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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 07/07/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII VVAASSTTOO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Franca Malatesta, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nel procedimento civile iscritto al n. 1111/2019 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Altri contratti d'opera – inadempimento contrattuale.
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Lepidi Parte_1 C.F._1
Roberto, presso il cui studio, con sede in Viale Francesco Crispi n.28, L'Aquila, è
elettivamente domiciliato;
ATTORE OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pascarella Teodolinda, elettivamente domiciliata in Via
Bachelet n.10, Vasto, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Mastrangelo;
CONVENUTA OPPOSTA
FATTO
, con atto di citazione davanti al Tribunale di Vasto, notificato a Parte_1 TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
si è opposto al decreto ingiuntivo n. 229/2019 emesso dal Tribunale di CP_1
Vasto (dr. ), dalla predetta società notificatogli a mezzo p.e.c. il Controparte_2
28.10.2019, per ivi sentir annullare /revocare il decreto ingiuntivo opposto ed ottenere il rigetto di tutte le domande formulate dalla predetta società.
A sostegno della domanda ha dedotto difetto di legittimazione Parte_1
passiva, incompetenza per territorio del Tribunale di Vasto, inesistenza del diritto azionato, assenza dei presupposti di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., mancanza di prova a sostegno della determinazione dell'importo, con conseguente impossibilità di controllare la correttezza dei conteggi, inosservanza della convenzione 21.07.2009 tra
Dipartimento Protezione Civile e Ordini Nazionali Ingegneri, Architetti e Geologi,
oggetto anche del decreto n. 27/2010 (art.2, co.1) del Commissario Delegato per la
Ricostruzione.
Sulla base delle circostanze appena riferite, , con note di Parte_1
trattazione scritta per l'udienza del 7 febbraio 2025, ha concluso (come da atto di citazione in opposizione): "Voglia l'Ill.mo Tribunale civile adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, - in via preliminare, in ragione delle eccezioni ed i rilievi a tal uopo formulati nel su esteso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, declinare la propria competenza in favore di quella del Tribunale
dell'Aquila, disponendo per l'effetto la revoca del decreto opposto;
- ancora, in via preliminare, in ragione delle eccezioni ed i rilievi a tal uopo formulati nel su esteso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pronunciare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per la eccepita carenza di legittimazione, e per l'effetto, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto N. 229/19 (582/2019 R.G.), emesso, ad istanza di in persona del Legale Rappresentante;
- in via principale e nel CP_1
merito, rigettare tutte le istanze e le domande proposte dalla in CP_1
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persona del Legale Rappresentante, in ragione dei rilievi a tal uopo formulati nel su esteso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la insussistenza e, comunque, la inesigibilità, non liquidità e l'esorbitanza del diritto di credito vantato dalla in persona del Legale Rappresentante, e, per CP_1
l'effetto, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 229/19 (582/2019
R.G.); - ancora nel merito, in ragione dei rilievi a tal uopo formulati nel su esteso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'azione avversaria in ciascuna della sue articolazioni, e per l'effetto, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto n.
229/19 (582/2019 R.G.); - in via subordinata, rigettare tutte le istanze e le domande proposte in persona del Legale Rappresentante, in ragione dei rilievi a CP_1
tal uopo formulati nel su esteso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
accertare e dichiarare la insussistenza e, comunque, la inesigibilità, non liquidità e l'esorbitanza del diritto di credito vantato da in persona del Legale CP_1
Rappresentante e, per l'effetto, previa revoca e/o annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto N. 229/19 (582/2019 R.G.) accertare la somma dovuta dal concludente Sig.
per la prestazione della stessa in persona del Legale Parte_1 CP_1
Rappresentante, secondo le disposizioni del Protocollo d'Intesa tra Dipartimento della
Protezione e Ordini professionali del 21 luglio 2009 e comunque nella minor somma ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria integrale delle spese ed onorari di lite,
compreso il rimborso forfettario per spese generali e gli oneri di legge;
con ogni salvezza”.
Si è costituita in giudizio la la quale, nel contestare integralmente gli CP_1
avversi assunti, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando ogni avversa eccezione.
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Sulla base delle riferite deduzioni la con note di trattazione scritta per CP_1
l'udienza del 7 febbraio 2025, ha così concluso: “…si conclude perché l'on.le Giudice voglia rigettare l'opposizione proposta con ogni eccezione e richiesta avversaria,
confermando il decreto ingiuntivo n. 229/2019 emesso dal Tribunale di Vasto, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
La pandemia da covid-19 ha determinato il rinvio d'ufficio della prima udienza dal
17/04/2020 al 05/05/2020; ancora, al 15/09/2020.
Con ordinanza del 7.10.2020 sono stati concessi provvisoria esecuzione e termini ex art. 183, co. VI, c.p.c.; sono dipoi stati assunti gli interrogatori formali ed è stata ammessa ctu a mezzo dell'ing. . Transitato il fascicolo sul ruolo dello scrivente Persona_1
magistrato – in virtù di provvedimento presidenziale - con ordinanza in data 27 giugno
2023 è stato revocato l'incarico al predetto professionista, risultato inadempiente ed è
stato nominato ctu l'ing. , il quale ha prestato giuramento all'udienza del 7 Persona_2
luglio 2023. All'udienza di trattazione scritta del 7 febbraio 2025 sono state precisate le conclusioni e con ordinanza del 16 febbraio 2025 concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Devono, preliminarmente, esaminarsi le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di incompetenza territoriale del tribunale adito, formulate dall'opponente e sulle quali non v'è stata pronuncia in corso di causa, essendo decidibili unitamente al merito.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente è infondata, sia per l'irrilevanza dell'assenza di diritto di proprietà in capo a con Parte_1
riferimento all'immobile oggetto dei lavori di ricostruzione post sisma del 2009, sia per aver presentato esso opponente richiesta per l'ottenimento di apporto economico
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(ulteriore rispetto a quelli richiesti dal genitore proprietario delle unità immobiliari, sig.
), come riferito al punto 7) dell'atto introduttivo. Persona_3
Quanto alla competenza per territorio, essa è stata dalla odierna CP_1
opposta, correttamente incardinata in quanto, ex art. 1182 c.c., in assenza di convenzione che determini il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita,
l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Con riferimento all'eccezione di carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., occorre precisare che la fattura elettronica, trasmessa tramite SDI (sistema di
Interscambio) costituisce di per sé una prova scritta e sufficiente dell'esistenza del credito, conformemente all'articolo 634 c.p.c., come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018 la quale ha spiegato che, con l'introduzione del Sistema di Interscambio (SDI), che certifica la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche, documenti cartacei quali fatture, documenti contabili come il registro delle fatture emesse o il registro IVA vendite, non sono più necessari al fine di provare l'esistenza del credito.
Passando all'esame del merito, rileva, innanzitutto, il giudicante che le generiche contestazioni sollevate dall'opposta in relazione all'operato del ctu, per avere proceduto ad effettuare misurazioni alla presenza della sola parte opponente, non integrano una censura di nullità dell'elaborato del ctu, ma costituiscono osservazioni che, pur lamentando la lesione del diritto al contraddittorio perpetrata ai danni della società opposta, danno atto dell'intervenuta “sanatoria” (comunicazione del consulente
16/11/2024).
La domanda è infondata e, pertanto, non può accolta.
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Lamenta l'opponente che dall'esame del computo metrico emergono gravi carenze e/o riproduzioni di voci presenti anche sulla pratica presentata per le parti private da
[...]
; e che l'ing. con la propria opera si sarebbe limitato a Persona_3 Tes_1
duplicare richieste dell'odierno opponente per lavori riguardanti l'appartamento già contemplate nelle parti comuni, duplicando, pertanto, anche onorari e spese tecniche;
che la non sia mai stata incaricata. CP_1
Contesta, inoltre, che la e l'ing. abbiano effettuato attività di CP_1 Tes_1
progettazione, direzione lavori e contabilità; richiama l'attenzione sulla Convenzione del 21 luglio 2009 sottoscritta dal Dipartimento della Protezione Civile con gli Ordini
Nazionali degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geologi, fatta propria anche dal
Commissario delegato per la Ricostruzione, con decreto n.27/2010, art.2, comma 1; convenzione che, essendo sottoscritta dai succitati ordini professionali, impegna in tal senso tutti i professionisti italiani e prevede la decurtazione del 30% sui compensi professionali, del 20% sulle spese tecniche ed il conglobamento degli oneri accessori nella percentuale del 20% dell'onorario.
Con riferimento alla doglianza di avvenuta duplicazione di onorari e spese, rileva il giudicante che l'accurata consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ing. ha Persona_2
permesso di acclarare che “le lavorazioni compiute all'interno dell'unità immobiliare riferibile al Sig. e ricomprese nel computo metrico delle parti Parte_1
comuni (AQ-BCE-10551) sono lavorazioni tipologicamente differenti da quelle ricomprese nel computo metrico di riparazione della proprietà esclusiva (AQ-BCE-19946) del Sig. ma in ogni caso sono da considerare complementari ed Parte_1
utili per il ripristino dell'agibilità ante sisma dell'edificio, e della singola unità
immobiliare, nella sua interezza”.
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Continua, di seguito, il fiduciario del giudice, riferendo che i due differenti computi metrici si ritengono compilati in modo corretto e che le lavorazioni sono state attribuite in modo corretto rispetto a ciascuno degli ambiti di appartenenza: dunque, nessuna duplicazione di onorari e spese tecniche è stata realizzata dall'opposta.
Anche l'eccezione di non aver mai conferito incarico alla è risultata CP_1
infondata, come dimostrato dalla documentazione versata in atti dall'opposta.
Innanzitutto, la deduzione di parte opponente relativa alla circostanza che l'ing.
della avrebbe subordinato il compenso per la redazione e Persona_4 CP_1
la presentazione della domanda da parte di esso opponente tesa ad ottenere contributo
(ulteriore rispetto a quelli già concessi a seguito delle due domande presentate dal padre ), non solo non è supportata dalla relativa prova, ma è Persona_3
stata contestata dall'opposta, la quale ha replicato che il modulo di richiesta di contributo veniva presentato, per conto del l'opponente , dal Parte_1
Geom. , tecnico della all'uopo delegato e non Persona_5 CP_1
dall'ing. ; come, in effetti, risulta dal modulo di delega allegato al Persona_4
progetto tavola D1.6, versato in atti (Doc.n. 4).
L'addebito che la e l'ing. non abbiano mai effettuato attività di CP_1 Tes_1
progettazione, direzione lavori e contabilità è parimenti risultato infondato.
La spiegazione di questa eccezione, come si legge a pagina 9 dell'atto di citazione in opposizione, rimanda a “quanto sin qui analiticamente esposto”, ovvero all'assunto della inutilità della pratica presentata da poiché, ove il tecnico Parte_1
avesse ben operato, “all'interno del contributo ammesso e riconosciuto sarebbero state
ricomprese le somme a titolo di compenso per spese tecniche e, soprattutto non
sarebbe stata necessaria la presentazione dell'ulteriore richiesta, visto che nella
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pratica principale dell'unità immobiliare sono state ricomprese anche le voci della
parte privata”.
Sostanzialmente, quindi, l'opponente contesta l'effettuazione delle predette attività
sulla scorta della considerazione che gli interventi riguardanti la parte privata della quale è comodatario (appartamento) erano già ricompresi nel progetto principale,
riguardante le parti comuni.
Come si è detto, la ctu redatta dall'ing. ha sgombrato il campo da ogni dubbio al Per_2
riguardo, affermando che le lavorazioni compiute all'interno dell'unità immobiliare riferibile al Sig. e ricomprese nel computo metrico delle parti Parte_1
comuni ( sono lavorazioni tipologicamente differenti da quelle C.F._2
ricomprese nel computo metrico di riparazione della proprietà esclusiva C.F._3
del Sig. Parte_1
L'ampia documentazione versata in atti dall'opposta, inoltre, nonché quella reperita tramite accesso ai pubblici uffici da parte del ctu dimostra che la società opposta ha effettivamente svolto attività di progettazione per l'appartamento oggetto del comodato.
E, d'altra parte, tramite accesso agli atti presso il Comune di L'Aquila, il ctu ha potuto indicare in € 28.996,97 l'importo dei lavori di progetto, così come riportato nel computo metrico estimativo integrativo ( All. 09 alla ctu, documento che, peraltro, reca la sottoscrizione anche dell'odierno opponente) prodotto a seguito della richiesta di maggiori approfondimenti emessa dalla filiera dopo la verifica del Parte_2
01/03/2013 (All. 10 alla ctu), proprio con riferimento alla pratica presentata dall'odierno opponente (AQ-BCE-19946). Ed il ctu ha ritenuto la relazione tecnica giustificativa prodotta dai tecnici incaricati (All. 11 alla ctu) debitamente argomentata
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per ritenere ammissibili le lavorazioni riportate all'interno del predetto computo metrico estimativo integrativo.
Quindi, a seguito di istruttoria tecnica ed economica e della conseguente citata richiesta di integrazione, la ha provveduto all'eliminazione di alcune CP_1
lavorazioni, che hanno determinato una variazione dell'importo dei lavori da €
32.198,07 a € 28.996,97, sulla base del quale ultimo importo è stata poi redatta la parcella professionale.
