Articolo 20 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 settembre 1995
Art. 20. (Capacita' giuridica delle persone fisiche) 1. La capacita' giuridica delle persone fisiche e' regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacita', prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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