Ordinanza cautelare 24 ottobre 2014
Sentenza 30 agosto 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 30/08/2018, n. 5303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5303 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/08/2018
N. 05303/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04712/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4712 del 2013, proposto da
CA NI, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Fabbrocini e domiciliato per legge presso la Segreteria del TAR, con il seguente recapito ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 136 cod. proc. amm.: PEC, pasquale.fabbrocini@pecavvocainola.it;
contro
Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia alla Via Diaz n.11, con il seguente recapito ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 136 cod. proc. amm: PEC, ads_na@mailcert.avvocaturastato.it;
per l'annullamento:
dell’ordinanza n. 25 prot. n. 3238 del 13 maggio 2012, notificata il successivo 10 luglio con la quale il Direttore del Parco Nazionale del Vesuvio ha ingiunto la demolizione di un manufatto alla via Amati,. I traversa del Comune di Terzigno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Parco Nazionale del Vesuvio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2018 il dott. Gianmario Palliggiano, nessun difensore presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con Ordinanza n.1 prot. 000163 del 4 gennaio 2013 (prot. n. 70 dell’11 gennaio 2013) il Comune di Terzigno ingiungeva al ricorrente, CA NI, la demolizione di opere abusive realizzate alla via Amati 10 traversa, su fondo identificato catastalmente al Foglio 23, particella 395, del Catasto urbano del Comune di Terzigno, in difformità del Piano del Parco vigente ed in assenza di nulla osta ai sensi dell'art. 13 della L. 394/1991.
L'Ente Parco, con ordinanza n. 25 de 13 maggio 2013, notificata il successivo 10 luglio - rilevato che le predette opere abusive risultano situate all'interno dell'area vincolata ai sensi del d. lgs. 490/1990 e della L. n. 394/1991, istitutiva del Parco Nazionale del Vesuvio - ha ingiunto la rimozione delle stesse ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2.- Con l’odierno ricorso, notificato il 7 ottobre 2013 e depositato il successivo 29, CA NI ha impugnato la predetta ordinanza.
Con memoria depositata l’11 dicembre 2013, si è costituito in giudizio l’Ente Parco per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Con memoria difensiva depositata il 12 dicembre 2013, ha depositato documentazione e nota con la quale ha argomentato per il rigetto del ricorso.
La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 5 giugno 2018, a conclusione della quale è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) carenza di legittimazione passiva, posto che non è proprietario né costruttore né esecutore del manufatto abusivo;
2) atipicità dell’ordinanza di demolizione in quanto priva di un’analitica descrizione delle opere abusive realizzate nonché dell’area di sedime e delle relative pertinenze urbanistiche;
3) violazione dell’art. 32 L. 17 agosto 1942/1150, dell’art. 15 L. 47/1985 nonché del d.p.r. 380/2001; eccesso di potere per vizi nel procedimento ed incompetenza; l’ordinanza non sarebbe stata preceduta dai necessari pareri della Commissione edilizia e della Sezione urbanistica regionale;
4) eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza dell’interesse pubblico alla demolizione delle opere riscontrate.
2.- Il ricorso è infondato.
Riguardo al primo motivo di ricorso, l’affermazione di non essere proprietario del bene né committente non è suffragata da alcun elemento probatorio.
In secondo luogo, l’impugnata ordinanza di demolizione indica espressamente che il ricorrente si è reso responsabile degli abusi nella duplice qualità di proprietario e di committente dei lavori, ai sensi dell’art. 29, comma 1, L. n. 394/1991.
In ogni caso, l’ordinanza trova i suoi presupposti nella precedente ordinanza n. 1 del 4 gennaio 2013 emessa dal Comune di Terzigno, anch’essa rivolta e destinata al ricorrente.
3.- Riguardo al secondo motivo, l’ordinanza impugnata indica in maniera analitica e puntuale gli abusi compiuti.
3.1.- Questi, più precisamente, consistono nella: "Realizzazione di un locale costituito da travi di fondazione, pilastri e solaio in cemento armato, completo di tompagnatura, intonaco ed abbozzo esterno, provvisto di impianto idrico ed elettrico nonché pavimentato, occupante una superficie di mq 63,00 circa per mc. 265,00 circa. Attiguo al locale … (lato est) insiste un'ulteriore struttura precaria in ferro (pilastri e telaio) di mq. 11 circa, provvista di copertura in stoffa.”.
3.2.- Con riferimento all’indicazione dell’area di sedime, si rammenta che l’ordinanza impugnata è stata emessa ai sensi dell’art. 29 L. n. 394/1991, norma che, nell’ipotesi del compimento di attività edilizia abusiva, incardina i poteri dell’organismo di gestione dell’area naturale protetta di emanare l’ordine a sospendere immediatamente le attività prive di autorizzazione con connesso obbligo di riduzione in pristino o ricostituzione dell’habitat naturale.
Il menzionato art. 29 L. n. 394/1991 non contiene invece alcuna previsione in merito all’acquisizione del bene nel caso d’inottemperanza all’ingiunzione a demolire. Per questo, correttamente, l’ordinanza precisa che: “in caso di mancata demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 d.p.r. 380 del 2001 e dell’art. 2 L. n. 426 del 1998, matureranno le condizioni previste ai fini dell’acquisizione gratuita dell’opera e delle aree di sedime.”.
Ed invero, per l’individuazione dell’autorità titolare del potere di acquisizione, questa Sezione ha di recente affermato che siffatto potere si fonda sull’art. 31 del d.p.r. 380 del 2001, disposizione che delinea un modello sanzionatorio secondo cui l’apprensione delle opere abusive in caso d’inottemperanza all’ingiunzione a demolire ivi disciplinata va disposta dal Comune, con esclusione delle altre autorità – quali nel caso di specie l’Ente Parco – titolari di autonomi poteri in base ad altre disposizioni (cfr. la sentenza del 24 maggio 2017 n. 2742).
3.3.- Giova altresì rammentare che, per il carattere sia sanzionatorio sia di autotutela dei poteri previsti dalla legge in materia, la normativa risulta soggetta a canoni ermeneutici rispettosi del principio di legalità. Ne discende che, come affermato nella citata sentenza, le cui statuizioni il Collegio intende ribadire e riproporre con la presente pronuncia:
a) “il potere di acquisizione gratuita (anche in favore di terzo, nella specie: Ente Parco) è da ricondurre nell’alveo del citato articolo 31 ed esso non può che essere attribuito al Comune con la prevista possibilità di destinazione in favore dell’Ente Parco”;
b) siffatto potere “passa necessariamente (e non solo ai fini dell’immissione in possesso e della trascrizione), per il tramite di un formale atto in funzione di mero accertamento dell’inottemperanza che, però, non può che essere pur esso di competenza comunale e ciò anche e specie allorquando - come nella specie - l’acquisizione venga destinata in favore di soggetto diverso”;
c) “l’art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale", rubricato "Interventi per la conservazione della natura", incide unicamente sul soggetto beneficiario dell’acquisizione senza derogare né modificare l’art. 31 del menzionato d.p.r. 380 del 2001 nella parte in cui incardina il potere dell’autorità comunale e disciplina il relativo procedimento per l’accertamento dell’inottemperanza e per l’apprensione del bene (cfr. anche art. 1, comma 1104, della legge n. 296 del 2006).
Si rammenta, infatti, che il comma 1 del menzionato art. 29 L. n. 394 del 1991 dispone, tra l'altro, che: "nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui all'articolo 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985.".
Alla luce del quadro normativo sopra descritto, risultano estranee alla fattispecie in esame le doglianze rivolte alla mancata precisazione dell’area di sedime e delle relative pertinenze urbanistiche le quali, semmai, possono riguardare la precedente ordinanza di demolizione n. 1 del 4 gennaio 2013, disposta per le medesime attività abusive dal comune di Terzigno.
3.3.- Appare utile comunque precisare che, come chiarito da costante giurisprudenza di questa Sezione (cfr. da ultimo, sentenza 8 novembre 2017, n. 5248), in virtù del più volte menzionato art. 31 d.p.r. 380 del 2001, in presenza di un’opera abusiva e d’inottemperanza all'ordine di demolire, la sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale dell'area di sedime, oltre che di quella necessaria all'edificazione di opere analoghe a quelle abusive, si verifica "ex lege" una volta decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza.
Tuttavia, mentre per l'area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto e l'individuazione della stessa può evincersi anche dalla descrizione degli interventi sanzionati, l'individuazione di un'area ulteriore da acquisire deve essere puntuale e giustificata dall’indicazione delle opere necessarie ai fini urbanistico – edilizi, destinate ad occupare l'intera zona di terreno che il comune intende acquisire (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 29 luglio 2014, n. 1419).
Ne consegue che la mancata menzione dell’ulteriore area, se da un lato comporta l’impossibilità per l’amministrazione comunale di acquisirla, per mancata identificazione dell’oggetto, dall’altro, nel rivestire carattere aggiuntivo e del tutto eventuale rispetto all’acquisizione automatica delle opere abusive e della relativa area di sedime, non può comportare l’annullamento dell’intero provvedimento acquisitivo, che nella specie è appunto riferito unicamente alle opere abusive ed all’area di sedime opportunamente individuata.
4.- Con riferimento al terzo motivo di ricorso, l’ordinanza di demolizione è stata assunta dall’autorità competente, il Direttore dell’Ente Parco, una volta accertato che le opere edilizie erano state realizzate in assenza di nulla osta prescritto ai sensi dell’art. 13 L. n. 394/1991, con esclusione quindi di interventi di altre amministrazioni, nella specie comunali.
L’area interessata dagli abusi ricade infatti:
- nella perimetrazione definitiva del Parco nazionale del Vesuvio, nonché soggetta alle norme di attuazione del Piano territoriale Paesaggistico (P.T.P.) approvato con D.M. 4 luglio 2002;
- in Zona C di protezione e, nello specifico, nell’Unità di Paesaggio C2 “Paesaggio agrario del Vesuvio meridionale” della tavola P2.2d del Piano del Parco di cui all’art. 14 delle Norme tecniche di attuazione del Piano del Parco;
- in zona attraversata da “area agricola di valore storico” della tavola P2.2b “Inquadramento strutturale ed aree contigue. Sistemi ambientali” del Piano del Parco.
In relazione alle descritte classificazioni dell’area interessata, prima del compimento delle opere realizzate dal ricorrente, sarebbe stato necessario acquisire – laddove, ma è tutto da dimostrare, le stesse fossero state compatibili con le prescrizioni del Piano parco - il nulla-osta da parte dell’Ente Parco, come prescritto dall’art. 13 l. n. 394 del 1991.
La ratio di questa disposizione “è quella di radicare un generale potere di intervento dell’Ente a presidio del vincolo alla cui tutela è preposto” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 318); ne consegue che “l’oggetto di valutazione propria del nulla osta … è costituito, oltreché dall’impatto dell’opera sul contesto ambientale oggetto di tutela, da tutti gli aspetti di protezione del territorio, anche relativi alla disciplina di natura urbanistica ed edilizia recepita dalla normativa del parco” (cfr. Cons. St., sez. VI, 7 novembre 2012, n. 5630; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 16 novembre 2017, n. 5414).
Il nulla osta è infatti a presidio di un regime di tutela del tutto autonomo ed autosufficiente rispetto alla valutazione tipica dell'autorità comunale preposta alla salvaguardia dell’interesse urbanistico, di razionale ed ordinato sviluppo del territorio.
Ne consegue che, i due procedimenti – il primo di natura urbanistica, di competenza comunale; l'altro di natura naturalistico/ambientale, di competenza dell’Ente Parco - pur se paralleli, mirano al perseguimento di interessi pubblici coesistenti ma tra loro non sovrapponibili, aventi ad oggetto lo stesso ambito territoriale.
Più in particolare, i poteri dell'Ente Parco sono preposti alla tutela di un interesse specifico volto a preservare l'ambiente all'interno di una zona di particolare valore naturalistico qual è il Parco. A tale interesse, l'ordinamento conferisce un particolare spessore, anche di rilievo costituzionale (art. 9 Cost.).
Ciò rende del tutto coerente l'attribuzione all'Ente Parco di poteri speciali, ancorché inerenti anche ad interventi di tipo edilizio, poiché essi sono comunque inerenti alle particolari esigenze di protezione del territorio insistente nel perimetro del Parco.
L'autonomia e la convergenza delle due discipline, urbanistica e di tutela ambientale all'interno del Parco, trova conferma nella sopra menzionata disciplina di cui alla legge n. 426 del 1998.
In coerenza con tale assetto si muove anche il nuovo testo dell'articolo art. 8 della legge n. 47 del 1985, come abrogato dall'art. 136 d.p.r. n. 380 del 2001 e sostituito dall'art. 32 dello stesso decreto. In particolare, il comma 3 del suddetto articolo recita che: “gli interventi di cui al precedente primo comma, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 20 della presente legge. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali”.
Ciò trova conforto nell'indirizzo della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 46 del 2001, che ha affermato la legittimità costituzionale della legge n. 47 del 1985 nella parte in cui non prevede che la sanatoria possa “coprire” anche i profili paesistico - ambientali. In quell’occasione, la Consulta ha rilevato che nell'accertamento di conformità ex articoli 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 è prescritta come unico parametro di valutazione, la conformità dell'opera agli strumenti urbanistici generali e di attuazione, senza alcuna espressa valutazione dei profili paesaggistico - ambientali: essi possono, da soli, impedire il rilascio della sanatoria laddove questa contrasti, nel caso dei Parchi naturali, con il relativo piano ovvero con le misure di salvaguardia, ai sensi della legge n. 391 del 1994, sino a quel momento vigenti.
5.- Riguardo al quarto motivo di ricorso, è sufficiente chiarire che, come per le ordinanze di demolizione emesse dall’amministrazione comunale, ai sensi degli artt. 27 e 31 d.p.r. 380/2001, anche per quelle dell’Ente Parco, la motivazione – avuto riguardo alla natura vincolata dell’ingiunzione - può dirsi adeguata e completa laddove contenga una puntuale descrizione delle opere riscontrate, l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera realizzata in zona vincolata, l'individuazione delle norme violate, essendo in re ipsa l'interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione degli abusi edilizi ed ambientali, sicché la stessa non necessita di ulteriore specifica indicazione che dia conto delle ragioni di interesse pubblico alla demolizione o della comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 3 maggio 2018, n. 2991).
Nel caso di specie, come sopra illustrato, i presupposti di fatto, ossia la descrizione delle opere abusive compiute, nonché quelli di diritti sono stati puntualmente riportati nel provvedimento che, pertanto, risulta indenne dalle sollevate censure di difetto di motivazione, posto che l’interesse pubblico al ripristino dello stato preesistente, in presenza di lesione dei valori paesaggistico-ambientali, è in re ipsa (cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4279).
5.- Per quanto sopra, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore
Giuseppe Esposito, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianmario Palliggiano | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO