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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 13/2021 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 13 del Reg. Gen. dell'anno 2021,
vertente tra
gli appellanti (C.F.: ) (CF: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Giovinazzo del C.F._2
Foro di Palmi, nei confronti degli appellati (comparente a seguito Controparte_1
d'incorporazione – in essa – di , in persona del rappresentante legale Controparte_2
pro tempore (CC. FF. rispettivi: e ), rappresentata e difesa P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avvocato Giuseppe Grillo del Foro di Reggio Calabria, e Controparte_3
in persona del rappresentante legale pro tempore (CF: ,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Grillo del Foro di Reggio Calabria, comparente quale mandataria di in persona del rappresentante Controparte_4
legale pro tempore (C.F.: . P.IVA_3
1 1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza 1107/2020, pubblicata in data 23 novembre 2020, il Tribunale di Reggio Calabria I) accoglieva l'azione revocatoria proposta da nei confronti del CP_2
fondo patrimoniale istituito da e (nonostante l'esposizione Parte_1 Parte_2
debitoria del medesimo , fideiussore di due aperture di credito in conto Parte_2
corrente, accordate dalla Banca predetta a due società, e W3 Informatica Controparte_5
s.r.l., produttive di debiti per 46.000 euro circa) e II) dichiarava l'inefficacia nei confronti dell'istituto di credito e sino alla concorrenza delle proprie ragioni, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale.
2.1. Avverso la sentenza citata propongono appello e , Parte_1 Parte_2
chiedendone la riforma per le ragioni esposte di seguito.
2.2. Gli appellanti – più specificamente – sostengono come il Tribunale abbia applicato erroneamente l'articolo 2901 c.c., riguardante la revocatoria del fondo.
2.3. Essi censurano il provvedimento nella parte in cui il giudice di prima cura avrebbe ritenuto sussistenti le ragioni creditorie, l'eventus damni e il consilium fraudis.
2.3.1. Gli appellanti contestano tale valutazione, sostenendo come a) il credito non fosse esistente al momento della costituzione del fondo, b) non vi sia stata alcuna diminuzione patrimoniale significativa in pregiudizio dei creditori, e c) non vi sia prova della consapevolezza del detrimento arrecato ai creditori.
3. Si costituisce in giudizio incorporante (in seguito alla Controparte_1 CP_2
precedente fusione per incorporazione di in ), chiedendo il Controparte_6 CP_2
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, deducendo come I)
l'“anteriorità” del credito rispetto all'atto da revocare (dalla quale dipende, ai sensi dell'art. 2901, I c., n. 1, c.c., la necessità della prova del consilium fraudis) vada stabilita con riferimento alla nascita dell'obbligazione e non alla sua esigibilità; di talché il credito avrebbe dovuto intendersi esistente al momento della costituzione del fondo patrimoniale (sebbene
2 ancora inesigibile), II) per determinare l'eventus damni, sia sufficiente una variazione qualitativa del patrimonio del debitore: eventualità sussistente – appunto – nell'ipotesi di costituzione d'un fondo patrimoniale, alimentato da un bene immobile di proprietà di , Pt_2
III) in presenza d'una fideiussione (già prestata a favore di terzi), questa variazione può comportare il pericolo di danno derivante dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, e IV) la consapevolezza d'arrecare pregiudizio ai creditori (scientia damni) sia sufficiente per configurare il consilium fraudis.
3.1. Anche si costituisce in giudizio (in quanto Controparte_3 CP_2 ha ceduto a a piena proprietà d'un ramo d'azienda, comprendente
[...] Controparte_4
– tra l'altro – i rapporti bancari in essere con la clientela delle filiali conferite, tra cui quelli della ex poi , a perorazione dell'ineccepibilità della Controparte_6 Controparte_2
sentenza di primo grado, sostenendo come il fondo patrimoniale sia stato costituito in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie, e chiedendo la conferma della statuizione e il rigetto dell'appello (in ciò riportando le medesime ragioni già esposte da ). CP_2
4. All'esito della camera di consiglio del 21 febbraio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Quanto all'elemento dell'esistenza (e anteriorità) del credito, come chiarito – fra le altre – da Cass., Sez. III Civ., ord. n. 8107/2020 «L'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza d'un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti
d'un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto»: di talché anche la fideiussione – per il solo fatto della sua avvenuta prestazione (in epoca antecedente all'atto dispositivo, qui compiuto a titolo gratuito, e indipendentemente dal tempo della concreta esigibilità di quel credito (scaturente dalla garanzia in questione) – integra il requisito d'un credito (e di un credito preesistente) all'atto dispositivo (oggetto della revocatoria ordinaria).
7. In ordine, poi, ai profili dell'eventus damni e della scientia fraudis, esaminabili congiuntamente alla luce della natura dell'atto di disposizione di cui è stata sancita in primo
3 grado l'inefficacia (relativa), conformemente – fra le numerose pronunce intervenute sull'argomento – a Cass., Sez. III Civ., ord. n. 25879/2023 «In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della c.d. “scientia damni” la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione d'un mero danno potenziale”, rimanendo, invece, irrilevante “l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore” (Cass. Sez. 3, sentenza 30 giugno 2015, n. 13343, Rv.
635807-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 1, ordinanza 2 aprile 2021, n. 9192, Rv.
661147-01)»: orbene, la consapevolezza cui allude il precetto codicistico non corrisponde a uno stato soggettivo di deliberata e scientifica preordinazione dell'operato del disponente alla frustrazione (perseguita lucidamente) delle ragioni creditorie altrui, ma alla prefigurazione – da parte dell'autore dell'atto dispositivo, e sulla base di cognizioni generali e comuni – della potenziale nocività della disposizione patrimoniale, rispetto alla futura realizzabilità dell'altrui situazione soggettiva attiva.
8. Orbene, nel momento in cui – e la circostanza risulta decisiva anche in chiave di reiezione del motivo d'appello concernente l'asserita impalpabilità dell'evento di danno – il debitore assoggetti la quasi totalità dei propri beni di maggior valore alle regole del fondo patrimoniale
(scenario esattamente sussistente nella specie, alla luce dell'apprezzamento compiuto dal c.t.u. in prima cura – e rimasto non smentito – per il quale l'intero patrimonio immobiliare del disponente – salvo un cespite – sarebbe stato coinvolto nel conferimento), e ciò avvenga nonostante l'anteriorità delle due fideiussioni (rilasciate dal debitore in favore di società distinte, e beneficiarie di cospicue aperture di credito bancario), ricorrono a) sia il rischio della volatilizzazione della garanzia patrimoniale generica e b) sia la prevedibilità – da parte del debitore – d'un pericolo siffatto.
9. Al riguardo contesta la sentenza gravata anche laddove essa non si sarebbe Pt_2
confrontata con la valutazione della consistenza del patrimonio residuo del fideiussore
(lasciando l'appellante intendere come – nell'ipotesi in cui tale indagine fosse stata compiuta
– ne sarebbe derivata l'insussistenza dell'eventus damni): in proposito, però, la critica degli appellanti non è persuasiva, giacché – proprio in virtù dell'ampiezza dell'atto dispositivo (ossia della confluenza in esso di pressoché tutti gli immobili di – non solamente può Pt_2
riconoscersi nella vicenda il pregiudizio delle ragioni creditorie (a venire), ma tale pregiudizio si manifesta – altresì – percepibile senza particolare sforzo né possesso di competenze specialistiche.
4 10. La sentenza, dunque, è incensurabile, poiché ha riscontrato correttamente a) l'esistenza d'un credito (rinascente dalle fideiussioni concesse da e azionabili da ), b) Pt_2 CP_2
la sua antecedenza (rispetto all'atto dispositivo), c) la seria (e non teorica) rischiosità dell'atto dispositivo (vieppiù se rapportata alla consistenza delle ragioni creditorie dell'istituto bancario), e d) la conoscibilità della natura potenzialmente pregiudizievole dell'iniziativa d'istituire un fondo patrimoniale (coltivata dagli appellanti).
11. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, l'appello va rigettato integralmente.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono poste, in solido, a carico di
[...]
e , sono liquidate ai sensi dei parametri vigenti (contemplati per lo Pt_2 Parte_1
specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di complessità bassa), tengono conto del comportamento processuale delle parti e sono liquidate secondo il prospetto seguente, ma senza loro attribuzione separata (in eventuale favore di ciascuna delle controparti), essendosi le appellate costituite tutte a mezzo del medesimo difensore, e avendo le stesse svolto difese sovrapponibili (si consideri, al riguardo, Cass., Sez. II Civ., sent. n. 29651/2018):
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
13. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni di pertinenza, in materia d'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da e nei confronti di (incorporante Parte_2 Parte_1 Controparte_1 [...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore, e CP_2 [...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra Controparte_3
istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
5 - condanna solidalmente e alla rifusione delle spese di lite Parte_2 Parte_1
sostenute dalle convenute, e liquidate complessivamente in 4.996 euro, oltre a spese documentate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto – per le valutazioni pertinenti – della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
6
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 13 del Reg. Gen. dell'anno 2021,
vertente tra
gli appellanti (C.F.: ) (CF: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Giovinazzo del C.F._2
Foro di Palmi, nei confronti degli appellati (comparente a seguito Controparte_1
d'incorporazione – in essa – di , in persona del rappresentante legale Controparte_2
pro tempore (CC. FF. rispettivi: e ), rappresentata e difesa P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avvocato Giuseppe Grillo del Foro di Reggio Calabria, e Controparte_3
in persona del rappresentante legale pro tempore (CF: ,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Grillo del Foro di Reggio Calabria, comparente quale mandataria di in persona del rappresentante Controparte_4
legale pro tempore (C.F.: . P.IVA_3
1 1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza 1107/2020, pubblicata in data 23 novembre 2020, il Tribunale di Reggio Calabria I) accoglieva l'azione revocatoria proposta da nei confronti del CP_2
fondo patrimoniale istituito da e (nonostante l'esposizione Parte_1 Parte_2
debitoria del medesimo , fideiussore di due aperture di credito in conto Parte_2
corrente, accordate dalla Banca predetta a due società, e W3 Informatica Controparte_5
s.r.l., produttive di debiti per 46.000 euro circa) e II) dichiarava l'inefficacia nei confronti dell'istituto di credito e sino alla concorrenza delle proprie ragioni, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale.
2.1. Avverso la sentenza citata propongono appello e , Parte_1 Parte_2
chiedendone la riforma per le ragioni esposte di seguito.
2.2. Gli appellanti – più specificamente – sostengono come il Tribunale abbia applicato erroneamente l'articolo 2901 c.c., riguardante la revocatoria del fondo.
2.3. Essi censurano il provvedimento nella parte in cui il giudice di prima cura avrebbe ritenuto sussistenti le ragioni creditorie, l'eventus damni e il consilium fraudis.
2.3.1. Gli appellanti contestano tale valutazione, sostenendo come a) il credito non fosse esistente al momento della costituzione del fondo, b) non vi sia stata alcuna diminuzione patrimoniale significativa in pregiudizio dei creditori, e c) non vi sia prova della consapevolezza del detrimento arrecato ai creditori.
3. Si costituisce in giudizio incorporante (in seguito alla Controparte_1 CP_2
precedente fusione per incorporazione di in ), chiedendo il Controparte_6 CP_2
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, deducendo come I)
l'“anteriorità” del credito rispetto all'atto da revocare (dalla quale dipende, ai sensi dell'art. 2901, I c., n. 1, c.c., la necessità della prova del consilium fraudis) vada stabilita con riferimento alla nascita dell'obbligazione e non alla sua esigibilità; di talché il credito avrebbe dovuto intendersi esistente al momento della costituzione del fondo patrimoniale (sebbene
2 ancora inesigibile), II) per determinare l'eventus damni, sia sufficiente una variazione qualitativa del patrimonio del debitore: eventualità sussistente – appunto – nell'ipotesi di costituzione d'un fondo patrimoniale, alimentato da un bene immobile di proprietà di , Pt_2
III) in presenza d'una fideiussione (già prestata a favore di terzi), questa variazione può comportare il pericolo di danno derivante dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, e IV) la consapevolezza d'arrecare pregiudizio ai creditori (scientia damni) sia sufficiente per configurare il consilium fraudis.
3.1. Anche si costituisce in giudizio (in quanto Controparte_3 CP_2 ha ceduto a a piena proprietà d'un ramo d'azienda, comprendente
[...] Controparte_4
– tra l'altro – i rapporti bancari in essere con la clientela delle filiali conferite, tra cui quelli della ex poi , a perorazione dell'ineccepibilità della Controparte_6 Controparte_2
sentenza di primo grado, sostenendo come il fondo patrimoniale sia stato costituito in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie, e chiedendo la conferma della statuizione e il rigetto dell'appello (in ciò riportando le medesime ragioni già esposte da ). CP_2
4. All'esito della camera di consiglio del 21 febbraio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Quanto all'elemento dell'esistenza (e anteriorità) del credito, come chiarito – fra le altre – da Cass., Sez. III Civ., ord. n. 8107/2020 «L'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza d'un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti
d'un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto»: di talché anche la fideiussione – per il solo fatto della sua avvenuta prestazione (in epoca antecedente all'atto dispositivo, qui compiuto a titolo gratuito, e indipendentemente dal tempo della concreta esigibilità di quel credito (scaturente dalla garanzia in questione) – integra il requisito d'un credito (e di un credito preesistente) all'atto dispositivo (oggetto della revocatoria ordinaria).
7. In ordine, poi, ai profili dell'eventus damni e della scientia fraudis, esaminabili congiuntamente alla luce della natura dell'atto di disposizione di cui è stata sancita in primo
3 grado l'inefficacia (relativa), conformemente – fra le numerose pronunce intervenute sull'argomento – a Cass., Sez. III Civ., ord. n. 25879/2023 «In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della c.d. “scientia damni” la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione d'un mero danno potenziale”, rimanendo, invece, irrilevante “l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore” (Cass. Sez. 3, sentenza 30 giugno 2015, n. 13343, Rv.
635807-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 1, ordinanza 2 aprile 2021, n. 9192, Rv.
661147-01)»: orbene, la consapevolezza cui allude il precetto codicistico non corrisponde a uno stato soggettivo di deliberata e scientifica preordinazione dell'operato del disponente alla frustrazione (perseguita lucidamente) delle ragioni creditorie altrui, ma alla prefigurazione – da parte dell'autore dell'atto dispositivo, e sulla base di cognizioni generali e comuni – della potenziale nocività della disposizione patrimoniale, rispetto alla futura realizzabilità dell'altrui situazione soggettiva attiva.
8. Orbene, nel momento in cui – e la circostanza risulta decisiva anche in chiave di reiezione del motivo d'appello concernente l'asserita impalpabilità dell'evento di danno – il debitore assoggetti la quasi totalità dei propri beni di maggior valore alle regole del fondo patrimoniale
(scenario esattamente sussistente nella specie, alla luce dell'apprezzamento compiuto dal c.t.u. in prima cura – e rimasto non smentito – per il quale l'intero patrimonio immobiliare del disponente – salvo un cespite – sarebbe stato coinvolto nel conferimento), e ciò avvenga nonostante l'anteriorità delle due fideiussioni (rilasciate dal debitore in favore di società distinte, e beneficiarie di cospicue aperture di credito bancario), ricorrono a) sia il rischio della volatilizzazione della garanzia patrimoniale generica e b) sia la prevedibilità – da parte del debitore – d'un pericolo siffatto.
9. Al riguardo contesta la sentenza gravata anche laddove essa non si sarebbe Pt_2
confrontata con la valutazione della consistenza del patrimonio residuo del fideiussore
(lasciando l'appellante intendere come – nell'ipotesi in cui tale indagine fosse stata compiuta
– ne sarebbe derivata l'insussistenza dell'eventus damni): in proposito, però, la critica degli appellanti non è persuasiva, giacché – proprio in virtù dell'ampiezza dell'atto dispositivo (ossia della confluenza in esso di pressoché tutti gli immobili di – non solamente può Pt_2
riconoscersi nella vicenda il pregiudizio delle ragioni creditorie (a venire), ma tale pregiudizio si manifesta – altresì – percepibile senza particolare sforzo né possesso di competenze specialistiche.
4 10. La sentenza, dunque, è incensurabile, poiché ha riscontrato correttamente a) l'esistenza d'un credito (rinascente dalle fideiussioni concesse da e azionabili da ), b) Pt_2 CP_2
la sua antecedenza (rispetto all'atto dispositivo), c) la seria (e non teorica) rischiosità dell'atto dispositivo (vieppiù se rapportata alla consistenza delle ragioni creditorie dell'istituto bancario), e d) la conoscibilità della natura potenzialmente pregiudizievole dell'iniziativa d'istituire un fondo patrimoniale (coltivata dagli appellanti).
11. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, l'appello va rigettato integralmente.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono poste, in solido, a carico di
[...]
e , sono liquidate ai sensi dei parametri vigenti (contemplati per lo Pt_2 Parte_1
specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di complessità bassa), tengono conto del comportamento processuale delle parti e sono liquidate secondo il prospetto seguente, ma senza loro attribuzione separata (in eventuale favore di ciascuna delle controparti), essendosi le appellate costituite tutte a mezzo del medesimo difensore, e avendo le stesse svolto difese sovrapponibili (si consideri, al riguardo, Cass., Sez. II Civ., sent. n. 29651/2018):
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
13. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni di pertinenza, in materia d'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da e nei confronti di (incorporante Parte_2 Parte_1 Controparte_1 [...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore, e CP_2 [...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra Controparte_3
istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
5 - condanna solidalmente e alla rifusione delle spese di lite Parte_2 Parte_1
sostenute dalle convenute, e liquidate complessivamente in 4.996 euro, oltre a spese documentate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto – per le valutazioni pertinenti – della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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