Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/04/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 324/2025
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente dott. Gianmarco Marinai
dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore
dott. Nicoletta Marino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 324/2025 promossa da: con l'Avv. Beatriz Rodriguez Varela;
c.f. C.F. 1 Parte 1
e
, ,con l'Avv. Beatriz Rodriguez c.f. C.F. 2 Controparte_1
Varela;
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 30.01.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio il 01.09.2018 a JA (PI) e che dalla loro unione è nato un figlio: nato il [...] in [...] 1
Con provvedimento in data 03/02/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.03.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al
Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte 1 e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di JA (PI) di Controparte_1
,
procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato il 01.09.2018
a JA (PI) trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 16 P. 2 Serie C anno 2018.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano che la casa coniugale posta in Viale Giosuè Carducci N. 49, rimane assegnata con tutti gli arredi e corredi – ad eccezione dei beni di esclusiva proprietà del
-
sig. CP 1 che in modo non esaustivo, si indicano nell'allegato doc. 6 da intendersi parte integrante del ricorso alla sig.ra " Parte 1 la quale si renderà responsabile della gestione e della manutenzione ordinaria della stessa, ivi compresi i pagamenti delle bollette relative alle utenze domestiche quali luce, acqua, gas, TARI ed altre tasse/spese inerenti l'abitazione oggetto dell'accordo che assume interamente a proprio carico (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: revisione annuale della caldaia, imbiancatura di muri e infissi, riparazione di elettrodomestici, spese legate all'usura dei beni mobili, ecc...).
3) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre sita Viale Giosuè Carducci N. 49 ove entrambi manterranno la residenza anagrafica. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra Parte 1 arà tenuta a darne notizia al sig. Controparte 1 con un preavviso di almeno 15 giorni. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Modalità e tempi di frequentazione.
I genitori di comune accordo stabiliscono i tempi di permanenza e cura di Per 1 presso ciascuno di essi come segue, a settimane alterne: - settimana 1 (quando Per 1 trascorrerà il weekend con il padre): il sig. CP 1 terrà con sé il figlio dalle ore 19:00 della domenica antecedente fino al martedì all'uscita dalla scuola (ore 15:30) e dal giovedì all'uscita dalla scuola (ore15:30) fino alla domenica alle ore 19:00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della mamma. Settimana 2 (quando Per 1
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trascorrerà il weekend con la madre): la sig.ra Pt 1 terrà con sé il figlio dalle ore 19:00 della domenica antecedente fino al martedì all'uscita dalla scuola (ore 15:30) e dal giovedì all'uscita dalla scuola (ore15:30) fino alla domenica alle ore 19:00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione del padre. Nei periodi in cui il bambino non andrà a scuola (chiusura estiva, malattia, scioperi, festività locali o nazionali, ecc..) i genitori, in ordine alle tempistiche/modalità di visita ut sopra indicate, terranno con sé il bambino dalle ore 8:30 del mattino. Ulteriori periodi/modalità di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle esigenze del minore. ▪ Durante le vacanze estive, ognuno dei genitori, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, trascorrerà con il figlio 15 giorni consecutivi o frazionati da concordare tra i coniugi entro il giorno 1° giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente con congruo preavviso, indicativamente di almeno 15 giorni l'indirizzo delle località di
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vacanza dove porteranno il figlio nonché le date/orari di partenza e ritorno. ▪ I compleanni di Per 1 dovranno preferibilmente essere festeggiati dai genitori insieme. Laddove ciò non fosse possibile, anche per i compleanni si seguirà la turnazione annuale alternativamente fra i genitori. I genitori concordano altresì che, a prescindere degli accordi/turnazioni di visita a loro spettanti, potranno trascorrere con il minore il giorno del proprio compleanno: il sig. CP 1 il 10/03 e la sig.ra Pt 1 119/01). ▪ Per quanto concerne le festività natalizie, il piccolo R_ le trascorrerà metà con un genitore e metà con l'altro, in modo tale che, ad anni alterni, possa passare con uno il periodo dalla chiusura delle scuole sino al 30 dicembre e con l'altro il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Relativamente alle festività pasquali i genitori si organizzeranno in modo tale che il bambino possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua e la Pasquetta con la madre e l'anno successivo viceversa, così come i genitori si alterneranno anche di anno in anno per le altre festività e “ponti”. ▪ Nei periodi di vacanza che il minore trascorrerà con un genitore o con l'altro il diritto di visita dell'altro genitore si intenderà sospeso. ▪ Sulle questioni di ordinaria amministrazione la potestà sarà esercitata disgiuntamente dai genitori allorché ciascuno avrà il figlio presso di sé, mentre, invece, dovranno essere adottate congiuntamente le scelte principali, come quelle in campo scolastico/sportivo, sanitario e religioso e, comunque, rilevanti per la crescita del minore. ▪ Entrambi i genitori potranno allontanarsi dal luogo di residenza portando con sé il figlio per gite giornaliere e/o per periodi di vacanze più lunghi nei rispettivi giorni di permanenza senza l'obbligo di fornire congruo preavviso all'altro genitore. ▪ Le parti si impegnano a garantire il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi i genitori e a conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Per quanto concerne invece il mantenimento ordinario di Per 1 le parti stabiliscono che, in considerazione dei tempi di permanenza del bambino presso ciascuno dei genitori e, tenuto conto dei loro redditi omogenei, nessun mantenimento “indiretto" dovrà essere corrisposto dall'uno all'altro, ovvero, nel caso de quo, verrà operato il sistema del
"mantenimento diretto”. Si intendono spese ordinarie quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio: vitto, abbigliamento ordinario, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali, spese per l'ordinaria cura della persona).
5) Le spese straordinarie, che dovranno sempre essere previamente concordate tra loro e debitamente documentate, tenuto conto dei redditi omogenei dei genitori, saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno. Le parti dovranno accordarsi in ordine alla scelta del medico professionista specialista e per le eventuali spese straordinarie laddove la singola spesa superi 150,00 euro. Visto e considerato che le parti hanno concordato il c.d. mantenimento diretto delle spese ordinarie del figlio e al fine di prevenire o ridurre i possibili contrasti fra i genitori, i sigg. CP 1 e Pt 1 itengono opportuno dettagliare come di seguito indicato, in modo vincolante per le parti, la disciplina delle spese straordinarie. 5.1) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. 5.2) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici. 5.3) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: mensa scuola, tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. 5.4) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria. 5.5) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). 5.6) Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Acquisto cellulare. Cambio di abbigliamento e calzature invernali. Coerentemente con il regime di mantenimento diretto, ciascun genitore dovrà acquistare anche gli indumenti e i beni necessari per la cura quotidiana del minore (ad es. spazzolino da denti) così da consentire al bambino di sentirsi a casa propria in entrambe le abitazioni dei genitori e, contemporaneamente, da limitare la necessità di spostarsi sempre con una valigia. Il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica/whatsapp, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 7 (sette) giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori dichiarano di utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica: whatsapp 3803174345/ Email 1
- whatsapp 3479429988. Una volta effettuata la spesa, l'altro Email 2
genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail/whatsapp della documentazione attestante il pagamento;
Per quanto riguarda eventuali spese relative al servizio di babysitter, le parti convengono che le stesse restino a carico del genitore che ne usufruirà in ordine ai rispettivi periodi di convivenza stabiliti al punto 3) del presente atto.
6) In relazione alla collocazione del cane familiare, un bassotto a pelo duro di nome _2
(6 anni) intestato alla sig.ra Pt 1 le parti stabiliscono che il cagnolino rimanga collocato presso di lei. Tuttavia, le spese per le cure ed alimentazione del cane (cure veterinarie, eventuali farmaci ed accessori) saranno sostenute al 50% tra i sigg. CP 1 e Pt 1 Inoltre, il sig. CP 1 in considerazione del rapporto affettivo che lega R_ all'animale, si rende disponibile a tenere con sé _2" in quelle occasioni in cui la sig.ra Pt 1 per motivi di lavoro/vacanza non potrà tenere/portare con sé il cane. La
―
predetta disponibilità del sig. CP 1 sarà tuttavia limitata ad un massimo di 4 giorni consecutivi (o 7 giorni consecutivi in concomitanza con le vacanze estive/natalizie).
7) I Sigg. CP 1 e Pt 1 imarranno obbligati a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere presso di loro e non sarà maggiorenne ed economicamente indipendente, come per legge.
8) Per quanto riguarda l'assegno unico universale – attualmente di 57,00 mensili, le parti stabiliscono che lo stesso verrà ripartito in pari misura tra i genitori ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 230/2021. Anche le detrazioni IRPEF saranno operate al 50%.
Le parti si impegnano fin da ora fornire la documentazione necessaria per poter effettuare la richiesta del predetto assegno universale e/o per qualsiasi altra agevolazione, bonus e/o contributo economico locale/statale.
9) Gestione veicoli/mezzi di trasporto. In relazione ai veicoli in dotazione alla famiglia le parti stabiliscono che la DA UP targata FT490JE, di proprietà esclusiva del sig. CP 1 e la Dacia US targata EW377MM intestata alla sig.ra Pt_1 rimangono nella esclusiva disponibilità dei rispettivi proprietari.
10) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore. Le parti si danno vicendevole autorizzazione per portare il bambino all'estero durante i rispettivi periodi permanenza e/o di vacanza.
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di aver definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo fatti salvi gli accordi di cui al ricorso.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 27.03.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai