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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 27/05/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 104/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato di sposto con l'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.A.C.L. n. 104/2023, cui sono state riunite le cause iscritte ai R.A.C.L. nn. 105,
107, 112, 114, 125 e 129 del 2023
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_4 C.F._4
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_5 C.F._5
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_6 C.F._6
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_7 C.F._7
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico de Angelis, elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo difensore, come da procura in atti;
Ricorrenti
CONTRO
, P.IVA e C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Lanusei, via Piscinas n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Caddori (C.F. ), con studio in Tortolì, C.F._8
via Cedrino n. 28, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore.
Resistente
Oggetto: elementi contributivi – rapporto contrattuale
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c., successivamente riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, i ricorrenti – dipendenti dell' con qualifica di infermieri professionali – hanno CP_1 CP_1 agito in giudizio chiedendo l'accertamento del loro diritto alla monetizzazione delle ore di servizio prestate in corrispondenza di festività infrasettimanali durante l'anno 2022. A sostegno delle proprie pretese, hanno dedotto di aver prestato attività lavorativa nei suddetti giorni festivi, senza fruire del riposo compensativo previsto dalla contrattazione collettiva e che, pertanto, fosse dovuto il compenso per lavoro straordinario festivo e/o notturno, secondo le maggiorazioni stabilite dal CCNL del comparto sanità. In particolare, hanno invocato l'applicazione dell'art. 9 del CCNL integrativo del
2001, come confermato dall'art. 29, comma 6, del CCNL 2016–2018, affermando che la scelta tra riposo e compenso spetti al dipendente e che, non avendo optato per il riposo, spetti la relativa indennità economica.
L resistente si è costituita in giudizio contestando integralmente le Controparte_1 domande. In particolare, ha sostenuto l'inapplicabilità della disciplina invocata, trattandosi di personale turnista, al quale non si applicherebbe la previsione contrattuale sul compenso straordinario festivo o il riposo compensativo, ma unicamente l'indennità per turno festivo. La difesa ha richiamato sul punto anche i pareri espressi dall' e la giurisprudenza di merito, ritenendo che la prestazione lavorativa CP_3
Cont nei giorni festivi rientri nella normale rotazione dei turni per il personale turnista. L' ha infine affermato di aver corrisposto integralmente l'indennità prevista per tali prestazioni, escludendo qualsiasi ulteriore spettanza in capo ai ricorrenti.
Con ordinanza del 2 febbraio 2025, il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.:
«Tenuto conto della natura della controversia, delle posizioni giuridiche dedotte e delle spese presumibilmente affrontate per l'instaurazione del giudizio, si propone alle parti la definizione del giudizio mediante corresponsione a ciascun ricorrente, a titolo transattivo e omnicomprensivo, di un importo pari al 70% del credito dedotto in ricorso, con compensazione integrale delle spese di lite.»
Con note di trattazione depositate all'udienza del 7 maggio 2025, entrambe le parti hanno formalmente dichiarato di accettare la proposta conciliativa del Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata,
- dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., dando atto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 2 febbraio
202-
pagina 2 di 3 - nulla per le spese, stante l'accordo di integrale compensazione.
Lanusei, 27 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Giada Rutili
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato di sposto con l'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.A.C.L. n. 104/2023, cui sono state riunite le cause iscritte ai R.A.C.L. nn. 105,
107, 112, 114, 125 e 129 del 2023
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_4 C.F._4
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_5 C.F._5
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_6 C.F._6
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_7 C.F._7
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico de Angelis, elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo difensore, come da procura in atti;
Ricorrenti
CONTRO
, P.IVA e C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Lanusei, via Piscinas n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Caddori (C.F. ), con studio in Tortolì, C.F._8
via Cedrino n. 28, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore.
Resistente
Oggetto: elementi contributivi – rapporto contrattuale
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c., successivamente riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, i ricorrenti – dipendenti dell' con qualifica di infermieri professionali – hanno CP_1 CP_1 agito in giudizio chiedendo l'accertamento del loro diritto alla monetizzazione delle ore di servizio prestate in corrispondenza di festività infrasettimanali durante l'anno 2022. A sostegno delle proprie pretese, hanno dedotto di aver prestato attività lavorativa nei suddetti giorni festivi, senza fruire del riposo compensativo previsto dalla contrattazione collettiva e che, pertanto, fosse dovuto il compenso per lavoro straordinario festivo e/o notturno, secondo le maggiorazioni stabilite dal CCNL del comparto sanità. In particolare, hanno invocato l'applicazione dell'art. 9 del CCNL integrativo del
2001, come confermato dall'art. 29, comma 6, del CCNL 2016–2018, affermando che la scelta tra riposo e compenso spetti al dipendente e che, non avendo optato per il riposo, spetti la relativa indennità economica.
L resistente si è costituita in giudizio contestando integralmente le Controparte_1 domande. In particolare, ha sostenuto l'inapplicabilità della disciplina invocata, trattandosi di personale turnista, al quale non si applicherebbe la previsione contrattuale sul compenso straordinario festivo o il riposo compensativo, ma unicamente l'indennità per turno festivo. La difesa ha richiamato sul punto anche i pareri espressi dall' e la giurisprudenza di merito, ritenendo che la prestazione lavorativa CP_3
Cont nei giorni festivi rientri nella normale rotazione dei turni per il personale turnista. L' ha infine affermato di aver corrisposto integralmente l'indennità prevista per tali prestazioni, escludendo qualsiasi ulteriore spettanza in capo ai ricorrenti.
Con ordinanza del 2 febbraio 2025, il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.:
«Tenuto conto della natura della controversia, delle posizioni giuridiche dedotte e delle spese presumibilmente affrontate per l'instaurazione del giudizio, si propone alle parti la definizione del giudizio mediante corresponsione a ciascun ricorrente, a titolo transattivo e omnicomprensivo, di un importo pari al 70% del credito dedotto in ricorso, con compensazione integrale delle spese di lite.»
Con note di trattazione depositate all'udienza del 7 maggio 2025, entrambe le parti hanno formalmente dichiarato di accettare la proposta conciliativa del Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata,
- dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., dando atto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 2 febbraio
202-
pagina 2 di 3 - nulla per le spese, stante l'accordo di integrale compensazione.
Lanusei, 27 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Giada Rutili
pagina 3 di 3