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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.6363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.6363/2024 promossa da
(C.F./P. I.V.A. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante in carica, sig. elettivamente domiciliato in VIA Parte_2
LATTANZIO GAMBARA 42, BRESCIA, presso lo studio dell'avv. CALANDUCCI GIANGUIDO
( , che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo, C.F._1 unitamente all'avv. CALANDUCCI ANNA ( C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F./P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1 P.IVA_2
dott.ssa elettivamente domiciliato in VIA BROLETTO 20, MILANO, presso lo Controparte_2 studio dell'avv. CELESIA JACOPO ( , che la rappresenta e difende per procura C.F._3
allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. RUFFATO FILIPPO
( ) C.F._4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via principale e nel merito,
pagina 1 di 7 accertare e dichiarare che l'istante ha indebitamente pagato alla società convenuta le somme addebitate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e dell'iva afferente nelle fatture da questa emesse nel periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2011 e per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice di €25.841,63 o alla diversa maggior/minor somma dovesse risultare in corso di causa oltre agli interessi al tasso di cui all'art.1284 primo comma c.c. dal
18/02/2020, e al tasso di cui al quarto comma, a decorrere dalla domanda giudiziale al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA, rimborso del contributo unificato e accessori, come per legge.
Per il resistente:
Voglia il Tribunale di Milano, respingendo ogni avversa domanda, istanza, eccezione e conclusione, così giudicare: A. Nel merito 1. Rigettare tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni svolte dalla ricorrente nei confronti di in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto Controparte_1
per tutte le ragioni esposte in atti, assolvendo da ogni avversa domanda e pretesa. 2. Controparte_1
Ove il Tribunale ritenga applicabile alla presente controversia l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art.6 D.L. 28 novembre 1988, n.511 non è direttamente disapplicabile da parte dei giudici nazionali per contrasto con le disposizioni di normativa comunitaria, rigettare le domande della ricorrente nei confronti di assolvendola da ogni avversa domanda e pretesa. 3. In Controparte_1 ogni caso, rigettare la domanda della ricorrente relativa all'asserita debenza degli interessi sull'eventuale importo capitale che dovesse essere riconosciuto come dovuto da a Controparte_1
decorrere dalla data di ciascun pagamento, assolvendo da ogni avversa ulteriore Controparte_1
domanda e pretesa ovvero, in subordine, applicare gli interessi solamente a decorrere dalla data della notificazione dell'atto di citazione, al saggio previsto dal disposto di cui all'articolo 1284 c. 1 c.c.; in ulteriore subordine, applicare gli interessi solamente a decorrere dalla data dell'effettiva interruzione della prescrizione avvenuta il 17 marzo 2020, al saggio previsto dal disposto di cui all'articolo 1284 c.
1 c.c.; B. In ogni caso 4. Riservato ogni mezzo istruttorio. 5. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, di sentenza e successive occorrende, ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite ovvero, in ulteriore subordine, con applicazione a carico di delle sole Controparte_1 spese legali nell'importo minimo di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 undecies cpc depositato in data 16.02.2024 la ha Parte_1
evocato in giudizio la , incorporante e avente causa di Electra Italia s.p.a., deducendo Controparte_1 di agire in veste di successore nei rapporti giuridici dei rami d'azienda ricevuti per donazione dalla pagina 2 di 7 Congregazione Suore Ancelle della Carità, correlati alle attività aziendali esercitate dalla CP_3
di Brescia, dalle Ancelle della Carità di Cremona, dal San Clemente di Mantova ed
[...] all'attività socio assistenziale della di Brescia;
altresì, che, dal 2009, le danti causa della CP_4
ricorrente, nella veste di somministrate, hanno intrattenuto rapporto contrattuale con la Electra Italia
S.p.A -ora -per la fornitura di energia elettrica in Cremona, viale Gaspare Aselli 14, Controparte_1
POD IT 008E00000233, punto di fornitura 00944472 -Casa di cura Ancelle della Carità di Cremona;
che in tutte le fatture per la fornitura di energia elettrica emesse nel periodo luglio 2010 -dicembre 2011
è stata addebitata dalla somministrante anche l'importo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art.6, comma 1 lett. c) D.L. n.511 del 1988, sui primi 200.000
kWh/mese; che la somministrata ha provveduto a pagare regolarmente tutti gli importi richiesti mediante RID bancario, comprovato anche dall'estratto conto e dai registri contabili;
ancora, che, la norma istitutiva dell'imposta addizionale provinciale all'accisa è stata dichiarata contraria al diritto comunitario (Direttive 92/12 e 2008/118/CE) e deve, perciò, essere disapplicata, con conseguente diritto del somministrato alla ripetizione d'indebito, ex art.2033 cc, di quanto pagato, in forza di rivalsa, al fornitore, pari, qui, ad euro 25.841,63 in linea capitale;
che la diffida, inviata al fornitore in data
17.03.2020, non ha sortito effetto positivo, così come neppure la procedura di mediazione instaurata nel settembre 2023, non avendo controparte accettato di restituire il detto importo in via bonaria.
Agisce, perciò, la ricorrente per la declaratoria d'accertamento dell'indebito pagamento del detto importo, per addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, e della correlativa IVA pure versata, per il periodo dal gennaio 2010 al dicembre 2011, e per la condanna di controparte alla restituzione dell'importo capitale anzidetto, oltre interessi moratori ex art.1284 cc e spese di lite, sul presupposto dell'illegittimità della normativa statale per contrasto col diritto unionale.
Con comparsa depositata in data 06.09.2024 s'è costituita la resistente concludendo Controparte_1 per il rigetto dell'avversa pretesa restitutoria.
Disposto, in prima udienza, in data 18.09.2024, scambio di memorie, secondo istanza delle parti, alla successiva udienza del 13.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies cpc.
Ciò posto, osserva questo giudice che la domanda attorea è infondata e deve, perciò, essere respinta.
A seguito della pronuncia della Corte di giustizia UE, dell'11.04.2024, in causa C-316/22, questo giudice ha maturato, per così dire, un revirement di giurisprudenza, nel senso che il somministrato può agire direttamente nei confronti dell' per le ragioni illustrate Parte_3
nelle proprie sentenze, n.5402/2024 del 24.05.2024, n.6342/2024, del 21.06.2024 -entrambe in tema di pagina 3 di 7 addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica -e n.7922/2024, del 10.09.2024 -in tema di addizionale regionale alle accise sul gas -cui, ex art.118 disp. att. al codice di rito, è qui possibile rinviare, senz'altro obbligo di motivazione (in tema, Cass.n.29017/'21).
Giova, tuttavia, svolgere i seguenti ulteriori rilievi, tenuto conto dei successivi arresti in tema, sia della giurisprudenza di merito che di legittimità.
Con riguardo, anzitutto, alla questione -oggetto del primo dictum della sentenza CGUE dell'11 aprile
2024 -se l'articolo 288, terzo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta (ivi, par.21), la Corte europea ha risposto nel senso che, “se, sulla base del diritto dell'Unione, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo e dunque essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi ad un giudice nazionale, uno Stato membro può tuttavia conferire ai giudici nazionali il potere di disapplicare, sulla base del suo diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di effetto diretto” (ivi, par.24) e, altresì, che, “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale” (ivi, par.25) -l'altra ipotesi, che, qui, pacificamente non ricorre, in cui un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, è che “l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati” (ivi, par.27).
Orbene: diversamente dal caso, qui non ricorrente, in cui il contrasto abbia luogo tra norme interne e norme europee direttamente applicabili (cd efficacia verticale della direttiva) -nel qual caso il giudice procede a disapplicazione delle prime e applica le seconde -laddove si verifichi, come nel caso concreto, un contrasto tra norme interne e norme europee non direttamente applicabili (cioè, appunto, nel caso di controversie tra privati, in cui la direttiva non ha efficacia cd orizzontale) -il giudice deve sollevare questione di costituzionalità per contrasto con gli artt.11 e 117 Costituzione: “quando una disposizione di diritto interno diverge da norme dell'Unione europea prive di effetti diretti, occorre pagina 4 di 7 sollevare una questione di legittimità costituzionale, riservata alla esclusiva competenza di questa
Corte, senza delibare preventivamente i profili di incompatibilità con il diritto europeo”; spetta, cioè, soltanto al Giudice delle leggi di valutare l'esistenza di un contrasto insanabile in via interpretativa e, eventualmente, annullare la legge incompatibile con il diritto comunitario” (così Corte Costituzionale, sentenza n.269/2017, par.
5.1 del considerato in diritto).
Con riguardo, poi, alla portata delle sentenze CGUE interpretative della Direttiva comunitaria
2008/118/CE -così come per l'altra Direttiva pure rilevante, 92/12/CEE -non pare condivisibile l'affermazione per cui le pronunce della Corte di giustizia europea relative alle due Direttive hanno efficacia anche orizzontale nei rapporti tra privati.
Per un verso, infatti, le sentenze in parola hanno la finalità di interpretare la portata delle dette Direttive
-che, com'è noto, non hanno efficacia orizzontale -non anche quella di creare diritto ex novo, come sarebbe se le sentenze avessero efficacia precettiva più ampia rispetto alle Direttive medesime e, per altro verso, non pare di poter rinvenire alcuna pronuncia CGUE, interpretativa delle dette Direttive, adottata nell'ambito di una controversia tra privati -oltre alle sentenze citate nei precedenti arresti di questo giudice, sopra richiamati, anche le sentenze 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, 24 febbraio
2000, in causa C-434/97 e 9 marzo 2000, in causa C-437/97) (tutte relative alla Direttiva del 1992, in cui una delle parti è ente statale o, comunque, pubblico).
Non occorre, peraltro, qui sollevare, secondo questo giudice, questione di costituzionalità dell'art.6
D.L.n.511/'88, convertito in L.n.20/'89, per l'applicazione della norma in parola nella presente controversia tra privati, dato che il secondo dictum della CGUE nella più volte citata sentenza 11 aprile
2024, facendo applicazione del principio di effettività -cioè della tutela giurisdizionale effettiva, per cui alle azioni fondate sul diritto unionale si applicano i medesimi mezzi di ricorso e le medesime norme processuali disponibili per le azioni analoghe di natura puramente nazionale, e che si pone, insieme col principio di equivalenza, a limite all'autonomia procedurale degli stati membri -permette al somministrato di agire per condictio indebiti direttamente nei confronti dello Stato -cioè dell'ente impositore, qui ADM -rendendo non più necessario il previo passaggio, prima reputato necessario, della domanda al fornitore.
Giova ancora osservare che la Suprema Corte, con sentenza n.24373/'24, pubblicata in data
11.09.2024, sottolinea -ivi, punto 4, pagg.10-13 -che la decisione della Corte della Corte di giustizia europea, dell'11 aprile 2024, in causa C-316/22, “costituisce importante innovazione nel diritto dell'Unione e impone…una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del pagina 5 di 7 consumatore finale nei confronti di ADM in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art.6, secondo comma, D.L. n.511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE”.
La Suprema Corte muove, a tal proposito, dal “principio di diritto, costantemente affermato dalla ECJ, secondo cui non può aversi nei rapporti tra privati efficacia “orizzontale” o diretta di una direttiva non attuata”, e, osservando che tale principio “ha costituito il punto di partenza della Corte di Giustizia” nella causa C-316/22 (ivi, par.36), afferma che “l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo
Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del Contr consumatore finale nei confronti di , in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa”.
Ebbene: la Suprema Corte, nell'arresto appena citato, evidenzia che il secondo dictum della decisione
CGUE 11 aprile 2024, attinente all'interpretazione del principio di effettività -laddove il Giudice europeo afferma che detto principio “osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico” in questione (cioè, appunto, l'addizionale) -rimuove la preclusione gravante sul consumatore finale ad agire direttamente nei confronti dello Stato che siffatta imposta abbia adottato per via normativa.
Secondo la Suprema Corte, “la ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore”; sicché, “indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione -nei limiti della prescrizione ordinaria -del proprio diritto a vedersi manlevato dall' delle imposte CP_6 indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività”, e “costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo”.
Ancora, con la pronuncia n.24208/'24, la Corte di Cassazione ha superato il proprio tradizionale orientamento, maturato nel 2019 (a partire da Cass.n.15198/'19), secondo cui i rapporti tra fornitore e
Agenzia dogane e monopoli e tra fornitore e utente somministrato sono distinti e non interferiscono tra loro -l'uno ha rilievo tributario, l'altro civilistico, senza che tra fornitore e consumatore sorga un rapporto di sostituzione dal momento che la rivalsa non è obbligatoria;
perciò, in caso di imposta in rivalsa indebitamente pagata, il consumatore finale non ha diritto di richiedere il rimborso dell'imposta direttamente all'Agenzia medesima. pagina 6 di 7 Dopo la pronuncia della CGUE dell'aprile 2024, la Suprema Corte afferma che anche quando il consumatore finale, estraneo al rapporto d'imposta, chiede al fornitore la ripetizione dell'indebito versato per imposta, ciò non fa sorgere nei confronti del consumatore medesimo alcun rapporto d'imposta, dato che la rivalsa resta sul piano civilistico del rapporto contrattuale;
dunque, il consumatore finale agisce a tutela di un diritto proprio, per la restituzione di una quota indebita di corrispettivo per un servizio ricevuto dal fornitore, ma fatto valere verso un soggetto, cioè l'
[...]
che ha incamerato tale quota di corrispettivo a titolo d'imposta e che diviene Parte_3 legittimato passivo dell'azione di ripetizione d'indebito per il principio d'effettività applicato dalla
Corte di giustizia UE con la sentenza dell'aprile 2024 (così, Cass.n.24208/'24, citata).
Deriva da ciò che il fornitore, quale soggetto che riceve il pagamento ma non ne beneficia, poiché deve obbligatoriamente versare quanto riscosso per addizionale all' trattandosi Parte_3
di importo versato a titolo d'imposta, nel rapporto negoziale col consumatore finale è, per la riscossione dell'addizionale, mero rappresentante dell'ente pubblico impositore, incaricato della riscossione dell'imposta, sicché l'azione di ripetizione d'indebito -dopo la pronuncia CGUE dell'aprile
2024, che ha rimosso il divieto per il consumatore finale di agire direttamente nei confronti di CP_5
può essere proposta soltanto nei confronti del rappresentato, quale unico effettivo beneficiario dell'imposta, essendo divenuto, per contro, il fornitore carente di legittimazione passiva.
I rilievi che precedono valgono in tutta evidenza ad assorbire senz'altro tutte le ulteriori questioni.
In punto spese processuali, infine, trattandosi di questione giuridica nuova, soprattutto per i rilevanti mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti, si configurano ragioni idonee, ex art.92 cpc, per la totale compensazione delle medesime tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge la domanda del ricorrente svolta nei confronti del resistente
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Milano, 02 gennaio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.6363/2024 promossa da
(C.F./P. I.V.A. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante in carica, sig. elettivamente domiciliato in VIA Parte_2
LATTANZIO GAMBARA 42, BRESCIA, presso lo studio dell'avv. CALANDUCCI GIANGUIDO
( , che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo, C.F._1 unitamente all'avv. CALANDUCCI ANNA ( C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F./P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1 P.IVA_2
dott.ssa elettivamente domiciliato in VIA BROLETTO 20, MILANO, presso lo Controparte_2 studio dell'avv. CELESIA JACOPO ( , che la rappresenta e difende per procura C.F._3
allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. RUFFATO FILIPPO
( ) C.F._4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via principale e nel merito,
pagina 1 di 7 accertare e dichiarare che l'istante ha indebitamente pagato alla società convenuta le somme addebitate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e dell'iva afferente nelle fatture da questa emesse nel periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2011 e per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice di €25.841,63 o alla diversa maggior/minor somma dovesse risultare in corso di causa oltre agli interessi al tasso di cui all'art.1284 primo comma c.c. dal
18/02/2020, e al tasso di cui al quarto comma, a decorrere dalla domanda giudiziale al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA, rimborso del contributo unificato e accessori, come per legge.
Per il resistente:
Voglia il Tribunale di Milano, respingendo ogni avversa domanda, istanza, eccezione e conclusione, così giudicare: A. Nel merito 1. Rigettare tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni svolte dalla ricorrente nei confronti di in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto Controparte_1
per tutte le ragioni esposte in atti, assolvendo da ogni avversa domanda e pretesa. 2. Controparte_1
Ove il Tribunale ritenga applicabile alla presente controversia l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art.6 D.L. 28 novembre 1988, n.511 non è direttamente disapplicabile da parte dei giudici nazionali per contrasto con le disposizioni di normativa comunitaria, rigettare le domande della ricorrente nei confronti di assolvendola da ogni avversa domanda e pretesa. 3. In Controparte_1 ogni caso, rigettare la domanda della ricorrente relativa all'asserita debenza degli interessi sull'eventuale importo capitale che dovesse essere riconosciuto come dovuto da a Controparte_1
decorrere dalla data di ciascun pagamento, assolvendo da ogni avversa ulteriore Controparte_1
domanda e pretesa ovvero, in subordine, applicare gli interessi solamente a decorrere dalla data della notificazione dell'atto di citazione, al saggio previsto dal disposto di cui all'articolo 1284 c. 1 c.c.; in ulteriore subordine, applicare gli interessi solamente a decorrere dalla data dell'effettiva interruzione della prescrizione avvenuta il 17 marzo 2020, al saggio previsto dal disposto di cui all'articolo 1284 c.
1 c.c.; B. In ogni caso 4. Riservato ogni mezzo istruttorio. 5. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, di sentenza e successive occorrende, ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite ovvero, in ulteriore subordine, con applicazione a carico di delle sole Controparte_1 spese legali nell'importo minimo di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 undecies cpc depositato in data 16.02.2024 la ha Parte_1
evocato in giudizio la , incorporante e avente causa di Electra Italia s.p.a., deducendo Controparte_1 di agire in veste di successore nei rapporti giuridici dei rami d'azienda ricevuti per donazione dalla pagina 2 di 7 Congregazione Suore Ancelle della Carità, correlati alle attività aziendali esercitate dalla CP_3
di Brescia, dalle Ancelle della Carità di Cremona, dal San Clemente di Mantova ed
[...] all'attività socio assistenziale della di Brescia;
altresì, che, dal 2009, le danti causa della CP_4
ricorrente, nella veste di somministrate, hanno intrattenuto rapporto contrattuale con la Electra Italia
S.p.A -ora -per la fornitura di energia elettrica in Cremona, viale Gaspare Aselli 14, Controparte_1
POD IT 008E00000233, punto di fornitura 00944472 -Casa di cura Ancelle della Carità di Cremona;
che in tutte le fatture per la fornitura di energia elettrica emesse nel periodo luglio 2010 -dicembre 2011
è stata addebitata dalla somministrante anche l'importo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art.6, comma 1 lett. c) D.L. n.511 del 1988, sui primi 200.000
kWh/mese; che la somministrata ha provveduto a pagare regolarmente tutti gli importi richiesti mediante RID bancario, comprovato anche dall'estratto conto e dai registri contabili;
ancora, che, la norma istitutiva dell'imposta addizionale provinciale all'accisa è stata dichiarata contraria al diritto comunitario (Direttive 92/12 e 2008/118/CE) e deve, perciò, essere disapplicata, con conseguente diritto del somministrato alla ripetizione d'indebito, ex art.2033 cc, di quanto pagato, in forza di rivalsa, al fornitore, pari, qui, ad euro 25.841,63 in linea capitale;
che la diffida, inviata al fornitore in data
17.03.2020, non ha sortito effetto positivo, così come neppure la procedura di mediazione instaurata nel settembre 2023, non avendo controparte accettato di restituire il detto importo in via bonaria.
Agisce, perciò, la ricorrente per la declaratoria d'accertamento dell'indebito pagamento del detto importo, per addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, e della correlativa IVA pure versata, per il periodo dal gennaio 2010 al dicembre 2011, e per la condanna di controparte alla restituzione dell'importo capitale anzidetto, oltre interessi moratori ex art.1284 cc e spese di lite, sul presupposto dell'illegittimità della normativa statale per contrasto col diritto unionale.
Con comparsa depositata in data 06.09.2024 s'è costituita la resistente concludendo Controparte_1 per il rigetto dell'avversa pretesa restitutoria.
Disposto, in prima udienza, in data 18.09.2024, scambio di memorie, secondo istanza delle parti, alla successiva udienza del 13.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies cpc.
Ciò posto, osserva questo giudice che la domanda attorea è infondata e deve, perciò, essere respinta.
A seguito della pronuncia della Corte di giustizia UE, dell'11.04.2024, in causa C-316/22, questo giudice ha maturato, per così dire, un revirement di giurisprudenza, nel senso che il somministrato può agire direttamente nei confronti dell' per le ragioni illustrate Parte_3
nelle proprie sentenze, n.5402/2024 del 24.05.2024, n.6342/2024, del 21.06.2024 -entrambe in tema di pagina 3 di 7 addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica -e n.7922/2024, del 10.09.2024 -in tema di addizionale regionale alle accise sul gas -cui, ex art.118 disp. att. al codice di rito, è qui possibile rinviare, senz'altro obbligo di motivazione (in tema, Cass.n.29017/'21).
Giova, tuttavia, svolgere i seguenti ulteriori rilievi, tenuto conto dei successivi arresti in tema, sia della giurisprudenza di merito che di legittimità.
Con riguardo, anzitutto, alla questione -oggetto del primo dictum della sentenza CGUE dell'11 aprile
2024 -se l'articolo 288, terzo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta (ivi, par.21), la Corte europea ha risposto nel senso che, “se, sulla base del diritto dell'Unione, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo e dunque essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi ad un giudice nazionale, uno Stato membro può tuttavia conferire ai giudici nazionali il potere di disapplicare, sulla base del suo diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di effetto diretto” (ivi, par.24) e, altresì, che, “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale” (ivi, par.25) -l'altra ipotesi, che, qui, pacificamente non ricorre, in cui un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, è che “l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati” (ivi, par.27).
Orbene: diversamente dal caso, qui non ricorrente, in cui il contrasto abbia luogo tra norme interne e norme europee direttamente applicabili (cd efficacia verticale della direttiva) -nel qual caso il giudice procede a disapplicazione delle prime e applica le seconde -laddove si verifichi, come nel caso concreto, un contrasto tra norme interne e norme europee non direttamente applicabili (cioè, appunto, nel caso di controversie tra privati, in cui la direttiva non ha efficacia cd orizzontale) -il giudice deve sollevare questione di costituzionalità per contrasto con gli artt.11 e 117 Costituzione: “quando una disposizione di diritto interno diverge da norme dell'Unione europea prive di effetti diretti, occorre pagina 4 di 7 sollevare una questione di legittimità costituzionale, riservata alla esclusiva competenza di questa
Corte, senza delibare preventivamente i profili di incompatibilità con il diritto europeo”; spetta, cioè, soltanto al Giudice delle leggi di valutare l'esistenza di un contrasto insanabile in via interpretativa e, eventualmente, annullare la legge incompatibile con il diritto comunitario” (così Corte Costituzionale, sentenza n.269/2017, par.
5.1 del considerato in diritto).
Con riguardo, poi, alla portata delle sentenze CGUE interpretative della Direttiva comunitaria
2008/118/CE -così come per l'altra Direttiva pure rilevante, 92/12/CEE -non pare condivisibile l'affermazione per cui le pronunce della Corte di giustizia europea relative alle due Direttive hanno efficacia anche orizzontale nei rapporti tra privati.
Per un verso, infatti, le sentenze in parola hanno la finalità di interpretare la portata delle dette Direttive
-che, com'è noto, non hanno efficacia orizzontale -non anche quella di creare diritto ex novo, come sarebbe se le sentenze avessero efficacia precettiva più ampia rispetto alle Direttive medesime e, per altro verso, non pare di poter rinvenire alcuna pronuncia CGUE, interpretativa delle dette Direttive, adottata nell'ambito di una controversia tra privati -oltre alle sentenze citate nei precedenti arresti di questo giudice, sopra richiamati, anche le sentenze 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, 24 febbraio
2000, in causa C-434/97 e 9 marzo 2000, in causa C-437/97) (tutte relative alla Direttiva del 1992, in cui una delle parti è ente statale o, comunque, pubblico).
Non occorre, peraltro, qui sollevare, secondo questo giudice, questione di costituzionalità dell'art.6
D.L.n.511/'88, convertito in L.n.20/'89, per l'applicazione della norma in parola nella presente controversia tra privati, dato che il secondo dictum della CGUE nella più volte citata sentenza 11 aprile
2024, facendo applicazione del principio di effettività -cioè della tutela giurisdizionale effettiva, per cui alle azioni fondate sul diritto unionale si applicano i medesimi mezzi di ricorso e le medesime norme processuali disponibili per le azioni analoghe di natura puramente nazionale, e che si pone, insieme col principio di equivalenza, a limite all'autonomia procedurale degli stati membri -permette al somministrato di agire per condictio indebiti direttamente nei confronti dello Stato -cioè dell'ente impositore, qui ADM -rendendo non più necessario il previo passaggio, prima reputato necessario, della domanda al fornitore.
Giova ancora osservare che la Suprema Corte, con sentenza n.24373/'24, pubblicata in data
11.09.2024, sottolinea -ivi, punto 4, pagg.10-13 -che la decisione della Corte della Corte di giustizia europea, dell'11 aprile 2024, in causa C-316/22, “costituisce importante innovazione nel diritto dell'Unione e impone…una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del pagina 5 di 7 consumatore finale nei confronti di ADM in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art.6, secondo comma, D.L. n.511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE”.
La Suprema Corte muove, a tal proposito, dal “principio di diritto, costantemente affermato dalla ECJ, secondo cui non può aversi nei rapporti tra privati efficacia “orizzontale” o diretta di una direttiva non attuata”, e, osservando che tale principio “ha costituito il punto di partenza della Corte di Giustizia” nella causa C-316/22 (ivi, par.36), afferma che “l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo
Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del Contr consumatore finale nei confronti di , in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa”.
Ebbene: la Suprema Corte, nell'arresto appena citato, evidenzia che il secondo dictum della decisione
CGUE 11 aprile 2024, attinente all'interpretazione del principio di effettività -laddove il Giudice europeo afferma che detto principio “osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico” in questione (cioè, appunto, l'addizionale) -rimuove la preclusione gravante sul consumatore finale ad agire direttamente nei confronti dello Stato che siffatta imposta abbia adottato per via normativa.
Secondo la Suprema Corte, “la ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore”; sicché, “indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione -nei limiti della prescrizione ordinaria -del proprio diritto a vedersi manlevato dall' delle imposte CP_6 indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività”, e “costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo”.
Ancora, con la pronuncia n.24208/'24, la Corte di Cassazione ha superato il proprio tradizionale orientamento, maturato nel 2019 (a partire da Cass.n.15198/'19), secondo cui i rapporti tra fornitore e
Agenzia dogane e monopoli e tra fornitore e utente somministrato sono distinti e non interferiscono tra loro -l'uno ha rilievo tributario, l'altro civilistico, senza che tra fornitore e consumatore sorga un rapporto di sostituzione dal momento che la rivalsa non è obbligatoria;
perciò, in caso di imposta in rivalsa indebitamente pagata, il consumatore finale non ha diritto di richiedere il rimborso dell'imposta direttamente all'Agenzia medesima. pagina 6 di 7 Dopo la pronuncia della CGUE dell'aprile 2024, la Suprema Corte afferma che anche quando il consumatore finale, estraneo al rapporto d'imposta, chiede al fornitore la ripetizione dell'indebito versato per imposta, ciò non fa sorgere nei confronti del consumatore medesimo alcun rapporto d'imposta, dato che la rivalsa resta sul piano civilistico del rapporto contrattuale;
dunque, il consumatore finale agisce a tutela di un diritto proprio, per la restituzione di una quota indebita di corrispettivo per un servizio ricevuto dal fornitore, ma fatto valere verso un soggetto, cioè l'
[...]
che ha incamerato tale quota di corrispettivo a titolo d'imposta e che diviene Parte_3 legittimato passivo dell'azione di ripetizione d'indebito per il principio d'effettività applicato dalla
Corte di giustizia UE con la sentenza dell'aprile 2024 (così, Cass.n.24208/'24, citata).
Deriva da ciò che il fornitore, quale soggetto che riceve il pagamento ma non ne beneficia, poiché deve obbligatoriamente versare quanto riscosso per addizionale all' trattandosi Parte_3
di importo versato a titolo d'imposta, nel rapporto negoziale col consumatore finale è, per la riscossione dell'addizionale, mero rappresentante dell'ente pubblico impositore, incaricato della riscossione dell'imposta, sicché l'azione di ripetizione d'indebito -dopo la pronuncia CGUE dell'aprile
2024, che ha rimosso il divieto per il consumatore finale di agire direttamente nei confronti di CP_5
può essere proposta soltanto nei confronti del rappresentato, quale unico effettivo beneficiario dell'imposta, essendo divenuto, per contro, il fornitore carente di legittimazione passiva.
I rilievi che precedono valgono in tutta evidenza ad assorbire senz'altro tutte le ulteriori questioni.
In punto spese processuali, infine, trattandosi di questione giuridica nuova, soprattutto per i rilevanti mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti, si configurano ragioni idonee, ex art.92 cpc, per la totale compensazione delle medesime tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge la domanda del ricorrente svolta nei confronti del resistente
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Milano, 02 gennaio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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