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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Vito Dipierro e Daniele Murgiano
- Ricorrente – contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. R.
[...]
Caracuta
- Convenuto -
OGGETTO: “RENDITA AI SUPERSTITI ED ASSEGNO UNA TANTUM”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6 giugno 2023 la ricorrente in epigrafe indicata, in qualità di coniuge superstite del defunto (deceduto in data 5.01.2021), ha chiesto al Giudice del Persona_1
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla costituzione, inutilmente richiesta in sede amministrativa, della rendita ai superstiti ed alla corresponsione dell'assegno una tantum ex art. 85
T.U. 1965 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei CP_1 nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese: in particolare, asseriva che il decesso del coniuge era avvenuto in conseguenza di patologia contratta in occasione ed a causa delle prestazioni lavorative rese per dieci anni all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Escussi alcuni testi ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del
D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della
1
sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
Nel merito, la domanda è risultata infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Il consulente tecnico esaminata la documentazione versata in atti,ha così affermato:
“Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente che il OR era affetto da Persona_1
"Fibrosi polmonare post-infettiva della lingula", quale reliquato sclero-fibrotico di pregressa patologia contratta nel 2015, di natura infettiva e quindi non di origine professionale, poiché riconosce, quale agente eziologico, lo Pseudomonas aeruginosa, che rientra tra i batteri tipici gram negativi.
Va anche precisato che tali postumi sclero-fibrotici della pregressa infezione da Peudomonas aeruginosa, erano privi di qualsiasi incidenza funzionale respiratoria.
Appare altresì evidente che, alcuni anni dopo, il OR si è ammalato di Persona_1
"Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)", grave patologia neurodegenerativa, responsabile di una progressiva atrofia dei muscoli scheletrici.
Tale patologia, anch'essa di origine non professionale, è stata la causa del decesso del periziando,
a seguito di una debolezza ed atrofia progressiva dei muscoli respiratori, con evoluzione verso una grave insufficienza respiratoria.
Pertanto, sulla scorta di quanto evidenziato è possibile affermare, senza alcun dubbio, che alla patologia "Fibrosi polmonare post-infettiva della lingula", non può essere riconosciuto il ruolo di concausa con la patologia "Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)", che ha condotto all'exitus il periziando.
Conclusioni:
1 - Il OR è deceduto per Sclerosi Laterale Amiotrofica così come riportato Persona_1 dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL/TA.
2 – Tale patologia, da non ascrivere a causa occupazionale, è stata responsabile del decesso del periziando, a seguito di una debolezza ed atrofia progressiva dei muscoli respiratori, con evoluzione verso una grave insufficienza respiratoria.
3 - Il OR , era anche affetto da Fibrosi polmonare post-infettiva della Persona_1
lingula, postumo di pregressa patologia di natura infettiva, causata da Pseudomonas aeruginosa, e, quindi di origine non professionale, contratta nel 2015 e priva di incidenza funzionale respiratoria.”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette
2
da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Nel caso di specie, non è configurabile, quindi, un nesso causale diretto e incontrovertibile tra l'attività lavorativa del de cuius e la neoplasia denunciata, in termini di elevata probabilità o ragionevole certezza, non essendo soddisfatto il criterio medico legale della idoneità lesiva.
Di nessuna rilevanza, peraltro, appaiono le considerazioni di parte ricorrente relative al fatto che molte delle sostanze prodotte dallo stabilimento ove il de cuius aveva lavorato siano state considerate cancerogene, atteso che non si discute in questa sede in generale della nocività degli inquinanti industriali, ma della loro correlazione specifica con la patologia da cui era affetto il lavoratore.
Appare dunque rispettato anche il criterio valutativo in termini di c.d. probabilità logica in relazione al caso concreto (suggerito da 2017 N° 47, CASS. LAV. 27 APRILE 2017 N° Parte_2
10430 e CASS. II, 27 SETTEMBRE 2018 N° 23197), non avendo il CTU manifestato un approccio Pt_3
rigidamente deterministico ma, al contrario, avendo congruamente verificato (nondimeno escludendola, nella fattispecie) una relazione di tipo probabilistico che attingesse ad un livello di
“alta probabilità logica” nel singolo caso concreto, quantomeno sub specie di “con-causalità” (cfr.
CASS. LAV. 4 GIUGNO 2008 N° 14770, CASS. LAV. 17 GIUGNO 2011 N° 13361 e CASS. LAV. 26
OTTOBRE 2012 N° 18472).
Orbene, non essendo possibile affermare che la patologia accertata sia stata cagionata con certezza o elevata probabilità da cause lavorative e, quindi, non essendo stata provata l'origine professionale della patologia medesima, non può che concludersi per il rigetto nel merito della domanda attorea.
Circa le spese di lite, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, nulla deve disporsi.
Le spese di C.T.U., in considerazione della predetta esenzione, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
3
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese;
3. pone le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
Taranto, 3 giugno 2025.
IL TRIBUNALE – GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia VIESTI
4
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Vito Dipierro e Daniele Murgiano
- Ricorrente – contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. R.
[...]
Caracuta
- Convenuto -
OGGETTO: “RENDITA AI SUPERSTITI ED ASSEGNO UNA TANTUM”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6 giugno 2023 la ricorrente in epigrafe indicata, in qualità di coniuge superstite del defunto (deceduto in data 5.01.2021), ha chiesto al Giudice del Persona_1
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla costituzione, inutilmente richiesta in sede amministrativa, della rendita ai superstiti ed alla corresponsione dell'assegno una tantum ex art. 85
T.U. 1965 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei CP_1 nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese: in particolare, asseriva che il decesso del coniuge era avvenuto in conseguenza di patologia contratta in occasione ed a causa delle prestazioni lavorative rese per dieci anni all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Escussi alcuni testi ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del
D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della
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sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Nel merito, la domanda è risultata infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Il consulente tecnico esaminata la documentazione versata in atti,ha così affermato:
“Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente che il OR era affetto da Persona_1
"Fibrosi polmonare post-infettiva della lingula", quale reliquato sclero-fibrotico di pregressa patologia contratta nel 2015, di natura infettiva e quindi non di origine professionale, poiché riconosce, quale agente eziologico, lo Pseudomonas aeruginosa, che rientra tra i batteri tipici gram negativi.
Va anche precisato che tali postumi sclero-fibrotici della pregressa infezione da Peudomonas aeruginosa, erano privi di qualsiasi incidenza funzionale respiratoria.
Appare altresì evidente che, alcuni anni dopo, il OR si è ammalato di Persona_1
"Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)", grave patologia neurodegenerativa, responsabile di una progressiva atrofia dei muscoli scheletrici.
Tale patologia, anch'essa di origine non professionale, è stata la causa del decesso del periziando,
a seguito di una debolezza ed atrofia progressiva dei muscoli respiratori, con evoluzione verso una grave insufficienza respiratoria.
Pertanto, sulla scorta di quanto evidenziato è possibile affermare, senza alcun dubbio, che alla patologia "Fibrosi polmonare post-infettiva della lingula", non può essere riconosciuto il ruolo di concausa con la patologia "Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)", che ha condotto all'exitus il periziando.
Conclusioni:
1 - Il OR è deceduto per Sclerosi Laterale Amiotrofica così come riportato Persona_1 dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL/TA.
2 – Tale patologia, da non ascrivere a causa occupazionale, è stata responsabile del decesso del periziando, a seguito di una debolezza ed atrofia progressiva dei muscoli respiratori, con evoluzione verso una grave insufficienza respiratoria.
3 - Il OR , era anche affetto da Fibrosi polmonare post-infettiva della Persona_1
lingula, postumo di pregressa patologia di natura infettiva, causata da Pseudomonas aeruginosa, e, quindi di origine non professionale, contratta nel 2015 e priva di incidenza funzionale respiratoria.”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette
2
da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Nel caso di specie, non è configurabile, quindi, un nesso causale diretto e incontrovertibile tra l'attività lavorativa del de cuius e la neoplasia denunciata, in termini di elevata probabilità o ragionevole certezza, non essendo soddisfatto il criterio medico legale della idoneità lesiva.
Di nessuna rilevanza, peraltro, appaiono le considerazioni di parte ricorrente relative al fatto che molte delle sostanze prodotte dallo stabilimento ove il de cuius aveva lavorato siano state considerate cancerogene, atteso che non si discute in questa sede in generale della nocività degli inquinanti industriali, ma della loro correlazione specifica con la patologia da cui era affetto il lavoratore.
Appare dunque rispettato anche il criterio valutativo in termini di c.d. probabilità logica in relazione al caso concreto (suggerito da 2017 N° 47, CASS. LAV. 27 APRILE 2017 N° Parte_2
10430 e CASS. II, 27 SETTEMBRE 2018 N° 23197), non avendo il CTU manifestato un approccio Pt_3
rigidamente deterministico ma, al contrario, avendo congruamente verificato (nondimeno escludendola, nella fattispecie) una relazione di tipo probabilistico che attingesse ad un livello di
“alta probabilità logica” nel singolo caso concreto, quantomeno sub specie di “con-causalità” (cfr.
CASS. LAV. 4 GIUGNO 2008 N° 14770, CASS. LAV. 17 GIUGNO 2011 N° 13361 e CASS. LAV. 26
OTTOBRE 2012 N° 18472).
Orbene, non essendo possibile affermare che la patologia accertata sia stata cagionata con certezza o elevata probabilità da cause lavorative e, quindi, non essendo stata provata l'origine professionale della patologia medesima, non può che concludersi per il rigetto nel merito della domanda attorea.
Circa le spese di lite, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, nulla deve disporsi.
Le spese di C.T.U., in considerazione della predetta esenzione, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
3
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese;
3. pone le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
Taranto, 3 giugno 2025.
IL TRIBUNALE – GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia VIESTI
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