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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
15/05/2025 da parte ricorrente e in data 08/05/2025 dal resistente, CP_1
alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 136/2025 R.G.L.
promossa da cod. fisc. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola ZA e GI LD, giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa
Tecla Riverso e dal dottor Angelo Maurizio Ragusa
RESISTENTE
conclusioni delle parti per parte ricorrente Parte_1
In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
Pagina | 1 formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22,
2022/23, 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo Cont indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015, con accreditosulla detta Carta della somma pari a complessivi
€ 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per Cont gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2024/25 condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. per parte resistente Controparte_2
rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
oggetto: carta docente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28/01/2025 parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. 124/1999) alle dipendenze del convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.: CP_1
2021/2022 c/o dal 03/09/2021 al 31/08/2022 (come Controparte_4 risulta dallo stato matricolare prodotto da entrambe le parti, dovendosi ritenere l'indicazione del termine al 30.6.2022 presente in ricorso frutto di mero errore materiale)
2022/2023 c/o I.c. dal 01/09/2022 al 31/08/2023 Controparte_5
2024/2025 c/o dal 01/09/2024 al 31/08/2025 Controparte_6
1.1. Parte ricorrente esponeva altresì di aver lavorato alle dipendenze del CP_1 convenuto in qualità di docente in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria (art. 4, comma 3, l. 124/1999) nei seguenti aa. ss.:
2020/2021 c/o I.c. Costa N. - Andezeno dal 15/10/2020 al 14/06/2021 in forza di plurimi contratti (dal 15/10/2020 al 31/01/2021; dal 20/10/2020 al 11/06/2021; dal 01/02/2021 al 28/02/2021; dal 01/03/2021 al 04/03/2021; dal 05/03/2021 al
12/03/2021; dal 13/03/2021 al 30/04/2021; 01/05/2021 al 11/06/2021;
14/06/2021)
Pagina | 2 1.2. Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, chiedendo quindi la condanna del convenuto alla fruizione del CP_1 beneficio economico di € 500,00 per gli aa. ss. di cui sopra tramite Carta del docente.
2. Costituitosi tempestivamente in giudizio, il Controparte_2 sosteneva la legittimità del riconoscimento del beneficio della Carta del docente al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato, nonché, quanto all'a.s. 2024/2025, il riconoscimento della predetta annualità nella Legge di bilancio per l'anno
2025 del 30.12.2024 n. 207 che ha esteso il beneficio della Carta docente ai supplenti con contratto sino al 31.08; chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
*
3. L'art. 1, commi 121-122 e 124, l. 107/2015 prevede che:
«121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_7 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
e con il Ministro Controparte_8 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima […]
Pagina | 3 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_8 di categoria».
In attuazione della normativa primaria sopra richiamata è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015 (Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU n. 243 del 19-10-2015), successivamente sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016).
L'art. 2 d.p.c.m. 23 settembre 2015 prevede che:
«1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile. […]
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1
[…]
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio».
Allo stesso modo, l'art. 3 d.p.c.m. 28 novembre 2016 prevede che:
«1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio. […]».
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dalla possibilità di fruizione della Carta del docente. Espressa conferma normativa di ciò è data dall'art. 15 d.l. 69/2023 che, per il solo anno 2023, riconosce il beneficio in esame anche ai docenti titolari di contratto di supplenza annuale su posto
Pagina | 4 vacante e disponibile (ossia, contratti di supplenza di cui all'art. 4, comma 1, l. 124/1999), rendendo così evidente l'esclusione, di regola, dei docenti assunti con contratto a termine dal beneficio della carta docente.
Tale esclusione, tuttavia, si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di
Giustizia, in pronuncia resa a seguito di rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice. In particolare, C. giust. UE, 18 maggio 2022, , C-450/21, EU:C:2022:411 ha Controparte_2 affermato che:
a) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive (punto 29);
b) le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (punto 31);
c) la Carta del docente rientra nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (punti 33-38);
d) qualora un lavoratore a tempo determinato e un lavoratore a tempo indeterminato si trovino in una situazione comparabile, il trattamento differenziato è legittimo solo in presenza di “ragioni oggettive” che lo giustifichino. Con la precisazione per cui la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro;
con la conseguenza per cui il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a
Pagina | 5 perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (punti 39-46).
Sulla base di tali considerazioni la Corte giustizia ha concluso che «la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio CP_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza» (C. giust. UE, 18 maggio 2022, , C- Controparte_2
450/21, EU:C:2022:411, punto 48 e dispositivo).
I principi esposti dalla Corte di Giustizia trovano applicazione anche nel presente caso, riguardante, come già detto, proprio lo stesso beneficio oggetto della controversia che ha determinato la pronuncia della Corte di giustizia.
Adita a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., la Corte di legittimità ha declinato nell'ordinamento interno i principi enunciati dalla Corte di Giustizia, giungendo alla conclusione che la carta docente debba essere riconosciuta ai docenti titolari di contratti di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999. In particolare, Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) ha chiarito che:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
Pagina | 6 dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
3.1. Ora, considerato che i) risulta dallo stato matricolare prodotto dal (doc. 1), che parte CP_1 ricorrente ha lavorato alle dipendenze del in forza di contratti ex art. CP_1
4, comma 1, l. 124/1999 per gli aa.ss. 2021/22, 2022/23, 2024/25,
ii) risulta dallo stato matricolare prodotto dal (doc. 1), che parte CP_1 ricorrente è ancora attualmente dipendente quale docente del CP_1 resistente (contratto dal 1.9.2024 al 31.8.2025),
la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
3.2. La tesi del resistente secondo cui, per l'anno scolastico 2024/2025, CP_1 sarebbe applicabile la disciplina posta dalla l. 207/2024 non è meritevole di accoglimento.
L'art. 1, commi 572-573, l. 207/2024 ha modificato il comma 121 dell'art. 1 l. 107/2015, estendendo il bonus al “docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” e rimodulando il beneficio “fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, rimettendo a un successivo decreto del Controparte_9
, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la fissazione annuale
[...]
Pagina | 7 dell'importo nominale del bonus, sulla base del numero dei docenti e delle risorse di cui è autorizzata la spesa.
Ebbene, la modifica del comma 121 dell'art. 1 della l. 107/2015 da parte della l. 207/2024 non opera che per l'avvenire (art. 11 preleggi): poiché l'art. 1, commi 572-
573, l. 207/2024 è entrato in vigore il 1.1.2025, la novella non può che applicarsi a partire dall'a.s. 2025/2026. Ciò risulta coerente con fatto che, da un lato, il legislatore ha previsto l'adozione di un nuovo decreto ministeriale attuativo della disciplina primaria (previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 come novellato) avente (anche) ad oggetto l'individuazione dell'importo del bonus e, dall'altro lato, ha lasciato immutato il comma 122 dell'art. 1 l. 107/2015 che prevede l'adozione di un decreto attuativo (da ultimo, il d.p.c.m. 28 novembre 2016) al cui oggetto è estranea la determinazione dell'importo del bonus.
Deve inoltre evidenziarsi che al tempo dell'entrata in vigore della l. 207/2024 la disciplina della carta docente per l'a.s. 2024/2025 era già completamente attuata, considerato che era pure già scaduto il termine previsto dall'art. 5, comma 3, d.p.c.m.
28 novembre 2016, ossia 30 ottobre, per la richiesta del bonus. Tale considerazione, unitamente all'assenza di espressa indicazione circa la portata retroattiva della novella operata dalla l. 207/2024, conferma che nel prevedere la necessità di una disciplina attuativa della “nuova” carta docente (di importo fino a € 500) il legislatore non ha inteso modificare la disciplina della “vecchia” carta (di importo di € 500), disciplina che
– al tempo dell'entrata in vigore della l. 207/2024, considerata la scadenza del termine di cui art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28 novembre 2016 – riguardava già anche l'a.s.
2024/2025.
3.3. Con riferimento all'a.s. 2020/2021 in cui parte ricorrente ha svolto supplenze brevi e saltuarie ex art. 4, comma 3, l. 124/1999 la domanda merita accoglimento. Sul punto si richiama ex art. 118 disp. att. quanto affermato dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 165/2024 in causa RGL 659/2023 (orientamento che appare in via di consolidamento da parte del giudice di appello, cfr. altresì: C. App. Torino, sez. lavoro, sent. n. 148/2025 in causa RGL 523/2024; C. App. Torino, sez. lavoro, sent. 114/2025 in causa RGL 480/2025; C. App. Torino, sez. lavoro, sent. n. 181/2025 in causa RGL
535/2024):
«è vero che la Cassazione, nella sentenza 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della carta docenti all'anno scolastico e la didattica annua ma è altrettanto vero che la Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “ l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” , fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo la Cassazione ritenuto in se inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le
Pagina | 8 valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica tuttavia non ha escluso “ la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” e detto “periodo mimino proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4 comma 2 l. 124/99 (“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”)decorre dal 31 dicembre al 30 giugno»
Ebbene, il rapporto di lavoro oggetto di giudizio risulta de facto continuo e avere una durata superiore a quella minima prevista per le supplenze ex art. 4, comma 2, l.
124/1999 (in particolare, il ricorrente ha prestato servizio in forza di un unico contratto dal 20/10/2020 al 11/06/2021); pertanto, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015, la posizione di parte ricorrente è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ha di fatto prestato una docenza annua con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo.
3.4. Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente – per gli aa. ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25 – ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 122, l.
107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
3.5. È, infine, opportuno precisare che, ai fini del riconoscimento della Carta docente,
è irrilevante che parte ricorrente non abbia presentato, con le modalità e i tempi previsti dal d.p.c.m. 23 settembre 2015 e d.p.c.m. 28 novembre 2016, domanda di fruizione del beneficio al resistente ovvero che sia decorso il biennio entro cui l'importo CP_1 doveva essere speso secondo i richiamati d.p.c.m.: sul punto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961, in motivazione punti 17.1 e 17.2.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 – scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, tabella cause di lavoro – omesso compenso per la fase istruttoria non effettivamente svolta, tenuto conto del numero e della natura seriale delle questioni affrontate, nella somma di cui in dispositivo (comprensiva di € 30,00 – stante la limitatezza delle produzioni effettuate – ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, d.m. 55/2014), da distarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara il diritto di i fruire – per gli aa. ss. 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 – del beneficio finanziario dell'importo di
Pagina | 9 € 500 consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico;
2) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, a mettere a disposizione di l'importo CP_10 Parte_1 complessivo di € 2.000,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l.
107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
3) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, al pagamento in favore di elle spese di CP_10 Parte_1 lite, liquidate in complessivi € 1.060,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato, e successive occorrende, da distrarsi in favore dei difensori Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola ZA e
GI LD dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Ivrea il 23/05/2025
Il Giudice
Andrea Ghio
Pagina | 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
15/05/2025 da parte ricorrente e in data 08/05/2025 dal resistente, CP_1
alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 136/2025 R.G.L.
promossa da cod. fisc. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola ZA e GI LD, giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa
Tecla Riverso e dal dottor Angelo Maurizio Ragusa
RESISTENTE
conclusioni delle parti per parte ricorrente Parte_1
In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
Pagina | 1 formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22,
2022/23, 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo Cont indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015, con accreditosulla detta Carta della somma pari a complessivi
€ 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per Cont gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2024/25 condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. per parte resistente Controparte_2
rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
oggetto: carta docente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28/01/2025 parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. 124/1999) alle dipendenze del convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.: CP_1
2021/2022 c/o dal 03/09/2021 al 31/08/2022 (come Controparte_4 risulta dallo stato matricolare prodotto da entrambe le parti, dovendosi ritenere l'indicazione del termine al 30.6.2022 presente in ricorso frutto di mero errore materiale)
2022/2023 c/o I.c. dal 01/09/2022 al 31/08/2023 Controparte_5
2024/2025 c/o dal 01/09/2024 al 31/08/2025 Controparte_6
1.1. Parte ricorrente esponeva altresì di aver lavorato alle dipendenze del CP_1 convenuto in qualità di docente in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria (art. 4, comma 3, l. 124/1999) nei seguenti aa. ss.:
2020/2021 c/o I.c. Costa N. - Andezeno dal 15/10/2020 al 14/06/2021 in forza di plurimi contratti (dal 15/10/2020 al 31/01/2021; dal 20/10/2020 al 11/06/2021; dal 01/02/2021 al 28/02/2021; dal 01/03/2021 al 04/03/2021; dal 05/03/2021 al
12/03/2021; dal 13/03/2021 al 30/04/2021; 01/05/2021 al 11/06/2021;
14/06/2021)
Pagina | 2 1.2. Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, chiedendo quindi la condanna del convenuto alla fruizione del CP_1 beneficio economico di € 500,00 per gli aa. ss. di cui sopra tramite Carta del docente.
2. Costituitosi tempestivamente in giudizio, il Controparte_2 sosteneva la legittimità del riconoscimento del beneficio della Carta del docente al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato, nonché, quanto all'a.s. 2024/2025, il riconoscimento della predetta annualità nella Legge di bilancio per l'anno
2025 del 30.12.2024 n. 207 che ha esteso il beneficio della Carta docente ai supplenti con contratto sino al 31.08; chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
*
3. L'art. 1, commi 121-122 e 124, l. 107/2015 prevede che:
«121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_7 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
e con il Ministro Controparte_8 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima […]
Pagina | 3 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_8 di categoria».
In attuazione della normativa primaria sopra richiamata è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015 (Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU n. 243 del 19-10-2015), successivamente sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016).
L'art. 2 d.p.c.m. 23 settembre 2015 prevede che:
«1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile. […]
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1
[…]
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio».
Allo stesso modo, l'art. 3 d.p.c.m. 28 novembre 2016 prevede che:
«1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio. […]».
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dalla possibilità di fruizione della Carta del docente. Espressa conferma normativa di ciò è data dall'art. 15 d.l. 69/2023 che, per il solo anno 2023, riconosce il beneficio in esame anche ai docenti titolari di contratto di supplenza annuale su posto
Pagina | 4 vacante e disponibile (ossia, contratti di supplenza di cui all'art. 4, comma 1, l. 124/1999), rendendo così evidente l'esclusione, di regola, dei docenti assunti con contratto a termine dal beneficio della carta docente.
Tale esclusione, tuttavia, si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di
Giustizia, in pronuncia resa a seguito di rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice. In particolare, C. giust. UE, 18 maggio 2022, , C-450/21, EU:C:2022:411 ha Controparte_2 affermato che:
a) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive (punto 29);
b) le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (punto 31);
c) la Carta del docente rientra nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (punti 33-38);
d) qualora un lavoratore a tempo determinato e un lavoratore a tempo indeterminato si trovino in una situazione comparabile, il trattamento differenziato è legittimo solo in presenza di “ragioni oggettive” che lo giustifichino. Con la precisazione per cui la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro;
con la conseguenza per cui il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a
Pagina | 5 perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (punti 39-46).
Sulla base di tali considerazioni la Corte giustizia ha concluso che «la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio CP_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza» (C. giust. UE, 18 maggio 2022, , C- Controparte_2
450/21, EU:C:2022:411, punto 48 e dispositivo).
I principi esposti dalla Corte di Giustizia trovano applicazione anche nel presente caso, riguardante, come già detto, proprio lo stesso beneficio oggetto della controversia che ha determinato la pronuncia della Corte di giustizia.
Adita a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., la Corte di legittimità ha declinato nell'ordinamento interno i principi enunciati dalla Corte di Giustizia, giungendo alla conclusione che la carta docente debba essere riconosciuta ai docenti titolari di contratti di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999. In particolare, Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) ha chiarito che:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
Pagina | 6 dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
3.1. Ora, considerato che i) risulta dallo stato matricolare prodotto dal (doc. 1), che parte CP_1 ricorrente ha lavorato alle dipendenze del in forza di contratti ex art. CP_1
4, comma 1, l. 124/1999 per gli aa.ss. 2021/22, 2022/23, 2024/25,
ii) risulta dallo stato matricolare prodotto dal (doc. 1), che parte CP_1 ricorrente è ancora attualmente dipendente quale docente del CP_1 resistente (contratto dal 1.9.2024 al 31.8.2025),
la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
3.2. La tesi del resistente secondo cui, per l'anno scolastico 2024/2025, CP_1 sarebbe applicabile la disciplina posta dalla l. 207/2024 non è meritevole di accoglimento.
L'art. 1, commi 572-573, l. 207/2024 ha modificato il comma 121 dell'art. 1 l. 107/2015, estendendo il bonus al “docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” e rimodulando il beneficio “fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, rimettendo a un successivo decreto del Controparte_9
, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la fissazione annuale
[...]
Pagina | 7 dell'importo nominale del bonus, sulla base del numero dei docenti e delle risorse di cui è autorizzata la spesa.
Ebbene, la modifica del comma 121 dell'art. 1 della l. 107/2015 da parte della l. 207/2024 non opera che per l'avvenire (art. 11 preleggi): poiché l'art. 1, commi 572-
573, l. 207/2024 è entrato in vigore il 1.1.2025, la novella non può che applicarsi a partire dall'a.s. 2025/2026. Ciò risulta coerente con fatto che, da un lato, il legislatore ha previsto l'adozione di un nuovo decreto ministeriale attuativo della disciplina primaria (previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 come novellato) avente (anche) ad oggetto l'individuazione dell'importo del bonus e, dall'altro lato, ha lasciato immutato il comma 122 dell'art. 1 l. 107/2015 che prevede l'adozione di un decreto attuativo (da ultimo, il d.p.c.m. 28 novembre 2016) al cui oggetto è estranea la determinazione dell'importo del bonus.
Deve inoltre evidenziarsi che al tempo dell'entrata in vigore della l. 207/2024 la disciplina della carta docente per l'a.s. 2024/2025 era già completamente attuata, considerato che era pure già scaduto il termine previsto dall'art. 5, comma 3, d.p.c.m.
28 novembre 2016, ossia 30 ottobre, per la richiesta del bonus. Tale considerazione, unitamente all'assenza di espressa indicazione circa la portata retroattiva della novella operata dalla l. 207/2024, conferma che nel prevedere la necessità di una disciplina attuativa della “nuova” carta docente (di importo fino a € 500) il legislatore non ha inteso modificare la disciplina della “vecchia” carta (di importo di € 500), disciplina che
– al tempo dell'entrata in vigore della l. 207/2024, considerata la scadenza del termine di cui art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28 novembre 2016 – riguardava già anche l'a.s.
2024/2025.
3.3. Con riferimento all'a.s. 2020/2021 in cui parte ricorrente ha svolto supplenze brevi e saltuarie ex art. 4, comma 3, l. 124/1999 la domanda merita accoglimento. Sul punto si richiama ex art. 118 disp. att. quanto affermato dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 165/2024 in causa RGL 659/2023 (orientamento che appare in via di consolidamento da parte del giudice di appello, cfr. altresì: C. App. Torino, sez. lavoro, sent. n. 148/2025 in causa RGL 523/2024; C. App. Torino, sez. lavoro, sent. 114/2025 in causa RGL 480/2025; C. App. Torino, sez. lavoro, sent. n. 181/2025 in causa RGL
535/2024):
«è vero che la Cassazione, nella sentenza 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della carta docenti all'anno scolastico e la didattica annua ma è altrettanto vero che la Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “ l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” , fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo la Cassazione ritenuto in se inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le
Pagina | 8 valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica tuttavia non ha escluso “ la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” e detto “periodo mimino proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4 comma 2 l. 124/99 (“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”)decorre dal 31 dicembre al 30 giugno»
Ebbene, il rapporto di lavoro oggetto di giudizio risulta de facto continuo e avere una durata superiore a quella minima prevista per le supplenze ex art. 4, comma 2, l.
124/1999 (in particolare, il ricorrente ha prestato servizio in forza di un unico contratto dal 20/10/2020 al 11/06/2021); pertanto, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015, la posizione di parte ricorrente è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ha di fatto prestato una docenza annua con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo.
3.4. Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente – per gli aa. ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25 – ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 122, l.
107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
3.5. È, infine, opportuno precisare che, ai fini del riconoscimento della Carta docente,
è irrilevante che parte ricorrente non abbia presentato, con le modalità e i tempi previsti dal d.p.c.m. 23 settembre 2015 e d.p.c.m. 28 novembre 2016, domanda di fruizione del beneficio al resistente ovvero che sia decorso il biennio entro cui l'importo CP_1 doveva essere speso secondo i richiamati d.p.c.m.: sul punto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961, in motivazione punti 17.1 e 17.2.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 – scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, tabella cause di lavoro – omesso compenso per la fase istruttoria non effettivamente svolta, tenuto conto del numero e della natura seriale delle questioni affrontate, nella somma di cui in dispositivo (comprensiva di € 30,00 – stante la limitatezza delle produzioni effettuate – ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, d.m. 55/2014), da distarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara il diritto di i fruire – per gli aa. ss. 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 – del beneficio finanziario dell'importo di
Pagina | 9 € 500 consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico;
2) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, a mettere a disposizione di l'importo CP_10 Parte_1 complessivo di € 2.000,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l.
107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
3) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, al pagamento in favore di elle spese di CP_10 Parte_1 lite, liquidate in complessivi € 1.060,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato, e successive occorrende, da distrarsi in favore dei difensori Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola ZA e
GI LD dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Ivrea il 23/05/2025
Il Giudice
Andrea Ghio
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