Il CTU ritiene corretto l'importo dei lavori risultante dal quadro economico di Progetto
(pari ad € 28.996,97) approvato nell'istruttoria (All. 10 della Consulenza tecnica CP_3
del CTU) filiera a seguito dell'integrazione richiesta dalla stessa e CP_4 CP_3
prodotta dal gruppo di progettazione.
Va evidenziato che nello stesso quadro economico di Progetto (allegato 10 prodotto dal
CTU), la struttura di controllo ha riconosciuto la regolarità delle spese tecniche CP_3
per un ammontare complessivo di € 7.326,12, somma che include la quota
Progettazione, Rilievo, Direzione lavori, Misura e contabilità, Regolare esecuzione e
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.
L'approvazione da parte di dell'anzidetto quadro economico costituisce prova CP_3
della esecuzione delle attività tecniche in esso indicate.
Per le stesse ragioni, in virtù delle lavorazioni edili e di predisposizione degli impianti che hanno reso obbligatoria l'attività del coordinatore della sicurezza, anch'essa esclusa dal ctu nel suo elaborato, deve invece ritenersi che la predetta attività sia stata svolta dall'opposta.
Per quanto riguarda le attività di direzione lavori e contabilità, nonostante l'accesso agli atti da parte del ctu non abbia portato all'acquisizione dei relativi documenti,
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anziché concludere che non siano mai esistiti, occorre piuttosto considerare che per qualche motivo inerente proprio alle conseguenze del devastante sisma del 2009 – spostamenti degli stessi effettuati nella lunga fase della ricostruzione - l'ufficio preposto non sia stato in grado di reperire gli stessi nei tempi necessari alla ctu.
D'altra parte, la circostanza dell'avvenuto integrale pagamento della la CP_5
società di costruzioni che ha provveduto alla realizzazione dei lavori, necessariamente sulla base della contabilità finale redatta dalla e trasmessa ai competenti CP_1
uffici comunali – circostanza non contestata dall'opponente – nonché il silenzio osservato per anni dall'odierno opponente in merito all'operato della CP_1
fino alle formali richieste di pagamento avanzate da quest'ultima, costituiscono indici che, valutati unitamente al materiale probatorio in atti (come la nota sottoscritta dal
Direttore dei Lavori che, pur senza gli allegati, va ritenuta prova dell'esistenza di tutta la documentazione indicata come allegata), consentono di affermare che anche le attività di direzione lavori, misura e contabilità sono state svolte dall'odierna opposta.
Infondata, da ultimo, è risultata pure l'eccezione relativa alla (possibile) inosservanza della convenzione del 21 luglio 2009, sottoscritta dal Dipartimento della Protezione
Civile con gli Ordini Nazionali degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geologi, fatta propria anche dal Commissario delegato per la Ricostruzione, con decreto n.27/2010,
art.2, comma 1, la quale impegna in tal senso tutti i professionisti italiani e prevede la decurtazione del 30% sui compensi professionali, del 20% sulle spese tecniche ed il conglobamento degli oneri accessori nella percentuale del 20% dell'onorario: dall'esame della parcella professionale emessa dalla risulta il rispetto della convenzione. CP_1
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che al rigetto della domanda segue la condanna di parte opponente al
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pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo,
secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività
prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, così come modificato dal D.M. n.147 del 13.08.2022.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come in atti liquidate, devono porsi definitivamente ed interamente a carico della parte opponente, con espresso riconoscimento del diritto di parte opposta di ripetere, nei confronti del soccombente,
le somme eventualmente già corrisposte al c.t.u. in via di anticipazione.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da
[...]
nei confronti di disattesa ogni diversa richiesta, Parte_1 CP_1
eccezione o conclusione, così provvede:
1. rigetta la domanda di cui in epigrafe, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n.229/2019 emesso dal Tribunale di Vasto;
2. condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 CP_1
del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.838,55 (di cui € 5.077,00 per compensi professionali ed € 761,55 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del
D.M. 10 marzo 2014, n. 55), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
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3. pone definitivamente a carico dell'opponente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per l'importo come liquidato in corso di causa, dichiarando espressamente ripetibili nei confronti dell'opponente quelle eventualmente anticipate al c.t.u. da parte opposta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 05/07/2025.
IL GIUDICE On. dott.ssa Franca Malatesta
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