di venderle la proprietà del bene immobile sito in Roma, Controparte_1
Via Saronno n. 70, piano S1, interno C, censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 62, particella 1940, subalterno 509, cat. A/2, cl. 6, cons, 3,5 vani catastali (documenti n.1 e 2); che il corrispettivo era stato pattuito in € 105.000 e, nell'offerta d'acquisto, la stipulazione della compravendita era stata prevista entro nel termine del 30.3.2020, poi posticipato al 30.5.2020
(documento n. 2); che aveva contestualmente versato alla promissaria venditrice la caparra confirmatoria di € 5.000 e il 26.1.2020 aveva pagato la provvigione di € 8.000 oltre I.v.a. ad (documento Controparte_2
n. 3); che il bene immobile era stato promesso in vendita, libero da persone o cose, da censi, ipoteche e livelli, diritti e pretese di terzi, oneri reali, trascrizioni passive e pregiudizievoli, iscrizioni e da qualsiasi vincolo reale ostativo e tale da precluderne il trasferimento o diminuirne il valore;
che la promissaria venditrice non aveva voluto stipulare la compravendita entro il 30.5.2020 e, con e-mail del 29.5.2020, il notaio incaricato dall'esponente, Dott. aveva Testimone_1 comunicato alla medesima e all'agenzia immobiliare che il mutamento di destinazione d'uso del bene immobile, da locale deposito o cantina ad appartamento non era stato oggetto di condono
(documento n.4); che, con e-mail del 22.6.2020, l'agenzia immobiliare, per conto di aveva richiesto Controparte_1
di posticipare la compravendita al 30.9.2020, per consentire la cancellazione dell'ipoteca gravante sul bene immobile (documento n.5); che, mediante posta elettronica certificata (P.e.c.) del 26.6.2020, il legale dell'esponente aveva comunicato la risoluzione del contratto, diffidando a pagare la somma di €10.000 Controparte_1 4
ex art.1385, comma 2°, c.c., e a restituire la provvigione versata pari a € Controparte_2
9.760, nonché a risarcire danni subiti e subendi (documento n.6); che non aveva osservato il termine del 30.5.2020 previsto per la compravendita del Controparte_1
bene immobile, che, alla data del 22.6.2020, era gravato da ipoteca e risultava accatastato come cantina. affermava il diritto alla restituzione di € 5.000 versata alla controparte quale caparra Parte_1
confirmatoria e al pagamento dell'ulteriore somma di pari importo, nonché al risarcimento del danno patrimoniale, in misura pari alla provvigione corrisposta ad e non Controparte_2 patrimoniale, pari a € 25.000.
La prima udienza era confermata per il giorno 18.3.2022.
In data 4.3.2022, si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della domanda Controparte_1
avversaria, chiedendo:
“Voglia Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, in via principale e di merito:
1) Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della promissaria acquirente, sig.ra e per gli effetti accertare e dichiarare il diritto della sig. Parte_1 [...] al trattenimento della caparra pattuita ai sensi dell'art. 1385c.c. CP_1
2) Respingere tutte le domande e pretese avversarie nonché le richieste di risarcimento del danno come formulate nelle rassegnate conclusioni da parte attrice, in quanto infondate in fatto e diritto, per quanto finora dichiarato, sostenuto e documentato, con la conseguente condanna di parte attrice alle spese giudiziarie oltre iva, C.p.a e spese forfettarie come da legge.” esponeva che il 9.7.2019 aveva incaricato di procurare la Controparte_1 CP_2 CP_2
vendita del proprio appartamento sito in Roma, Via Saronno n. 70, piano S1, interno C, al prezzo di euro 160.000 e il 4.2.2020 aveva accettato la proposta di acquisto formulata da per € Parte_1
105.000, con la previsione del termine fino al 30.5.2020 per la compravendita (documenti n. 2 e 3); che l'esponente non aveva sottoscritto il contratto preliminare del 28.1.2020, riportante la data del
30.3.2020 per la compravendita (documento n. 1 di parte attrice), aveva incassato l'assegno di €
5.000 ed era estranea al rapporto contrattuale tra la promissaria acquirente e Controparte_2 che, alla sottoscrizione della proposta di acquisto, aveva consegnato a “planimetria e Parte_1 visura catastale” (art.3 della proposta di acquisto, documento n. 3).
