Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/04/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1764 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 21.5.2024
PROMOSSA DA
, con l'Avv. CESARE DE MATTEI ed elettivamente domiciliata in VIA Parte_1
TUNISIA, 25 - MILANO
-Appellante-
CONTRO
, con l'Avv. ANTONIO COLELLA ed elettivamente domiciliata in Controparte_1
VIA FLAMINIA, 163/E - RIMINI
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Rimini n. 851/2022, depositata il 20/09/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A fondamento della propria richiesta deduceva che il giorno 8 settembre 2018 si era recata a
Misano Adriatico con il nonno paterno ed un amico ed aveva acquistato un biglietto per un giro in una pista nel circuito gestito dalla ove era prevista la fornitura della CP_3 Controparte_2 tuta, del casco e del sottocasco igienico. All'ingresso in pista le veniva consegnato solo un casco modello Jet, ossia aperto, senza alcuna protezione del viso e nessuna tuta, e le veniva assegnato il kart n. 17, privo di cinture di sicurezza. L'addetto al circuito regolava il kart al fine di verificare se la arrivasse ai Parte_1 pedali, dopo di che la stessa partiva per i suoi giri di pista. Durante il primo giro si bloccava l'acceleratore del kart ma l'attrice riusciva comunque a frenare e ad accostare il mezzo a bordo pista così da avvertire il personale del malfunzionamento.
Nonostante la richiesta della stessa e del suo amico presente a bordo pista, Persona_1 di cambiare il kart, l'addetto al circuito, dopo un rapido controllo, tranquillizzava la ragazza, dicendole di continuare pure con lo stesso kart, poichè era tutto in regola. Tuttavia, dopo tre giri del circuito, l'acceleratore si bloccava nuovamente e l'attrice non riuscendo più a controllare il kart si schiantava contro le protezioni poste al bordo delle curve e costituite da grossi pneumatici.
A seguito del violento urto, la , dopo aver sbattuto il mento, la bocca ed il naso Parte_1 contro il volante in alluminio del kart, veniva sbalzata fuori dal kart sull'asfalto, si spaccava il labbro inferiore, perdeva i due denti incisivi e parte della gengiva, si fratturava il naso e perdeva i sensi. L'addetto al circuito, senza bloccare la corsa, si avvicinava all'attrice, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, la faceva rialzare e l'accompagnava al di fuori del circuito ove, dopo circa venti minuti, giungeva l'ambulanza. L'attrice veniva, quindi, condotta al Pronto Soccorso dell'Ospedale Bufalini di Cesena, ove i sanitari le diagnosticavano la frattura corono-radicale dei denti incisivi superiori, avulsione dentaria, infrazione alle ossa nasali e ferita al labbro inferiore.
Veniva poi ricoverata presso il reparto di chirurgia maxillo-facciale dell'Ospedale di Alessandria in data 9 ottobre 2018 per l'estrazione del residuo della radice del dente e poi ancora in Pronto Soccorso ad Alessandria in data 23 ottobre 2018 per comparsa di febbre, cefalea e fotofobia e dimessa con diagnosi di cefalea.
Dopo ulteriori visite ed accertamenti, nel mese di luglio 2019 iniziava il trattamento odontoiatrico per il ripristino della dentatura anteriore.
A causa del sinistro riportava lesioni con conseguente quantificazione dei danni in euro € 42.603,13 (di cui € 25.420,00 per danno biologico, € 3.583,13 per inabilità temporanea, € 13.600,00 per spese mediche dentistiche attuali e future).
Si costituiva in giudizio la società contestando nel merito le avverse Controparte_2 richieste sia in ordine all'an che al quantum, eccependo l'infondatezza della domanda risarcitoria e conseguentemente chiedendone il rigetto. Deduceva, in particolare, che il circuito per go-Kart gestito dalla società Controparte_2 era una pista omologata per gare ufficiali sia diurne che notturne e, quando non c'erano competizioni ufficiali, era possibile noleggiare i kart suddivisi per età e categoria:
- Kart per adulti con Potenza 40 CV, 14 CV, 11 CV, 8 CV;
- Kart a due posti (adulto alla guida che trasporta un bambino);
- Kart per Bambini (da 8 a 16 anni). Aggiungeva che si trattava di kart di ultima generazione, forniti dalla ditta specializzata Sodi
Kart, sottoposti quotidianamente ad apposito controllo da parte di un meccanico e - dal momento che il noleggio sul circuito era all'aperto - venivano forniti dalla costruttrice privi di cinture di sicurezze (per contro previste per i mezzi destinati a circuiti cd. indoor). La pista era omologata, asfaltata, in ottimo stato di conservazione, munita di dotazioni di sicurezza laterali, con bordi, banchine e zone laterali livellate, con erba rasata ed una barriera di pneumatici – altrettanto conforme e omologata - lungo tutto il perimetro della pista e all'ingresso era collocata idonea cartellonistica indicante le modalità di fruizione della pista e dei go-kart.
Il personale, sempre presente in pista durante le corse, forniva agli utenti tutta l'assistenza richiesta e necessaria, dando indicazioni verbali o con apposite bandiere di segnalazione. All'utente che noleggiava un mezzo venivano messi a disposizione, in un apposito spazio, le protezioni di sicurezza, tra cui i caschi. Salva l'ipotesi di gara, durante la quale è prescritto l'uso del solo casco integrale, durante i giri in pista non agonistici – come quello acquistato dall'attrice e dal suo accompagnatore – l'avventore poteva scegliere liberamente, dopo averli provati, la taglia e il modello di casco tra quelli del tipo integrale o aperto (tutti ugualmente omologati).
Precisava poi che, nella serata del 08/09/2018, le protezioni vennero messe a disposizione anche dell'attrice e del suo accompagnatore che noleggiarono due kart singoli (dopo averli scelti, previa illustrazione delle specifiche potenza/prezzo) per cimentarsi in pista contemporaneamente. Al primo giro di circuito, la - giunta al tratto di percorso sul lato mare - uscì di Parte_1 pista e venne recuperata da , il quale le consigliò di tenere una velocità di marcia Controparte_4 più contenuta. In quell'occasione, l'attrice, contrariamente a quanto affermato in citazione, lungi dal lamentare malfunzionamenti al mezzo, ringraziò l'addetto e riprese la marcia, compiendo quattro giri del circuito a velocità moderata. Tuttavia, durante il quinto giro, la , aumentò la Parte_1 velocità e, dopo aver effettuato due curve destrorse, giunta all'altezza della successiva curva a sinistra, anziché affrontarla “tirava” dritto, sbagliando dunque la traiettoria di guida e finendo contro le barriere protettive con il mezzo, sino a cadere rovinosamente a terra, urtando il volto sull'asfalto. Il personale presente interveniva per gli immediati soccorsi e chiamava l'ambulanza. Assumeva quindi come la responsabilità del sinistro andava addebitata - in via esclusiva – alla , la quale finiva fuori pista in quanto non in grado di affrontare una curva, “tirando Parte_1 dritto” per mero errore di manovra dovuto ad una sua imprudenza o negligenza. Le lesioni lamentate l'attrice, pertanto, non potevano essere state cagionate dal dedotto, ma inesistente, malfunzionamento del mezzo.
Negava in ogni caso la sussistenza di una qualsivoglia violazione degli standard di sicurezza: sia il circuito, sia le protezioni a bordo pista, sia i mezzi noleggiati erano regolarmente omologati, al pari dei caschi e dell'ulteriore materiale protettivo;
i mezzi erano appositamente forniti alla convenuta privi di cinture di sicurezza (previste solo per quelli destinati alle piste indoor); l'intervento del personale presente in pista era stato tempestivo e risolutivo;
il kart 17 scelto dall'attrice era perfettamente funzionante e non presentava alcuna anomalia, al pari dell'acceleratore e degli altri pedali del mezzo, tanto che l'attrice aveva già compiuto 4 giri prima di uscire di pista e che, l'indomani, lo stesso kart era stato noleggiato senza alcuna riparazione. All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano espletate prove orali e CTU medico- legale, il Tribunale rigettava la domanda attrice. Preliminarmente il primo Giudice inquadrava la fattispecie in esame nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 cc., escludendo l'applicabilità dell'art. 2050 c.c., poiché l'attività di gestione di un kartodromo e di noleggio dei relativi kart non può ritenersi in sé pericolosa, specialmente quando – come nel caso di specie – non siano previste gare tra le vetture e si tratti di veicoli non in grado di raggiungere velocità elevate, non essendo in tal caso ravvisabile un tasso di pericolosità della circolazione superiore a quello connesso al normale esercizio della guida automobilistica.
Ciò posto, e richiamati i principi regolatori della responsabilità ex art. 2051 c.c., il Tribunale non ha ritenuto provata né l'asserita inidoneità della barriera di protezione presente a bordo pista, né l'asserita imputabilità dell'infortunio occorso all'attrice a una disfunzione del kart da lei condotto, così ritenendo che l'avvenuta perdita del controllo del mezzo fosse dipesa da un errore di guida della conducente.
La testimonianza resa in corso di causa da aveva confermato che il giorno Persona_1
08/09/2018 si era infortunata durante un giro in pista presso il kartodromo, ma il Parte_1 teste, che era alla guida di un altro kart sulla medesima pista, ha riferito di non aver visto l'incidente. E' vero che lo stesso teste aveva confermato anche l'episodio del bloccaggio del pedale dell'acceleratore, ma tale circostanza non era stata confermata dagli altri testimoni sentiti nel corso del giudizio.
In particolare, il teste aveva dichiarato che il kart era stato da lui Controparte_4 controllato e andava bene.
Quanto ai presidi di sicurezza, anche alla luce delle testimonianze rese, la convenuta aveva dato prova di avere adottato tutte le misure atte ad evitare il danno.
In definitiva, secondo il Tribunale non era stata fornita la prova che il danno fosse stato determinato dal malfunzionamento dell'acceleratore, non essendovi prova, alla luce delle contraddittorie dichiarazioni dei testi escussi, che il pedale del kart si fosse bloccato e avesse smesso di rispondere ai comandi prima dell'urto, dovendosi, piuttosto, ipotizzare che il sinistro ebbe a verificarsi a causa del comportamento imprudente della danneggiata, che per la sua incidenza e rilevanza era stato tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento. Doveva, pertanto, ritenersi indimostrata l'esistenza di profili di colpa nella condotta del gestore del , in relazione al danno, con esclusione della prospettata responsabilità ex art. CP_5
2043 c.c.; né poteva ravvisarsi nell'infortunio de quo un caso di danno cagionato da cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo rimasto indimostrato che le cose nella custodia della convenuta possedessero quella potenzialità lesiva, o attitudine al nocumento, che costituisce uno dei presupposti della responsabilità prevista da quest'ultima disposizione codicistica. Al rigetto della domanda conseguiva la condanna alle spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva appello insistendo per Parte_1 l'accoglimento delle proprie istanze risarcitorie. Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del gravame Controparte_1
e la conferma dell'impugnata Sentenza, ovvero, in subordine, per l'accertamento della sola minima responsabilità concorsuale della società appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il terzo motivo si contesta il fatto che il primo Giudice, dopo aver correttamente inquadrato la fattispecie in esame nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., abbia, poi, escluso la responsabilità della società convenuta, addebitando l'evento ad un possibile comportamento imprudente della danneggiata, assunto con un giudizio del tutto probabilistico, senza spiegare il motivo di tale convincimento, assolutamente contrario alle risultanze testimoniali.
L'art. 2051 c.c. rappresenta una ipotesi di responsabilità oggettiva, che pertanto determina un'inversione della prova, in cui rileva esclusivamente il rapporto di custodia e nel quale il danneggiato deve provare solo le conseguenze dannose patite e il nesso causale tra queste e la cosa stessa, circostanza pienamente provata e pacificamente ammessa anche in sentenza.
Il contenuto della prova liberatoria non è quindi la dimostrazione della diligenza del custode (ossia l'assenza di colpa), ma la dimostrazione del caso fortuito, e dunque l'individuazione di una causa esterna non imputabile al custode, causa esterna che può essere sia un fatto naturale, sia il comportamento di un terzo, o il fatto dello stesso danneggiato. E qualora la causa rimanga ignota o incerta, l'incertezza non potrà che sfavorire il custode e non il danneggiato, come avverrebbe secondo la disciplina generale in tema di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
Con il secondo e quarto motivo si lamenta l'errata valutazione delle prove testimoniali.
Invero, il Giudice di primo grado ha rilevato che la dichiarazione resa dal teste non Per_1 era stata confermata dagli altri testi, nella fattispecie i della convenuta, che avevano, Tes_1 invece, dichiarato che il kart della non aveva problemi, così ritenendo valutare non Parte_1 attendibile la testimonianza del senza darne alcuna motivazione e senza dare conto delle Per_1 ragioni per le quali ha preferito alcune risultanze testimoniali rispetto ad altre e dei motivi per i quali le ha ritenute più attendibili. Tuttavia, a fronte di una chiara testimonianza relativa alla causa per cui il kart dell'attrice uscì di pista in quanto incontrollabile per i problemi all'acceleratore, non sussiste la prova dell'asserita guida imprudente o dell'errore di guida della , atteso che i testi di parte Parte_1 convenuta, hanno solo dichiarato che la stessa aveva compiuto alcuni giri di pista, ma che procedeva ad una velocità adeguata. Parte convenuta non ha dunque provato il caso fortuito.
§ L'appello è parzialmente fondato. La statuizione del primo Giudice non è condivisibile, essendo diversi i principi ermeneutici insegnati dalla Suprema Corte in materia di applicazione dell'art. 2051 c.c.: “La condotta della vittima d'un danno causato da una cosa custodia, pertanto, in tanto può escludere la responsabilità del custode, in quanto possa reputarsi "caso fortuito"; e può reputarsi tale quando fu imprevedibile da parte del custode (tra le più recenti, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 18317 del 18/09/2015).
I giudizi di "negligenza" della vittima, e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode, non si implicano a vicenda. (…) La eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima"
e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile.
In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051
c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016).
Tali principi portano a concludere che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, rapportato ad una valutazione ex ante o in astratto, integra il caso fortuito, unico evento in grado di elidere la responsabilità del custode (Cass. Civ. n. 2480/2018), considerato anche che “su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. (Cass. 22 marzo 2011, n. 6550).” (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 15761/16 del 29/07/2016).
Posti detti principi, cui questa Corte ritiene di dover pienamente aderire, non può in alcun modo concludersi per una responsabilità esclusiva dell'attrice, non avendo la stessa fatto un uso improprio o abnorme del bene in custodia, potendosi, il suo eventuale e presunto comportamento imprudente - non astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile - valutare esclusivamente ai fini di un concorso nella causazione dell'evento. Viceversa, in riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, valgono i principi recentemente espressi dalle Sezioni Unite, nel senso che, una volta che il danneggiato abbia “prospettato e provato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.” (Cass. Civ., SS.UU. n. 30943/2022). Ciò in quanto l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
Eventuali omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rilevano ai fini della sola fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., salvo che la loro deduzione non sia diretta a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, ovvero a sostenere l'allegazione e la prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Ciò posto era onere del custode fornire la prova del caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo connotato da imprevedibilità, inevitabilità e dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, essendo stato, altresì, precisato dalla S.C., che, a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
In tal senso si erano già espresse anche le Sezioni Unite con la Sent. del 13/1/2005 n. 564:
«In tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 c.c., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (comma 2); solo la situazione contemplata nel comma 2 costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d'ufficio verificare, sulla base delle prove acquisite, se il danneggiato abbia o meno concorso a determinare il danno;
al riguardo - una volta che il danneggiato abbia offerto la prova del danno e della sua derivazione causale dall'illecito - costituisce onere probatorio del danneggiante dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dal comportamento del danneggiato (art. 1227 c.c., comma 1) ovvero che il danno sia stato ulteriormente aggravato da quest'ultimo (art. 1227 c.c., comma 2)». Fatte queste premesse, ed applicati i relativi principi al caso di specie, va rilevato che il primo Giudice si è limitato a valutare il comportamento della danneggiata, mentre avrebbe dovuto procedere ad un duplice accertamento: che la vittima avesse tenuto o meno una condotta imprudente o negligente e che quella condotta non fosse prevedibile da parte del custode.
Dalle prove acquisite agli atti emerge chiaramente che non ha fatto un uso Parte_1 anomalo, abnorme od imprevedibile del bene, limitandosi a guidare il go-kart lungo il percorso previsto, indossando le protezioni che le erano state assegnate.
Neppure può dirsi provata una sua condotta di guida imprudente, come dedotto dalla società convenuta/appellata, in quanto i testi sentiti, entrambe soci della , hanno smentito CP_1 tale circostanza: il teste ha dichiarato: “si è vero, nel senso che confermo che fece altri giri Tes_2 di pista ma non posso dire a quanto andava”, mentre il teste ha riferito: “si è vero CP_4 confermo che fece altri giri aumentando la velocità, più o meno andava a velocità moderata”. Analogamente non provata risulta la sussistenza o, comunque l'adeguatezza delle barriere di protezione poste ai lati della pista, in quanto, sempre stando alle dichiarazioni dei testi/soci dell'appellata, l'uscita di pista della non venne affatto contenuta dalle barriere protettive Parte_1 costituite da pneumatici posti a bordo pista, in quanto la ragazza sorvolò dette barriere, andandosi, così, a schiantare sull'asfalto. La circostanza è stata confermata sia dal teste che ha dichiarato: “si è vero, vidi CP_4 l'incidente non era molto distante da dove mi trovai, ricordo che andò dritto passò sopra le protezioni e sbalzata fuori dal go-kart cadde sull'asfalto”, sia dal teste “l'incidente Tes_2 avvenne proprio dove mi trovavo io, non ha fatto la curva ha saltato le barriere e quando è ricaduta è sbalzata e ha sbattuto il viso sull'asfalto”. Va soggiunto che il teste ha anche riferito: “preciso che è stata sbalzata poiché non Tes_2 indossava le cinture di sicurezza perché nella pista all'aperto le cinture non sono previste”. Sul punto va rilevato che secondo la Giurisprudenza di legittimità, il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del 'neminem laedere', che nella qualità di custode delle stesse attrezzature e, come tale, civilmente responsabile dei danni provocati dalla cosa ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. rispetto alle quali egli è obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso, ad eccezione dell'ipotesi del caso fortuito. Ai fini dell'esonero da responsabilità, l'esercente, deve dimostrare di aver gestito la cosa nelle condizioni di massima sicurezza, adottando ogni accorgimento idoneo ad evitare l'evento e di avere mantenuto le prescrizioni di sicurezza impartite alla stregua dei criteri di garanzia e protezione che lo stesso ha l'obbligo di rispettare nel caso concreto (Cass. Pen., n. 36010/18). In particolare, è stato affermato che: “Il gestore di un'attività pericolosa, come la gestione di una pista di go-kart, è responsabile ai sensi dell'art. 2050 c.c. per i danni cagionati dall'esercizio di tale attività, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. La pericolosità dell'attività va valutata ex ante, considerando le caratteristiche intrinseche dell'attività stessa e le misure di sicurezza adottate, a prescindere dalla condotta del singolo utente. Anche
l'omologazione e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività non escludono la responsabilità del gestore, qualora non siano state adottate tutte le cautele necessarie a prevenire il verificarsi di eventi dannosi prevedibili. Il nesso di causalità tra l'attività pericolosa e il danno subito non viene meno per il solo fatto che il danneggiato abbia tenuto una condotta imprudente, a meno che tale condotta non assuma i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, tali da interrompere il nesso causale. Pertanto, il gestore di un'attività pericolosa non può liberarsi dalla responsabilità ex art. 2050 c.c. dimostrando la sola conformità dell'attività alle prescrizioni normative, ma deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi di eventi dannosi prevedibili, anche in considerazione delle caratteristiche intrinseche dell'attività stessa e delle concrete modalità del suo svolgimento” (Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 7243 del 23 marzo 2018). Orbene, l'omessa adozione delle cinture di sicurezza (ormai obbligatorie persino sulle macchine da scontro), e l'insufficienza delle barriere protettive (il cui scopo è proprio quello di contenere l'uscita di pista del mezzo) di certo non dimostrano che abbia adottato CP_1 ogni accorgimento al fine di evitare danni agli utenti.
Il fatto che le cinture siano previste solo per le piste indoor rimane una mera deduzione dell'appellata, priva di riscontri normativi adeguati, così come la circostanza che, come scrive la stessa appellata, “i mezzi vengono forniti dalla costruttrice privi di cinture di sicurezza”, non giustifica la mancata adozione dei predetti mezzi di ritenzione, trattandosi di misura certamente idonea ad evitare o, comunque, contenere i danni a carico di utenti a cui non viene richiesta alcuna capacità di guidare mezzi così potenti e così potenzialmente pericolosi.
In ogni caso, quindi, se pur non volesse ritenersi provata la circostanza del bloccaggio del pedale dell'acceleratore – confermata dal teste e smentita dal teste – di certo non Per_1 CP_4 può dirsi provata la sussistenza del caso fortuito, che, solo, avrebbe eliso la responsabilità del custode. Del resto, in caso di incertezza sull'individuazione della causa concreta del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento causale dell'accadimento dannoso (Cass. n. 23752/2008, n. 2284/2006 e n. 16576/2005).
Posta, quindi, la responsabilità ex art. 2051 c.c. della va anche Controparte_1 detto che, analogamente, il comportamento generale tenuto dalla non pare esente da Parte_1 rilievi. Parte appellante, infatti, non ha mai provato, e neppure dedotto, di avere pregresse esperienze nella guida dei e, tuttavia, ne ha scelto uno di notevole potenza. CP_3
Non solo: oltre a non aver preteso il casco integrale e la tuta protettiva, non ha neppure desistito dal girare in pista dopo l'asserito bloccaggio al pedale dell'acceleratore. Orbene, se anche fossero vere e dimostrate tutte le circostanze lamentate dall'appellante, come la mancanza di sufficienti mezzi di protezione ed i vizi del non si capisce per quale CP_3 ragione la stessa abbia pervicacemente insistito nel proseguire a girare in pista, invece che desistere, con ciò denotando una mancanza di prudenza e di diligenza di cui la può dolersi solo Parte_1 con sé stessa. Inoltre, l'uscita di pista in curva, denota una mancanza di controllo del mezzo (comunque dotato di sistema frenante regolarmente funzionante) da parte dell'appellante, che andrà, in definitiva, ritenuta concorsualmente responsabile del sinistro, in maniera paritaria con la società appellata. La quantificazione dei danni può avvenire in base all'espletata CTU medico legale, non contestata da nessuna delle parti in causa, ed il cui esito è così riassumibile: il danno biologico è stato valutato complessivamente nella misura del 6% (comprensivo del pregiudizio estetico lievissimo pari all'1-2%); l'inabilità temporanea biologica totale è di due giorni;
parziale al 50% di trenta giorni;
parziale al 25% di trenta giorni;
sono state ritenute giustificate e congrue le spese mediche già sostenute e fatturate, per un importo di € 5.504,00, oltre ad € 119,92 per spese varie, nonchè stimate necessarie spese future per complessivi € 13.584,00.
Considerato che
, in assenza di qualsiasi prova, non è possibile liquidare né il danno morale né alcun tipo di personalizzazione - mancando la dimostrazione della sussistenza di conseguenze ulteriori rispetto al danno biologico, ossia l'insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva diverse da quelle normalmente conseguenti al danno oggettivamente patito - il calcolo del risarcimento, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano 2024-2025, è il seguente:
Danno non patrimoniale risarcibile € 10.460,00
Invalidità temporanea totale € 230,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Spese mediche € 5.504,00
Spese varie € 119,92
Spese future € 13.584,00
Totale generale: € 32.485,42
Di conseguenza, considerato il riconosciuto, paritario, concorso di colpa inter partes, la somma complessivamente risarcibile sarà pari ad € 16.242,71, di cui, € 9.450,71 a titolo di danno biologico e spese già sostenute, ed € 6.792 a titolo di spese future. Trattandosi di debito di valore, sulla somma sopra liquidata, all'attualità, a titolo di danno biologico e spese mediche (€ 9.450,71), devalutata all'epoca del fatto, sono dovuti la rivalutazione monetaria intervenuta dalla data del fatto a quello della pubblicazione della presente Sentenza e gli interessi nella misura legale per lo stesso periodo, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella Sentenza n.
1712/1995.
Sul coacervo delle somme sopra indicate sono dovuti gli interessi legali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione sino al saldo, in forza del principio secondo il quale i debiti di valore, quando sono accertati e liquidati giudizialmente, assumono la natura di debiti di valuta.
Le spese legali di entrambe i gradi seguono la soccombenza.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la Sentenza del Tribunale di Rimini n. 851/2022, Controparte_1 così dispone:
A) In parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 della complessiva somma di € 16.242,71, di cui, € 9.450,71 a titolo di danno biologico e spese già sostenute, ed € 6.792 a titolo di spese future.
B) Sulla somma di € 9.450,71, devalutata all'epoca del fatto, sono dovuti la rivalutazione monetaria intervenuta dalla data del fatto a quello della pubblicazione della presente
Sentenza e gli interessi nella misura legale per lo stesso periodo, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata, mentre sul coacervo delle somme complessivamente liquidate sono dovuti gli interessi legali dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione, fino al saldo effettivo.
C) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese legali dell'intero giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 3.500 e, quanto al presente grado, in € 3.000, oltre rimborso di contributi unificati, marche iscrizione, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
D) Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di . Controparte_1
Così deciso in Bologna il 3.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il G.A. - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei