TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3253 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nata a [...], il [...], residente in [...]
Olimpia n. 62, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Carrara n. 22, presso lo studio dell'Avv. Rosella LUCENTE, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. RT
, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Cagliari, v.le
[...]
Regina Margherita n. 1;
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
pagina 1 “
1. accertare che la ricorrente Sig.ra è invalida civile con Parte_1
percentuale del 100%, così come appurato dal CTU Dott. , Persona_1
nell'ambito del giudizio avente numero di RACL 698/2021, Tribunale di Cagliari,
Giudice Dott.ssa Tuveri;
2. per l'effetto dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la pensione di
invalidità a decorrere dalla dal mese di Maggio 2021, o da quell'altra data
diversa il Giudice dovesse ritenere;
3. per l'effetto condannare l' al pagamento degli importi maturati e dovuti a CP_2
titolo di maggiorazione, con la decorrenza di cui al capo precedente, oltre
interessi e rivalutazione monetaria;
4. con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore dell'Avv.
Rosella Lucente il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso il
compenso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' RT
, al fine di ottenere la condanna dell' a percepire la pensione di
[...] CP_3
invalidità civile dal mese di maggio 2021.
2. L' pur _4
avendo ricevuto regolarmente la notifica dell'atto introduttivo, non si è costituito in giudizio e deve essere dichiarato contumace.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda proposta da è fondata e deve essere accolta. Parte_1
pagina 2 La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell' convenuto in giudizio e CP_2
non costituito, su cui grava l'onere di provare l'adempimento.
Non costituendosi in giudizio, pertanto, l' ha rinunciato a ottemperare CP_3
all'onere della prova a suo carico.
In proposito, è opportuno ricordare il principio generale affermato ormai costantemente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come anche per l'adempimento o il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa, neppure specificamente allegato e comunque dimostrato (ex multis, Cass. civ., Sez. II, 21.05.2019, ord. n. 13685; Cass. civ., S.U., 30.10.2001,
n. 13533).
Nella vicenda scrutinata, tra l'altro, è risultato documentalmente provato:
− che la ricorrente il 20.12.2019 aveva presentato all' domanda di CP_2
aggravamento per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento e che il 12.01.2021 Pt_1
era stata sottoposta a visita dalla Commissione Medica che la aveva in
[...]
quella occasione dichiarata “invalido con riduzione permanente della capacità
lavorativa con percentuale dell'80%” (doc. n. 1, prodotto col ricorso);
− che, con ricorso del 15.03.2021, la ricorrente aveva impugnato Pt_1
il verbale della Commissione medica, nanti l'intestato Tribunale (procedimento iscritto al n. R.G. 698/2021, Giudice Dott.ssa TUVERI) e che, nel citato giudizio,
pagina 3 il Consulente dell'Ufficio, Dott. , espletata la visita peritale, Persona_1
nella propria relazione così, tra l'altro, aveva concluso: “Da questa data (Maggio
2021) l'Invalidità complessiva deve indicarsi nella percentuale del 96 % alla
quale può aggiungersi un ulteriore incremento di cinque punti perché si riconosce
una maggiore incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto e
giudicando la stessa Invalida al 100 % (centopercento)” (doc. n. 2, prodotto col ricorso);
Nel corso del presente giudizio, è stata, inoltre, sentita, poiché chiamata a chiarimenti per ordine di questo Giudice, nell'udienza del 03.06.2025, la Dott.ssa
, responsabile del Nucleo base Servizi standard (ufficio che Testimone_1
include l'ufficio Invalidi civili), presso la sede provinciale in Cagliari, la quale,
esaminata la posizione della odierna ricorrente ha dichiarato che “Il decreto di
omologa, già notificato all'Istituto il 19.07.2022 era stato preliminarmente
acquisito e sottoposto a valutazione del competente ufficio Gestione ricorsi per
ATPO Invalidità civile della sede provinciale di Cagliari;
il decreto risulta
archiviato in quanto favorevole all' , che, pertanto, non si è ritenuto CP_3
legittimato a liquidare la prestazione perché non esplicitamente riconosciuta dal
provvedimento giudiziale e, in particolare, per quanto la CTU MASALA discorra
di 96+5, il provvedimento di omologa riconosce l'invalidità, senza esplicitarne la
percentuale e soffermandosi solo sull'esclusione dell'accompagnamento”.
Alla luce delle risultanze del presente giudizio, la domanda proposta da Pt_1
deve ritenersi fondata poiché è inequivocabile, all'esito dalle risultanze
[...]
della C.T.U. del Dott. espletata nel giudizio di cui al n. R.G. 698/2021, Per_1
che deve essere interpretata correttamente nel senso della soccombenza dell' e del riconoscimento della prestazione previdenziale in capo alla CP_2
pagina 4 stessa ricorrente a decorrere dal maggio 2021 (v. anche verbale commissione medica cit.).
Oltre a ciò, tra i documenti allegati dalla ricorrente, vi è anche il modello AP70
necessario per procedere alla liquidazione della prestazione richiesta, modello che era stato trasmesso all' il 13.07.2022, con la conseguenza che la CP_3
liquidazione, che doveva essere effettuata entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, era dovuta (doc. 4, prodotto col ricorso introduttivo).
Per altro verso, non vi sono dubbi sulla circostanza che, il 20.12.2019, la avesse richiesto la pensione di invalidità civile, con domanda Pt_1
contrassegnata al n. 3930838903970 (doc. 1).
Pertanto, deve essere dichiarato che ha diritto di percepire la Parte_1
pensione di invalidità civile commisurata all'invalidità al 100% a partire dal
01.05.2021, con le maggiorazioni di legge, salva la verifica delle condizioni reddituali;
per l'effetto l' _4
, in persona del Presidente pro tempore, deve essere condannato a
[...]
pagare i ratei scaduti nella misura di legge da quella data, con gli interessi legali.
In forza del criterio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., quindi, l' CP_3
convenuto deve essere condannato a rifondere delle spese del Parte_1
presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione, possono essere fissate ai minimi tariffari dello scaglione indeterminabile basso, pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria, considerata la indiscussa natura seriale della controversia e in ragione dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore del Difensore
con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendo la medesima dichiarato di essere antistataria.
pagina 5
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 118/1971, che presenta una invalidità in misura del 100% dal 01.05.2021 e, per Parte_1
l'effetto,
2. condanna l' RT
, in persona del Presidente pro tempore, in persona del legale
[...]
rappresentante, a pagare, a la pensione di invalidità civile Parte_1
commisurata all'invalidità al 100% a partire dal 01.05.2021, con le maggiorazioni di legge, salva la verifica delle condizioni reddituali e a pagare, in favore della ricorrente medesima, i ratei scaduti nella misura di legge da quella data, con gli interessi legali;
3. condanna l' _4
, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere
[...] Parte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.697,00 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Rosella LUCENTE, dichiaratasi antistataria.
Cagliari, 03.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 6