La parte convenuta deduceva che il bene immobile promesso in vendita era esente da irregolarità edilizie (documenti n. dal n. 5 al n.13), non riferite dal notaio Dott. nella Tes_1 comunicazione del 29.5.2020 (documento n. 4 di parte attrice), contenente la richiesta di “conoscere la sanatoria menzionata nell'atto di provenienza”, mentre alla corrispondenza e-mail tra l'
[...]
[...] [...
[...]
e il notaio (documento n. 19) era stata unita imprecisata documentazione relativa CP_3
C.i.l.a. e condono edilizio;
esponeva che, frazionato il bene immobile, l'ipoteca a garanzia del mutuo gravante sull'intera proprietà andava ristretta per poter vendere l'interno C oggetto del preliminare (documento n.14), sicché, con scrittura privata del 25.5.2020 (documento n. 15), le parti avevano differito il termine per la compravendita al 30.6.2020, non indicato come essenziale o improrogabile;
che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid -19, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. non aveva concluso il frazionamento ipotecario entro il 30.6.2020 ed aveva acconsentito a Parte_1
posticipare la stipulazione della compravendita al 30.9.2020, in proposito la parte convenuta indicava il documento n. 16, intitolato Dichiarazione integrativa, sottoscritta unicamente dalla medesima, non dalla promissaria acquirente;
aggiungeva che il 26.6.2020 aveva comunicato che il contratto preliminare doveva Parte_1 intendersi risolto, aveva eccepito l'inadempimento e il procedimento promosso ai sensi del D.L.
132/2014, convertito in legge 162/2014 aveva avuto esito negativo (documenti n. 17 e 18). assumeva di aver diritto a ritenere la caparra, a causa dell'inadempimento di Controparte_1 Pt_1
comunicato in data 26.6.2020, eccepiva il difetto di prova dei lamentati danni e
[...]
l'insussistenza del diritto risarcitorio azionato nei suoi confronti, negando di essere incorsa in alcun inadempimento.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 24.9.2024, con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi ottanta giorni.
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende non sono state accolte con l'ordinanza del 18.11.2022, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642) e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
La presente decisione è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n.
9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n.
11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019).
Il titolo contrattuale delle domande proposte dalle parti è costituito dalla scrittura privata, composta da un modulo predisposto da Angelini Gruop S.r.l. e compilato con testo manoscritto, firmata dall' e rispettivamente, in date 28.2.2020 e 4.2.2020, con cui la prima Parte_1 Controparte_1 ha promesso di acquistare dall'altra, la quale ha promesso di venderle, la proprietà del bene 6
immobile sito in Roma, Via Saronno n. 70, piano S1, interno C, identificato al Catasto Fabbricati di
Roma al foglio 62, particella 1940, subalterno 509, al prezzo di € 105.000 e la promissaria acquirente ha contestualmente versato alla contraente la caparra confirmatoria dell'importo di €
5.000, con assegno bancario emesso il 28.1.2020 (documento n. 2 di parte attrice).
All'art. 2 di questo testo, qualificabile come contratto preliminare a seguito dell'intervenuta accettazione (art. 9), si legge testualmente: “Al momento dell'atto notarile di trasferimento della proprietà (vedi punto 5/c), il venditore, con l'accettazione della presente proposta, dichiara e garantisce:
a) l'assenza di trascrizioni pregiudizievoli, oneri reali, vincoli e gravami qualsiasi, privilegi, anche fiscali, ed ipoteche, ad eccezione di nulla e nessuno;
b) la regolarità catastale dell'immobile e delle sue pertinenze ad eccezione di nulla e nessuno”,
Con “dichiarazione integrativa” sottoscritta il 25.5.2020, aveva acconsentito a differire Parte_1 il termine per stipulare la compravendita fino al 30.6.2020, “fermi tutti gli altri patti e condizioni previsti nella proposta di acquisto intercorsa tra le parti della quale si conferma la piena validità”
(documento n. 15 di parte convenuta); va considerato che la scrittura privata comportante l'ulteriore differimento di questo termine fino al 30.9.2020 non è stata firmata da (documento n. Parte_1
16 dello stesso fascicolo), sicché le parti avevano pattuito il termine del 30.5.2020 per stipulare la compravendita e adempiere le obbligazioni assunte con il contratto preliminare.
La parte attrice ha dimostrato che alla data del 17.5.2022, il bene immobile promesso in vendita era gravato da una “Iscrizione contro del 06/05/2006 – Registro Particolare 16037 Registro Generale
57275 Pubblico Ufficiale Repertorio 106063/35490 del 11/04/2006 Ipoteca Persona_1
Volontaria derivante da Concessione A Garanzia Mutuo Immobili siti in Roma (RM)” (documenti n. 1, 2 e 3 prodotti dalla parte attrice con la memoria ex art. 186 c.p.c., secondo termine). si era obbligata a trasferire l'immobile entro il 30.6.2020 libero da “trascrizioni Controparte_1
pregiudizievoli, oneri reali, vincoli e gravami qualsiasi, privilegi, anche fiscali, ed ipoteche ad eccezione di nulla e nessuno” (documento n. 2 atto di citazione e comparsa di costituzione e documento, documento n. 15 comparsa di costituzione), ma alla data del 17.5.2022 l'immobile oggetto del contratto preliminare risultava gravato da ipoteca volontaria (documenti n.
1-3 II memoria ex art. 186 c.p.c. parte attrice).
Questa ipoteca era stata iscritta nell'anno 2006 sul bene immobile distinto al Catasto Fabbricati di
Roma al foglio 62, particella 1940, subalterno 14 (documento n. 2 memoria ex art. 183 c.p.c. II termine parte attrice), soppresso il 2.11.2016 a seguito di variazione per divisione con diversa distribuzione degli spazi interni dell'appartamento, pratica n. rm 0645988, in atti dal 4/11/2016 7
(n.205760.1/2016), così determinando la costituzione di due unità abitative distinte (visura storica documento n. 3 memoria ex art. 183 c.p.c. II termine parte attrice).
E' incontroverso che tale ipoteca non sia stata estinta o cancellata, né è stata allegata e documentata alcuna attività volta a tal fine.
Era onere della convenuta fornire la prova dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni assunte e, segnatamente, dell'avvenuta cancellazione della suddetta ipoteca o del fatto estintivo dell'altrui diritto, dimostrazione che non è stata resa e va considerato che l'inadempimento della parte convenuta è di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'attrice a ottenere il bene immobile in oggetto libero da vincoli e da ostacoli al commercio giuridico.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la presenza, al momento della stipula del contratto definitivo, di un'iscrizione ipotecaria sul bene promesso in vendita come libero da ipoteche, integra un inadempimento in grado di legittimare il promissario acquirente ai rimedi di cui agli artt. 1482 c.c. e 1453 c. 2 c.c.; è stato enunciato il principio secondo cui: “In tema di contratto preliminare, l'esistenza di un vincolo reale sul bene oggetto del futuro trasferimento, che non sia stato dichiarato dal promittente venditore e non fosse conosciuto dal promissario compratore, legittima quest'ultimo all'attivazione dei rimedi a tutela della propria posizione, quali l'istanza di risoluzione del contratto ovvero - qualora egli voglia, comunque, darvi esecuzione - la sospensione del pagamento del prezzo ancora dovuto.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 23956 del 22.10.2013, ivi,
Rv. 628016-01).
Costante è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 1482 c.c. (la cui applicabilità analogica al contratto preliminare è affermata dalla giurisprudenza: cfr. Cass.nn.
