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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 07/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 604/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 604 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2018 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato a MI (CT), in P.zza G. Attaguile n. 18, C.F._1 presso lo studio professionale dell'avv. Domenico Malaspina
che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_1
in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato a Catania, via Ronchi n. 14, presso lo studio C.F._2 professionale dell'avv. Salvatrice Sambataro ( Email_2
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-APPELLATO -
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.07.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate;
la causa è stata dunque trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE La causa ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 78/2018 emessa il 19.3.2018, con la quale il Giudice di Pace di Caltagirone aveva rigettato l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 300/16, emesso il 23.12.2016 in favore di Controparte_1
A sostegno della spiegata opposizione, aveva eccepito l'avvenuta Parte_1
corresponsione della somma di € 2.450,00, effettuata mediante pagamento in contanti in più soluzioni,
e aveva dunque dedotto di essere debitore della residua somma di € 770,00.
In particolare, l'opponente aveva allegato che i suddetti pagamenti in contanti erano stati effettuati in favore di soggetti terzi, e e e a sostegno di ciò, Per_1 Persona_2 Persona_3
aveva prodotto n. 5 buoni di consegna, datati rispettivamente 25.10.2015, 28.11.2015, 08.01.2016,
02.03.2016; 31.08.2016.
Parte opposta aveva contestato la valenza probatoria di tali buoni di consegna, poiché privi di sottoscrizione sia dell'emittente che degli altri soggetti, e si era opposta alla prova testimoniale richiesta dall'opponente, rilevandone l'inammissibilità ex artt. 2721 e 2726, nonché per genericità ed indeterminatezza dell'articolato.
Istruita la causa mediante la sola produzione documentale, è stata resa la sentenza, oggetto del presente gravame.
L'odierno appellante ha dunque promosso la presente impugnazione, dolendosi in particolare del fatto che il primo Giudice ha ritenuto inammissibili le prove testimoniali richieste e non ha attribuito valenza probatoria alla documentazione prodotta.
L'appellato, costituitosi con comparsa depositata il 29.10.2018, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto dell'appello proposto e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza indicata in epigrafe la causa, assegnata nelle more all'odierna decidente, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*************
L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
Giova premettere, in punto di diritto, che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente all'effettiva situazione sostanziale.
Ne consegue che grava sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre grava sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (ex multis Cass., sez. un., n. 13533 del 2001), per cui le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda, che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione, ma configurano altrettante eccezioni.
Con precipuo riguardo alla fattispecie in esame, il decreto ingiuntivo opposto in primo grado è stato ottenuto sulla scorta della fattura n. 12 del 31.12.2014 e dell'estratto autentico delle scritture contabili.
A ciò si aggiunga, che l'opponente, odierno appellante, non mai ha contestato né la sussistenza del rapporto negoziale né l'avvenuto adempimento della prestazione da parte dell'odierno appellato,
e ha invece eccepito, quale fatto estintivo del diritto di credito, il parziale pagamento delle somme recate in fattura.
Le sue allegazioni sono tuttavia rimaste prive di adeguato riscontro probatorio.
Deve infatti rilevarsi che correttamente il Giudice del primo grado ha ritenuto inadeguata la documentazione all'uopo prodotta dall'odierno appellante ed inammissibili le prove testimoniali dallo stesso richieste.
Quanto ai buoni di consegna, basti evidenziare che gli stessi, come già rilevato dal primo
Giudice: a) sono privi di quietanza e di sottoscrizione da parte del creditore ovvero dei soggetti indicati quali consegnatari delle somme di denaro;
b) hanno contenuto del tutto generico (eccetto che per quello datato 25.10.2015), in quanto privi di riferimenti identificativi ricollegabili alle prestazioni oggetto di causa;
c) risultano oltretutto parzialmente incongrui rispetto alle circostanze dedotte dall'opponente.
I buoni di consegna prodotti dall'opponente, dunque, non risultano assolutamente idonei ad integrare ricevute di pagamento, sostanziandosi piuttosto in autodichiarazioni o appunti che non possono rivestire alcun valore né probatorio né indiziario, come già rilevato in primo grado.
Parimenti corretta risulta essere la valutazione del decidente di primo grado in ordine all'inammissibilità, ex art. 2721 c.c., delle prove testimoniali richieste dall'opponente
Costituisce, infatti, pacifico principio di diritto, quello secondo cui "poiché ai sensi dell'art.
2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta" (cfr., tra le tante, Cass., n. 7940 del 2020).
Orbene, nel caso di specie, come già correttamente osservato in primo grado, deve escludersi la sussistenza di ragioni di deroga alla regola generale, in considerazione delle qualità delle parti
(attesa la loro attività commerciale e imprenditoriale) e della natura del rapporto intercorrente tra le stesse.
Non appare dunque plausibile che l'opponente abbia effettuato in più riprese pagamenti di somme di denaro contante senza mai richiedere il rilascio di ricevuta scritta.
Né vale ad inficiare quanto rilevato, la circostanza – oltretutto dedotta dall'opponente in termini assai generici – per cui tra le parti e i presunti consegnatari delle somme sussistesse una relazione confidenziale.
I capitoli di prova orale risultano, in ogni caso, formulati in modo generico ed incongruenti rispetto alla produzione documentale: si osserva infatti, che – come già correttamente rilevato dal primo Giudice – difetta qualsivoglia contestualizzazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova e risultano peraltro manifeste le incongruenze tra i fatti da provarsi tramite testimoni e le risultanze documentali, quantomeno con riferimento al buono di consegna datato 28.11.2015.
Vale appena rammentare, in proposito, il principio per cui l'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non soltanto alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (cfr. Cass.,
n. 14363 del 2018).
Per tutto quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e deve essere dunque confermata la sentenza di primo grado.
**********
Tenuto conto del rigetto dell'appello, in applicazione del principio della soccombenza,
l'appellante deve essere condannato a rifondere le spese sostenute dall'appellato che vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M.
n. 147/22, in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni in fatto e in diritto svolte, nonché in considerazione dell'attività difensiva in concreto svolta.
Per effetto del rigetto dell'appello proposto, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. 78/2018, emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di Caltagirone il 19.3.2018, che conferma:
- CONDANNA a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio che si liquidano in € 980,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
-DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Caltagirone, 7.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 604 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2018 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato a MI (CT), in P.zza G. Attaguile n. 18, C.F._1 presso lo studio professionale dell'avv. Domenico Malaspina
che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_1
in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato a Catania, via Ronchi n. 14, presso lo studio C.F._2 professionale dell'avv. Salvatrice Sambataro ( Email_2
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-APPELLATO -
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.07.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate;
la causa è stata dunque trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE La causa ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 78/2018 emessa il 19.3.2018, con la quale il Giudice di Pace di Caltagirone aveva rigettato l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 300/16, emesso il 23.12.2016 in favore di Controparte_1
A sostegno della spiegata opposizione, aveva eccepito l'avvenuta Parte_1
corresponsione della somma di € 2.450,00, effettuata mediante pagamento in contanti in più soluzioni,
e aveva dunque dedotto di essere debitore della residua somma di € 770,00.
In particolare, l'opponente aveva allegato che i suddetti pagamenti in contanti erano stati effettuati in favore di soggetti terzi, e e e a sostegno di ciò, Per_1 Persona_2 Persona_3
aveva prodotto n. 5 buoni di consegna, datati rispettivamente 25.10.2015, 28.11.2015, 08.01.2016,
02.03.2016; 31.08.2016.
Parte opposta aveva contestato la valenza probatoria di tali buoni di consegna, poiché privi di sottoscrizione sia dell'emittente che degli altri soggetti, e si era opposta alla prova testimoniale richiesta dall'opponente, rilevandone l'inammissibilità ex artt. 2721 e 2726, nonché per genericità ed indeterminatezza dell'articolato.
Istruita la causa mediante la sola produzione documentale, è stata resa la sentenza, oggetto del presente gravame.
L'odierno appellante ha dunque promosso la presente impugnazione, dolendosi in particolare del fatto che il primo Giudice ha ritenuto inammissibili le prove testimoniali richieste e non ha attribuito valenza probatoria alla documentazione prodotta.
L'appellato, costituitosi con comparsa depositata il 29.10.2018, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto dell'appello proposto e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza indicata in epigrafe la causa, assegnata nelle more all'odierna decidente, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*************
L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
Giova premettere, in punto di diritto, che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente all'effettiva situazione sostanziale.
Ne consegue che grava sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre grava sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (ex multis Cass., sez. un., n. 13533 del 2001), per cui le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda, che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione, ma configurano altrettante eccezioni.
Con precipuo riguardo alla fattispecie in esame, il decreto ingiuntivo opposto in primo grado è stato ottenuto sulla scorta della fattura n. 12 del 31.12.2014 e dell'estratto autentico delle scritture contabili.
A ciò si aggiunga, che l'opponente, odierno appellante, non mai ha contestato né la sussistenza del rapporto negoziale né l'avvenuto adempimento della prestazione da parte dell'odierno appellato,
e ha invece eccepito, quale fatto estintivo del diritto di credito, il parziale pagamento delle somme recate in fattura.
Le sue allegazioni sono tuttavia rimaste prive di adeguato riscontro probatorio.
Deve infatti rilevarsi che correttamente il Giudice del primo grado ha ritenuto inadeguata la documentazione all'uopo prodotta dall'odierno appellante ed inammissibili le prove testimoniali dallo stesso richieste.
Quanto ai buoni di consegna, basti evidenziare che gli stessi, come già rilevato dal primo
Giudice: a) sono privi di quietanza e di sottoscrizione da parte del creditore ovvero dei soggetti indicati quali consegnatari delle somme di denaro;
b) hanno contenuto del tutto generico (eccetto che per quello datato 25.10.2015), in quanto privi di riferimenti identificativi ricollegabili alle prestazioni oggetto di causa;
c) risultano oltretutto parzialmente incongrui rispetto alle circostanze dedotte dall'opponente.
I buoni di consegna prodotti dall'opponente, dunque, non risultano assolutamente idonei ad integrare ricevute di pagamento, sostanziandosi piuttosto in autodichiarazioni o appunti che non possono rivestire alcun valore né probatorio né indiziario, come già rilevato in primo grado.
Parimenti corretta risulta essere la valutazione del decidente di primo grado in ordine all'inammissibilità, ex art. 2721 c.c., delle prove testimoniali richieste dall'opponente
Costituisce, infatti, pacifico principio di diritto, quello secondo cui "poiché ai sensi dell'art.
2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta" (cfr., tra le tante, Cass., n. 7940 del 2020).
Orbene, nel caso di specie, come già correttamente osservato in primo grado, deve escludersi la sussistenza di ragioni di deroga alla regola generale, in considerazione delle qualità delle parti
(attesa la loro attività commerciale e imprenditoriale) e della natura del rapporto intercorrente tra le stesse.
Non appare dunque plausibile che l'opponente abbia effettuato in più riprese pagamenti di somme di denaro contante senza mai richiedere il rilascio di ricevuta scritta.
Né vale ad inficiare quanto rilevato, la circostanza – oltretutto dedotta dall'opponente in termini assai generici – per cui tra le parti e i presunti consegnatari delle somme sussistesse una relazione confidenziale.
I capitoli di prova orale risultano, in ogni caso, formulati in modo generico ed incongruenti rispetto alla produzione documentale: si osserva infatti, che – come già correttamente rilevato dal primo Giudice – difetta qualsivoglia contestualizzazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova e risultano peraltro manifeste le incongruenze tra i fatti da provarsi tramite testimoni e le risultanze documentali, quantomeno con riferimento al buono di consegna datato 28.11.2015.
Vale appena rammentare, in proposito, il principio per cui l'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non soltanto alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (cfr. Cass.,
n. 14363 del 2018).
Per tutto quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e deve essere dunque confermata la sentenza di primo grado.
**********
Tenuto conto del rigetto dell'appello, in applicazione del principio della soccombenza,
l'appellante deve essere condannato a rifondere le spese sostenute dall'appellato che vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M.
n. 147/22, in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni in fatto e in diritto svolte, nonché in considerazione dell'attività difensiva in concreto svolta.
Per effetto del rigetto dell'appello proposto, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. 78/2018, emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di Caltagirone il 19.3.2018, che conferma:
- CONDANNA a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio che si liquidano in € 980,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
-DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Caltagirone, 7.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore