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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4604/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 26.03.2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (in sostituzione del difensore di BA è presente l'avv. Ylenia Spiga).
Il difensore dell'appellante deposita il fascicolo cartaceo di parte del processo di primo grado,
facendo presente di non essere in possesso di ulteriori documenti oltre quelli depositati e si richiama alle conclusioni come in atti.
Il difensore di BA richiama le proprie difese e le conclusioni contenute negli atti difensivi.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 9 N. R.G. 4604/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 4604/2023 avente il seguente OGGETTO:
contratto di somministrazione, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Romina Usai Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in via Cugia, n.
1 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto introduttivo.
APPELLANTE
contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Francesco Pisenti, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in via Ancona, n.
3 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello notificato in data 19.06.2023 ha impugnato dinanzi a Parte_1
questo Tribunale la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 1478/2022 pubblicata il
19.12.2022 (procedimento n. R.G. 611/2022), esponendo che:
- con atto di citazione depositato in data 25.02.2022 aveva convenuto BA dinanzi al
Giudice di primo grado, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. condannare BA a
restituire all'utente la somma di euro 2.815,42 relativa ad un pagamento effettuato per crediti
illegittimamente azionati e/o annullare le fatture n. 2017000580091396 del 30.6.2017 e n.
017000510374186 del 15.11.2017, in quanto relative a crediti non dovuti o comunque prescritti,
e comunque dichiarare che nessuna somma deve essere corrisposta dall'utente per i predetti
titoli;
2. in subordine, compensare il credito della pari ad € 2.815,42 o a quello di Pt_1
minor o maggior importo che dovesse risultare all'esito del giudizio, con quello risultante,
sempre all'esito del giudizio, in favore della società BA, sulla scorta dei documenti
contabili per cui è causa, detratti i pagamenti già effettuati di € 153,64 in data 22.8.2017, €
152,94 in data 25.9.2017 ed € 160,71, in data 26.10.2017; 3. con vittoria di spese e competenze
come per legge”;
- BA si era costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.03.2022, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale, a) rigettare tutte le
domande e le eccezioni formulate da parte attrice, signora , in quanto infondate in Parte_1
fatto e in diritto;
b) per i motivi meglio esposti in narrativa confermare e dichiarare
definitivamente valida ed efficace l'istanza di dilazione e contestuale riconoscimento del debito,
così come approvata con il piano di rientro del 18/08/2017; c) dichiarare, sempre per le ragioni
esposte, che nessun credito relativo alle fatture dilazionate può intendersi prescritto;
d) pagina 3 di 9 condannare la signora al pagamento delle rate insolute nel rispetto delle scadenze Parte_1
già previste dal piano di rientro approvato in data 18/08/2017 e comunque anche di quelle
eventualmente già scadute o in scadenza;
e) rigettare l'avversa richiesta di condanna di
BA alla restituzione di quanto versato da parte attrice per ottenere il ripristino della
fornitura; f) dichiarare la piena legittimità e debenza degli interessi moratori di cui alla fattura
n. 2017/000510374186 del 15/11/2017, emessa nel rispetto della normativa di settore richiamata
in narrativa;
in via subordinata, g) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da
nei confronti di parte attrice per la fornitura idrica eseguita in suo favore e, per CP_1
l'effetto, h) condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di
oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio CP_1
Idrico Integrato. Con vittoria di spese, diritti e onorari”;
- la causa era stata definita dal Giudice di Pace con la sentenza impugnata, che aveva rigettato le domande ed eccezioni formulate da nei confronti di BA, con condanna Parte_1
dell'attrice alla rifusione delle spese processuali;
- la sentenza deve essere riformata per la violazione degli artt. 2937 e 2944 c.c, posto che non può essere riconosciuta alcuna automaticità e corrispondenza tra la presentazione di un'istanza di rateizzazione o l'avvenuto pagamento e la rinuncia a contestare la fondatezza del credito richiesto;
- gli importi richiesti nella fattura n. 2017/000510374186 del 15/11/2017 a titolo di interessi di mora, quantomeno dall'8.9.2007 al 15.11.2012, erano prescritti.
L'appellante pertanto ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
pagina 4 di 9 “1. violazione e/o errata interpretazione degli artt. 2937 e 2944 c.c. e/o omessa e/o errata
valutazione degli atti di causa e delle risultanze processuali;
2. violazione e/o errata interpretazione degli artt. 2937 e 2944 c.c. in combinato disposto con
l'art. 2948 punto 4 c.c. e/o omessa e/o errata valutazione degli atti di causa;
3. violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.
Tanto premesso, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia il Tribunale adito, in accoglimento del presente gravame e in riforma della sentenza
appellata, voglia così giudicare:
1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
2) nel merito, condannare a restituire all'utente la somma di euro 2.815,42 CP_1
relativa ad un pagamento effettuato per crediti illegittimamente azionati e/o annullare le fatture
n. 2017000580091396 del 30.6.2017 e n. 017000510374186 del 15.11.2017, in quanto relative a
crediti non dovuti o comunque prescritti, e comunque dichiarare che nessuna somma deve essere
corrisposta dall'utente per i predetti titoli;
3) in subordine, compensare il credito della sig.ra pari ad € 2.815,42 o a quello di Pt_1
minor o maggior importo che dovesse risultare all'esito del giudizio, con quello risultante,
sempre all'esito del giudizio, in favore della società BA, sulla scorta dei documenti
contabili per cui è causa, detratti i pagamenti già effettuati di € 153,64 in data 22.8.2017, €
152,94 in data 25.9.2017 ed € 160,71, in data 26.10.2017;
4) con vittoria di spese e competenze come per legge per entrambi i gradi del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.09.2023, BA si è costituita anche in questo grado di giudizio, contestando le avverse pretese per i motivi di seguito esposti in sintesi:
pagina 5 di 9 - la richiesta di dilazione del pagamento presentata dalla aveva determinato un Pt_1
riconoscimento di debito e una rinuncia tacita a far valere la prescrizione del credito dilazionato;
- gli interessi moratori indicati in fattura sono stati calcolati con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino alla data di effettivo pagamento, per cui il relativo credito non è
prescritto;
- la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., poiché lo stesso non aveva ragionevole probabilità di essere accolto.
BA ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza o deduzione,
in via preliminare:
a) rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della
sentenza n. 1478/2022, emessa e pubblicata, in data 19/12/2022, dal Giudice di Pace di
Cagliari, nella persona della Dott.ssa Maria Adele Pili, nel giudizio distinto al numero 611/2022
del R.G.;
in via principale:
b) dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare, in quanto destituito di fondamento
giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la sentenza di prime cure, Parte_1
e per l'effetto
c) confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1478/2022, emessa e pubblicata, in data
19/12/2022, dal Giudice di Pace di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Maria Adele Pili;
d) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate da parte appellante;
in via subordinata:
pagina 6 di 9 e) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover riformare, anche
parzialmente, la sentenza di prime cure n. 1478/2022, emessa e pubblicata, in data 19/12/2022,
dal Giudice di Pace di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Maria Adele Pili, accertare
l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti dell'appellante CP_1
per la fornitura idrica eseguita in suo favore e, per l'effetto, condannare quest'ultima al
pagamento del credito così determinato a favore di oltre interessi per ritardato CP_1
pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
f) condannare l'appellante alla refusione delle spese lite, delle competenze professionali e
degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
La causa, istruita sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine per il deposito di note conclusive.
******
I motivi di appello devono essere trattati congiuntamente in quanto costituiscono un unico motivo attinente al merito della decisione di primo grado.
Questo Tribunale ritiene che i motivi di appello non siano fondati e debbano pertanto essere disattesi.
Devono essere infatti condivise e richiamate le motivazioni contenute nella sentenza pronunciata dal Giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto che la avesse riconosciuto Pt_1
il debito ed avesse rinunciato all'eccezione di prescrizione.
È pacifico in causa che, in data 18.08.2017, la aveva richiesto al Gestore la dilazione Pt_1
degli importi ancora dovuti e, dopo avere ricevuto il piano di rientro, aveva provveduto al pagamento delle prime tre rate (prod. appellante doc. 1-4).
pagina 7 di 9 Dispone l'art. 2944 c.c. “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di
colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
A tal proposito, la Suprema Corte insegna che “questa Corte è ferma nell'affermare che il
riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della
prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non
richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la
consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione
del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti
connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della
prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (v.
Cass. n. 26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n. 14991/22; n. 37389/22 richiamate in Cass. Civ.
Ord. n. 9221/2024).
Nella motivazione della suddetta ordinanza la Corte di Cassazione sottolinea che, ai fini della configurazione del riconoscimento di debito nella domanda di rateizzazione, non è determinante il contenuto specifico di tale istanza, ma rileva il solo fatto che la stessa sia stata presentata e,
peraltro - nel caso esaminato - sia stata anche seguita da alcuni pagamenti.
Applicando il principio al caso di specie, questo Tribunale ritiene che la richiesta di rateizzazione avanzata dall'appellante al Gestore del servizio idrico - circostanza pacifica in causa - configuri un riconoscimento di debito con il conseguente effetto interruttivo della prescrizione.
A sostegno di tale assunto, deve porsi in evidenza che la aveva sottoscritto e accettato Pt_1
le condizioni generali di dilazione del debito secondo il modulo della tipologia C) relativo agli intestatari di utenza ad uso domestico - a disposizione degli utenti nel sito web del Gestore - che pagina 8 di 9 alla Sezione 9 punto 3 relativa alle “condizioni di rateizzazione generali” prevede che il richiedente dichiara “di riconoscere in modo esplicito ed incondizionato il debito in premessa”.
Da ciò consegue che il riconoscimento di debito e il pagamento delle prime rate del piano di rientro, oltre a produrre effetti interruttivi sulla prescrizione, avevano determinato anche una tacita rinuncia alla prescrizione, trattandosi di un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersene (art. 2937 u.c. c.c.).
Pertanto, questo Tribunale ritiene che il comportamento della parte appellante avesse costituito una condotta incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Dal rigetto del motivo principale relativo al merito della decisione consegue l'infondatezza dell'istanza di riforma della decisione impugnata sul profilo delle spese del primo grado.
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese di questo grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo nella misura media secondo il valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere ad le spese di questo grado di Parte_1 CP_1
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, oltre rimborso spese ed accessori come per legge.
Cagliari, 26.03.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 26.03.2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (in sostituzione del difensore di BA è presente l'avv. Ylenia Spiga).
Il difensore dell'appellante deposita il fascicolo cartaceo di parte del processo di primo grado,
facendo presente di non essere in possesso di ulteriori documenti oltre quelli depositati e si richiama alle conclusioni come in atti.
Il difensore di BA richiama le proprie difese e le conclusioni contenute negli atti difensivi.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 9 N. R.G. 4604/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 4604/2023 avente il seguente OGGETTO:
contratto di somministrazione, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Romina Usai Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in via Cugia, n.
1 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto introduttivo.
APPELLANTE
contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Francesco Pisenti, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in via Ancona, n.
3 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello notificato in data 19.06.2023 ha impugnato dinanzi a Parte_1
questo Tribunale la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 1478/2022 pubblicata il
19.12.2022 (procedimento n. R.G. 611/2022), esponendo che:
- con atto di citazione depositato in data 25.02.2022 aveva convenuto BA dinanzi al
Giudice di primo grado, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. condannare BA a
restituire all'utente la somma di euro 2.815,42 relativa ad un pagamento effettuato per crediti
illegittimamente azionati e/o annullare le fatture n. 2017000580091396 del 30.6.2017 e n.
017000510374186 del 15.11.2017, in quanto relative a crediti non dovuti o comunque prescritti,
e comunque dichiarare che nessuna somma deve essere corrisposta dall'utente per i predetti
titoli;
2. in subordine, compensare il credito della pari ad € 2.815,42 o a quello di Pt_1
minor o maggior importo che dovesse risultare all'esito del giudizio, con quello risultante,
sempre all'esito del giudizio, in favore della società BA, sulla scorta dei documenti
contabili per cui è causa, detratti i pagamenti già effettuati di € 153,64 in data 22.8.2017, €
152,94 in data 25.9.2017 ed € 160,71, in data 26.10.2017; 3. con vittoria di spese e competenze
come per legge”;
- BA si era costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.03.2022, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale, a) rigettare tutte le
domande e le eccezioni formulate da parte attrice, signora , in quanto infondate in Parte_1
fatto e in diritto;
b) per i motivi meglio esposti in narrativa confermare e dichiarare
definitivamente valida ed efficace l'istanza di dilazione e contestuale riconoscimento del debito,
così come approvata con il piano di rientro del 18/08/2017; c) dichiarare, sempre per le ragioni
esposte, che nessun credito relativo alle fatture dilazionate può intendersi prescritto;
d) pagina 3 di 9 condannare la signora al pagamento delle rate insolute nel rispetto delle scadenze Parte_1
già previste dal piano di rientro approvato in data 18/08/2017 e comunque anche di quelle
eventualmente già scadute o in scadenza;
e) rigettare l'avversa richiesta di condanna di
BA alla restituzione di quanto versato da parte attrice per ottenere il ripristino della
fornitura; f) dichiarare la piena legittimità e debenza degli interessi moratori di cui alla fattura
n. 2017/000510374186 del 15/11/2017, emessa nel rispetto della normativa di settore richiamata
in narrativa;
in via subordinata, g) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da
nei confronti di parte attrice per la fornitura idrica eseguita in suo favore e, per CP_1
l'effetto, h) condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di
oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio CP_1
Idrico Integrato. Con vittoria di spese, diritti e onorari”;
- la causa era stata definita dal Giudice di Pace con la sentenza impugnata, che aveva rigettato le domande ed eccezioni formulate da nei confronti di BA, con condanna Parte_1
dell'attrice alla rifusione delle spese processuali;
- la sentenza deve essere riformata per la violazione degli artt. 2937 e 2944 c.c, posto che non può essere riconosciuta alcuna automaticità e corrispondenza tra la presentazione di un'istanza di rateizzazione o l'avvenuto pagamento e la rinuncia a contestare la fondatezza del credito richiesto;
- gli importi richiesti nella fattura n. 2017/000510374186 del 15/11/2017 a titolo di interessi di mora, quantomeno dall'8.9.2007 al 15.11.2012, erano prescritti.
L'appellante pertanto ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
pagina 4 di 9 “1. violazione e/o errata interpretazione degli artt. 2937 e 2944 c.c. e/o omessa e/o errata
valutazione degli atti di causa e delle risultanze processuali;
2. violazione e/o errata interpretazione degli artt. 2937 e 2944 c.c. in combinato disposto con
l'art. 2948 punto 4 c.c. e/o omessa e/o errata valutazione degli atti di causa;
3. violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.
Tanto premesso, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia il Tribunale adito, in accoglimento del presente gravame e in riforma della sentenza
appellata, voglia così giudicare:
1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
2) nel merito, condannare a restituire all'utente la somma di euro 2.815,42 CP_1
relativa ad un pagamento effettuato per crediti illegittimamente azionati e/o annullare le fatture
n. 2017000580091396 del 30.6.2017 e n. 017000510374186 del 15.11.2017, in quanto relative a
crediti non dovuti o comunque prescritti, e comunque dichiarare che nessuna somma deve essere
corrisposta dall'utente per i predetti titoli;
3) in subordine, compensare il credito della sig.ra pari ad € 2.815,42 o a quello di Pt_1
minor o maggior importo che dovesse risultare all'esito del giudizio, con quello risultante,
sempre all'esito del giudizio, in favore della società BA, sulla scorta dei documenti
contabili per cui è causa, detratti i pagamenti già effettuati di € 153,64 in data 22.8.2017, €
152,94 in data 25.9.2017 ed € 160,71, in data 26.10.2017;
4) con vittoria di spese e competenze come per legge per entrambi i gradi del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.09.2023, BA si è costituita anche in questo grado di giudizio, contestando le avverse pretese per i motivi di seguito esposti in sintesi:
pagina 5 di 9 - la richiesta di dilazione del pagamento presentata dalla aveva determinato un Pt_1
riconoscimento di debito e una rinuncia tacita a far valere la prescrizione del credito dilazionato;
- gli interessi moratori indicati in fattura sono stati calcolati con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino alla data di effettivo pagamento, per cui il relativo credito non è
prescritto;
- la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., poiché lo stesso non aveva ragionevole probabilità di essere accolto.
BA ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza o deduzione,
in via preliminare:
a) rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della
sentenza n. 1478/2022, emessa e pubblicata, in data 19/12/2022, dal Giudice di Pace di
Cagliari, nella persona della Dott.ssa Maria Adele Pili, nel giudizio distinto al numero 611/2022
del R.G.;
in via principale:
b) dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare, in quanto destituito di fondamento
giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la sentenza di prime cure, Parte_1
e per l'effetto
c) confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1478/2022, emessa e pubblicata, in data
19/12/2022, dal Giudice di Pace di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Maria Adele Pili;
d) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate da parte appellante;
in via subordinata:
pagina 6 di 9 e) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover riformare, anche
parzialmente, la sentenza di prime cure n. 1478/2022, emessa e pubblicata, in data 19/12/2022,
dal Giudice di Pace di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Maria Adele Pili, accertare
l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti dell'appellante CP_1
per la fornitura idrica eseguita in suo favore e, per l'effetto, condannare quest'ultima al
pagamento del credito così determinato a favore di oltre interessi per ritardato CP_1
pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
f) condannare l'appellante alla refusione delle spese lite, delle competenze professionali e
degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
La causa, istruita sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine per il deposito di note conclusive.
******
I motivi di appello devono essere trattati congiuntamente in quanto costituiscono un unico motivo attinente al merito della decisione di primo grado.
Questo Tribunale ritiene che i motivi di appello non siano fondati e debbano pertanto essere disattesi.
Devono essere infatti condivise e richiamate le motivazioni contenute nella sentenza pronunciata dal Giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto che la avesse riconosciuto Pt_1
il debito ed avesse rinunciato all'eccezione di prescrizione.
È pacifico in causa che, in data 18.08.2017, la aveva richiesto al Gestore la dilazione Pt_1
degli importi ancora dovuti e, dopo avere ricevuto il piano di rientro, aveva provveduto al pagamento delle prime tre rate (prod. appellante doc. 1-4).
pagina 7 di 9 Dispone l'art. 2944 c.c. “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di
colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
A tal proposito, la Suprema Corte insegna che “questa Corte è ferma nell'affermare che il
riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della
prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non
richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la
consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione
del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti
connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della
prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (v.
Cass. n. 26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n. 14991/22; n. 37389/22 richiamate in Cass. Civ.
Ord. n. 9221/2024).
Nella motivazione della suddetta ordinanza la Corte di Cassazione sottolinea che, ai fini della configurazione del riconoscimento di debito nella domanda di rateizzazione, non è determinante il contenuto specifico di tale istanza, ma rileva il solo fatto che la stessa sia stata presentata e,
peraltro - nel caso esaminato - sia stata anche seguita da alcuni pagamenti.
Applicando il principio al caso di specie, questo Tribunale ritiene che la richiesta di rateizzazione avanzata dall'appellante al Gestore del servizio idrico - circostanza pacifica in causa - configuri un riconoscimento di debito con il conseguente effetto interruttivo della prescrizione.
A sostegno di tale assunto, deve porsi in evidenza che la aveva sottoscritto e accettato Pt_1
le condizioni generali di dilazione del debito secondo il modulo della tipologia C) relativo agli intestatari di utenza ad uso domestico - a disposizione degli utenti nel sito web del Gestore - che pagina 8 di 9 alla Sezione 9 punto 3 relativa alle “condizioni di rateizzazione generali” prevede che il richiedente dichiara “di riconoscere in modo esplicito ed incondizionato il debito in premessa”.
Da ciò consegue che il riconoscimento di debito e il pagamento delle prime rate del piano di rientro, oltre a produrre effetti interruttivi sulla prescrizione, avevano determinato anche una tacita rinuncia alla prescrizione, trattandosi di un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersene (art. 2937 u.c. c.c.).
Pertanto, questo Tribunale ritiene che il comportamento della parte appellante avesse costituito una condotta incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Dal rigetto del motivo principale relativo al merito della decisione consegue l'infondatezza dell'istanza di riforma della decisione impugnata sul profilo delle spese del primo grado.
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese di questo grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo nella misura media secondo il valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere ad le spese di questo grado di Parte_1 CP_1
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, oltre rimborso spese ed accessori come per legge.
Cagliari, 26.03.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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