12032/2022, 3565/2002, 15380/2000, 9498/1994 e 4450/1982) il promissario acquirente, se la cosa promessa è gravata da garanzie reali non dichiarate dal promittente venditore, può sia sospendere il pagamento del prezzo, sia domandare la risoluzione del contratto, avendo egli la facoltà e non già
l'obbligo di chiedere al giudice la fissazione di un termine per la cancellazione dei gravami (cfr.
Cass. nn. 19097/2009, 15380/2000, 3565/2002, 12032/2022).
In ogni caso, fin tanto che questi ultimi non siano cancellati è legittimo il rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto definitivo (cfr. Cass. n. 1431/1979, 20961/2017, n. 27150/2023).
Nessun dubbio residua sulla gravità dell'inadempimento in cui è incorsa la parte convenuta, la quale ha taciuto l'esistenza dell'ipoteca.
A fronte di quanto sopra, non può ritenersi in alcun modo provato il dedotto inadempimento della promissaria acquirente, la quale, avendo appurato l'esistenza dell'ipoteca, iscritta fino alla concorrenza di € 320.000 (documento n. 2 di parte attrice in data 17.5.2022), non ha inteso proseguire nell'iter negoziale volto alla stipulazione del contratto di compravendita. 8
Considerate le argomentazioni che precedono, deve essere condannata a restituire Controparte_1
l'importo di € 5.000 versato da a titolo di caparra confirmatoria e incassato a seguito Controparte_4 dell'accettazione della proposta d'acquisto, come è stato esposto dalla parte convenuta.
La parte attrice ha proposto la domanda di risoluzione per inadempimento, che è incompatibile con la richiesta di restituzione del doppio della caparra prevista per il recesso negoziale;
al riguardo, la
Corte di Cassazione ha chiarito: “I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subìti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché (a prescindere da quanto già detto e ancora si dirà di qui a breve in ordine ai rapporti tra la sola azione di risoluzione e la singola azione di recesso non connesse alle relative azioni «risarcitorie») verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non inadempiente di «scommettere» puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta.” (Corte Cass., Sez. Unite Civili, sentenza n. 553/2009, C.E.D. Corte di Cassazione Rv. 606608-01). va condannata anche a risarcire il danno patrimoniale dell'importo di € 9.760,00 Controparte_1
pari alla somma dovuta dalla parte attrice ad come dimostrato dalla Controparte_2 documentazione allegata (documenti n. 3 dell'atto di citazione e n. 2 della comparsa di costituzione).
A tali importi accedono gli interessi al saggio legale dalla comunicazione della risoluzione
(26.6.2020) al saldo.
Stante l'assoluto difetto di allegazione e prova, la domanda risarcitoria relativa ai danni non patrimoniali deve essere respinta.
Come è noto, al di fuori dei casi previsti dalla legge, il danno non patrimoniale è risarcibile solo in caso di violazione non minimale di un diritto di rango costituzionale e, quand'anche tale tipo di danno sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce comunque un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato (cfr. Cass.,Sez. Un. Civ., sentenza n.
11.11.2008, n. 26972) ed è stato affermato il principio secondo cui: “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi «previsti dalla legge», e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza 9
costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.” (Cass. civ., sez. un., 11-11-2008, n. 26972).
Ogni questione rimane assorbita in quanto sin qui argomentato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M.
147/2022, in favore dell'Avv. Stefano Franzì ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, così provvede circa la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n. 1533/2022 R.G.: CP_1
1) dichiara la risoluzione per grave inadempimento operato da del contratto Controparte_1
preliminare di compravendita stipulato tra le parti in date 28.1.2020-4.2.2020, avente a oggetto il bene immobile sito in Roma, Via Saronno n. 70, piano S1, interno C;
2) per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
14.760,00, oltre interessi a far data dal 26.6.2020 al saldo;
3) rigetta ogni domanda proposta in atti;
4) ai sensi dell'art. 93 c.p.c., condanna la convenuta a rifondere all'Avv. Stefano Franzì le spese processuali, che liquida nel complessivo importo di € 5.650,00 (€ 572 spese, € 920 fase studio, €
777 fase introduttiva, € 1.680 istruttoria, € 1.701 fase decisionale) oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 21.2.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano