Ordinanza cautelare 28 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 6 maggio 2024
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 09/06/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00908/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01678/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1678 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento -OMISSIS-” intestata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Vicenza con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata all’azienda agricola ricorrente a mezzo casella PEC “notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it” il 29 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 462.762,22 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, 2 “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. -OMISSIS- asseritamente notificata il 11 novembre 2008 e asseritamente inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 2002/2003 e 2004/2005;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola ricorrente, compresi:
- l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell’intimazione impugnata, e la cartella stessa, ossia la Cartella AGEA n. -OMISSIS- - non conosciuta;
- il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ader;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento n. -OMISSIS-, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 462.762,22 relativa alla presupposta cartella di pagamento n. -OMISSIS- a titolo di prelievo supplementare e interessi per le campagne 2002/2003 e 2004/2005.
I motivi di ricorso possono essere sintetizzati e riordinati nei punti che seguono:
I) l’intimazione di pagamento è palesemente nulla o comunque inesistente, stante la nullità insanabile della notifica (anche degli atti presupposti e conseguenti), siccome eseguita da in indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri e quindi non riferibile all’AdER;
II) l’intimazione di pagamento riattiva una cartella ampiamente prescritta, asseritamente notifica nel corso del 2008;
III) l’intimazione di pagamento riattiva una cartella che, a quanto è dato di capire, è stata formata sulla base di un ruolo radicalmente nullo, siccome formato da AGEA in assoluta carenza di potere in violazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03;
IV) l’intimazione di pagamento riattiva una cartella il cui ruolo, essendo stato sospeso in sede amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 543, della L. n. 228/2012, deve ritenersi annullato di diritto;
V) l’intimazione di pagamento riattiva una cartella che non è stata preceduta da alcuna intimazione di versamento in violazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03 e che inoltre non è stata ritenuta decaduta dopo l’entrata in vigore delle norme di favore (tra cui la rateizzazione dei debiti per prelievo latte) di cui alla L. n. 33/09;
VI) l’intimazione di pagamento riguarda debiti per prelievi supplementare del latte conteggiati dall’amministrazione italiana in aperta violazione dei regolamenti comunitari in materia (v., ex multis , Consiglio di Stato Sentenza n. 1311/2021, TAR Veneto Sentenza n. 996/2020, del TAR Emilia Romagna – Parma Sentenza n. 24/2021 e TAR Emilia Romagna – Bologna Sentenza n. 865/2021): sia per effettuazione di compensazioni eseguite in violazione della normativa comunitaria, come ora definitivamente confermato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 27 giugno 2019 in causa C-348/18 e 11 settembre 2019 in causa C-46/18; sia perché presuppongono illegittimamente l’esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile per prelievo latte, nonostante lo Stato italiano non sia mai stato in grado di verificare l’effettivo superamento della quota nazionale (v. Sentenza Tribunale dell’Unione Europa del 2 dicembre 2014 in causa T-661/11 – Repubblica italiana / Commissione) e, addirittura, che in sede penale sia stato accertato che la produzione italiana è sempre stata inferiore alla quota attribuita in sede UE;
VII) l’intimazione di pagamento riguarda somme iscritte a ruolo sulla base di provvedimenti presupposti per i quali è mancata la notifica ovvero per i quali la notifica è radicalmente nulla;
VIII) l’intimazione di pagamento è stata emessa in base ad un “residuo” ruolo totalmente illegittimo, posto che in base alle disposizioni che sovraintendono alla procedura esecutiva in materia di prelievo supplementare l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito, è quello che deriva dall’iscrizione nel Registro Debitori (v. art. 8- ter, 8- quater e 8- quinquies, L. n. 33/09);
IX) l’intimazione di pagamento indica a debito somme che risultano erroneamente iscritte a ruolo, per eccesso, sia a titolo di capitale e di interessi, il tutto anche perché ai sensi dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003 e dell’art. 8-ter L. n. 33/09, non sono dovuti gli interessi sui debiti per “ prelievo latte” e perché AGEA ha già recuperato per compensazione con i premi PAC liquidati alla ricorrente le corrispondenti somme;
X) l’intimazione di pagamento comunque manca dei requisiti essenziali, indica a debito somme non dovute, anche per interessi, anche di mora e “Oneri di riscossione”, e comunque già pagate, e risulta totalmente illegittima anche per difetto di motivazione, anche in ordine alla quantificazione degli interessi, anche di mora, e degli “Oneri di Riscossione” ed alla data in cui è stato reso esecutivo il “residuo ruolo” formato da AGEA ex D.L. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2019 .
Al ricorso accede una domanda di risarcimento del danno nonché un’istanza finalizzata alla sospensione degli atti impugnati.
2. L’Ader si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, deducendone l’infondatezza nel merito; l’Agea, invece, rimaneva contumace.
3. In vista della pubblica udienza, parte ricorrete, con le memorie ex art. 73 cpa, ha eccepito la tardività della produzione documentale effettuata dall’Agea in data 19.03.2024, ha riepilogato le proprie deduzioni proponendo una diversa graduazione dei motivi di ricorso, in particolare evidenziando il carattere “assorbente” dei motivi di ricorso di cui ai nn. II) e VI), ha rinunciato alla richiesta di risarcimento danni, ha chiesto che questo Tribunale proceda all’annullamento degli atti impugnati in ossequio al principio della “ ragione più liquida ” ed ha chiesto, in via subordinata, al mancato accoglimento del motivo di ricorso di cui al n. II), che venga disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 del TFUE, per chiarire la seguente questione interpretativa: “se, in particolare a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 1290/05 - che, all’art. 34, par. 1, lett. b, prevede che il prelievo sul latte versato dagli Stati membri è considerato un’entrata con destinazione specifica del bilancio comunitario - e comunque nel rispetto dei principi unionali della certezza del diritto, di non discriminazione, di proporzionalità e di effettività, per il recupero dei prelievi latte debbano trovare applicazione le norme di cui al Reg. (CE) n. 2988/1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, ed in particolare i termini di prescrizione dettati dall’art. 3 di tale regolamento”.
4. La causa, infine, è stata chiamata alla pubblica udienza del 22.05.2025 ed ivi trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, il Collegio prende atto della rinuncia alla domanda di risarcimento del danno nonché della graduazione dei motivi di ricorso per come operata nella memoria ex art. 73 cpa da ultimo depositata.
6. Ciò evidenziato, sotto un profilo metodologico, si evidenzia che il Collegio ritiene di far applicazione del consolidato “ principio della ragione più liquida ” (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), invocato dalla stessa parte ricorrente, che consente, nel caso di specie, l’assorbimento sia dell’eccezione di tardività del deposito documentale effettuato dall’Ader che delle censure di merito diverse da quelle di cui ai nn. II) e IV), le uniche ad essere etichettate – nella nuova gradazione operata nelle memorie ex art. 73 cpa - come “ assorbenti ” dal ricorrente.
7. Ciò precisato, il ricorso va accolto nei termini che seguono.
7.1. Dalla documentazione depositata in atti risulta che il Consiglio di Stato e questo Tribunale hanno annullato tutti i prelievi supplementari imputati a parte ricorrente tramite l’acquirente latte, iscritti a ruolo e richiesti in pagamento con l’intimazione impugnata.
Si tratta, nello specifico:
- del prelievo relativo alla campagna 2002/2003, annullato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. -OMISSIS-/2024 pubblicata il 10 dicembre 2024;
- del prelievo relativo alla campagna 2004/2005, annullato dal T.A.R. Veneto con Sentenza n. -OMISSIS-/2022 pubblicata il 10 giugno 2022.
Le richieste di versamento del prelievo esigibile annullate costituiscono atti presupposto della intimazione di pagamento qui impugnata, la quale, in via derivata, deve, quindi, ritenersi affetta dagli stessi vizi riscontrati nelle richiamate sentenze.
7.2. Pertanto, in accoglimento della censura sub VI) l’intimazione di pagamento impugnata va annullata, reiterando l’ordine ad Agea contenuto nelle richiamate sentenze del Consiglio di Stato e del TAR per il Veneto di ricalcolare il dovuto.
7.3. Quanto, invece, all’eccezione di prescrizione opposta dalla parte ricorrente nel secondo motivo di ricorso, l’interesse al cui scrutinio non può dirsi assorbito - a differenza di tutti gli altri motivi di ricorso - dalla ritenuta fondatezza della doglianza appena esaminata, la stessa non può essere, invece, accolta atteso che le sentenze da ultimo menzionate hanno espressamente previsto, quale effetto conformativo, l’obbligo dell’Amministrazione di procedere ad un complessivo ricalcolo del prelievo dovuto, così implicitamente escludendo l’intervenuta prescrizione del credito di Agea, il che priva di rilievo la questione interpretativa di cui alla richiesta di rinvio pregiudiziale sopra richiamata.
In ogni caso essendo le sentenze richiamate intervenute nel 2022 e nel 2024, richiamato l’effetto interruttivo – sospensivo della prescrizione di cui all’art. 2945, comma 2, c.c., risulta evidente come, nel caso di specie, non possa ritenersi maturata la dedotta prescrizione.
8. Stante il carattere pregiudiziale della censura ritenuta fondata gli ulteriori motivi possono ritenersi assorbiti.
9. Le spese di causa possono essere compensate avuto riguardo alla peculiarità della vicenda nonché alla presenza di orientamenti giurisprudenziali non omogenei relativamente alle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
a) prende atto dell’intervenuta rinuncia alla domanda risarcitoria;
b) nel merito accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’intimazione di pagamento in epigrafe indicata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Zampicinini | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO